Articolo 8 della Legge 13 novembre 1960, n. 1407
Articolo 7Articolo 9
Versione
17 dicembre 1960
>
Versione
6 marzo 2011
Art. 8. (( 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
2. Se il fatto e' di lieve entita', la sanzione e' diminuita fino alla meta'.
3. Se il fatto e' commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantita' del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.500 ))
Entrata in vigore il 6 marzo 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente