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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/12/2024, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 53/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Leone d'Agata, presso lo Studio del quale in Treviglio, via Moroni n. 5, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
, Controparte_1 Controparte_2
C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Soldani, presso lo studio della quale in Cremona, via Verdi n. 14, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE – nonché nei confronti di
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_2 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_3
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- TERZO CHIAMATO -
Oggetto: Differenze retributive per lavoro straordinario. All'udienza i procuratori hanno concluso come in atti. SENTENZA
Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la
, Controparte_1 Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Nel merito: 1. facendo salvo quanto di cui alle richieste istruttorie per la determinazione della maggior somma dovuta, accertare e dichiarare che il signor vanta un credito nei Parte_1 confronti della società convenuta non inferiore a € 7.151,69 lordi complessivi per le ore di lavoro straordinario svolte e non pagate e € 529,75 lordi a titolo di incidenza delle suddette differenze sul TFR, come meglio specificato in narrativa ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta e stabilita secondo giustizia anche a seguito della espletanda CTU;
2. per l'effetto condannare la società convenuta
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, a corrispondere al ricorrente le seguenti somme lorde (o le diverse somme ritenute di giustizia) ai seguenti titoli: a. € 7.151,69 lordi complessivi per ore di straordinario svolte e non pagate;
b. € 529,75 lordi a titolo di incidenza delle differenze sul TFR;
3. condannare infine la società convenuta alla regolarizzazione in punto contributivo, fiscale e pensionistico il sig. . Parte_1
In ogni caso:
1) con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
3) con sentenza esecutiva”. Con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita la Controparte_5 opponendo l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e
[...] in diritto delle avversarie pretese e chiedendo il rigetto integrale del ricorso, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di G.d.L., dichiarare, in via preliminare, il ricorso inammissibile in ragione degli intervenuti accordi, consensi e rinunce in atti da parte del ricorrente, in ogni caso, nel merito, respingere per il meglio tutte le domande del ricorrente, dichiarando che nulla è dovuto dalla Società al medesimo;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, accertato l'avvenuto pagamento delle somme di cui allo straordinario e competenze soggette, come da buste paga allegate da parte della Società, disporsi la compensazione fra quanto dal medesimo percepito a titolo di lavoro straordinario di cui alle due voci in busta paga (straordinario/competenze soggette) e quanto dal medesimo richiesto. Spese e onorari rifusi”. Esperito inutilmente e reiteratamente il tentativo di conciliazione, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
, il quale, con comparsa depositata in data 8 Controparte_3 marzo 2023, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale decidere secondo giustizia in ordine alle domande formulate dalla parte ricorrente;
in caso di accertata sussistenza di differenze retributive dovute dalla convenuta in relazione ai periodi lavorativi indicati dal ricorrente ovvero nei diversi periodi che dovessero risultare in corso di
2 CP causa – dichiarare la parte convenuta tenuta al pagamento in favore dell della contribuzione previdenziale di legge per il lavoratore ricorrente, nell'importo calcolato dall' come dovuto, CP_3 con conseguente condanna della convenuta medesima al versamento delle corrispondenti somme. Spese ed onorari in ogni caso rifusi”. Acquisiti ex art. 210 c.p.c. i cedolini paga relativi alle mensilità per cui è causa ed espletata la prova per testi richiesta dalla convenuta, all'udienza del 3 dicembre 2024 il Tribunale ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a
60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento della domanda, il ricorrente ha premesso di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta, inizialmente a tempo determinato, in data 1 gennaio
2019 e con termine al 31 dicembre 2019, con qualifica di avventizio specializzato ai sensi del CCNL Operai agricoli e florovivaisti, integrato sotto il profilo retributivo dal CPL del 27.3.2017, e mansioni di operaio addetto all'allevamento di suini. Il rapporto, quindi, sarebbe stato convertito a tempo indeterminato dal 1 maggio 2019, con attribuzione della diversa mansione di “lavori di campagna e in azienda”, nel profilo corrispondente a quello di Operaio Specializzato, sino alle dimissioni del 10 febbraio
2021.
Ha riferito, poi, di avere sempre lavorato con orario a tempo pieno, timbrando quotidianamente il cartellino personale, e ha dedotto che, da un controllo delle buste paga successivo alla conclusione del rapporto, sarebbe emersa un'evidente discrasia tra le ore effettivamente lavorate - risultanti dal prospetto delle timbrature - e quelle retribuite a titolo di straordinario, per un credito residuo di € 7.151,69 lordi.
In particolare, ha affermato di avere osservato, ex art. 34 CCNL Operai agricoli e florovivaisti del 19.6.2018, un orario normale di 44 ore settimanali, distribuite su 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e quattro ore al sabato, svolgendo numerose ore di straordinario;
tuttavia, nei cedolini quest'ultimo sarebbe stato riconosciuto nella misura forfettaria di un'ora al giorno per tutta la durata del contratto, a eccezione del sabato, nonostante una simile articolazione risultasse – e risulti - incompatibile con le esigenze variabili concretamente imposte dalle lavorazioni del settore agricolo.
Per quanto concerne il calcolo delle differenze maturate, quantificate in € 7.151,69 sulla base delle timbrature in suo possesso, ha sostenuto che il cambio di mansioni
3 del maggio 2019 aveva determinato anche un diverso inquadramento ai sensi del CPL per gli Operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cremona del 27.3.2017 e ha precisato di avere applicato, nella redazione dei conteggi, gli incrementi annui e la maggiorazione del 25% ivi prevista.
A esse dovrebbero aggiungersi, altresì, le maggiorazioni per straordinari effettuati nei mesi per i quali non sarebbero state rilasciate le timbrature, nonché l'ulteriore importo di € 529,75 lordi derivante dal ricalcolo del TFR in conseguenza dell'accoglimento delle domande.
*** * ***
2. Costituendosi in giudizio, la , Controparte_1 [...] ha opposto, in primo luogo, Controparte_2
l'inammissibilità della domanda, affermando che il ricorrente avrebbe rilasciato apposite dichiarazioni liberatorie per ogni pagamento, con rinuncia alle eventuali differenze, e che tali atti non sarebbero mai stati impugnati, essendo ormai decorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 2113 c.c
Nel merito, ha negato la sussistenza del credito vantato dal lavoratore, affermando che gli straordinari sarebbero stati integralmente retribuiti in corso di rapporto, ancorché in misura differenziata.
In particolare, ha sostenuto che gli stessi sarebbero stati parzialmente riconosciuti in busta paga nella misura “forfettaria” di 20 ore mensili, mentre, per l'eccedenza, le ore di lavoro straordinario sarebbero state remunerate sotto la voce – parimenti forfettizzata - “competenze soggette”, per un totale di € 6.409,72 per i mesi per cui è causa, di poco inferiore all'importo azionato di € 7.151,69; tale sistema, peraltro, avrebbe comportato, per alcuni mesi, finanche il riconoscimento di somme maggiori rispetto a quelle pretese dal ricorrente, delle quali ha chiesto, in via gradata, lo scomputo in compensazione.
*** * ***
Così ricostruita la prospettazione delle parti, la domanda deve trovare accoglimento negli stretti limiti di cui appresso.
*** * ***
3. Ai fini del corretto inquadramento dell'oggetto di causa, appare preliminarmente doveroso chiarire che la pretesa del ricorrente trae origine dal rilievo
4 di una “evidente discrasia tra le ore effettivamente lavorate in straordinario e quelle poi realmente retribuite”, che sarebbe emersa “raffrontando le timbrature di entrata ed uscita presenti sui cartellini mensili e le buste paga lui consegnate”, e si risolve nella richiesta di pagamento di €
7.151,69 per differenze retributive maturate sui mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre 2019, nonché di febbraio, marzo, aprile e giugno 2020.
Con riferimento a tali mensilità, per le quali sono prodotte e incontestate le timbrature (doc. 5, fascicolo ricorrente), è, quindi, provato e pacifico il monte ore effettivamente lavorato.
*
3.1 Per quanto concerne le ulteriori mensilità lavorate, invece, il ricorrente – non essendo in possesso delle timbrature – ha chiesto, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dei cartellini orari, subordinando a tale produzione l'integrazione del conteggio e non formulando alcuna capitolazione istruttoria; quindi, preso atto della dichiarazione della convenuta di non essere riuscita a reperire la documentazione, ha affermato che “a fronte di tale omissione dovrebbe farsi riferimento alla stima dello straordinario effettuata in ricorso, ricavabile dalla media dei cedolini prodotti” (cfr. verbale del 20.9.2024).
Trattasi, tuttavia, di conclusione non condivisibile, dal momento che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”1 (Cass. lav., n.
16150/2018). In relazione ai periodi per cui non sono state esibite le timbrature, pertanto, sarebbe stato specifico onere di – non superabile con la Parte_1 previsione dell'art. 210, co. 4, c.p.c., non potendosi trarre elementi di prova a favore della tesi attorea nella specifica materia del lavoro straordinario, ancor più in ragione delle peculiarità del caso concreto – allegare, prima, e dimostrare, poi, le singole ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto a quelle già riconosciute in busta paga.
In assenza di ogni valida capitolazione od offerta di prova, pertanto, la prestazione di ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle già riconosciute in busta paga deve ritenersi, per le restanti mensilità, totalmente indimostrata.
5 *** * ***
4. Tanto precisato in ordine al perimetro della valutazione probatoria, deve osservarsi, altresì, che è stato ampiamente dimostrato che la convenuta, a differenza di quanto prospettato in ricorso, remunerasse effettivamente il lavoro straordinario mediante un duplice meccanismo e che, quindi, da un lato, riconoscesse in busta paga la retribuzione a titolo di straordinario nella misura di 20 ore mensili e, dall'altro, pagasse le ulteriori ore lavorate sotto la causale “competenze soggette”.
Invero, ciò emerge chiaramente e univocamente sia dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio sia da quanto riferito dalle dipendenti della
[...] alla Controparte_5
Guardia di Finanza, la quale, infatti, aveva già condivisibilmente concluso che “Per i lavoratori a tempo indeterminato, a fronte di ore lavorative prestate in più rispetto a quelle contrattualmente previste, venivano corrisposti emolumenti direttamente in busta anch'essi
“mascherati” nella voce “COMPETENZE SOGGETTE” …” (pag. 7 del verbale GdF del 29.3.2019, produzione del 9.11.2023).
