2. L' articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 . ((1)) 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 23 marzo 2018, n. 58 (in G.U. 1ª s.s. 28/3/2018, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale [...] degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria)".