Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3486 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6633/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6633/2020 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 19.12.2024
TRA
P. VA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, viale Gramsci n.23, presso lo studio dell'avvocato Marco Occhiuzzi, c.f. , che la C.F._1 rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione;
-attrice
E
P. VA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Casavatore (NA), via F. Palizzi n.15, presso lo studio dell'avvocato Gennaro Brillante, c.f. che la C.F._2 rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta
Conclusioni: all'udienza del 18.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta, le parti si riportavano a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società esponeva di aver Pt_1 sottoscritto, in data 8.4.2019, un contratto di somministrazione con la società
per la fornitura di 14 bocche antincendio Controparte_1 industriali.
Una volta stipulato il contratto, effettuava tempestivamente n.3 Pt_1 Contr versamenti nei confronti di saldando integralmente l'importo pattuito in data 7.6.2019. Tuttavia, quest'ultima si era resa gravemente inadempiente, non fornendo alcuna prestazione.
Sicché, formulava, prima per le vie brevi e poi formalmente, Parte_1 numerosi inviti e solleciti che non avevano mai ricevuto alcun riscontro. Il protrarsi dell'inadempimento, nel frattempo, aveva costretto la medesima a ricercare una soluzione alternativa, idonea a sostituire le bocche antincendio, con conseguente aggravio di maggiori costi ed oneri.
Innanzitutto, aveva dovuto dotarsi di un nuovo piano antincendio, la cui redazione aveva necessitato l'intervento di un esperto individuato nella persona dell'EG , per un costo di €1.664,00. Per_1
Pertanto, inviava a mezzo pec, in data 23.1.2020, atto di diffida con Pt_1 contestuale richiesta di risarcimento del danno nei confronti di CP_1 onde ottenere la restituzione della somma corrisposta, pari ad €3.755,63 nel Contr termine di 10 giorni, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti. Tuttavia, non riscontrava la missiva. Con riferimento ai danni, parte attrice evidenziava che in assenza delle 14 bocche antincendio, non aveva potuto chiedere il
Certificato di Prevenzione Incendi, obbligatorio per legge nonché necessario ai fini della SCIA. Inoltre, per le attività di categoria B e C, che ricadono nel procedimento ordinario di cui al Capo IV del D.P.R. n. 160/2010, era necessario ai fini dei successivi adempimenti il rilascio parere preliminare del Comando VVFF.
Il parere favorevole da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Contr Napoli giungeva solo in data 29.7.2019, laddove il contratto con era stato stipulato in data 8.4.2019, comportando un ritardo di 112 giorni per l'apertura dell'attività rispetto a quella prevista. L'attrice lamentava, dunque, la circostanza che l'inadempimento della convenuta e la conseguente necessità di adozione di un nuovo piano antincendio, avevano comportato una proroga al piano di apertura delle nuove linee del crematorio n.2 e n.3, con un ritardo pari al periodo intercorrente tra la prima redazione del piano antincendio e l'ottenimento del parere favorevole in seguito alla presentazione del nuovo piano modificato, sopraggiunto solo in data 29.7.2019.
- 2 - Per il tempo dell'adempimento, riteneva che, nella peggiore delle Pt_1 ipotesi, il termine avrebbe dovuto essere quello del saldo dell'importo dovuto, avvenuto in data 7.6.2019, ossia 60 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto;
sicché, l'inadempimento era perdurato e aveva comportato un ritardo nell'avviamento dell'attività pari a giorni 52. Tenuto conto di ciò, una singola linea funzionante di forno crematorio, sulla base dei registri contabili detenuti dalla società, in media effettuava a pieno regime circa 254 cremazioni mensili, pari, quindi, a una perdita di 440 cremazioni che non aveva potuto effettuare. Pt_1
Tenendo, altresì, in conto che il corrispettivo medio di ciascuna cremazione era pari ad €532,79 oltre VA, si ricavava che dall'inadempimento dell'ABC e dal conseguente vulnus procurato all'esercizio dell'attività di impresa, era disceso un danno quantificabile per il periodo dal 7.6.2019 al 29.7.2019, ossia dalla data di esigibilità della fornitura sino al rilascio del nuovo parere favorevole da parte dei Vigili del Fuoco, dell'impianto n.1 in € 286.000,00. Altresì, aveva dovuto farsi fornire le bocche antincendio da altra Pt_1 azienda, la Protezione incendi service s.r.l.s., con aggravio del costo di
€1.638,46. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Napoli di “a) dichiarare risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c. il contratto stipulato tra la e la Parte_1 [...]
b) condannare la Controparte_1 Controparte_1 alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. di quanto indebitamente
[...] percepito, ossia di € 3.755,63; c) dichiarare l'esclusiva responsabilità della e per l'effetto condannarla al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'odierna attrice in ragione dei fatti e circostanze dettagliatamente descritti in atto, quantificati in complessivi € 289.302,46, ovvero nelle somme diverse, minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
d) condannare la Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali, competenze ed onorari di causa
[...] in favore della con attribuzione al sottoscritto procuratore Parte_1 che se ne dichiara anticipatario”. Contr Si costituiva nel giudizio la la quale raccontava una diversa rappresentazione dei fatti.
