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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19168/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19168/2024
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 9.45 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per 'avv. GAGGERO CHIARA MARIA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , Persona_1 Persona_2 Per_3
[...]
Preliminarmente verificata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. IL procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19168/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GAGGERO CHIARA MARIA, elettivamente domiciliato in LARGO RICHINI, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. GAGGERO CHIARA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da foglio di pc depositato telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il conveniva in Parte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Milano la sig.ra chiedendo: in via principale di CP_1 accertare che ha eseguito pagamenti non dovuti dell'importo complessivo di Euro Parte_1
372.255,40 a favore della convenuta e di condannare la stessa alla restituzione della somma ricevuta a favore del , salvo la maggiore o minore somma che Parte_3
risultante in corso di causa;
di accertare la mala fede dell'accipiens e di condannare la stessa al pagamento degli interessi legali calcolati dal giorno di ciascun pagamento sino al saldo o, in ogni modo, qualora non sia accertata la mala fede, condannare la convenuta al pagamento degli interessi dal momento della domanda stragiudiziale;
in via subordinata, qualora non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cod.civ., di accertare che CP_1
senza giusta causa si è arricchita a danno della e di condannare la
[...] Parte_1
pagina 2 di 4 convenuta ex art. 2041 cod.civ. ad indennizzare il della Parte_3
correlativa diminuzione patrimoniale;
in ogni caso con vittoria di spese di lite.
Nella contumacia di parte convenuta, istruita la causa con deposito di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
e produzione documentale all'udienza odierna la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice decide con sentenza dandone lettura in udienza.
Dalla documentazione prodotta in atti ed in particolare dagli estratti conto forniti dal Monte dei Paschi di Siena e dal Credito MI (doc. 5, doc. 6, doc. 7 e doc. 8), risulta provata la dazione dell'importo di euro 372.255,40, da parte della Società attrice, prima messa in liquidazione e poi dichiarata fallita
(doc. 3 e 4), a favore di . CP_1
Il versamento effettuato in data 4.06.2015 di € 150.000,00 non reca alcuna causale (doc. 12) e, quindi, non è neppure astrattamente riferibile ad alcuna specifica operazione. Nelle causali degli altri bonifici, di euro 190.002,70 del 4.5.2015, di euro 30.000,00 dell'8.2.2016 e di euro 2.250,00 del 13.6.2017, come allegato dall'attore per quello di euro 190.002,70 e come riscontrabile negli estratti conto per gli altri due, è riportato il riferimento ad un'asserita restituzione di finanziamento. I due bonifici in uscita di maggiore consistenza, peraltro, sono stati eseguiti immediatamente dopo la ricezione di pagamenti, di importo pressoché equivalente, da parte della società Aliud, così privando di liquidità il conto corrente della società presso il Monte Paschi in un momento di importante esposizione debitoria della società, in particolare nei confronti dell'IO e delle BA (doc. 17).
A seguito di richiesta di documentazione e chiarimenti formulata dalla procedura concorsuale (diffida de 14 marzo 2023 doc.9) all'odierna convenuta, quest'ultima, tramite il proprio legale, con lettera del
5.4.2023 rispondeva genericamente che le dazioni di denaro sarebbero state effettuate in esecuzione di un contratto di mutuo da lei stipulato con la (doc. 10). Tuttavia, non solo di tale Parte_1
contratto non è stata fornita prova, ma non è stata data indicazione alcuna circa la data del prestito,
l'importo, l'onerosità ovvero la gratuità, i versamenti effettuati e i termini di restituzione neanche a seguito della richiesta reiterata nel settembre 2023 (doc. 11). La procedura allega che l'unico accredito da parte della a titolo di finanziamento infruttifero è di 5.000 euro e risale al 28.6.2011 (doc. CP_1
13) e che nei bilanci della società dal 2011 al 2014 non risulta alcun debito verso finanziatori diversi da banche e soci (doc. 14, 15, 16, 17)
Di talché, in mancanza di evidenze contrarie, tutti i pagamenti oggetto della domanda di ripetizione devono ritenersi privi di una causa debendi idonea a giustificare gli esborsi in favore della convenuta e che devono, pertanto, essere integralmente restituiti.
Sono altresì dovuti gli interessi legali sulle somme indebitamente percepite dal giorno del pagamento sino al saldo, atteso che sussistono plurimi elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens. La
pagina 3 di 4 convenuta è legata da rapporti di stretta parentela con gli organi sociali della società attrice, in quanto madre di (A.U. sino al marzo 2016) e suocera di (Liquidatrice Persona_4 Persona_5
sociale dal marzo 2016 al fallimento) ed avente con il figlio anche rapporti di affari e collaborazione in altre società (Immobiliare IC & Ale S.r.l. doc 19 e 20, Roberto Leon S.r.l. doc. 21, RJB Financial
S.r.l. doc. 22, doc. 23, doc.24). Dati Controparte_2 Controparte_3
che rendono assai probabile che la sig.ra non sia stata affatto passiva destinataria di CP_1 operazioni di cui era all'oscuro ed invece assolutamente consapevole di essere destinataria di pagamenti sine causa.
La domanda attorea deve dunque trovare pieno accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase decisoria, svolta nelle forme semplificate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, alla restituzione a favore del CP_1 [...]
della somma di euro 372.255,40 oltre interessi legali dal giorno di Parte_3
ciascun pagamento sino al saldo effettivo;
condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 19.375,00 per CP_1
compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19168/2024
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 9.45 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per 'avv. GAGGERO CHIARA MARIA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , Persona_1 Persona_2 Per_3
[...]
Preliminarmente verificata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. IL procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19168/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GAGGERO CHIARA MARIA, elettivamente domiciliato in LARGO RICHINI, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. GAGGERO CHIARA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da foglio di pc depositato telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il conveniva in Parte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Milano la sig.ra chiedendo: in via principale di CP_1 accertare che ha eseguito pagamenti non dovuti dell'importo complessivo di Euro Parte_1
372.255,40 a favore della convenuta e di condannare la stessa alla restituzione della somma ricevuta a favore del , salvo la maggiore o minore somma che Parte_3
risultante in corso di causa;
di accertare la mala fede dell'accipiens e di condannare la stessa al pagamento degli interessi legali calcolati dal giorno di ciascun pagamento sino al saldo o, in ogni modo, qualora non sia accertata la mala fede, condannare la convenuta al pagamento degli interessi dal momento della domanda stragiudiziale;
in via subordinata, qualora non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cod.civ., di accertare che CP_1
senza giusta causa si è arricchita a danno della e di condannare la
[...] Parte_1
pagina 2 di 4 convenuta ex art. 2041 cod.civ. ad indennizzare il della Parte_3
correlativa diminuzione patrimoniale;
in ogni caso con vittoria di spese di lite.
Nella contumacia di parte convenuta, istruita la causa con deposito di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
e produzione documentale all'udienza odierna la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice decide con sentenza dandone lettura in udienza.
Dalla documentazione prodotta in atti ed in particolare dagli estratti conto forniti dal Monte dei Paschi di Siena e dal Credito MI (doc. 5, doc. 6, doc. 7 e doc. 8), risulta provata la dazione dell'importo di euro 372.255,40, da parte della Società attrice, prima messa in liquidazione e poi dichiarata fallita
(doc. 3 e 4), a favore di . CP_1
Il versamento effettuato in data 4.06.2015 di € 150.000,00 non reca alcuna causale (doc. 12) e, quindi, non è neppure astrattamente riferibile ad alcuna specifica operazione. Nelle causali degli altri bonifici, di euro 190.002,70 del 4.5.2015, di euro 30.000,00 dell'8.2.2016 e di euro 2.250,00 del 13.6.2017, come allegato dall'attore per quello di euro 190.002,70 e come riscontrabile negli estratti conto per gli altri due, è riportato il riferimento ad un'asserita restituzione di finanziamento. I due bonifici in uscita di maggiore consistenza, peraltro, sono stati eseguiti immediatamente dopo la ricezione di pagamenti, di importo pressoché equivalente, da parte della società Aliud, così privando di liquidità il conto corrente della società presso il Monte Paschi in un momento di importante esposizione debitoria della società, in particolare nei confronti dell'IO e delle BA (doc. 17).
A seguito di richiesta di documentazione e chiarimenti formulata dalla procedura concorsuale (diffida de 14 marzo 2023 doc.9) all'odierna convenuta, quest'ultima, tramite il proprio legale, con lettera del
5.4.2023 rispondeva genericamente che le dazioni di denaro sarebbero state effettuate in esecuzione di un contratto di mutuo da lei stipulato con la (doc. 10). Tuttavia, non solo di tale Parte_1
contratto non è stata fornita prova, ma non è stata data indicazione alcuna circa la data del prestito,
l'importo, l'onerosità ovvero la gratuità, i versamenti effettuati e i termini di restituzione neanche a seguito della richiesta reiterata nel settembre 2023 (doc. 11). La procedura allega che l'unico accredito da parte della a titolo di finanziamento infruttifero è di 5.000 euro e risale al 28.6.2011 (doc. CP_1
13) e che nei bilanci della società dal 2011 al 2014 non risulta alcun debito verso finanziatori diversi da banche e soci (doc. 14, 15, 16, 17)
Di talché, in mancanza di evidenze contrarie, tutti i pagamenti oggetto della domanda di ripetizione devono ritenersi privi di una causa debendi idonea a giustificare gli esborsi in favore della convenuta e che devono, pertanto, essere integralmente restituiti.
Sono altresì dovuti gli interessi legali sulle somme indebitamente percepite dal giorno del pagamento sino al saldo, atteso che sussistono plurimi elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens. La
pagina 3 di 4 convenuta è legata da rapporti di stretta parentela con gli organi sociali della società attrice, in quanto madre di (A.U. sino al marzo 2016) e suocera di (Liquidatrice Persona_4 Persona_5
sociale dal marzo 2016 al fallimento) ed avente con il figlio anche rapporti di affari e collaborazione in altre società (Immobiliare IC & Ale S.r.l. doc 19 e 20, Roberto Leon S.r.l. doc. 21, RJB Financial
S.r.l. doc. 22, doc. 23, doc.24). Dati Controparte_2 Controparte_3
che rendono assai probabile che la sig.ra non sia stata affatto passiva destinataria di CP_1 operazioni di cui era all'oscuro ed invece assolutamente consapevole di essere destinataria di pagamenti sine causa.
La domanda attorea deve dunque trovare pieno accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase decisoria, svolta nelle forme semplificate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, alla restituzione a favore del CP_1 [...]
della somma di euro 372.255,40 oltre interessi legali dal giorno di Parte_3
ciascun pagamento sino al saldo effettivo;
condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 19.375,00 per CP_1
compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
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