CASS
Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2024, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/04/2023 del TRIB. LIBERTA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
Istte/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Il P.G. conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in ordine al capo 2. udito il difensore E' presente l'avvocato CENSANO ETTORE del foro di FOGGIA in difesa di CO RO che dichiara la sopravvenuta carenza d'interesse in relazione al capo 1 della rubrica per essere intervenuta ordinanza di rimessione in libertà per decorrenza dei termini di fase che produce e conclude chiedendo l'accoglimento del capo 2 del ricorso. ••I• 4 Penale Sent. Sez. 1 Num. 3718 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 06/10/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 21 aprile 2023 il Tribunale di Bari - composto ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato il titolo cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Bari in data 27 marzo 2023 nei confronti di Colapietr&AN. 1.1 Le contestazioni elevate nei confronti di OL AN sono due. La prima riguarda la detenzione di un'arma comune da sparo (fatto del 28 luglio 2021 - capo 1); la seconda riguarda il porto di un'arma comune da sparo, con l'aggravante del finalismo mafioso (fatto del 16 gennaio 2022 - capo 2). Conviene immediatamente precisare che in riferimento alla contestazione di cui al capo n.1 in data 5 luglio 2023 - come da allegazione difensiva - è intervenuto provvedimento di liberazione per decorrenza del termine di custodia cautelare. Da ciò deriva la sopravvenuta carenza di interesse dell'originario atto di ricorso. 1.2 Per quanto sinora detto, occorre soffermarsi sulla sola contestazione di cui al capo n.2. In fatto, si afferma nella contestazione provvisoria, che OL AN si sarebbe recato in data 16 gennaio 2022 presso l'abitazione di UR IO (sottoposto agli arresti domiciliari;
fratello di UR IG, vittima quest'ultimo di un agguato in data 14 agosto 2021) e che in tale occasione sarebbe stato in possesso di un'arma. La fonte di prova è rappresentata dal contenuto di conversazioni oggetto di captazione e da videoriprese. In particolare: a) è pacifico che il OL si sia recato, nel pomeriggio del 16 gennaio 2022, presso l'abitazione del UR, perché ciò risulta dalle videriprese derivanti da una telecamera installata all'ingresso dello stabile;
b) quanto al possesso dell'arma (negato dal ricorrente), lo stesso viene desunto da una affermazione resa da UR IO in un colloquio immediatamente successivo, intervenuto con la madre (.. hai visto, è venuto con la mano in tasca..), cui faceva eco il cugino IG (.. quello teneva la pistolicchia..) . 1.3 I fatti si inseriscono in un più ampio contesto, caratterizzato da una sequenza di omicidi avvenuti in San Severo (omicidio di ST EO avvenuto in data 11 luglio 2021 / omicidio di UR IG del 14 agosto 2021), contesto 2 valorizzato anche in ragione dei complessivi contenuti delle conversazioni intercettate. Secondo il Tribunale, nel corso del colloquio avvenuto nella abitazione di UR IO, costui ebbe la netta impressione che il OL fosse armato (pur non avendo visto l'arma) e la conferma di tale 'impressione' si ricava anche dalle parole di UR IG, che ebbe modo di vedere il OL. Ciò peraltro è del tutto verosimile, in ragione del contesto complessivo e della natura del colloquio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - OL AN. Il ricorso viene illustrato, per quanto si è detto in premessa, limitatamente alla deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al capo n.2. 2.1 In sintesi il ricorrente da un lato evidenzia come la ricostruzione del contesto storico in cui si colloca il colloquio sia arbitraria e slegata dalle risultanze istruttorie (nel senso che, in virtù dei rapporti di amicizia intrattenuti con UR IG, il OL non aveva alcuna necessità di recarsi armato a casa di UR IO), ed in secondo luogo ripropone la tesi in cui durante il colloquio oggetto di attenzione (di cui vengono trascritti ampi stralci) la persona che 'aveva la mano in tasca' non era, in realtà, il OL (ma altro soggetto che si era recato presso l'abitazione il giorno precedente). In ogni caso, si prospetta la violazione della regola di apprezzamento degli indizi di cui all'art.273 cod.proc.pen., atteso che (nella ipotesi in cui i loquentes si riferissero al OL) l'elemento conoscitivo può al più essere definito in termini di sospetto, inidoneo a sorreggere la misura cautelare. Vi è ulteriore deduzione di vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416bisl. cod.pen. . 3. Il ricorso, in riferimento alla contestazione provvisoria di cui al capo n.2, è fondato, mentre vi è sopravvenuta carenza di interesse in riferimento al capo n.1. 3.1 Va premesso, quanto al giudizio di gravità indiziaria a carico, che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai 3 contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. . La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 3.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione (ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio 4 prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, v. Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») . 3.3 Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 4. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U tic. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 4.1 Ciò premesso, va rilevato che - per quanto riguarda il fatto specifico di cui al capo n.