In particolare, evidenziava che: in data 22.2.2019, a seguito di interrogazione pervenuta dal nei propri confronti, provvedeva a Controparte_2 trasmettere all'area “Direzione Centrale Patrimonio - Servizio Cimiteri Cittadini” apposita comunicazione con cui rendeva edotta l'amministrazione comunale dei dati idrici necessari ai fini del rilascio, da parte dell'autorità competente, del certificato prevenzione antincendio, indispensabile per la realizzazione all'interno del Cimitero di Napoli Poggioreale di due impianti di cremazione;
giustificato dalla segnalazione di certificazione di inizio attività che la società aveva presentato in data 25.1.2019 al Comando Pt_1
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, prot. n. 127422. In data 8.4.2019,
- 3 - Contr veniva così sottoscritto il contratto di fornitura. In data 29.4.2019, la Napoli inviava apposita richiesta al avente ad oggetto l'esecuzione CP_1 dei lavori di allaccio utenza per fornitura idrica e trasmetteva la documentazione necessaria ai fini del rilascio della concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico. In data 7.6.2019, provvedeva al saldo del corrispettivo della fattura Pt_1 Contr emessa dalla Napoli.
Sicché, in data, 20.1.2020 il visto il parere e le Controparte_2 autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti, rilasciava in favore di
[...] la concessione n.4, di occupazione temporanea di suolo pubblico per i CP_1 lavori richiesti dalla concessionaria, con indicazione della durata della stessa dal 22.1.2020 al 24.1.2020.
Giunti alla data del 22.1.2020, i tecnici della si recavano sul sito CP_1 utenza al fine di eseguire i lavori, tuttavia, ricevevano espresso diniego all'esecuzione delle opere da parte della il cui responsabile Parte_1 riferiva di avere già provveduto all'installazione di altro impianto. Infine, in data 23.1.2020, l'attrice notificava al convenuto atto di diffida di risoluzione contrattuale con contestuale richiesta di risarcimento danni. Contr La convenuta in particolare, riferiva che nel contratto di somministrazione erano state stabilite le condizioni generali dello stesso, il regolamento di distribuzione e la carta servizi. Quanto alle condizioni generali, queste prevedevano che era onere dell'utente ottenere eventuali autorizzazioni da parte di terzi da presentare all' CP_1 anche tramite apposita autocertificazione;
inoltre, era dovere-potere di Pt_1 quella di far rilevare all'ABC la possibilità di modifiche al piano di lavori originario;
infine, che in ogni caso, i lavori erano condizionati al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, da ottenersi a cura dell'attrice, le quali dovevano essere compatibili con le esigenze tecniche dell'ABC. La convenuta proseguiva spiegando che per l'attivazione della fornitura, ossia l'installazione delle bocche antincendio, avrebbero dovuto prima realizzarsi le opere di scavo su suolo pubblico, opere la cui esecuzione era vincolata al rilascio, da parte dell'amministrazione comunale, di apposita concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico. Infatti, rappresentava la convenuta che l'art. 5 del C.O.S.A.P., Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, prevedeva e prevede che per occupare il suolo pubblico si deve presentare Contr regolare istanza al cosa che aveva chiesto ancor Controparte_2 prima di ricevere il pagamento del corrispettivo.
La carta dei servizi, invece, stabiliva che a seguito del pagamento del Contr corrispettivo, doveva eseguire l'installazione delle bocche antincendio entro trenta giorni lavorativi, a meno del tempo necessario per la predisposizione di opere a carico dell'utente e, per i lavori complessi (al di
- 4 - sotto della superficie stradale), a meno del tempo necessario per l'ottenimento di atti autorizzativi terzi e fatti salvi i casi di diversa durata dei lavori.
