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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 69/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Il Presidente delegato, dott. Roberto Aponte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 69/2025 R.G. promosso da
Avv. Alessandra REALE CALAFINO, c.f. del Foro di Milano, C.F._1
domiciliata presso il proprio studio in Milano in Viale Monza 355 Milano, pec:
[...]
Email_1
ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, nel domicilio legale Controparte_1 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato convenuto contumace e
– sede di Milano Controparte_2
Ufficio del funzionario delegato per le spese di Giustizia – Corte d'Appello di Milano
Ufficio Ragioneria e contabilità – Corte d'Appello di Milano
Ufficio Istanze di liquidazione -Corte d'Appello di Milano
di Giustizia – Corte d'Appello di Milano CP_3
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano
pagina 1 di 4 In via preliminare, sospendere l'esecutività del provvedimento di revoca impugnato, ricorren- done i presupposti, per i motivi sopra esposti.
Nel merito:
1) Accertata e dichiarata l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del provvedimento di revoca impugnato, disporne l'annullamento e, per l'effetto
2) Accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni per disporre e/o provvedere la/alla liqui- dazione dei compensi all'Avv. Alessandra Reale Calafino e/o accertata e dichiarata la validità del decreto di liquidazione esecutivo e del decreto di pagamento già emesso, disporre la liqui- dazione a favore dell'Avv. Alessandra Reale Calafino della somma netta di € 1351,48 come da decreto di pagamento di cui al capitolo 1360; SIAMM 1872 22.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto di pagamento 3/6/2022 la terza sezione penale di questa Corte liquidava, nella misura di € 1.130,00, il compenso dovuto all'avv. Alessandra Reale Calafino per l'attività difensiva svolta in favore di , imputato difeso d'ufficio di fatto irreperi- CP_4
bile. Il decreto, non essendo stata presentata opposizione, diventava definitivo in data
22/7/2022.
2. Dopo l'invio, da parte dell'avv. Reale Calafino di fattura elettronica e l'emissione di modello di pagamento 3176/2024 del 04/07/2024, con decreto reso in data 6/12/2024, la Pt_1
[.
, a seguito di segnalazione dell'ufficio liquidazioni, revocava il decreto di liquidazione
3/6/2022 sul rilievo che “l'irreperibilità di fatto” (era) stata ritenuta sulla base di un'errata in- dicazione dell'indirizzo dell'imputato.
3. Avverso detto decreto l'avv. Reale Calafino, ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.p.r. n. 115/2002, deducendo l'irrevocabilità del decreto di pagamento non impugnato nei termini e contestando, comunque, nel merito la fondatezza dello stesso.
4. All'udienza odierna, nella contumacia del , il ricorrente ha ri- Controparte_1 nunciato al termine per il deposito di note difensive e, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Deve premettersi che la ricorrente ha notificato il ricorso, oltre che al Controparte_1
, all' – sede di Milano, all'Ufficio del Funzionario delegato per
[...] Controparte_2
pagina 2 di 4 le spese di Giustizia – Corte d'Appello di Milano, all' – Corte Controparte_5
d'Appello di Milano, all' -Corte d'Appello di Milano, Controparte_6 all – Corte d'Appello di Milano e al Procuratore Generale presso la Controparte_7
Corte d'Appello di Milano. Il solo legittimato passivo è il , sicché va Controparte_1
dichiarato il difetto di legittimazione di tutti gli altri convenuti, dei quali deve essere dichiara- ta la contumacia;
e ciò a prescindere dal rilievo che gli uffici della Corte d'Appello sono arti- colazioni interne della struttura amministrativa dell'Ufficio giudiziario e non autonomi sog- getti di diritto.
6. Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che il decreto di revoca del decreto dei com- pensi è impugnabile ai sensi degli artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002. Come osservato dal S.C., in- vero, il silenzio del testo normativo sul punto ha già indotto la giurisprudenza a ritenere op- ponibile - per identità di ratio - il decreto di rigetto dell'istanza di pagamento dei compensi, secondo una interpretazione sistematica delle norme che delineano il sistema impugnatorio contenuto nel T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giusti- zia. Inoltre, la soluzione interpretativa contraria, secondo cui, nel silenzio della legge, non sa- rebbe esperibile l'opposizione nel merito avverso il provvedimento di revoca del decreto di pagamento, si porrebbe in distonia con la tendenza del legislatore a prevedere espressamente i casi di limitazione dei mezzi di impugnazione, apparendo vieppiù non coerente con i principi costituzionali, primo fra tutti quello dell'art. 3 della Costituzione, privare l'interessato del mezzo di impugnazione di merito, tenuto conto delle preclusioni in materia di vizi deducibili con il ricorso diretto (Cass. pen., sez. IV, n. 8182/2020).
