Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/1973, n. 1753
CASS
Sentenza 15 giugno 1973

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In ipotesi che, in un incidente da circolazione stradale, un minore incapace patisca un danno ed il giudice di merito escluda che si sia verificato od abbia concorso a causare l'evento qualsiasi inosservanza di norme legislative o regolamentari o di comuni precetti di prudenza da parte del minore, non puo essere valutata, in pregiudizio del minore stesso, ed ai fini dell'art 1227 cod civ, un'eventuale imprudenza nel comportamento dei genitori esercenti sul minore la patria potesta, per averlo esposto (permettendogli, nella specie, di circolare in bicicletta sulla via pubblica) alle insidie ed ai pericoli del comportamento colposo altrui.*

La effettuata rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, non esclude l'attribuzione degli interessi compensativi per lo stesso periodo, per cui e stata considerata la svalutazione pecuniaria. ( Conf 3164/69, mass n 343137).*

L'incensurabilita del giudizio di merito, sia sulla necessita di ricorrere alla valutazione in via equitativa del danno, sia sulla misura della liquidazione cui si pervenga in concreto per tale via, trova un limite nella necessita di un'adeguata dimostrazione, sulla base degli elementi acquisiti al processo, dell'impossibilita di provare il danno nel suo preciso ammontare - non essendo, al riguardo, sufficiente una semplice negazione che renda impossibile il controllo sul procedimento logico seguito dal giudice - nonche di una congrua motivazione sulle ragioni e sui criteri seguiti nel provvedere alla liquidazione equitativa.*

Qualora la liquidazione dei danni futuri, conseguenti alle lesioni subite da persona che non ha ancora raggiunto la capacita lavorativa, sia fatta in via equitativa, la decorrenza degli interessi sulla somma dovuta una tantum al danneggiato puo bene essere fissata al giorno del sinistro anziche a quello dell'inizio dell'attivita lavorativa, perche gli interessi stessi, in tale ipotesi, hanno un'intermedia funzione integrativa della somma capitale, che cosi rimane meglio adeguato all'effettivita del danno.*

La motivazione per relationem non si risolve in una omissione di motivazione quando il giudice dell'impugnazione abbia tenuto presenti le argomentazioni poste dal primo giudice a base della decisione, facendole proprie, ed abbia proceduto alla confutazione delle censure ad esse mosse con i motivi di gravame. ( Conf 2046/71, mass n 352702).*

In materia di danni futuri, se e da escludere una rivalutazione che tenga conto di opinabili oscillazioni future della moneta, non puo non tenersi conto dell'indice di svilimento gia verificatosi tra il momento al quale la liquidazione va rapportata e quello nel quale essa viene in realta effettuata. ( Conf 1797/71, mass n 352305).*

In tema di liquidazione dei danni, il criterio equitativo trova particolare applicazione quando si tratti di danni alla persona che si proiettino, con carattere di permanenza, nel futuro; in tali casi, non potendosi, normalmente, procedere alla Determinazione dei danni con assoluta precisione, il giudice deve necessariamente procedere alla Determinazione del quantum debeatur attraverso calcoli di probabilita, relativi all'ammontare del lucro cessante, o ricorrendo puramente e semplicemente al criterio equitativo di cui agli art 2056 e 1226 cod civ, ovvero applicando le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie approvate con RD 9 ottobre 1922 n 1403, ovvero, ancora, contemperando l'uno e l'altro criterio, particolarmente utilizzando i dati delle tabelle quali semplici dati di partenza, di controllo e di orientamento per la liquidazione equitativa. La scelta dell'uno o dell'altro criterio di liquidazione o il ricorso al criterio misto rappresenta l'espressione di una facolta discrezionale del giudice del merito.*

Il comportamento del danneggiato, incapace di intendere e di volere, concorrente nella produzione del danno, puo integrare il fatto colposo del creditore previsto dal primo comma dell'art 1227 cod civ, applicabile in tema di responsabilita extracontrattuale per l'esplicito richiamo contenuto nell'art 2056. In conseguenza, in tema di eventi dannosi derivati dalla circolazione stradale, anche il fatto del minore danneggiato naturalmente incapace, che con il suo comportamento di circolazione abbia contribuito alla produzione del danno, e valutabile ai fini del principio della compensazione delle colpe e, quindi, della riduzione proporzionale del danno, consacrato nel predetto art 1227, comma primo.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/1973, n. 1753
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1753
    Data del deposito : 15 giugno 1973

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