Procedendo con ordine, allora, si rileva che il teste – ex dipendente Tes_1 della convenuta e collega del ricorrente nel periodo considerato - ha dichiarato:
“Quando lavoravo per la convenuta, facevo straordinari, in busta mi venivano segnate 20 ore come straordinari e il resto come “competenza soggetta”; erano due voci entrambe per lo straordinario,
c'erano 19-20 ore in busta paga come straordinario e il resto come “competenza soggetta”. Questa diversa indicazione era perché per legge non potevamo fare oltre 20 ore di straordinario e dovevano, quindi, pagarcele sotto un altro nome. Adesso, non ricordo il tetto esatto di straordinari per legge, ma ricordo che non potevano mettere oltre 20 ore mensili in busta paga. Queste competenze soggette venivano pagate più o meno come la paga prevista per ciascuna delle 20 ore di straordinario. Anzi, il sig. ci dava sempre qualcosina in più…” (cfr. verbale del 17.5.2024). CP_1
Tale ricostruzione deve ritenersi senz'altro attendibile, sia perché il teste, che ha cessato il rapporto di lavoro con la convenuta, è apparso genuino e risulta privo di apparenti interessi in causa e libero da probabili condizionamenti, sia perché, soprattutto, quanto dichiarato trova un importante e autonomo riscontro in quanto riferito, a suo tempo, dal personale della
[...] lla Guarda di Finanza. Controparte_5
6 Infatti, nel verbale unico del 29.3.2019, la dipendente aveva dichiarato: Pt_2
“ritiro dai dipendenti i loro prospetti mensili riepilogativi delle giornate e delle ore lavorate.
Dopo di che vengono compilati i fogli presenza da inviare alla per la compilazione della CP_7 busta paga. Inoltre, contestualmente a tale prospetto, viene comunicato alla un elenco CP_7 riportante gli importi che andranno a confluire nella voce “Competenze soggette” presente nella busta paga di ogni singolo lavoratore” (in termini analoghi anche la dipendente cfr. Tes_2 produzione del 9.11.2023, fasc. res.). Come già chiarito dal teste, dunque, anche in tal caso emerge che tutte le ore effettivamente lavorate e risultanti dalle timbrature venivano considerate a fini retributivi, ancorché, per parte di esse, la stessa datrice di lavoro corrispondesse i relativi emolumenti a titolo di “competenze soggette”.
Quanto, poi, allo specifico profilo della liquidazione di tali “competenze soggette”
– che, peraltro, pacificamente concorrevano alla formazione del trattamento di fine rapporto - la suddetta lavoratrice aveva anche spiegato che la quantificazione avveniva applicando in parte la tariffa delle ore ordinarie e, per la restante parte, quella prevista per gli straordinari.
Ciò consente, quindi, di comprendere le ragioni della sussistenza delle differenze – invero, assai contenute e pari a € 741,97, oltre incidenze sul TFR2 – ancora risultanti dal conteggio a credito operato dal ricorrente, imputabili alla doverosa applicazione della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario all'intero monte ore eccedente il lavoro ordinario.
*** * ***
5. Chiarito, dunque, che dalla corretta ricostruzione delle modalità di pagamento della retribuzione straordinaria residuano differenze retributive per € 741,97 a titolo di lavoro straordinario, oltre incidenze sul TFR, devono essere esaminate le eccezioni difensive svolte della convenuta.
Ebbene, in primo luogo deve osservarsi che è rimasta totalmente indimostrata la conclusione di un accordo individuale di “forfettizzazione” dello straordinario, asseritamente idoneo a escludere la fondatezza della pretesa vantata in giudizio, sia perché è emerso che anche le competenze soggette avevano una consistenza variabile, difficilmente compatibile con una “forfettizzazione” anche delle eccedenze, 2 Il ricorrente, infatti, ha rivendicato la maggior somma di € 7.151,69 a titolo di straordinario eccedente le venti ore forfettariamente riconosciute in busta paga, non specificamente contestata nei criteri di calcolo, di talché l'importo effettivamente risultante a credito, una volta scomputata la somma di € 6.409,72 pagata - per i mesi per cui vi è prova documentale - a titolo competenze soggette, ammonta a € 741,97, oltre incidenze sul TFR.
7 sia perché la prova dell'accordo individuale di forfettizzazione con il ricorrente, al netto della sua validità, non è stata fornita né può implicitamente ricavarsi dalla sola imputazione effettuata dal datore di lavoro o dalle “quietanze” rilasciate dal lavoratore.
Quanto a queste ultime, del resto, non può certo ritenersi che esse costituiscano valide manifestazioni di preventivo accordo né, comunque, di rinuncia ai sensi dell'art. 2113 c.c., di talché anche l'eccezione di decadenza dall'impugnazione degli atti abdicativi, pur tempestivamente formulata dalla convenuta, deve essere disattesa.