Sicché, atteso che la concessione di occupazione del suolo pubblico costituiva l'atto autorizzativo del terzo necessario per l'esecuzione delle opere di scavo propedeutiche all'installazione delle bocche antincendio, per cui, in pendenza del rilascio di detta concessione non era configurabile alcuna responsabilità Contr dell' Infatti, l'installazione, potendo avvenire nel solo spazio temporale indicato dalla concessione per l'esecuzione dei lavori di allaccio dell'utenza idrica, poteva avvenire solo nel periodo dal 22.1.2020 al 24.1.2020. Inoltre, aveva omesso nel periodo precedente di aver cambiato il piano Pt_1 antincendio, di aver ottenuto il parere reso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli in seno alla presentazione della SCIA, di aver commissionato l'acquisto di nuovo materiale presso la società Protezione Incendi Service s.r.l.s. in data 2.10.2019. Pertanto, l'inadempimento contrattuale era addebitabile esclusivamente alla società attrice che, in palese violazione agli obblighi assunti e alla buona fede, non aveva consentito l'esecuzione della prestazione contrattuale, rendendo di fatto impossibile la prestazione e la prosecuzione del rapporto. All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa del 15.4.2021, venivano assegnati i termini ex art.183 c.6 c.p.c. come richiesto dalle parti. All'udienza del 9.5.2022, venivano ammesse le sole prove per testi con le dovute limitazioni e abilitate le parti alla prova contraria. Espletate le prove alle udienze del 14.11.2022, 3.4.2023, 2.10.2023 nonché 2.5.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha chiesto la risoluzione del contratto di somministrazione con contestuale restituzione di quanto versato ex art.2033 c.c. e il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento. Per quanto concerne le domande di risoluzione e di restituzione ex art.2033
c.c., queste sono fondate e, pertanto, meritevoli di accoglimento.
Ed invero, il contratto stipulato tra le parti, recane identificativo n.A13359 dell'8.4.2019, ha per oggetto la fornitura di bocche antincendio industriali, le quali, sebbene pagate, non sono mai state installate. L'art.1453 c.c. dispone al comma primo che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni,
l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Inoltre, in tema di riparto dell'onere probatorio, giova ricordare che, dall'art. 2697 c.c., che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della
- 5 - propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ.
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Orbene, sul punto, la parte convenuta sostiene che il proprio inadempimento è stato frutto di un comportamento non corretto ed ostativo tenuto dalla parte attrice.
In particolare, lamenta di non essere stata informata circa gli sviluppi dei lavori, come ad esempio la redazione di un nuovo impianto antincendio ovvero l'acquisto di una nuova fornitura presso una società terza;
ma in particolare l'evento principale che le aveva impedito di adempiere era stato il rilascio della concessione idrica, giunto solo a fine gennaio 2020, quando le era stato impedito da parte dell'attrice di accedere al sito, in quanto già provveduto in altro modo. È, innanzitutto, su quest'ultimo punto che si intende porre l'attenzione. Dalle prove testimoniali, oltre alla documentazione versata in atti, risulta che presso il sito in cui sarebbe dovuta avvenire l'installazione era già presente un allaccio alla utenza idrica. Contr La richiesta effettuata da parte di della trasmissione dei dati idrici del
27.2.2019 indica come indirizzo via Santa Maria del Pianto n.146 mentre la concessione di occupazione n.4 rilasciata il 20.1.2020 si riferisce all'indirizzo via Santa Maria del Pianto n.55.
Inoltre, il teste ha affermato in risposta ai capi della Testimone_1 memoria ex art. 183 co.VI cpc secondo termine di parte attrice, relativamente a un sopralluogo che sarebbe stato effettuato sul sito del crematorio alla presenza dei tecnici della ABC, che “Non è vero ed io posso confermare di essere stato al lavoro in quel giorno, cioè il 27.2.2019”; sul capo 22 risponde:
“Non è vero in quanto io ero presente al lavoro quel giorno il 22.1.2020;”; sul capo 32 risponde: “Non è vero;
preciso comunque che una linea di fornitura di acqua potabile era già esistente ed attiva”. Sul capo B3 di prova contraria risponde: “Non è vero in quanto non è mai venuto nessuno e non siamo stati mai avvisati né dalla ABC né dalla Polizia Municipale;
preciso che la società
è dotata di un sistema di video sorveglianza interno ed esterno sugli accessi, tale da rilevare la presenza di chi entra”. Contr La diversità degli indirizzi cui si riferisce la richiesta della della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e la concessione stessa, nonché il contratto oggetto del presente procedimento indicante via Santa
Maria del Pianto s.n.c., sono indicativi del fatto che tali luoghi fanno riferimento a prestazioni differenti tra loro e oggetto di un più ampio accordo tra le parti che esula dall'oggetto specifico della domanda odierna, l'unica che può essere oggetto d'esame.
- 6 - Peraltro, la stessa parte attrice conferma l'esistenza di un altro contratto per quanto riguarda le utenze idriche, effettuate con allaccio n.A11916 e regolarmente adempiuta.
Ed invero, ciò di cui oggi si discute è se le bocche antincendio ordinate e Contr pagate dall'attrice siano state o meno consegnate da parte di e null'altro. Si precisa, tuttavia, che le bocche controverse risultano essere nel numero di due e non quattordici, come anche confermato dalla parte attrice nella terza memoria ex art.183 c.6 c.p.c., nonché il contratto prodotto con l'atto introduttivo che nel concreto indica come ordine due bocche antincendio, di cui una principale e una secondaria. Contr Innanzitutto, vi è una pec del 23.1.2020 con la quale chiede ad a Pt_1 mezzo difensore la restituzione della somma per le bocche antincendio che la convenuta non ha mai consegnato;
tale comunicazione non ha ricevuto alcun riscontro.
Inoltre, dalla prova testimoniale di , già dipendente della Testimone_2
società di minoranza della NEM srl e a sua volta socia di Controparte_3 maggioranza della Eden scarl, ha dichiarato sul capo 6) della memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. secondo termine di parte attrice “Si è vero, come dipendente della società mi trovavo presso l'impianto di CP_3 cremazione per attività tecniche;
ricordo che le bocche antincendio che dovevano essere istallate erano nel numero di due” e sul capo 7), relativo al funzionamento solo della linea n.1 del crematorio, in quanto non erano state installate le bocche antincendio confermava che “Si è vero, ho avuto modo di constatare la circostanza io personalmente, in quanto il mio ufficio si trova proprio presso il crematorio”; inoltre, anch'egli confermava in risposta al capo B4) della memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. secondo termine di parte convenuta che “Non è vero, preciso che già c'era una fornitura di acqua potabile”. Pertanto, non risulta, anche in conseguenza dell'assenza di una contestazione in merito da parte della convenuta, che le bocche antincendio siano state consegnate.
Sicché, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ha ragione di essere accolta, potendo dichiararsi risolto il contratto n.A13359 stipulato tra le parti, con contestuale restituzione del prezzo di € 3.755,63. Per quanto concerne il risarcimento danni, questo è parzialmente accoglibile. Ed invero, possono sicuramente riconoscersi i costi sostenuti di €1.638,46 per il nuovo materiale acquistato, portato dalle fatture allegate all'atto di citazione, che costituisce un surrogato delle bocche antincendio, nonché
€1.664,00 per la redazione del nuovo piano antincendio, che aveva necessità di essere adeguato all'appunto nuova fornitura. Tuttavia, il lucro cessante non può essere riconosciuto automaticamente, in quanto esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
- 7 - La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di risarcimento del danno, con particolare riferimento alla componente del lucro cessante, vale a dire del mancato guadagno patito dal soggetto che subisce il danno. Si tratta, in particolare, dell'ordinanza n. 5616 dell'8.3.2018, nella quale i giudici di legittimità hanno chiarito che “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicche' la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24632 del 3.12.2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11254 del 20.5.2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27149 del 19.12.2006; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7647 del 3.9.1994). Sicché, non risulta sufficiente l'allegazione dei registri contabili della società che testimoniano il lavoro svolto da altra linea funzionante, quanto piuttosto occorreva la prova di specifiche richieste di cremazione che la società era stata costretta a rifiutare.
Pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni, va accolta la domanda di risoluzione contrattuale con contestuale restituzione del prezzo di €3.755,63, oltre interessi dalla domanda, per i beni ordinati e non consegnati. Inoltre, va parzialmente accolta la domanda di risarcimento danni nei limiti del danno emergente, costituito dalle spese vive sostenute dalla società attrice per ovviare all'inadempimento di €3.302,46, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla domanda.
Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa (indeterminabile-complessità media) e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria dello scaglione di valore medio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.6633/2020 R.G.A.C., pendente tra Eden S.c.a.r.l. e ogni contraria istanza disattesa e questione Controparte_1 assorbita, così provvede:
1)Accoglie la domanda principale di parte attrice e dichiara risolto il contratto n.A13359 dell'8.4.2019 e, per l'effetto, condanna la
[...] alla restituzione nei confronti di Eden s.c.a.r.l. della Controparte_1 somma di €3.755,63, oltre interessi dalla domanda;
- 8 - 2)Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni e, per l'effetto, condanna la al pagamento nei confronti di Controparte_1
Eden s.c.a.r.l. della somma di 3.302,46, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla domanda;
3)Condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore di Eden S.c.a.r.l., che liquida in €5.077,00 per compensi e €
545,00 per spese, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, con attribuzione all'avvocato Marco Occhiuzzi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 7.4.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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