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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/03/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8415/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Claudia BONOMI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18/10/2022, assunto in decisione all'udienza in data 20/03/2025 e vertente TRA
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. IACOBUCCI FORGIONE ESTER, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato in [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BAGGI DANIELA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Del Curatore Speciale del minore, Avv. DI NELLA
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025 vista la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. formulata dai legali.
Le parti sono addivenute ad un accordo volto a definire in via consensuale la controversia e riportato nelle note scritte, sottoscritte personalmente da entrambe le parti, depositate in data 17.03.2025; per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Revocare l'affidamento all'Ente del figlio minore n. il 22 giugno 2008 e, per l'effetto, Persona_1 disporne l'affidamento ad entrambi i genitori (in regime di affido condiviso) che assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse ed importanza per il figlio (istruzione, formazione, educazione religiosa o laica, cure mediche e salute, attività extrascolastiche, residenza) ed assumeranno disgiuntamente ed autonomamente le decisioni ordinane.
2. Dare atto che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro ed a garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi nonché a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando o riducendo al minimo la frequentazione di nuovi compagni, nei giorni in cui avranno con sé il minore.
3. Mantenere il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre - con residenza ER1 anagrafica ed iscrizione nello stato di famiglia materno - nell'abitazione di viale della Resistenza n. 75. Parte_2
4. Dare atto della ripresa dei rapporti e delle frequentazioni di con il padre e prevedere che il ER1 figlio incontri e frequenti il padre nel rispetto del proprio sentire ed in base alle esigenze di studio, relazioni ed amicizie, in progressivo sviluppo (arg. ex. Cass. civ. n. 17221/2021).
Fermo in ogni caso l'obiettivo di dare attuazione alla cornice minima da raggiungere anche mediante il supporto e l'ausilio psicologico che i genitori si sono impegnati a riattivare da settembre 2025 (v. successivo punto n. 5), si prevede che - secondo quanto rappresentato dal minore alla Curatrice ER1 speciale - al momento e quanto meno sino all'intervento di chirurgia ortopedica, calendarizzato per giugno 2025, incontrerà il padre a fine settimana alternati o dal venerdì sera al sabato sera o dal sabato sera alla domenica sera con una sola settimana di vacanza nell'estate 2025; la previsione di incontri dopo l'estate 2025 è la seguente:
- fine settimana alternati, dal venerdì sera sino alla domenica sera dopo cena e una sera (con cena) infrasettimanale - e in ogni settimana - da concordare in base agli impegni di e lavorativi del padre ER1
e da comunicare alla madre con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore;
- durante la festività natalizie, o la cena della vigilia e il periodo dal 28 dicembre sino al 6 gennaio o il periodo dal 25 dicembre al 27 dicembre, ad anni alterni:
Nell'anno 2025, il primo periodo spetterà al padre.
- durante le festività pasquali, l'intero periodo di vacanza scolastica, ad anni alterni;
il periodo di Pasqua 2025 spetterà alla madre.
- durante le vacanze estive, un periodo di tre (3) settimane, di cui due anche consecutive in periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno.
- nei "ponti"' infrannuali in alternanza annuale con la madre, iniziando con il ponte del 25 Aprile 2025 attribuito alla madre.
In ogni caso, dare atto che sono fatti salvi diversi accordi, raggiunti tra i genitori con il coinvolgimento del ragazzo. S. Dare atto altresì che - stante la volontà di rappresentata al Curatore speciale, di poter beneficiare ER1 di spazi di ascolto e supporto liberi da qualsiasi riferimento o collegamento all'ambito giudiziario e dal momento che la psicologa che ha attualmente in carico il minore (dott.ssa è collegata alla CTU ER2 svoltasi nel presente giudizio - i genitori concordano ed assumono l'impegno di garantire al loro figlio un supporto psicologico affidandosi ad altro professionista da individuare anche d' intesa con il ragazzo;
in ogni caso, i genitori concordano di rinviare l'avvio a settembre 2025 alla ripresa del prossimo anno scolastico e ciò anche in considerazione dell'intervento di chirurgia ortopedica cui il ragazzo dovrà sottoporsi al quale seguirà intensa fisioterapia riabilitativa con impegno di 3 (tre) sedute settimanali.
6. Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli - Controparte_1 ER1 minorenne ed maggiorenne ma non economicamente autosufficiente -
[...] Persona_3 corrispondendo l'importo mensile di € 1.011,00.= ovvero € 505,50 per ciascuno. Tale importo sarà adeguato annualmente agli indici ISTAT (prossima rivalutazione, luglio 2025).
7. Porre a carico di l'obbligo di rimborsare il 60% delle spese extra assegno dei figli CP_1 ER1 secondo macrovoci, criteri di concertazione e rimborso previsti nelle Linee Guida del
Tribunale di Monza, dando atto che il signor rinuncia a richiedere alla signora ed alla ER1 Parte_1 società Pirelli Spa la documentazione inerente ad eventuali rimborsi di spese Universitarie per la figlia ER
. Il signor i farà carico al 100% di tutte le spese conseguenti all'infortunio subito dal figlio ER1 ER1
(intervento chirurgico in regime privatistico, sedute di fisioterapia e riabilitative, tutori c/o altri presidi sanitari, ecc.), fino alla sua totale guarigione. La signora corrisponderà al signor il Parte_1 ER1 Par rimborso delle spese mediche e sanitarie che le verrà riconosciuto dal
8. Prevedere che l'AAU erogato da INPS venga integralmente percepito dalla signora Parte_1
9. Mantenere l'abitazione ex coniugale - immobile indipendente sito in Viale della Parte_2
Resistenza n. 75, di comproprietà al 50% tra le parti - assegnata a , nella sua interezza Parte_1 ed in ragione del collocamento presso di lei dei due figli. Il signor parteciperà alle spese di natura ER1 straordinaria della predetta unità abitativa nella percentuale del 60%.
10. Dare atto che i coniugi si autorizzano a recarsi all'estero sia individualmente sia con il figlio minore e si obbligano a prestare il consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia personali sia del loro figlio ed a consegnare tempestivamente quello del ragazzo al genitore che si recherà all'estero con il figlio ER1
11. Dare atto che i signori e dichiarano e riconoscono - Controparte_1 Parte_1 reciprocamente - di essere economicamente indipendenti in quanto provvisti entrambi di titoli di studio, capacità e redditi da lavoro tali da escludere, rispettivamente, i presupposti in fatto e diritto per qualsiasi richiesta di contributo economico al loro personale mantenimento.
12. Dare atto che i signori e riconoscono che gli accordi raggiunti ed Controparte_1 Parte_1 iscritti nelle clausole sopra riportate - costituenti esito di intensa trattativa condotta personalmente e anche con l'assistenza della Co.ge. - sono ritenuti, reciprocamente, soddisfacenti e rappresentativi della volontà di ciascuno di definire la controversia di separazione, nell'interesse della prole e confermano l'intenzione di riproporli nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio che intendono sottoscrivere e depositare dopo la pubblicazione della sentenza di separazione.
13. Le parti dichiarano di rinunziare all'impugnazione della sentenza.
14. I compensi e le spese per l'assistenza legale sono a carico di ciascuno dei coniugi con riferimento alla propria assistenza, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Preliminarmente, si dà atto che tra le parti in causa è intervenuta sentenza parziale di separazione in punto status pronunciata in data 29.02.2024 (sent. n. 778/24 – pubbl. in data 05.03.2024).
La decisione verte pertanto sulle restanti questioni, peraltro oggetto di conclusioni congiunte tra le parti. II. Il Tribunale ritiene di dover recepire le condizioni richieste dalle parti in quanto esse appaiono innanzitutto confacenti al preminente interesse del figlio minore oltre che a essere idonee a ER1 costituire un bilanciato quadro di interessi tra le parti. Altresì, rileva il parere favorevole espresso dal curatore speciale, rispetto alle condizioni concordate dalle parti, previo contatto con il servizio sociale affidatario. In particolare, il Collegio osserva che il presente giudizio si è inizialmente denotato per l'accesa conflittualità tra le parti che ha impattato in maniera notevole sulle capacità genitoriali, e in particolare sugli aspetti di bigenitorialità rispetto all'esercizio della responsabilità nei confronti del minore.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 07.06.2023, riferiva che il figlio era già stato sottoposto ER1
a un percorso di cure presso uno psicoterapeuta privato e lo stesso avrebbe riferito in merito a un rischio suicidario per motivo per cui il Presidente FF disponeva l'acquisizione della relazione in ER1 questione. Rilevato che dall'esame della stessa tuttavia non emergevano con chiarezza i profili clinici e di personalità del minore, e non apparivano neppure sussistenti le ragioni per limitare la genitorialità in capo ad alcuna delle parti, il Presidente f.f. disponeva l'affido in via congiunta di a entrambi i genitori e, disposti ER1
i provvedimenti provvisori e urgenti, disponeva una CTU sul nucleo familiare. All'esito della relazione peritale, e preso atto delle problematiche afferenti al minore, anche su richiesta dei genitori e di concerto con le proposte formulate dalla Dott.ssa il Giudice disponeva l'affido Parte_4 del minore all'Ente, con contestuale avvio di un percorso a sostegno della genitorialità.