7. Il ricorso è non solo ammissibile, ma anche fondato.
8. Secondo consolidato e condivisibile orientamento del S.C., infatti, il decreto che prov- vede in merito al compenso ha natura decisoria e giurisdizionale e non è suscettibile di revoca
(o di modifica) di ufficio, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressa- mente previsti, consuma il proprio potere decisionale. Il potere di revoca (o di modifica) - ha osservato il S.C. - appare del tutto incompatibile con la previsione (art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002) di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento, es- sendo estraneo all'assetto del d.P.R. n. 115 del 2002 il conferimento del generale potere di au- totutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto (Cass. civ. n.
1196/2017; Cass. civ. n. 13892/2014; Cass. pen. 10159/2021).
pagina 3 di 4 9. La fondatezza del primo motivo - che comporta la declaratoria di nullità del decreto im- pugnato e la conferma del decreto di pagamento 3/6/2022 - assorbe il secondo motivo, relati- vo al merito della revoca.
10. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di valore della causa attesa la semplicità delle questioni trattate e con esclusione del compenso per la fase istruttoria non espletata, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Presidente
a) dichiara la contumacia nonché il difetto di legittimazione passiva dei convenuti
[...]
– sede di Milano, Ufficio del Funzionario delegato per le spese di Controparte_8
Giustizia – Corte d'Appello di Milano, contabilità – Corte Controparte_5
d'Appello di Milano, Ufficio Istanze di liquidazione - Corte d'Appello di Milano, Uf- ficio spese di Giustizia – Corte d'Appello di Milano e Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Milano;
b) in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del decreto impugnato e conferma la liquidazione contenuta nel decreto di pagamento emesso dalla Corte d'Appello di
Milano in data 3/6/2022;
c) condanna il a rimborsare al ricorrente le spese del procedi- Controparte_1
mento che liquida in € 98,00 per esborsi e € 962,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa.
Milano, 28 aprile 2025.
Il Presidente
Roberto Aponte
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Il Presidente delegato, dott. Roberto Aponte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 69/2025 R.G. promosso da
Avv. Alessandra REALE CALAFINO, c.f. del Foro di Milano, C.F._1
domiciliata presso il proprio studio in Milano in Viale Monza 355 Milano, pec:
[...]
Email_1
ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, nel domicilio legale Controparte_1 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato convenuto contumace e
– sede di Milano Controparte_2
Ufficio del funzionario delegato per le spese di Giustizia – Corte d'Appello di Milano
Ufficio Ragioneria e contabilità – Corte d'Appello di Milano
Ufficio Istanze di liquidazione -Corte d'Appello di Milano
di Giustizia – Corte d'Appello di Milano CP_3
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano
pagina 1 di 4 In via preliminare, sospendere l'esecutività del provvedimento di revoca impugnato, ricorren- done i presupposti, per i motivi sopra esposti.
Nel merito:
1) Accertata e dichiarata l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del provvedimento di revoca impugnato, disporne l'annullamento e, per l'effetto
2) Accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni per disporre e/o provvedere la/alla liqui- dazione dei compensi all'Avv. Alessandra Reale Calafino e/o accertata e dichiarata la validità del decreto di liquidazione esecutivo e del decreto di pagamento già emesso, disporre la liqui- dazione a favore dell'Avv. Alessandra Reale Calafino della somma netta di € 1351,48 come da decreto di pagamento di cui al capitolo 1360; SIAMM 1872 22.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto di pagamento 3/6/2022 la terza sezione penale di questa Corte liquidava, nella misura di € 1.130,00, il compenso dovuto all'avv. Alessandra Reale Calafino per l'attività difensiva svolta in favore di , imputato difeso d'ufficio di fatto irreperi- CP_4
bile. Il decreto, non essendo stata presentata opposizione, diventava definitivo in data
22/7/2022.
2. Dopo l'invio, da parte dell'avv. Reale Calafino di fattura elettronica e l'emissione di modello di pagamento 3176/2024 del 04/07/2024, con decreto reso in data 6/12/2024, la Pt_1
[.
, a seguito di segnalazione dell'ufficio liquidazioni, revocava il decreto di liquidazione
3/6/2022 sul rilievo che “l'irreperibilità di fatto” (era) stata ritenuta sulla base di un'errata in- dicazione dell'indirizzo dell'imputato.
