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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4663/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4663/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
( ) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Giulia Turetta con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 06.11.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale in data 07.03.2025 (sent. n. 285/2025 - RGN 4663/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia LL sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 11.09.2010 – dalla quale non sono nati figli - era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
pagina 1 di 3 che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base EI presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“I. L'immobile sito in Venezia Mestre, viale G. Garibaldi n. 54-F (censito al foglio 135, mapp. 2101, sub. 51) con relativo garage pertinenziale (censito al foglio 135, mapp. 2101, sub. 12), di proprietà LL dott.ssa (doc.17.A cit.), resta nella esclusiva proprietà e disponibilità LL Parte_1 stessa.
II. L'immobile sito in Venezia Mestre - via G. Bella (censito al foglio 125, mapp. 948, sub. 487) con relativo garage pertinenziale (censito al foglio 125, mapp. 948, sub. 619) e magazzino (censito al foglio 125, mapp. 948, sub. 112), di proprietà dell'ing. (doc.
9.A cit.), resta nella Parte_2 esclusiva proprietà e disponibilità dello stesso.
III. La liquidità presente sui conti correnti cointestati accesi presso AN LL CA (conto n. 13672 con saldo al 30/09/2024 pari a € 663,14: doc.19 cit.) e presso IC AN (n. 77399 con saldo 07/10/2024 pari a € 120,16: doc.20 cit.) verrà ripartita tra i coniugi per la giusta metà.
IV. I coniugi si danno reciprocamente atto che il portafoglio titoli in IC AN – formalmente intestato a ma alimentato da ambedue i coniugi e che alla data del 02/08/2024 Parte_1 assommava ad euro 74.301,02 (doc.21) – è già stato spartito tra i coniugi.
V. Ciascun coniuge resta titolare esclusivo EI conti correnti di cui è unico intestatario: in particolare l'ing. resta titolare esclusivo EI conti correnti in AN LL CA (n. 300090: Parte_2 doc.7 cit.) e in ON EI PA di EN (n. 613855.57: doc.8 cit,), mentre la dott.ssa Parte_1 resta titolare esclusiva EI conti correnti in AN LL CA (n. 12280: doc.15 cit.) e in
[...] CR (n. 3109384: doc.16 cit.).
VI. Ciascun coniuge resta titolare esclusivo EI PIP – Piani Individuali Pensionistici, delle Polizza Vita e EI Fondi di Categoria (alimentati tramite il conferimento di quote del TFR e tramite trattenute in busta paga) di cui è unico intestatario.
VII. Resta unicamente a carico dell'ing. l'adempimento delle obbligazioni derivanti Parte_2 dal contratto di mutuo dallo stesso sottoscritto (doc.11 cit.).
VIII. Le autovetture restano nella esclusiva disponibilità del coniuge che rispettivamente ne è proprietario (docc. 10 e 18 cit.).
IX. I coniugi concordano e si danno reciprocamente atto che i restanti beni comuni sono stati equamente divisi nel momento in cui l'ing. ha lasciato l'abitazione sita in Venezia Mestre, Pt_2 viale G. Garibaldi n. 54-F.
X. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, per cui nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto.
XI. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
XII. I futuri eventuali acquisti di beni mobili e immobili da parte di ciascun coniuge saranno di proprietà esclusiva del coniuge che avrà effettuato l'acquisto.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
pagina 2 di 3 Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento LL comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione EI reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 11.09.2010 a Venezia (VE), trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio alla parte II, Serie A, n. 36, uff. 14, anno 2010 del Comune di Venezia (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione EI reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell' 11.12.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4663/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
( ) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Giulia Turetta con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 06.11.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale in data 07.03.2025 (sent. n. 285/2025 - RGN 4663/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia LL sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 11.09.2010 – dalla quale non sono nati figli - era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
pagina 1 di 3 che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base EI presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“I. L'immobile sito in Venezia Mestre, viale G. Garibaldi n. 54-F (censito al foglio 135, mapp. 2101, sub. 51) con relativo garage pertinenziale (censito al foglio 135, mapp. 2101, sub. 12), di proprietà LL dott.ssa (doc.17.A cit.), resta nella esclusiva proprietà e disponibilità LL Parte_1 stessa.
II. L'immobile sito in Venezia Mestre - via G. Bella (censito al foglio 125, mapp. 948, sub. 487) con relativo garage pertinenziale (censito al foglio 125, mapp. 948, sub. 619) e magazzino (censito al foglio 125, mapp. 948, sub. 112), di proprietà dell'ing. (doc.
9.A cit.), resta nella Parte_2 esclusiva proprietà e disponibilità dello stesso.
III. La liquidità presente sui conti correnti cointestati accesi presso AN LL CA (conto n. 13672 con saldo al 30/09/2024 pari a € 663,14: doc.19 cit.) e presso IC AN (n. 77399 con saldo 07/10/2024 pari a € 120,16: doc.20 cit.) verrà ripartita tra i coniugi per la giusta metà.
IV. I coniugi si danno reciprocamente atto che il portafoglio titoli in IC AN – formalmente intestato a ma alimentato da ambedue i coniugi e che alla data del 02/08/2024 Parte_1 assommava ad euro 74.301,02 (doc.21) – è già stato spartito tra i coniugi.
V. Ciascun coniuge resta titolare esclusivo EI conti correnti di cui è unico intestatario: in particolare l'ing. resta titolare esclusivo EI conti correnti in AN LL CA (n. 300090: Parte_2 doc.7 cit.) e in ON EI PA di EN (n. 613855.57: doc.8 cit,), mentre la dott.ssa Parte_1 resta titolare esclusiva EI conti correnti in AN LL CA (n. 12280: doc.15 cit.) e in
[...] CR (n. 3109384: doc.16 cit.).
VI. Ciascun coniuge resta titolare esclusivo EI PIP – Piani Individuali Pensionistici, delle Polizza Vita e EI Fondi di Categoria (alimentati tramite il conferimento di quote del TFR e tramite trattenute in busta paga) di cui è unico intestatario.
VII. Resta unicamente a carico dell'ing. l'adempimento delle obbligazioni derivanti Parte_2 dal contratto di mutuo dallo stesso sottoscritto (doc.11 cit.).
VIII. Le autovetture restano nella esclusiva disponibilità del coniuge che rispettivamente ne è proprietario (docc. 10 e 18 cit.).
IX. I coniugi concordano e si danno reciprocamente atto che i restanti beni comuni sono stati equamente divisi nel momento in cui l'ing. ha lasciato l'abitazione sita in Venezia Mestre, Pt_2 viale G. Garibaldi n. 54-F.
X. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, per cui nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto.
XI. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
XII. I futuri eventuali acquisti di beni mobili e immobili da parte di ciascun coniuge saranno di proprietà esclusiva del coniuge che avrà effettuato l'acquisto.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
pagina 2 di 3 Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento LL comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione EI reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 11.09.2010 a Venezia (VE), trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio alla parte II, Serie A, n. 36, uff. 14, anno 2010 del Comune di Venezia (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione EI reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell' 11.12.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
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