Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1721 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tiziana Medda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Carta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I ricorrenti avranno l'affidamento condiviso degli animali domestici, intestati alla RA ed entrambi dovranno curare e crescere in modo paritario CP gli stessi che risiederanno presso l'abitazione della RA . CP
3) Gli animali domestici saranno tenuti a weekend alternati dai coniugi, mentre durante la settimana avranno una pari gestione sulla base dei propri impegni ed entrambi provvederanno ai loro bisogni e necessità.
4) Le spese per la cura e gli alimenti degli animali verrà ripartita al 50% tra i coniugi.
5) Il conto cointestato rimarrà aperto e verrà utilizzato per le spese relative alla cura degli animali, al pagamento delle rate del mutuo acceso da entrambi per l'acquisto del fabbricato ad uso artigianale e le varie spese comuni ad entrambi i ricorrenti.
6) Il SI trasferisce la proprietà dell'autovettura Citroen Parte_1
C4 Granpicasso targa FE425AE alla RA , che accetta;
la signora CP
Pag. 2 di 4 trasferisce la proprietà dell'autovettura Y tg CZ646HH al SI CP Pt_1 che accetta.
Ognuno corrisponderà le spese notarili per il passaggio di proprietà di ciascun veicolo, e garantisce l'esattezza del pagamento dei bolli pregressi.
La RA si impegna a modificare i dati relativi al titolare del CP finanziamento dell'autovettura Citroen C4 Granpicasso dopo l'avvenuto passaggio di proprietà.
7) Il SI si impegna a trasferire in via definitiva alla Parte_1
RA , che accetta, la propria quota di proprietà, pari a 2/8 CP pro indiviso dell'intero, della porzione immobiliare sita in Pula, Localita Foxi de
Sali, distinto al Catasto fabbricati foglio 53 numero 420 categoria A/3 classe 3 vani 4 rendita € 237,57 mq. 83, piano T, con annesse pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ed a recarsi da un notaio per la stipula del rogito notarile a seguito della pronuncia della sentenza di separazione e nei termini concordati tra e parti per l'importo pari al 50% del valore della valutazione economica.
Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
8) La RA si impegna a trasferire al SI CP [...]
, che accetta, la proprietà esclusiva dell'immobile a destinazione Parte_1 artigianale ubicato in Assemini, Via Adige, 6, Catasto Terreni del Comune di
Assemini, foglio 24, particella 5189 sub. 1, foglio 24 particella 5189 sub. 3, foglio 24 particella 5189 sub. 4, categoria C/3 classe U mq. 447 rendita €
1385,14, piano T.
Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
9) Le parti sosteranno le spese notarili e queste ultime verranno ripartite tra loro al
50%.
10) Il SI risiederà nel piano mansardato dello stabile sito in Assemini, Pt_1
Via Sardegna, 108, di proprietà esclusiva della RA fino al mese di CP aprile 2025.
11) Tutti gli arredi e i beni mobili, di proprietà congiunta dei coniugi, venivano già consensualmente divisi tra i coniugi.
Al SI spetterà la camera da letto matrimoniale della casa coniugale e Pt_1 la stufa a pellet.
Il rimanente del mobilio rimarrà presso la casa coniugale alla RA CP che né avrà uso esclusivo.
Pag. 3 di 4 12) I ricorrenti danno atto di avere autonomi redditi e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere economico a titolo di mantenimento.
13) I coniugi dichiarano di aver regolato interamente, mediante le pattuizioni di cui sopra, i reciproci rapporti patrimoniali e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra in dipendenza del matrimonio o a qualsiasi altro titolo o ragione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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