Vero è, infatti, che per tutte le mensilità richieste (cfr. doc. 01, fascicolo resistente) la resistente ha prodotto non solo le buste paga firmate per accettazione, ma anche le dichiarazioni sottoscritte con cui il ricorrente affermava, di volta in volta, “di non aver più nulla da pretendere per nessun motivo o causa per il periodo sopra indicato dalla suddetta azienda, per cui con la firma della presente rilascia ampia e liberatoria ricevuta”.
Tale indicazione, tuttavia, appare troppo generica e simile a una formula di stile, non recando alcun riferimento specifico al diritto di credito in oggetto né richiamando espressamente la rinuncia a eventuali differenze connesse alla remunerazione del lavoro straordinario, come sarebbe stato senz'altro necessario, tenuto conto del particolare meccanismo di imputazione adoperato dalla convenuta.
Pertanto, la serialità del documento - che rimanda, in maniera vaga e indeterminata, a qualunque pretesa per ogni motivo o ragione riconducibile al periodo di riferimento. - e l'astrattezza del suo contenuto non consentono di affermare che il ricorrente fosse pienamente consapevole della sussistenza dei crediti ai quali avrebbe rinunciato e che, quindi, intendesse volontariamente abdicare ai relativi diritti.
In tal senso, del resto, la Suprema Corte ha ormai ampiamente chiarito che “le quietanze a saldo sottoscritte dal lavoratore possono, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2113 c.c., assumere il valore di rinuncia o di transazione se risulta accertato, sulla base dell'interpretazione del documento, che esse siano state rilasciate con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi, e si è aggiunto che tale accertamento è riservato al giudice del merito, implicando un apprezzamento di fatto censurabile, in sede di legittimità, solo in caso di violazione dei criteri
d'ermeneutica contrattuale o di vizi di motivazione (cosi, di recente, v. Cass. 17 maggio 2006, n.
11536, cui adde n. 9407/2001)” (Cfr. Cass. lav., n. 1657/2008).
8 In difetto di valida rinuncia alla pretesa dedotta in giudizio, pertanto, deve affermarsi il diritto di di percepire le differenze retributive Parte_1 rivendicate a titolo di lavoro straordinario per le sole mensilità specificamente richiamate in ricorso, per le quali il maggiore monte orario risulta dalle timbrature prodotte;
tali differenze devono essere calcolate secondo i criteri – non specificamente contestati – indicati nell'atto introduttivo, previa detrazione3 degli importi già pacificamente percepiti, per il medesimo titolo, sotto la causale
“competenze soggette”.
Per l'effetto, la convenuta
[...] deve essere condannata a pagare al Controparte_5 ricorrente l'importo di € 741,97 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di differenze retributive da lavoro straordinario – quale differenza tra la maggior somma di € 7.151,69 richiesta per lo straordinario eccedente le venti ore forfettariamente riconosciute in busta paga e la somma di € 6.409,72 complessivi erogata a titolo di competenze soggette, per la remunerazione delle medesime ore di straordinario, nei mesi per cui è causa – oltre € 54,96 a titolo di incidenze sul TFR4.
Deve, infine, trovare accoglimento la domanda di regolarizzazione contributiva svolta in ricorso, in relazione al maggiore imponibile rapportato agli importi riconosciuti con la presente sentenza, nel caso in cui tale operazione non sia stata già eseguita sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza.
*
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse in favore del ricorrente.
Ai fini della loro liquidazione, operata direttamente in dispositivo, si tiene conto del valore contenuto e della bassa complessità della controversia, riconoscendo le sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione;
si ritiene, infatti, che il rifiuto della proposta conciliativa formulata dal convenuto all'udienza del 28.2.2023, di importo sostanzialmente coincidente con quello riconosciuto all'esito del giudizio (già
9 considerando le spese di lite delle suddette tre fasi nei valori minimi), giustifichino la compensazione delle spese relative alla fase decisoria.
Devono, infine, essere integralmente compensate le spese nei rapporti con l' , evocato in Controparte_3 giudizio nella sua qualità di litisconsorte necessario.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la , Controparte_1 Controparte_2
pagare a l'importo di € 796,93 lordi (di cui €
[...] Parte_1
54,96 per incidenze sul TFR), oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo,
a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario;
condanna la , Controparte_1 Controparte_2
a provvedere alla regolarizzazione contributiva nei confronti
[...] dell' in relazione al maggiore imponibile così accertato;
CP_6 rigetta, nel resto, il ricorso. compensate le spese relative alla fase decisionale, condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite delle restanti fasi, che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Compensa integralmente le spese nei rapporti con l CP_6
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 3 dicembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ciò, all'evidenza, preclude l'accoglimento della tesi attorea che vorrebbe “farsi riferimento alla stima dello straordinario effettuata in ricorso, ricavabile dalla media dei cedolini prodotti” (cfr. verbale del 20.9.2024). 3 Non trattandosi di controcrediti, ma di mero scorporo di poste fondate sul medesimo titolo, non deve darsi luogo a compensazione, bensì effettuarsi una mera operazione contabile. 4 Importo ottenuto dividendo per 13,5 la somma riconosciuta a titolo di differenze retributive, secondo il medesimo principio matematico adottato dal ricorrente.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Leone d'Agata, presso lo Studio del quale in Treviglio, via Moroni n. 5, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
, Controparte_1 Controparte_2
C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Soldani, presso lo studio della quale in Cremona, via Verdi n. 14, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE – nonché nei confronti di
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_2 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_3
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- TERZO CHIAMATO -
Oggetto: Differenze retributive per lavoro straordinario. All'udienza i procuratori hanno concluso come in atti. SENTENZA
Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la
, Controparte_1 Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Nel merito: 1. facendo salvo quanto di cui alle richieste istruttorie per la determinazione della maggior somma dovuta, accertare e dichiarare che il signor vanta un credito nei Parte_1 confronti della società convenuta non inferiore a € 7.151,69 lordi complessivi per le ore di lavoro straordinario svolte e non pagate e € 529,75 lordi a titolo di incidenza delle suddette differenze sul TFR, come meglio specificato in narrativa ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta e stabilita secondo giustizia anche a seguito della espletanda CTU;
2. per l'effetto condannare la società convenuta
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, a corrispondere al ricorrente le seguenti somme lorde (o le diverse somme ritenute di giustizia) ai seguenti titoli: a. € 7.151,69 lordi complessivi per ore di straordinario svolte e non pagate;
b. € 529,75 lordi a titolo di incidenza delle differenze sul TFR;
3. condannare infine la società convenuta alla regolarizzazione in punto contributivo, fiscale e pensionistico il sig. . Parte_1
In ogni caso:
1) con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
3) con sentenza esecutiva”. Con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita la Controparte_5 opponendo l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e
[...] in diritto delle avversarie pretese e chiedendo il rigetto integrale del ricorso, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di G.d.L., dichiarare, in via preliminare, il ricorso inammissibile in ragione degli intervenuti accordi, consensi e rinunce in atti da parte del ricorrente, in ogni caso, nel merito, respingere per il meglio tutte le domande del ricorrente, dichiarando che nulla è dovuto dalla Società al medesimo;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, accertato l'avvenuto pagamento delle somme di cui allo straordinario e competenze soggette, come da buste paga allegate da parte della Società, disporsi la compensazione fra quanto dal medesimo percepito a titolo di lavoro straordinario di cui alle due voci in busta paga (straordinario/competenze soggette) e quanto dal medesimo richiesto. Spese e onorari rifusi”. Esperito inutilmente e reiteratamente il tentativo di conciliazione, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
, il quale, con comparsa depositata in data 8 Controparte_3 marzo 2023, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale decidere secondo giustizia in ordine alle domande formulate dalla parte ricorrente;
in caso di accertata sussistenza di differenze retributive dovute dalla convenuta in relazione ai periodi lavorativi indicati dal ricorrente ovvero nei diversi periodi che dovessero risultare in corso di
2 CP causa – dichiarare la parte convenuta tenuta al pagamento in favore dell della contribuzione previdenziale di legge per il lavoratore ricorrente, nell'importo calcolato dall' come dovuto, CP_3 con conseguente condanna della convenuta medesima al versamento delle corrispondenti somme. Spese ed onorari in ogni caso rifusi”. Acquisiti ex art. 210 c.p.c. i cedolini paga relativi alle mensilità per cui è causa ed espletata la prova per testi richiesta dalla convenuta, all'udienza del 3 dicembre 2024 il Tribunale ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a
60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento della domanda, il ricorrente ha premesso di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta, inizialmente a tempo determinato, in data 1 gennaio
2019 e con termine al 31 dicembre 2019, con qualifica di avventizio specializzato ai sensi del CCNL Operai agricoli e florovivaisti, integrato sotto il profilo retributivo dal CPL del 27.3.2017, e mansioni di operaio addetto all'allevamento di suini. Il rapporto, quindi, sarebbe stato convertito a tempo indeterminato dal 1 maggio 2019, con attribuzione della diversa mansione di “lavori di campagna e in azienda”, nel profilo corrispondente a quello di Operaio Specializzato, sino alle dimissioni del 10 febbraio
2021.
Ha riferito, poi, di avere sempre lavorato con orario a tempo pieno, timbrando quotidianamente il cartellino personale, e ha dedotto che, da un controllo delle buste paga successivo alla conclusione del rapporto, sarebbe emersa un'evidente discrasia tra le ore effettivamente lavorate - risultanti dal prospetto delle timbrature - e quelle retribuite a titolo di straordinario, per un credito residuo di € 7.151,69 lordi.
In particolare, ha affermato di avere osservato, ex art. 34 CCNL Operai agricoli e florovivaisti del 19.6.2018, un orario normale di 44 ore settimanali, distribuite su 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e quattro ore al sabato, svolgendo numerose ore di straordinario;
tuttavia, nei cedolini quest'ultimo sarebbe stato riconosciuto nella misura forfettaria di un'ora al giorno per tutta la durata del contratto, a eccezione del sabato, nonostante una simile articolazione risultasse – e risulti - incompatibile con le esigenze variabili concretamente imposte dalle lavorazioni del settore agricolo.
