Art. 2.
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188 , citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi e' stabilito rispettivamente in anni due e anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Essendo l'opera militare gia' ultimata non e' necessaria la prefissione di termine per l'inizio e compimento di lavori.
Il presente decreto munito di sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 maggio 1971
SARAGAT
TANASSI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 123. - CARUSO
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188 , citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi e' stabilito rispettivamente in anni due e anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Essendo l'opera militare gia' ultimata non e' necessaria la prefissione di termine per l'inizio e compimento di lavori.
Il presente decreto munito di sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 maggio 1971
SARAGAT
TANASSI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 123. - CARUSO