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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1232 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2020 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucisano Sergio, giusta procura in Parte_1
calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dai procuratori, avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari
Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti, come in atti;
resistente
Provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, mediante lo scambio delle note di trattazione scritte, ex art 127 –ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.08.2020 parte ricorrente, chiedeva che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento di recupero della somma di € 7.534,80 di cui al provvedimento di indebito datato 18.12.2017, relativo ai maggiori ratei di invalidità civile cat. INV. CIV. n. 07048145 percepiti nel periodo dal mese di gennaio 2016 e sino al mese di dicembre 2017 - ratei non dovuti per superamento dei limiti reddituali di legge- e quindi l'annullamento dello stesso;
lamentando la violazione, da parte dell'istituto dell'obbligo di verifica annuale delle situazioni reddituali, per irripetibilità ai sensi dell'art. 52 della L. 88/89 per come interpretato dall'art. 13 della l. 412/91,, la nullità del provvedimento amministrativo poichè privo di adeguata motivazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del costituito procuratore.
Si costituiva l' contestando quanto rappresentato dal ricorrente nel merito il rigetto del CP_1
ricorso e delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite.
All'udienza, del 14.03.2025, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico
Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di indeterminatezza e genericità dell'avviso di indebito essendo presente nel suddetto avviso sia il riferimento normativo, che la motivazione.
Ebbene, nel merito, la proposta opposizione è fondata e merita accoglimento.
L'art. 52 comma 2 L. 88/1986 statuisce che in caso di corresponsione di prestazioni previdenziali o assistenziali non dovute da parte di , non è ammesso il recupero delle relative CP_1 somme, fatta salva l'ipotesi del dolo del beneficiario;
pertanto le somme percepite in buona fede non devono essere restituite dal titolare della prestazione assistenziale o previdenziale a seguito di rettifica, la quale varrà solo per il futuro.
Emerge chiaramente, anche dalla memoria costitutiva che l'indebito sia stato originato a causa del superamento dei limiti di cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente, posseduti dal ricorrente, senza che sia stato specificato se sia stata omessa o meno da parte del ricorrente una circostanza incidente sulla misura del trattamento pensionistico di cui è titolare.
In assenza di prove certe, del fatto che parte ricorrente abbia omesso di comunicare o che, addirittura, abbia comunicato, dati utili ad incidere sul diritto o sulla misura dei trattamenti pensionistici in esame, alcuna forma di dolo, è possibile ravvisare nel caso in esame;
ed in mancanza di prova del dolo, del percipiente, non può che affermarsi l'irripetibilità dell'indebito.
Che non sussista alcuna ipotesi di dolo comprovato del ricorrente è facilmente desumibile dalla incontestata allegazione della avvenuta presentazione da parte del ricorrente, in tutto il periodo in esame, delle dichiarazioni reddituali all'amministrazione finanziaria;
ebbene, tanto basta ad escludere un'ipotesi di dolo nei limiti dei redditi dichiarati
Non ricorrono i presupposti stabiliti dal comma 2 dell'art. 52 L. n. 88/1989, per come interpretato dall'art. 13 comma 1 L. n. 412/1991, per il legittimo recupero delle somme erogate dall'ente convenuto e non ricorrendo altresì, ulteriori ipotesi legittimanti la ripetibilità, delle somme erogate al ricorrente, deve essere affermata l'irripetibilità dell'indebito impugnato.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze formulate dalle parti.
Conseguentemente deve essere accolto il ricorso e dichiarata l'insussistenza del diritto dell' di recuperare l'indebito previdenziale, con condanna alla restituzione, in favore del CP_1
ricorrente, di quanto eventualmente trattenuto.
Reputa il giudicante che, nelle questioni trattate e nella qualità dei profili controversi, possano ravvisarsi ragioni sufficienti per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso in opposizione;
• dichiara l'insussistenza del diritto dell' di recuperare l'indebito previdenziale, con CP_1
condanna alla restituzione, in favore del ricorrente, di quanto eventualmente trattenuto;
• compensa le spese tra le parti.
Catanzaro 09/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1232 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2020 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucisano Sergio, giusta procura in Parte_1
calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dai procuratori, avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari
Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti, come in atti;
resistente
Provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, mediante lo scambio delle note di trattazione scritte, ex art 127 –ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.08.2020 parte ricorrente, chiedeva che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento di recupero della somma di € 7.534,80 di cui al provvedimento di indebito datato 18.12.2017, relativo ai maggiori ratei di invalidità civile cat. INV. CIV. n. 07048145 percepiti nel periodo dal mese di gennaio 2016 e sino al mese di dicembre 2017 - ratei non dovuti per superamento dei limiti reddituali di legge- e quindi l'annullamento dello stesso;
lamentando la violazione, da parte dell'istituto dell'obbligo di verifica annuale delle situazioni reddituali, per irripetibilità ai sensi dell'art. 52 della L. 88/89 per come interpretato dall'art. 13 della l. 412/91,, la nullità del provvedimento amministrativo poichè privo di adeguata motivazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del costituito procuratore.
Si costituiva l' contestando quanto rappresentato dal ricorrente nel merito il rigetto del CP_1
ricorso e delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite.
All'udienza, del 14.03.2025, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico
Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di indeterminatezza e genericità dell'avviso di indebito essendo presente nel suddetto avviso sia il riferimento normativo, che la motivazione.
Ebbene, nel merito, la proposta opposizione è fondata e merita accoglimento.
L'art. 52 comma 2 L. 88/1986 statuisce che in caso di corresponsione di prestazioni previdenziali o assistenziali non dovute da parte di , non è ammesso il recupero delle relative CP_1 somme, fatta salva l'ipotesi del dolo del beneficiario;
pertanto le somme percepite in buona fede non devono essere restituite dal titolare della prestazione assistenziale o previdenziale a seguito di rettifica, la quale varrà solo per il futuro.
Emerge chiaramente, anche dalla memoria costitutiva che l'indebito sia stato originato a causa del superamento dei limiti di cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente, posseduti dal ricorrente, senza che sia stato specificato se sia stata omessa o meno da parte del ricorrente una circostanza incidente sulla misura del trattamento pensionistico di cui è titolare.
In assenza di prove certe, del fatto che parte ricorrente abbia omesso di comunicare o che, addirittura, abbia comunicato, dati utili ad incidere sul diritto o sulla misura dei trattamenti pensionistici in esame, alcuna forma di dolo, è possibile ravvisare nel caso in esame;
ed in mancanza di prova del dolo, del percipiente, non può che affermarsi l'irripetibilità dell'indebito.
Che non sussista alcuna ipotesi di dolo comprovato del ricorrente è facilmente desumibile dalla incontestata allegazione della avvenuta presentazione da parte del ricorrente, in tutto il periodo in esame, delle dichiarazioni reddituali all'amministrazione finanziaria;
ebbene, tanto basta ad escludere un'ipotesi di dolo nei limiti dei redditi dichiarati
Non ricorrono i presupposti stabiliti dal comma 2 dell'art. 52 L. n. 88/1989, per come interpretato dall'art. 13 comma 1 L. n. 412/1991, per il legittimo recupero delle somme erogate dall'ente convenuto e non ricorrendo altresì, ulteriori ipotesi legittimanti la ripetibilità, delle somme erogate al ricorrente, deve essere affermata l'irripetibilità dell'indebito impugnato.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze formulate dalle parti.
Conseguentemente deve essere accolto il ricorso e dichiarata l'insussistenza del diritto dell' di recuperare l'indebito previdenziale, con condanna alla restituzione, in favore del CP_1
ricorrente, di quanto eventualmente trattenuto.
Reputa il giudicante che, nelle questioni trattate e nella qualità dei profili controversi, possano ravvisarsi ragioni sufficienti per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso in opposizione;
• dichiara l'insussistenza del diritto dell' di recuperare l'indebito previdenziale, con CP_1
condanna alla restituzione, in favore del ricorrente, di quanto eventualmente trattenuto;
• compensa le spese tra le parti.
Catanzaro 09/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro