Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/06/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR 1694/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(avv. Francesco De Cicco, giusta procura in atti) Parte_1
parte attrice
E in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Paolo Piazza, giusta procura in Controparte_1
atti)
parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna parte attrice, deducendo di essere proprietaria di un appezzamento di terreno siti in San Giorgio La Molara (BN), ha chiesto accertarsi la responsabilità da fatto illecito ex artt. 2043 e 2050 c.c. o da fatto lecito ex art. 44 T.U. Espropri per avere la convenuta costruito due aerogeneratori a distanza non conforme a quanto previsto nel d.m. 10 settembre 2010, rilevando, inoltre, il rischio “crash” che da ciò potrebbe derivarne. Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
2. Ciò premesso, la questione sottesa alla presente domanda è stata analizzata funditus dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24410 del 21 novembre 2011, la quale - nel cassare parzialmente con rinvio una sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva rigettato un'impugnazione avverso una sentenza del Tribunale di Benevento, a sua volta, di accoglimento di una domanda risarcitoria analoga alla presente - ha ritenuto che “la controversia, instaurata dal
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ed il manufatto sito nell'area confinante, oltre al risarcimento dei danni, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché detta società è convenuta in giudizio non già come Amministrazione o concessionaria che svolge il pubblico servizio di pubblica utilità di produzione di energia e suo trasporto nella rete elettrica nazionale, ma in quanto impresa costruttrice e proprietaria del manufatto, come tale responsabile del pregiudizio
che il manufatto stesso, "staticamente", venga ad arrecare al terzo confinante” (tra le tante, Cass. n.
13626/2021; Corte d'Appello di Napoli n. 4127/2020). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, venendo in rilievo gli effetti che la legittima esplicazione di un'attività di interesse pubblico ha sul terzo confinante, e non sul soggetto immediatamente inciso dall'opera pubblica (in tal senso è
irrilevante la sentenza della corte d'appello distrettuale depositata da parte attrice, avendo essa riguardo all'indennità dovuto per l'espropriato), l'esecuzione di quest'ultima, rappresentando l'esercizio di un servizio pubblico (quale la rete elettrica nazionale), non può essere ricondotta ad un'attività realizzata “iure privatorum”, tale da essere suscettibile di tutela ripristinatoria per la parte in cui l'opus lede il regime (legale e regolamentare) delle distanze - e men che meno risarcitoria, presupponendo la tutela ex art. 2043 c.c. un fatto doloso o colposo della p.a. e non certamente un fatto lecito (S.U. n. 9341/2003) -, con la conseguenza che la pretesa del privato deve essere circoscritta alla sola indennità prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (e successivamente dall'art. 44
del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).
3. Appurato, quindi, che nessuna pretesa risarcitoria di sorta, né ex art. 2043 c.c. né ex art. 2050
c.c, può essere riconosciuta al proprietario di immobile confinante con quello in cui è insediata l'opera pubblica, quindi non assoggettato alla procedura ablativa, occorre verificare se il godimento di tale bene risulti eventualmente ridotto dalla struttura, di guisa da essere compensato dall'indennità di cui alla norma, ratione temporis applicabile, contenuta nell'art. 44 del D.P.R. n. 327 del 2001 (Testo unico in materi di espropriazioni per pubblica utilità). Orbene, tale disposizione recita che: 1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del
diritto di proprietà.
2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.
3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. 4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.
5. Non è dovuta alcuna
indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro
p. 2/4 esecuzione.
6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno. A tal riguardo, la Cassazione (S.U. n.
9341/2003) ha avuto modo di evidenziare che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo in oggetto, devono sussistere tre condizioni, consistenti: 1) nell'attività lecita della P.A.; 2) nell'imposizione di una servitù o nella produzione di un danno avente carattere permanente che si concreti nella menomazione di qualcuna delle facoltà costituenti il nucleo essenziale del diritto dominicale (Cass.
nn. 24042/2015, 23865/2015), non potendo essere liquidato anche il danno da mancato reddito (c.d. lucro cessante) ritraibile dal bene (cfr. Cass. n. 18226/2008); 3) nel nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica ed il danno;
inoltre, quanto alla posizione soggettiva cui deve aversi riguardo per individuare il titolare del diritto all'indennizzo del citato art. 46, essa deve essere quella che deriva dal rapporto tra il proprietario ed il bene contiguo all'opera pubblica realizzata.
4. Tornando al caso che occupa, parte istante sostiene che dall'esecuzione dell'opera il fondo in sua proprietà avrebbe subito una permanente diminuzione di valore, da un lato, in virtù della compressione della capacità edificatoria avutasi, stante il mancato rispetto delle distanze di cui agli art.
5.3 e 7.2 dell'Allegato 4 del d.m. 10 settembre 2011 e, dall'altro, a causa del rischio di incidenti che potrebbero verificarsi per il cedimento della torre eolica, del rotore o delle pale. Ora, se il parametro di valutazione fra pretese indennitarie fondate e infondate è costituito dalla diminuzione di valore, non rilevando tanto che il pregiudizio arrecato dalla realizzazione dell'opera tocchi il nucleo essenziale del diritto di proprietà - peraltro indefinibile se si ha riguardo alle facoltà che competono al proprietario ed alle possibili modalità di godimento di un bene - oppure aspetti qualificabili come marginali delle citate facoltà e modalità, quanto invece che, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, la possibilità di godimento sia diminuita e che il valore di mercato del bene abbia, per tale ragione, subito un decremento oggettivo, economicamente apprezzabile e non irrisorio (Cass. n. 24266/2010), la prospettazione attorea, per come sviluppata nell'atto introduttivo, non è idonea a fondare alcuna pretesa indennitaria. Difatti, quanto alla compromissione della capacità edificatoria, basta osservare che le norme del d.m. 10 settembre 2010 richiamate dagli attori - Allegato 4, art.
5.3 e 7.2 - propongono semplici “misure di mitigazione”. In particolare, la prima “suggerisce” di tenere una “minima distanza di
ciascun aerogeneratore da unita' abitative munite di abitabilita', regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m”, mentre la seconda che “La distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a
150 m dalla base della torre”. Invero, anche a volere prescindere dalla considerazione per cui, quanto alla prima disposizione, gli immobili dell'attore sono terreni agricoli e, quanto alla seconda, che non spetta lui la legittimazione ad agire a tutela delle strade provinciali o nazionali, va evidenziato che le
p. 3/4 norme de quibus non sono in alcun modo prescrittive, recando mere linee-guida. Del resto, che sia così emerge dalla copiosa giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. sent. nn. 275/2012, 307/2013, 11/2014,
13/2014) la quale ha attribuito valore regolamentare, come tale vincolante, alle sole disposizioni, contenute nel d.m., propriamente autorizzatorie della realizzazione degli impianti alimentati dalle fonti non rinnovabili. Non certamente il d.m., quindi, gli impedisce di costruire container per il deposito del raccolto. Quanto, invece, al potenziale rischio “crash”, deve rilevarsi che l'ordinamento conosce altri strumenti per denunciare il danno che si teme possa derivare sulla cosa che forma oggetto del proprio diritto, in tal senso l'azione mancando, pertanto, di un interesse concreto e attuale
(cfr. Cass. nn. 6749/2012 e 2057/2019, secondo cui “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente
apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire”). In altri termini, parte attrice non ha allegato fatti tali da ritenere che l'opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà
conseguente alla riduzione della capacità abitativa - quale, in ipotesi, può verificarsi per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico (Cass. nn. 3368/2017,
16619/2013) – come tale indennizzabile. Conclusivamente, la domanda non merita accoglimento.
5. Quanto alle spese di lite, considerata la particolarità delle questioni trattate, nonché la novità delle stesse e l'assenza di precedenti specifici sul punto (Cass. n. 25655/2021), sussistono, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., così come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, “gravi ed eccezionali ragioni” per compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra domanda, deduzione, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese.
Benevento, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
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