TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Stefania Izzi Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 683/2024 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. FABRETTI GIUSEPPINA, presso il cui studio, con sede in Vasto
(CH), alla Via Largo E. Pepe n. 2, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. PICCONE ROSSELLA, presso il cui studio, con sede in Lanciano
(CH), alla Via Ferro di Cavallo n. 141, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
1 INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 10/07/2024 e sottoscritto dalle parti personalmente, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di una sentenza di separazione sulla base delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, da esse concordemente stabilite.
2. In data 14/08/2024 il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. All'udienza del 20/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare e di non aver ripreso alcuna forma di convivenza.
4. Il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti e dopo aver richiesto le opportune integrazioni documentali in ordine al trasferimento immobiliare concordato dai coniugi, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO
1. La domanda di separazione personale congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
Dalle stesse allegazioni delle parti, si evince che ormai si è verificata una completa dissoluzione del consorzio familiare e che non vi è, allo stato,
alcuna possibilità di riprendere una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra le parti e della creazione di vite affettive autonome. Infatti, il tempo ormai trascorso dalla cessazione di fatto della convivenza, la conduzione di vite autonome e lo stesso contegno processuale mostrato dai coniugi (ambedue concordi sin dall'inizio sulla
2 domanda di separazione), rivelatore della ferma volontà di entrambi di addivenire alla separazione, sono di per sé evidenti manifestazioni dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dell'irrevocabile intenzione delle parti di sciogliere il vincolo matrimoniale e, pertanto,
dell'impossibilità di ricostruire il nucleo familiare.
Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 151 c.c.,
va senz'altro dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
. Parte_2
2. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, esaminate le indicazioni concernenti le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, gli oneri a carico delle parti e le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ritiene il Collegio di poter omologare gli accordi intervenuti tra le parti, non essendo gli stessi in contrasto con gli interessi dei figli.
3. Anche i trasferimenti immobiliari concordati dai coniugi sono esenti da vizi di invalidità, avendo le parti prodotto gli atti (identificazione degli estremi catastali e planimetrie depositate in catasto) e reso le dichiarazioni di cui alla Legge n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis
(dichiarazione degli intestatari circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie), secondo le indicazioni provenienti dal più recente indirizzo giurisprudenziale seguito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr., Cass., S.U., 29 luglio 2021, n. 21761).
4. Quanto al regime delle spese processuali, considerati gli esiti decisori della causa e in conformità a quanto concordemente stabilito dalle parti,
esse vanno integralmente compensate.
3 5. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Pontassieve (FI) per le incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa richiesta,
eccezione o conclusione, così provvede:
OMOLOGA gli accordi delle parti in ordine alla separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato ad [...] il [...], contenuti nel ricorso
[...]
depositato in data 10/07/2024, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pontassieve (FI) per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d),
D.P.R. 3-11-2000 n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n. 55, parte II, serie A, anno 2010), al momento del suo passaggio in giudicato;
ORDINA alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti di eseguire la trascrizione degli atti di cessione immobiliare, dichiarando l'atto contenente l'accordo di divorzio titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2657 c.c.;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente
4 giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 03/01/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Stefania Izzi dott. Fabrizio Pasquale
5