3. Avverso detto decreto l'avv. Reale Calafino, ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.p.r. n. 115/2002, deducendo l'irrevocabilità del decreto di pagamento non impugnato nei termini e contestando, comunque, nel merito la fondatezza dello stesso.
4. All'udienza odierna, nella contumacia del , il ricorrente ha ri- Controparte_1 nunciato al termine per il deposito di note difensive e, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Deve premettersi che la ricorrente ha notificato il ricorso, oltre che al Controparte_1
, all' – sede di Milano, all'Ufficio del Funzionario delegato per
[...] Controparte_2
pagina 2 di 4 le spese di Giustizia – Corte d'Appello di Milano, all' – Corte Controparte_5
d'Appello di Milano, all' -Corte d'Appello di Milano, Controparte_6 all – Corte d'Appello di Milano e al Procuratore Generale presso la Controparte_7
Corte d'Appello di Milano. Il solo legittimato passivo è il , sicché va Controparte_1
dichiarato il difetto di legittimazione di tutti gli altri convenuti, dei quali deve essere dichiara- ta la contumacia;
e ciò a prescindere dal rilievo che gli uffici della Corte d'Appello sono arti- colazioni interne della struttura amministrativa dell'Ufficio giudiziario e non autonomi sog- getti di diritto.
6. Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che il decreto di revoca del decreto dei com- pensi è impugnabile ai sensi degli artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002. Come osservato dal S.C., in- vero, il silenzio del testo normativo sul punto ha già indotto la giurisprudenza a ritenere op- ponibile - per identità di ratio - il decreto di rigetto dell'istanza di pagamento dei compensi, secondo una interpretazione sistematica delle norme che delineano il sistema impugnatorio contenuto nel T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giusti- zia. Inoltre, la soluzione interpretativa contraria, secondo cui, nel silenzio della legge, non sa- rebbe esperibile l'opposizione nel merito avverso il provvedimento di revoca del decreto di pagamento, si porrebbe in distonia con la tendenza del legislatore a prevedere espressamente i casi di limitazione dei mezzi di impugnazione, apparendo vieppiù non coerente con i principi costituzionali, primo fra tutti quello dell'art. 3 della Costituzione, privare l'interessato del mezzo di impugnazione di merito, tenuto conto delle preclusioni in materia di vizi deducibili con il ricorso diretto (Cass. pen., sez. IV, n. 8182/2020).
7. Il ricorso è non solo ammissibile, ma anche fondato.
8. Secondo consolidato e condivisibile orientamento del S.C., infatti, il decreto che prov- vede in merito al compenso ha natura decisoria e giurisdizionale e non è suscettibile di revoca
(o di modifica) di ufficio, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressa- mente previsti, consuma il proprio potere decisionale. Il potere di revoca (o di modifica) - ha osservato il S.C. - appare del tutto incompatibile con la previsione (art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002) di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento, es- sendo estraneo all'assetto del d.P.R. n. 115 del 2002 il conferimento del generale potere di au- totutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto (Cass. civ. n.
1196/2017; Cass. civ. n. 13892/2014; Cass. pen. 10159/2021).
pagina 3 di 4 9. La fondatezza del primo motivo - che comporta la declaratoria di nullità del decreto im- pugnato e la conferma del decreto di pagamento 3/6/2022 - assorbe il secondo motivo, relati- vo al merito della revoca.
10. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di valore della causa attesa la semplicità delle questioni trattate e con esclusione del compenso per la fase istruttoria non espletata, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Presidente
a) dichiara la contumacia nonché il difetto di legittimazione passiva dei convenuti
[...]
– sede di Milano, Ufficio del Funzionario delegato per le spese di Controparte_8
Giustizia – Corte d'Appello di Milano, contabilità – Corte Controparte_5
d'Appello di Milano, Ufficio Istanze di liquidazione - Corte d'Appello di Milano, Uf- ficio spese di Giustizia – Corte d'Appello di Milano e Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Milano;
b) in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del decreto impugnato e conferma la liquidazione contenuta nel decreto di pagamento emesso dalla Corte d'Appello di
Milano in data 3/6/2022;
c) condanna il a rimborsare al ricorrente le spese del procedi- Controparte_1
mento che liquida in € 98,00 per esborsi e € 962,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa.
Milano, 28 aprile 2025.
Il Presidente
Roberto Aponte
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