Inoltre, veniva nominato l'Avv. Di Nella n.q. di curatore speciale di e dalla memoria di ER1 costituzione del 30.09.2024, sebbene si desse atto di una inziale diffidenza del minore rispetto agli incontri col padre in presenza dell'educatore, emergeva in ogni caso un miglioramento dei rapporti tra i genitori anche in considerazione del sopito conflitto rispetto alle questioni economiche.
Il curatore, pertanto, ritenendo venuti meno i principali profili di discordia tra le parti e rilevato un miglioramento delle condizioni psichiche di concludeva insistendo per la revoca dell'affido dello ER1 stesso all'Ente per dare luogo all'affidamento congiunto a entrambi i genitori, fatta comunque salva la prosecuzione dei percorsi di ascolto con l'educatrice al fine di rafforzare il rapporto padre-figlio. All'esito dell'audizione delle parti in data 03.10.2024 il Giudice, con ordinanza del 08.10.2024, limitava l'affido dell'Ente limitatamente alla presa in carico psicologica, psicoterapeutica e sanitaria del minore, riespandendo per il resto le competenze genitoriali delle parti e nominava la Dott.ssa quale ER4
Coordinatore Genitoriale.
Con note scritte del 14.03.2025 il Curatore speciale dava atto che tra i genitori erano intercorsi accordi volti a definire in via consensuale la controversia, essendo ormai venuto meno ogni spunto di conflittualità tra le parti;
di conseguenza, l'Avv. Di Nella rappresentava che i percorsi a supporto della genitorialità avevano dato i loro esiti stante che il padre e il figlio intrattenevano ormai rapporti pacifici e regolari, anche con pernottamenti presso l'abitazione paterna. Alla luce di tutte le suddette considerazioni, appare allo stato superflua ogni disposizione volta a limitare la responsabilità genitoriale delle parti.
III. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 18/10/2022, così provvede: Controparte_1
I. Revoca l'affido all'ente del minore (n. 22.06.2008) con piena riespansione Persona_1 della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori;
II. Provvede in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 marzo 2025 Si comunichi al servizio sociale di Parte_5
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Claudia BONOMI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18/10/2022, assunto in decisione all'udienza in data 20/03/2025 e vertente TRA
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. IACOBUCCI FORGIONE ESTER, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato in [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BAGGI DANIELA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Del Curatore Speciale del minore, Avv. DI NELLA
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025 vista la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. formulata dai legali.
Le parti sono addivenute ad un accordo volto a definire in via consensuale la controversia e riportato nelle note scritte, sottoscritte personalmente da entrambe le parti, depositate in data 17.03.2025; per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Revocare l'affidamento all'Ente del figlio minore n. il 22 giugno 2008 e, per l'effetto, Persona_1 disporne l'affidamento ad entrambi i genitori (in regime di affido condiviso) che assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse ed importanza per il figlio (istruzione, formazione, educazione religiosa o laica, cure mediche e salute, attività extrascolastiche, residenza) ed assumeranno disgiuntamente ed autonomamente le decisioni ordinane.
2. Dare atto che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro ed a garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi nonché a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando o riducendo al minimo la frequentazione di nuovi compagni, nei giorni in cui avranno con sé il minore.
3. Mantenere il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre - con residenza ER1 anagrafica ed iscrizione nello stato di famiglia materno - nell'abitazione di viale della Resistenza n. 75. Parte_2
4. Dare atto della ripresa dei rapporti e delle frequentazioni di con il padre e prevedere che il ER1 figlio incontri e frequenti il padre nel rispetto del proprio sentire ed in base alle esigenze di studio, relazioni ed amicizie, in progressivo sviluppo (arg. ex. Cass. civ. n. 17221/2021).
Fermo in ogni caso l'obiettivo di dare attuazione alla cornice minima da raggiungere anche mediante il supporto e l'ausilio psicologico che i genitori si sono impegnati a riattivare da settembre 2025 (v. successivo punto n. 5), si prevede che - secondo quanto rappresentato dal minore alla Curatrice ER1 speciale - al momento e quanto meno sino all'intervento di chirurgia ortopedica, calendarizzato per giugno 2025, incontrerà il padre a fine settimana alternati o dal venerdì sera al sabato sera o dal sabato sera alla domenica sera con una sola settimana di vacanza nell'estate 2025; la previsione di incontri dopo l'estate 2025 è la seguente:
- fine settimana alternati, dal venerdì sera sino alla domenica sera dopo cena e una sera (con cena) infrasettimanale - e in ogni settimana - da concordare in base agli impegni di e lavorativi del padre ER1
e da comunicare alla madre con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore;
- durante la festività natalizie, o la cena della vigilia e il periodo dal 28 dicembre sino al 6 gennaio o il periodo dal 25 dicembre al 27 dicembre, ad anni alterni:
Nell'anno 2025, il primo periodo spetterà al padre.