Per quanto concerne il calcolo delle differenze maturate, quantificate in € 7.151,69 sulla base delle timbrature in suo possesso, ha sostenuto che il cambio di mansioni
3 del maggio 2019 aveva determinato anche un diverso inquadramento ai sensi del CPL per gli Operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cremona del 27.3.2017 e ha precisato di avere applicato, nella redazione dei conteggi, gli incrementi annui e la maggiorazione del 25% ivi prevista.
A esse dovrebbero aggiungersi, altresì, le maggiorazioni per straordinari effettuati nei mesi per i quali non sarebbero state rilasciate le timbrature, nonché l'ulteriore importo di € 529,75 lordi derivante dal ricalcolo del TFR in conseguenza dell'accoglimento delle domande.
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2. Costituendosi in giudizio, la , Controparte_1 [...] ha opposto, in primo luogo, Controparte_2
l'inammissibilità della domanda, affermando che il ricorrente avrebbe rilasciato apposite dichiarazioni liberatorie per ogni pagamento, con rinuncia alle eventuali differenze, e che tali atti non sarebbero mai stati impugnati, essendo ormai decorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 2113 c.c
Nel merito, ha negato la sussistenza del credito vantato dal lavoratore, affermando che gli straordinari sarebbero stati integralmente retribuiti in corso di rapporto, ancorché in misura differenziata.
In particolare, ha sostenuto che gli stessi sarebbero stati parzialmente riconosciuti in busta paga nella misura “forfettaria” di 20 ore mensili, mentre, per l'eccedenza, le ore di lavoro straordinario sarebbero state remunerate sotto la voce – parimenti forfettizzata - “competenze soggette”, per un totale di € 6.409,72 per i mesi per cui è causa, di poco inferiore all'importo azionato di € 7.151,69; tale sistema, peraltro, avrebbe comportato, per alcuni mesi, finanche il riconoscimento di somme maggiori rispetto a quelle pretese dal ricorrente, delle quali ha chiesto, in via gradata, lo scomputo in compensazione.
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Così ricostruita la prospettazione delle parti, la domanda deve trovare accoglimento negli stretti limiti di cui appresso.
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3. Ai fini del corretto inquadramento dell'oggetto di causa, appare preliminarmente doveroso chiarire che la pretesa del ricorrente trae origine dal rilievo
4 di una “evidente discrasia tra le ore effettivamente lavorate in straordinario e quelle poi realmente retribuite”, che sarebbe emersa “raffrontando le timbrature di entrata ed uscita presenti sui cartellini mensili e le buste paga lui consegnate”, e si risolve nella richiesta di pagamento di €
7.151,69 per differenze retributive maturate sui mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre 2019, nonché di febbraio, marzo, aprile e giugno 2020.
Con riferimento a tali mensilità, per le quali sono prodotte e incontestate le timbrature (doc. 5, fascicolo ricorrente), è, quindi, provato e pacifico il monte ore effettivamente lavorato.
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3.1 Per quanto concerne le ulteriori mensilità lavorate, invece, il ricorrente – non essendo in possesso delle timbrature – ha chiesto, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dei cartellini orari, subordinando a tale produzione l'integrazione del conteggio e non formulando alcuna capitolazione istruttoria; quindi, preso atto della dichiarazione della convenuta di non essere riuscita a reperire la documentazione, ha affermato che “a fronte di tale omissione dovrebbe farsi riferimento alla stima dello straordinario effettuata in ricorso, ricavabile dalla media dei cedolini prodotti” (cfr. verbale del 20.9.2024).
Trattasi, tuttavia, di conclusione non condivisibile, dal momento che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”1 (Cass. lav., n.
16150/2018). In relazione ai periodi per cui non sono state esibite le timbrature, pertanto, sarebbe stato specifico onere di – non superabile con la Parte_1 previsione dell'art. 210, co. 4, c.p.c., non potendosi trarre elementi di prova a favore della tesi attorea nella specifica materia del lavoro straordinario, ancor più in ragione delle peculiarità del caso concreto – allegare, prima, e dimostrare, poi, le singole ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto a quelle già riconosciute in busta paga.
In assenza di ogni valida capitolazione od offerta di prova, pertanto, la prestazione di ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle già riconosciute in busta paga deve ritenersi, per le restanti mensilità, totalmente indimostrata.
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4. Tanto precisato in ordine al perimetro della valutazione probatoria, deve osservarsi, altresì, che è stato ampiamente dimostrato che la convenuta, a differenza di quanto prospettato in ricorso, remunerasse effettivamente il lavoro straordinario mediante un duplice meccanismo e che, quindi, da un lato, riconoscesse in busta paga la retribuzione a titolo di straordinario nella misura di 20 ore mensili e, dall'altro, pagasse le ulteriori ore lavorate sotto la causale “competenze soggette”.
Invero, ciò emerge chiaramente e univocamente sia dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio sia da quanto riferito dalle dipendenti della
[...] alla Controparte_5
Guardia di Finanza, la quale, infatti, aveva già condivisibilmente concluso che “Per i lavoratori a tempo indeterminato, a fronte di ore lavorative prestate in più rispetto a quelle contrattualmente previste, venivano corrisposti emolumenti direttamente in busta anch'essi
“mascherati” nella voce “COMPETENZE SOGGETTE” …” (pag. 7 del verbale GdF del 29.3.2019, produzione del 9.11.2023).
Procedendo con ordine, allora, si rileva che il teste – ex dipendente Tes_1 della convenuta e collega del ricorrente nel periodo considerato - ha dichiarato:
“Quando lavoravo per la convenuta, facevo straordinari, in busta mi venivano segnate 20 ore come straordinari e il resto come “competenza soggetta”; erano due voci entrambe per lo straordinario,
c'erano 19-20 ore in busta paga come straordinario e il resto come “competenza soggetta”. Questa diversa indicazione era perché per legge non potevamo fare oltre 20 ore di straordinario e dovevano, quindi, pagarcele sotto un altro nome. Adesso, non ricordo il tetto esatto di straordinari per legge, ma ricordo che non potevano mettere oltre 20 ore mensili in busta paga. Queste competenze soggette venivano pagate più o meno come la paga prevista per ciascuna delle 20 ore di straordinario. Anzi, il sig. ci dava sempre qualcosina in più…” (cfr. verbale del 17.5.2024). CP_1
Tale ricostruzione deve ritenersi senz'altro attendibile, sia perché il teste, che ha cessato il rapporto di lavoro con la convenuta, è apparso genuino e risulta privo di apparenti interessi in causa e libero da probabili condizionamenti, sia perché, soprattutto, quanto dichiarato trova un importante e autonomo riscontro in quanto riferito, a suo tempo, dal personale della
[...] lla Guarda di Finanza. Controparte_5
6 Infatti, nel verbale unico del 29.3.2019, la dipendente aveva dichiarato: Pt_2
“ritiro dai dipendenti i loro prospetti mensili riepilogativi delle giornate e delle ore lavorate.
Dopo di che vengono compilati i fogli presenza da inviare alla per la compilazione della CP_7 busta paga. Inoltre, contestualmente a tale prospetto, viene comunicato alla un elenco CP_7 riportante gli importi che andranno a confluire nella voce “Competenze soggette” presente nella busta paga di ogni singolo lavoratore” (in termini analoghi anche la dipendente cfr. Tes_2 produzione del 9.11.2023, fasc. res.). Come già chiarito dal teste, dunque, anche in tal caso emerge che tutte le ore effettivamente lavorate e risultanti dalle timbrature venivano considerate a fini retributivi, ancorché, per parte di esse, la stessa datrice di lavoro corrispondesse i relativi emolumenti a titolo di “competenze soggette”.
Quanto, poi, allo specifico profilo della liquidazione di tali “competenze soggette”
– che, peraltro, pacificamente concorrevano alla formazione del trattamento di fine rapporto - la suddetta lavoratrice aveva anche spiegato che la quantificazione avveniva applicando in parte la tariffa delle ore ordinarie e, per la restante parte, quella prevista per gli straordinari.
Ciò consente, quindi, di comprendere le ragioni della sussistenza delle differenze – invero, assai contenute e pari a € 741,97, oltre incidenze sul TFR2 – ancora risultanti dal conteggio a credito operato dal ricorrente, imputabili alla doverosa applicazione della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario all'intero monte ore eccedente il lavoro ordinario.
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5. Chiarito, dunque, che dalla corretta ricostruzione delle modalità di pagamento della retribuzione straordinaria residuano differenze retributive per € 741,97 a titolo di lavoro straordinario, oltre incidenze sul TFR, devono essere esaminate le eccezioni difensive svolte della convenuta.
Ebbene, in primo luogo deve osservarsi che è rimasta totalmente indimostrata la conclusione di un accordo individuale di “forfettizzazione” dello straordinario, asseritamente idoneo a escludere la fondatezza della pretesa vantata in giudizio, sia perché è emerso che anche le competenze soggette avevano una consistenza variabile, difficilmente compatibile con una “forfettizzazione” anche delle eccedenze, 2 Il ricorrente, infatti, ha rivendicato la maggior somma di € 7.151,69 a titolo di straordinario eccedente le venti ore forfettariamente riconosciute in busta paga, non specificamente contestata nei criteri di calcolo, di talché l'importo effettivamente risultante a credito, una volta scomputata la somma di € 6.409,72 pagata - per i mesi per cui vi è prova documentale - a titolo competenze soggette, ammonta a € 741,97, oltre incidenze sul TFR.
7 sia perché la prova dell'accordo individuale di forfettizzazione con il ricorrente, al netto della sua validità, non è stata fornita né può implicitamente ricavarsi dalla sola imputazione effettuata dal datore di lavoro o dalle “quietanze” rilasciate dal lavoratore.
Quanto a queste ultime, del resto, non può certo ritenersi che esse costituiscano valide manifestazioni di preventivo accordo né, comunque, di rinuncia ai sensi dell'art. 2113 c.c., di talché anche l'eccezione di decadenza dall'impugnazione degli atti abdicativi, pur tempestivamente formulata dalla convenuta, deve essere disattesa.
Vero è, infatti, che per tutte le mensilità richieste (cfr. doc. 01, fascicolo resistente) la resistente ha prodotto non solo le buste paga firmate per accettazione, ma anche le dichiarazioni sottoscritte con cui il ricorrente affermava, di volta in volta, “di non aver più nulla da pretendere per nessun motivo o causa per il periodo sopra indicato dalla suddetta azienda, per cui con la firma della presente rilascia ampia e liberatoria ricevuta”.
Tale indicazione, tuttavia, appare troppo generica e simile a una formula di stile, non recando alcun riferimento specifico al diritto di credito in oggetto né richiamando espressamente la rinuncia a eventuali differenze connesse alla remunerazione del lavoro straordinario, come sarebbe stato senz'altro necessario, tenuto conto del particolare meccanismo di imputazione adoperato dalla convenuta.
Pertanto, la serialità del documento - che rimanda, in maniera vaga e indeterminata, a qualunque pretesa per ogni motivo o ragione riconducibile al periodo di riferimento. - e l'astrattezza del suo contenuto non consentono di affermare che il ricorrente fosse pienamente consapevole della sussistenza dei crediti ai quali avrebbe rinunciato e che, quindi, intendesse volontariamente abdicare ai relativi diritti.
In tal senso, del resto, la Suprema Corte ha ormai ampiamente chiarito che “le quietanze a saldo sottoscritte dal lavoratore possono, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2113 c.c., assumere il valore di rinuncia o di transazione se risulta accertato, sulla base dell'interpretazione del documento, che esse siano state rilasciate con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi, e si è aggiunto che tale accertamento è riservato al giudice del merito, implicando un apprezzamento di fatto censurabile, in sede di legittimità, solo in caso di violazione dei criteri
d'ermeneutica contrattuale o di vizi di motivazione (cosi, di recente, v. Cass. 17 maggio 2006, n.
11536, cui adde n. 9407/2001)” (Cfr. Cass. lav., n. 1657/2008).
8 In difetto di valida rinuncia alla pretesa dedotta in giudizio, pertanto, deve affermarsi il diritto di di percepire le differenze retributive Parte_1 rivendicate a titolo di lavoro straordinario per le sole mensilità specificamente richiamate in ricorso, per le quali il maggiore monte orario risulta dalle timbrature prodotte;
tali differenze devono essere calcolate secondo i criteri – non specificamente contestati – indicati nell'atto introduttivo, previa detrazione3 degli importi già pacificamente percepiti, per il medesimo titolo, sotto la causale
“competenze soggette”.
Per l'effetto, la convenuta
[...] deve essere condannata a pagare al Controparte_5 ricorrente l'importo di € 741,97 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di differenze retributive da lavoro straordinario – quale differenza tra la maggior somma di € 7.151,69 richiesta per lo straordinario eccedente le venti ore forfettariamente riconosciute in busta paga e la somma di € 6.409,72 complessivi erogata a titolo di competenze soggette, per la remunerazione delle medesime ore di straordinario, nei mesi per cui è causa – oltre € 54,96 a titolo di incidenze sul TFR4.
Deve, infine, trovare accoglimento la domanda di regolarizzazione contributiva svolta in ricorso, in relazione al maggiore imponibile rapportato agli importi riconosciuti con la presente sentenza, nel caso in cui tale operazione non sia stata già eseguita sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza.
*
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse in favore del ricorrente.
Ai fini della loro liquidazione, operata direttamente in dispositivo, si tiene conto del valore contenuto e della bassa complessità della controversia, riconoscendo le sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione;
si ritiene, infatti, che il rifiuto della proposta conciliativa formulata dal convenuto all'udienza del 28.2.2023, di importo sostanzialmente coincidente con quello riconosciuto all'esito del giudizio (già
9 considerando le spese di lite delle suddette tre fasi nei valori minimi), giustifichino la compensazione delle spese relative alla fase decisoria.
Devono, infine, essere integralmente compensate le spese nei rapporti con l' , evocato in Controparte_3 giudizio nella sua qualità di litisconsorte necessario.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la , Controparte_1 Controparte_2
pagare a l'importo di € 796,93 lordi (di cui €
[...] Parte_1
54,96 per incidenze sul TFR), oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo,
a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario;
condanna la , Controparte_1 Controparte_2
a provvedere alla regolarizzazione contributiva nei confronti
[...] dell' in relazione al maggiore imponibile così accertato;
CP_6 rigetta, nel resto, il ricorso. compensate le spese relative alla fase decisionale, condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite delle restanti fasi, che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Compensa integralmente le spese nei rapporti con l CP_6
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 3 dicembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ciò, all'evidenza, preclude l'accoglimento della tesi attorea che vorrebbe “farsi riferimento alla stima dello straordinario effettuata in ricorso, ricavabile dalla media dei cedolini prodotti” (cfr. verbale del 20.9.2024). 3 Non trattandosi di controcrediti, ma di mero scorporo di poste fondate sul medesimo titolo, non deve darsi luogo a compensazione, bensì effettuarsi una mera operazione contabile. 4 Importo ottenuto dividendo per 13,5 la somma riconosciuta a titolo di differenze retributive, secondo il medesimo principio matematico adottato dal ricorrente.