2 - il profilo di critica avanzato dalla difesa è accoglibile non in rapporto alla 'ipotesi alternativa' (diversa direzione soggettiva del colloquio intervenuto tra 5 UR IO e i suoi familiari) ma in ragione della «inconsistenza dimostrativa» degli elementi posti a carico. In particolare, il sindacato esercitabile da questa Corte di legittimità non può spingersi verso la 'autonoma rielaborazione' del materiale conoscitivo, sicchè deve darsi per assodata la lettura della conversazione (realizzata in sede di merito) che porta a ritenere che UR IO e UR IG si riferissero realmente a OL AN, che da poco si era allontanato dalla abitazione del UR. Ma, ed è questo il tema, il contenuto della conversazione resta equivoco, perché affidato a una mera ipotesi formulata da UR IO e correlata ad un 'atteggiamento' tenuto dal OL durante il colloquio (la mano in tasca) ma non certo alla diretta percezione della esistenza di un'arma. Anche l'ipotetico sostegno fornito da UR IG non è in realtà 'accrescitivo' della valenza probatoria di simile dato, non essendo chiaro se costui abbia avuto modo di vedere lo strumento di offesa o abbia semplicemente espresso una considerazione 'mutuata' dalla narrazione resa da UR IO. Né la ricostruzione del contesto, sia pure di interesse investigativo, può ritenersi elemento idoneo a sciogliere il dubbio, posto che se vi fosse stato un serio motivo di preoccupazione per la propria incolumità personale, il OL ben avrebbe potuto astenersi dal fare visita al UR. La prognosi di qualificata probabilità di condanna (art. 273 cod.proc.pen.) risulta, pertanto, realizzata in modo non conforme ai parametri legali, essendo basata su dati di incerta valenza dimostrativa, non qualificabili in termini di gravità indiziaria a carico. Da quanto sinora detto deriva l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con le statuizioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso con riferimento al capo 1) della rubrica per sopravvenuta carenza di interesse. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con riferimento al capo 2) della rubrica e dispone l'immediata liberazione di OL AN se non detenuto per altro. 6 Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 c.p.p. . Così deciso il 6 ottobre 2023
Istte/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Il P.G. conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in ordine al capo 2. udito il difensore E' presente l'avvocato CENSANO ETTORE del foro di FOGGIA in difesa di CO RO che dichiara la sopravvenuta carenza d'interesse in relazione al capo 1 della rubrica per essere intervenuta ordinanza di rimessione in libertà per decorrenza dei termini di fase che produce e conclude chiedendo l'accoglimento del capo 2 del ricorso. ••I• 4 Penale Sent. Sez. 1 Num. 3718 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 06/10/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 21 aprile 2023 il Tribunale di Bari - composto ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato il titolo cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Bari in data 27 marzo 2023 nei confronti di Colapietr&AN. 1.1 Le contestazioni elevate nei confronti di OL AN sono due. La prima riguarda la detenzione di un'arma comune da sparo (fatto del 28 luglio 2021 - capo 1); la seconda riguarda il porto di un'arma comune da sparo, con l'aggravante del finalismo mafioso (fatto del 16 gennaio 2022 - capo 2). Conviene immediatamente precisare che in riferimento alla contestazione di cui al capo n.1 in data 5 luglio 2023 - come da allegazione difensiva - è intervenuto provvedimento di liberazione per decorrenza del termine di custodia cautelare. Da ciò deriva la sopravvenuta carenza di interesse dell'originario atto di ricorso. 1.2 Per quanto sinora detto, occorre soffermarsi sulla sola contestazione di cui al capo n.2. In fatto, si afferma nella contestazione provvisoria, che OL AN si sarebbe recato in data 16 gennaio 2022 presso l'abitazione di UR IO (sottoposto agli arresti domiciliari;
fratello di UR IG, vittima quest'ultimo di un agguato in data 14 agosto 2021) e che in tale occasione sarebbe stato in possesso di un'arma. La fonte di prova è rappresentata dal contenuto di conversazioni oggetto di captazione e da videoriprese. In particolare: a) è pacifico che il OL si sia recato, nel pomeriggio del 16 gennaio 2022, presso l'abitazione del UR, perché ciò risulta dalle videriprese derivanti da una telecamera installata all'ingresso dello stabile;