- durante le festività pasquali, l'intero periodo di vacanza scolastica, ad anni alterni;
il periodo di Pasqua 2025 spetterà alla madre.
- durante le vacanze estive, un periodo di tre (3) settimane, di cui due anche consecutive in periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno.
- nei "ponti"' infrannuali in alternanza annuale con la madre, iniziando con il ponte del 25 Aprile 2025 attribuito alla madre.
In ogni caso, dare atto che sono fatti salvi diversi accordi, raggiunti tra i genitori con il coinvolgimento del ragazzo. S. Dare atto altresì che - stante la volontà di rappresentata al Curatore speciale, di poter beneficiare ER1 di spazi di ascolto e supporto liberi da qualsiasi riferimento o collegamento all'ambito giudiziario e dal momento che la psicologa che ha attualmente in carico il minore (dott.ssa è collegata alla CTU ER2 svoltasi nel presente giudizio - i genitori concordano ed assumono l'impegno di garantire al loro figlio un supporto psicologico affidandosi ad altro professionista da individuare anche d' intesa con il ragazzo;
in ogni caso, i genitori concordano di rinviare l'avvio a settembre 2025 alla ripresa del prossimo anno scolastico e ciò anche in considerazione dell'intervento di chirurgia ortopedica cui il ragazzo dovrà sottoporsi al quale seguirà intensa fisioterapia riabilitativa con impegno di 3 (tre) sedute settimanali.
6. Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli - Controparte_1 ER1 minorenne ed maggiorenne ma non economicamente autosufficiente -
[...] Persona_3 corrispondendo l'importo mensile di € 1.011,00.= ovvero € 505,50 per ciascuno. Tale importo sarà adeguato annualmente agli indici ISTAT (prossima rivalutazione, luglio 2025).
7. Porre a carico di l'obbligo di rimborsare il 60% delle spese extra assegno dei figli CP_1 ER1 secondo macrovoci, criteri di concertazione e rimborso previsti nelle Linee Guida del
Tribunale di Monza, dando atto che il signor rinuncia a richiedere alla signora ed alla ER1 Parte_1 società Pirelli Spa la documentazione inerente ad eventuali rimborsi di spese Universitarie per la figlia ER
. Il signor i farà carico al 100% di tutte le spese conseguenti all'infortunio subito dal figlio ER1 ER1
(intervento chirurgico in regime privatistico, sedute di fisioterapia e riabilitative, tutori c/o altri presidi sanitari, ecc.), fino alla sua totale guarigione. La signora corrisponderà al signor il Parte_1 ER1 Par rimborso delle spese mediche e sanitarie che le verrà riconosciuto dal
8. Prevedere che l'AAU erogato da INPS venga integralmente percepito dalla signora Parte_1
9. Mantenere l'abitazione ex coniugale - immobile indipendente sito in Viale della Parte_2
Resistenza n. 75, di comproprietà al 50% tra le parti - assegnata a , nella sua interezza Parte_1 ed in ragione del collocamento presso di lei dei due figli. Il signor parteciperà alle spese di natura ER1 straordinaria della predetta unità abitativa nella percentuale del 60%.
10. Dare atto che i coniugi si autorizzano a recarsi all'estero sia individualmente sia con il figlio minore e si obbligano a prestare il consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia personali sia del loro figlio ed a consegnare tempestivamente quello del ragazzo al genitore che si recherà all'estero con il figlio ER1
11. Dare atto che i signori e dichiarano e riconoscono - Controparte_1 Parte_1 reciprocamente - di essere economicamente indipendenti in quanto provvisti entrambi di titoli di studio, capacità e redditi da lavoro tali da escludere, rispettivamente, i presupposti in fatto e diritto per qualsiasi richiesta di contributo economico al loro personale mantenimento.
12. Dare atto che i signori e riconoscono che gli accordi raggiunti ed Controparte_1 Parte_1 iscritti nelle clausole sopra riportate - costituenti esito di intensa trattativa condotta personalmente e anche con l'assistenza della Co.ge. - sono ritenuti, reciprocamente, soddisfacenti e rappresentativi della volontà di ciascuno di definire la controversia di separazione, nell'interesse della prole e confermano l'intenzione di riproporli nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio che intendono sottoscrivere e depositare dopo la pubblicazione della sentenza di separazione.
13. Le parti dichiarano di rinunziare all'impugnazione della sentenza.
14. I compensi e le spese per l'assistenza legale sono a carico di ciascuno dei coniugi con riferimento alla propria assistenza, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Preliminarmente, si dà atto che tra le parti in causa è intervenuta sentenza parziale di separazione in punto status pronunciata in data 29.02.2024 (sent. n. 778/24 – pubbl. in data 05.03.2024).
La decisione verte pertanto sulle restanti questioni, peraltro oggetto di conclusioni congiunte tra le parti. II. Il Tribunale ritiene di dover recepire le condizioni richieste dalle parti in quanto esse appaiono innanzitutto confacenti al preminente interesse del figlio minore oltre che a essere idonee a ER1 costituire un bilanciato quadro di interessi tra le parti. Altresì, rileva il parere favorevole espresso dal curatore speciale, rispetto alle condizioni concordate dalle parti, previo contatto con il servizio sociale affidatario. In particolare, il Collegio osserva che il presente giudizio si è inizialmente denotato per l'accesa conflittualità tra le parti che ha impattato in maniera notevole sulle capacità genitoriali, e in particolare sugli aspetti di bigenitorialità rispetto all'esercizio della responsabilità nei confronti del minore.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 07.06.2023, riferiva che il figlio era già stato sottoposto ER1
a un percorso di cure presso uno psicoterapeuta privato e lo stesso avrebbe riferito in merito a un rischio suicidario per motivo per cui il Presidente FF disponeva l'acquisizione della relazione in ER1 questione. Rilevato che dall'esame della stessa tuttavia non emergevano con chiarezza i profili clinici e di personalità del minore, e non apparivano neppure sussistenti le ragioni per limitare la genitorialità in capo ad alcuna delle parti, il Presidente f.f. disponeva l'affido in via congiunta di a entrambi i genitori e, disposti ER1
i provvedimenti provvisori e urgenti, disponeva una CTU sul nucleo familiare. All'esito della relazione peritale, e preso atto delle problematiche afferenti al minore, anche su richiesta dei genitori e di concerto con le proposte formulate dalla Dott.ssa il Giudice disponeva l'affido Parte_4 del minore all'Ente, con contestuale avvio di un percorso a sostegno della genitorialità.
Inoltre, veniva nominato l'Avv. Di Nella n.q. di curatore speciale di e dalla memoria di ER1 costituzione del 30.09.2024, sebbene si desse atto di una inziale diffidenza del minore rispetto agli incontri col padre in presenza dell'educatore, emergeva in ogni caso un miglioramento dei rapporti tra i genitori anche in considerazione del sopito conflitto rispetto alle questioni economiche.
Il curatore, pertanto, ritenendo venuti meno i principali profili di discordia tra le parti e rilevato un miglioramento delle condizioni psichiche di concludeva insistendo per la revoca dell'affido dello ER1 stesso all'Ente per dare luogo all'affidamento congiunto a entrambi i genitori, fatta comunque salva la prosecuzione dei percorsi di ascolto con l'educatrice al fine di rafforzare il rapporto padre-figlio. All'esito dell'audizione delle parti in data 03.10.2024 il Giudice, con ordinanza del 08.10.2024, limitava l'affido dell'Ente limitatamente alla presa in carico psicologica, psicoterapeutica e sanitaria del minore, riespandendo per il resto le competenze genitoriali delle parti e nominava la Dott.ssa quale ER4
Coordinatore Genitoriale.
Con note scritte del 14.03.2025 il Curatore speciale dava atto che tra i genitori erano intercorsi accordi volti a definire in via consensuale la controversia, essendo ormai venuto meno ogni spunto di conflittualità tra le parti;
di conseguenza, l'Avv. Di Nella rappresentava che i percorsi a supporto della genitorialità avevano dato i loro esiti stante che il padre e il figlio intrattenevano ormai rapporti pacifici e regolari, anche con pernottamenti presso l'abitazione paterna. Alla luce di tutte le suddette considerazioni, appare allo stato superflua ogni disposizione volta a limitare la responsabilità genitoriale delle parti.
III. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 18/10/2022, così provvede: Controparte_1
I. Revoca l'affido all'ente del minore (n. 22.06.2008) con piena riespansione Persona_1 della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori;
II. Provvede in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 marzo 2025 Si comunichi al servizio sociale di Parte_5
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona