Art. 8. (( 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
2. Se il fatto e' di lieve entita', la sanzione e' diminuita fino alla meta'.
3. Se il fatto e' commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantita' del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.500 ))
2. Se il fatto e' di lieve entita', la sanzione e' diminuita fino alla meta'.
3. Se il fatto e' commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantita' del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.500 ))