b) quanto al possesso dell'arma (negato dal ricorrente), lo stesso viene desunto da una affermazione resa da UR IO in un colloquio immediatamente successivo, intervenuto con la madre (.. hai visto, è venuto con la mano in tasca..), cui faceva eco il cugino IG (.. quello teneva la pistolicchia..) . 1.3 I fatti si inseriscono in un più ampio contesto, caratterizzato da una sequenza di omicidi avvenuti in San Severo (omicidio di ST EO avvenuto in data 11 luglio 2021 / omicidio di UR IG del 14 agosto 2021), contesto 2 valorizzato anche in ragione dei complessivi contenuti delle conversazioni intercettate. Secondo il Tribunale, nel corso del colloquio avvenuto nella abitazione di UR IO, costui ebbe la netta impressione che il OL fosse armato (pur non avendo visto l'arma) e la conferma di tale 'impressione' si ricava anche dalle parole di UR IG, che ebbe modo di vedere il OL. Ciò peraltro è del tutto verosimile, in ragione del contesto complessivo e della natura del colloquio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - OL AN. Il ricorso viene illustrato, per quanto si è detto in premessa, limitatamente alla deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al capo n.2. 2.1 In sintesi il ricorrente da un lato evidenzia come la ricostruzione del contesto storico in cui si colloca il colloquio sia arbitraria e slegata dalle risultanze istruttorie (nel senso che, in virtù dei rapporti di amicizia intrattenuti con UR IG, il OL non aveva alcuna necessità di recarsi armato a casa di UR IO), ed in secondo luogo ripropone la tesi in cui durante il colloquio oggetto di attenzione (di cui vengono trascritti ampi stralci) la persona che 'aveva la mano in tasca' non era, in realtà, il OL (ma altro soggetto che si era recato presso l'abitazione il giorno precedente). In ogni caso, si prospetta la violazione della regola di apprezzamento degli indizi di cui all'art.273 cod.proc.pen., atteso che (nella ipotesi in cui i loquentes si riferissero al OL) l'elemento conoscitivo può al più essere definito in termini di sospetto, inidoneo a sorreggere la misura cautelare. Vi è ulteriore deduzione di vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416bisl. cod.pen. . 3. Il ricorso, in riferimento alla contestazione provvisoria di cui al capo n.2, è fondato, mentre vi è sopravvenuta carenza di interesse in riferimento al capo n.1. 3.1 Va premesso, quanto al giudizio di gravità indiziaria a carico, che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai 3 contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. . La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 3.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione (ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio 4 prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, v. Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») . 3.3 Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 4. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U tic. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 4.1 Ciò premesso, va rilevato che - per quanto riguarda il fatto specifico di cui al capo n.
2 - il profilo di critica avanzato dalla difesa è accoglibile non in rapporto alla 'ipotesi alternativa' (diversa direzione soggettiva del colloquio intervenuto tra 5 UR IO e i suoi familiari) ma in ragione della «inconsistenza dimostrativa» degli elementi posti a carico. In particolare, il sindacato esercitabile da questa Corte di legittimità non può spingersi verso la 'autonoma rielaborazione' del materiale conoscitivo, sicchè deve darsi per assodata la lettura della conversazione (realizzata in sede di merito) che porta a ritenere che UR IO e UR IG si riferissero realmente a OL AN, che da poco si era allontanato dalla abitazione del UR. Ma, ed è questo il tema, il contenuto della conversazione resta equivoco, perché affidato a una mera ipotesi formulata da UR IO e correlata ad un 'atteggiamento' tenuto dal OL durante il colloquio (la mano in tasca) ma non certo alla diretta percezione della esistenza di un'arma. Anche l'ipotetico sostegno fornito da UR IG non è in realtà 'accrescitivo' della valenza probatoria di simile dato, non essendo chiaro se costui abbia avuto modo di vedere lo strumento di offesa o abbia semplicemente espresso una considerazione 'mutuata' dalla narrazione resa da UR IO. Né la ricostruzione del contesto, sia pure di interesse investigativo, può ritenersi elemento idoneo a sciogliere il dubbio, posto che se vi fosse stato un serio motivo di preoccupazione per la propria incolumità personale, il OL ben avrebbe potuto astenersi dal fare visita al UR. La prognosi di qualificata probabilità di condanna (art. 273 cod.proc.pen.) risulta, pertanto, realizzata in modo non conforme ai parametri legali, essendo basata su dati di incerta valenza dimostrativa, non qualificabili in termini di gravità indiziaria a carico. Da quanto sinora detto deriva l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con le statuizioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso con riferimento al capo 1) della rubrica per sopravvenuta carenza di interesse. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con riferimento al capo 2) della rubrica e dispone l'immediata liberazione di OL AN se non detenuto per altro. 6 Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 c.p.p. . Così deciso il 6 ottobre 2023