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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 5312/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Valentina Vetri appellante contro
_1 contumace appellata nonché contro
Controparte_2 contumace appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza 22.07.2024 n. 1388 del giudice di pace di Padova
MOTIVAZIONE
1. ha tempestivamente proposto appello la avverso la sentenza Parte_1
22.07.2024 n. 1388 con cui il giudice di pace di Padova, nel contraddittorio con _1
, l'ha ritenuto corresponsabile del 70% dell'incidente stradale Controparte_2 avvenuto il 21.02.2021 alle ore 20.15 circa lungo la strada regionale n. 105 in Codevigo (PD), liquidandogli il danno nella percentuale residua.
Nel presente grado di giudizio, sono rimaste _1 Controparte_2 contumaci.
2. Alla prima udienza del 13 febbraio 2025, non è comparso nessuno.
Lo stesso è accaduto all'udienza di oggi.
3. Come noto, l'art. 348, secondo comma, c.p.c., dispone che se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza
1 non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello
è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. Il successivo terzo ed ultimo comma prevede che l'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza.
Proprio ciò accade nella fattispecie concreta.
4. Va infine ricordato che, come noto, l'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30.05.2002,
n. 115, stabilisce che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P Q M
dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Dichiara che è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Padova, 14 febbraio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
2
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 5312/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Valentina Vetri appellante contro
_1 contumace appellata nonché contro
Controparte_2 contumace appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza 22.07.2024 n. 1388 del giudice di pace di Padova
MOTIVAZIONE
1. ha tempestivamente proposto appello la avverso la sentenza Parte_1
22.07.2024 n. 1388 con cui il giudice di pace di Padova, nel contraddittorio con _1
, l'ha ritenuto corresponsabile del 70% dell'incidente stradale Controparte_2 avvenuto il 21.02.2021 alle ore 20.15 circa lungo la strada regionale n. 105 in Codevigo (PD), liquidandogli il danno nella percentuale residua.
Nel presente grado di giudizio, sono rimaste _1 Controparte_2 contumaci.
2. Alla prima udienza del 13 febbraio 2025, non è comparso nessuno.
Lo stesso è accaduto all'udienza di oggi.
3. Come noto, l'art. 348, secondo comma, c.p.c., dispone che se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza
1 non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello
è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. Il successivo terzo ed ultimo comma prevede che l'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza.
Proprio ciò accade nella fattispecie concreta.
4. Va infine ricordato che, come noto, l'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30.05.2002,
n. 115, stabilisce che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P Q M
dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Dichiara che è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Padova, 14 febbraio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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