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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/05/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 389/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 389/2025 R.G. promosso da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliata a Portomaggiore in C.so Vittorio Emanuele II n. 16 C.F._1
(FE), presso lo studio dell'Avv. Sara Barbieri ( - PEC C.F._2
), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti Email_1
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] l'[...], residente in [...]
Roma n. 13 - C.F.: – rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Fabbri (C.F.: C.F._3
), in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato presso il di lui Studio in C.F._4
Ravenna, Via Punta Stilo n. 28 (pec: ) Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “In via preliminare d'urgenza, inaudita altera parte stante gli episodi riportati, le querele odiernamente depositate, disporre l'allontanamento dalla casa sita in
Portomaggiore (FE) Via Valmolino nr. 84 da parte del IG. , onde garantire alla Controparte_1
IG.ra la dovuta sicurezza richiesta e, contestualmente, garantire una crescita serena e Pt_1
pagina 1 di 9 tranquilla al figlio , allo stato obbligato ad assistere ai continui attacchi verbali del padre verso Per_1
la madre, nonché alle denigrazioni e umiliazioni che lo stesso perpetua ai danni della ricorrente.
Disponga l'Ecc.mo Tribunale ricevente le modalità di frequentazione del padre con il figlio durante le more del presente procedimento a seguito del provvedimento richiesto. In via secondaria e subordinata se non ritenuta accoglibile la richiesta si chiede che il Tribunale di Ferrara, dopo gli adempimento di rito e fissata l'udienza di comparizione parti, Voglia disporre in ordine al minore, in conformità alle condizioni che di seguito si trascrivono: Previa valutazione da parte di un tecnico nominato dal
Tribunale di Ferrara se ritenuto necessario alla luce di quanto sopra riportato e da intendersi interamente richiamato, sulle capacità genitoriali di entrambi i coniugi, e se non scelta ritenuta non pregiudizievole alla salute del minore, eventualmente disporsi nei seguenti termini: 1) il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni più rilevanti relative alla sua cura, assistenza, educazione ed istruzione;
gli atti di ordinaria amministrazione nell'interesse dei minore, potranno essere compiuti anche disgiuntamente da ciascun genitore mentre quelli di natura straordinaria verranno posti in essere congiuntamente;
2) il figlio minore avrà dimora presso la residenza della madre, da intendersi quindi quale genitore
"collocatario"; qualora la stessa mutasse la residenza dovrà comunicarlo al padre almeno un mese prima a mezzo di Raccomandata A.R. e in ogni caso la nuova dimora non potrà in nessun modo (per la distanza) arrecare nocumento al diritto del IG. di esercitare attivamente il suo ruolo Controparte_1
parentale; 3) Disporsi il diritto di visita secondo la prassi consolidata del Tribunale di Ferrara, ovvero: il padre potrà tenere il figlio con sé un fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì successivo quando lo riporterà a scuola;
potrà inoltre, nelle settimane nelle quali non avrà con sé il figlio durante il week end, tenerlo due pomeriggi dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva e nelle settimane in cui egli vedrà il minore per il week end, un solo pomeriggio sempre dall'uscita da scuola mattina successiva;
4) Con riferimento al periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio, per venti giorni anche non consecutivi da comunicare alla madre entro il 31/05 di ogni anno;
nel periodo natalizio potrà tenere con sé il minore, una settimana compreso il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni, nonché tre giorni ogni anno per le festività Pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
5) Il padre provvederà al mantenimento del minore, corrispondendo a alla IG.ra entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario (o altra forma di pagamento tracciabile) la somma di
€ 450,00 (o altra somma ritenuta a giustizia o che si valuterà in corso di causa) rivalutabili di anno in anno in base agli indici ISTAT e ciò fino a quando la minore non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
il padre provvederà, inoltre, a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie
pagina 2 di 9 previa esibizione dei relativi giustificativi. Le spese straordinarie seguiranno le indicazioni del protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara e pertanto devono intendersi: Spese mediche (da documentare, che non prevedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche. c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare, che richiedono il preventivo accordo) a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private. b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private Spese scolastiche (da documentare , che non richiedono preventivo accordo) a) tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado imposte da istituti pubblici b) trasporto scolastico c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno d) gite scolastiche senza pernottamento e) trasporto pubblico Spese scolastiche, da documentare, che prevedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari
b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private
e)alloggio presso la sede universitaria Spese extrascolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo a) tempo prolungato b) mensa scolastica c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400 annui. L'eventuale eccedenza in caso di mancato accordo rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche da documentare, che richiedono il preventivo accordo a) baby-sitter c) campi estivi Vinte le spese del presente procedimento”.
Le conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, - disporre
l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2
prevalente presso il padre, nella attuale casa familiare, in Portomaggiore (FE), via Valmolino n. 84; - disporre, quindi, che la madre si trasferisca presso la casa dei di lei genitori, in Portomaggiore, via
Valmolino, n. 76 oppure altrove, con diritto in capo alla medesima di tenere con sé il figlio un fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino al lunedì successivo quando lo riporterà a scuola;
potrà, inoltre, nelle settimane nelle quali non avrà il figlio con sé durante il weekend, tenerlo due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva e nelle settimane in cui la madre vedrà il minore per il fine settimana, un solo pomeriggio sempre dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva;
- con riferimento al periodo estivo, la madre potrà tenere con sé il figlio per 20 giorni anche non consecutivi da concordare col padre entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo Natalizio la madre potrà tenere con sé il figlio una settimana, Per_1
alternando Natale, Santo Stefano e Capodanno con l'altro genitore ogni anno, nonché tre giorni per le festività pasquali, alterando con il padre il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - disporre che
pagina 3 di 9 la madre, versi al padre, la somma mensile di €. 450,00, o quella Parte_1 Controparte_1
diversa, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio , oltre all'aggiornamento annuale ISTAT, oltre al rimborso del 50% Per_1
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ferrara da ritenersi qui integralmente richiamato;
- con vittoria di spese e competenze legali, in uno con gli accessori ed iva come per legge”.
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 27 febbraio 2025, Parte_1 premettendo di aver intrattenuto con l'odierno resistente, una relazione sentimentale Controparte_1
sfociata in una convivenza more uxorio ed allietata dalla nascita, a Ferrara il 10 dicembre 2016, del figlio , riconosciuto da entrambi i genitori, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere, previa Per_1 emissione di provvedimenti urgenti coi quali disporre l'allontanamento immediato del compagno dalla casa familiare in ragione di suoi asseriti comportamenti denigranti e vessatori, e previa valutazione della capacità del padre anche a mezzo CTU, l'eventuale affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente del bambino presso la propria abitazione, la regolamentazione delle visite col padre a week end alternati, con possibilità di incontri infrasettimanali, ed un contributo paterno al mantenimento del minore di euro 450,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Lamentava la ricorrente di essere vittima delle continue denigrazioni e derisioni del compagno finalizzate a screditarla come madre agli occhi di , nonché vittima di incontrollabili scatti d'ira Per_1 dell'uomo che, negli ultimi tempi, l'avrebbe sottoposta ad una pressione psicologica atta ad umiliarla sia come donna che come madre, tanto che la stessa si vedeva costretta a chiedere un supporto al
Centro Antiviolenza Sportello Viola e a sporgere denuncia verso il compagno;
che questi, fervente “No
Vax” e “complottista” della prima ora, ostacolerebbe l'assunzione di scelte adeguate ed opportune per l'educazione e la salute del figlio;
che il compagno ha assunto comportamenti irresponsabili anche dal punto di vista della gestione economica della famiglia, negando il proprio apporto e la contribuzione alle spese comuni. si costituiva in giudizio, negando fermamente le accuse rivolte a suo carico e Controparte_1 domandando, fermo il regime di affido condiviso di , la collocazione prevalente di quest'ultimo Per_1
presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, la regolamentazione delle visite con la madre e la compartecipazione di quest'ultima al mantenimento del minore con la somma mensile di
450,00.
pagina 4 di 9 All'udienza del 9 maggio 2025 le parti venivano sentite personalmente e all'esito il giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Non sono emerse circostanze contrarie all'interesse del minore tali da giustificare una deroga al regime di affidamento condiviso.
Ed invero, le doglianze della ricorrente relative a presunte condotte vessatorie che il resistente, nel corso della convivenza more uxorio, avrebbe perpetrato a suo danno, non solo sono state dedotte in modo del tutto generico (e ciò anche nell'atto di denuncia querela sporta in data 26/04/2024; cfr. doc. 3 di parte ricorrente), ma neppure sono apparse in astratto di gravità tale da integrare l'ipotesi di condotte maltrattanti o, financo, di violenza domestica;
certamente non sono idonee a destare dubbi sulla capacità genitoriale del che anzi appare genitore adeguato, al pari della ricorrente, nel CP_1
provvedere, in modo responsabile ed adeguato, ai bisogni fondamentali di cura del figlio.
Quanto genericamente dedotto in ricorso sulle asserite condotte vessatorie ascritte al resistente è rimasto confinato in una sfera di meri timori della ricorrente, senza alcuna concreta estrinsecazione in condotte materiali offensivamente rilevanti ed anzi con talune incongruenze (si veda, sul punto, la questione del coltello da cucina asseritamente tenuto dal resistente sotto il letto, salvo poi lamentarsi la ricorrente del fatto che il compagno da tempo non dormirebbe più con lei, ma col figlio ); nonché Per_1
al senso di frustrazione che la donna avrebbe provato come donna e madre nel sentirsi denigrata dal compagno quando già, però, la crisi separativa era in atto.
Le divergenze fra le parti sulla educazione, istruzione e salute di non risultano, quanto meno allo Per_1 stato, tali da giustificare l'assunzione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale: anche nel recente passato, infatti, le parti hanno saputo mediare le rispettive posizioni per il bene del minore ed hanno, quindi, dato prova di essere in grado di attuare proficuamente il regime di affido condiviso
(ci si riferisce, in particolare, alla decisione presa comunemente dai signori e dopo Pt_1 CP_1 iniziali divergenze, di iscrivere presso l'istituto scolastico da lui al momento frequentato e di Per_1
sottoporlo alle vaccinazioni obbligatorie per legge).
Nel riferito contesto, non sussistono, quindi, controindicazioni a che il minore sia affidato in Per_1
maniera condivisa ad entrambi i genitori.
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sul figlio minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza del figlio presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare pagina 5 di 9 comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un effettivo e Per_1
reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione, eventualmente con l'appoggio di una mediazione familiare cui le parti possono sempre rivolgersi su base volontaria in caso di divergenza non autonomamente superabile.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Per quanto riguarda il collocamento del minore e la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, si ritiene che l'età di , in relazione ai suoi primari bisogni di cura ed Per_1
accudimento, giustifichino la sua collocazione privilegiata con la madre, cui, pertanto, va assegnata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c., la casa familiare sita a Portomaggiore (FE) in Via
Valmolino n. 84 (peraltro già di proprietà dei genitori della stessa), anche se con ampia regolamentazione degli incontri col padre, nel rispetto del duplice interesse del minore, da un lato, alla bigenitorialità, e dunque a conservare e preservare una relazione affettivamente significativa col genitore non collocatario, dall'altro a veder rispettati i propri tempi di riposo, studio e ricreativi.
Pertanto, si ritiene congruo ed adeguato che il padre possa vedere e tenere con sé anche per il pernottamento il figlio con le modalità indicate in ricorso, segnatamente: un fine settimana a Per_1 settimane alterne dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì successivo quando lo riporterà a scuola;
nelle settimane nelle quali il padre non avrà con sé il figlio durante il week end, potrà tenerlo due pomeriggi dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva e nelle settimane in cui egli vedrà il minore per il week end, un solo pomeriggio sempre dall'uscita da scuola mattina successiva. Con riferimento al periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio, per venti giorni anche non consecutivi, da comunicare alla madre entro il 31/05 di ogni anno;
nel periodo natalizio potrà tenere con sé il minore, una settimana compreso il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni, nonché tre giorni ogni anno per le festività Pasquali, alternando con la madre il giorno di
Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Da ultimo, per quanto concerne il contributo al mantenimento, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza.
è dipendente della Edilpark 1976 S.r.l. e percepisce redditi lordi annuali di circa 21.000 Parte_1
euro (media degli ultimi tre anni;
cfr. doc.ti 8, 9 e 10). La stessa ha confermato in udienza di percepire una retribuzione mensile di 1500,00 euro. Non ha spese alloggiative in quanto l'abitazione in cui pagina 6 di 9 risiede è di proprietà dei genitori. è titolare di omonima ditta individuale e presta Controparte_1
attività come artigiano. Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, in uno con la circostanza per cui lo stesso non ha prodotto alcun estratto conto, risultano tutt'altro che attendibili.
Nel riferito contesto, tenuto conto: a) dell'età di che oggi ha otto anni e delle relative esigenze;
Per_1
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati rapportati alla valenza dei compiti domestici;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori;
del valore economico dell'assegnazione della casa familiare e della circostanza per cui il resistente sopporterà spese abitative per effetto di detto provvedimento;
si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla presente decisione, un contributo mensile di 300,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
pagina 7 di 9 Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visto l'art. 337 bis e seguenti c.c. e 473 bis 12 e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso del minore (nato a [...] il giorno 10 dicembre 2016) Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ.
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Assegna la casa familiare di Portomaggiore, Via Valmolino n. 84 a Parte_1
3) Dispone che il padre possa tenere con sé con le modalità di cui in parte narrativa. Per_1
4) Con decorrenza dalla presente decisione, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , versando alla madre la somma mensile di € 300,00, da versare Per_1
anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
5) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
6) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 15 maggio 2025
Il Presidente dott. Stefano Scati
pagina 8 di 9 Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 389/2025 R.G. promosso da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliata a Portomaggiore in C.so Vittorio Emanuele II n. 16 C.F._1
(FE), presso lo studio dell'Avv. Sara Barbieri ( - PEC C.F._2
), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti Email_1
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] l'[...], residente in [...]
Roma n. 13 - C.F.: – rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Fabbri (C.F.: C.F._3
), in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato presso il di lui Studio in C.F._4
Ravenna, Via Punta Stilo n. 28 (pec: ) Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “In via preliminare d'urgenza, inaudita altera parte stante gli episodi riportati, le querele odiernamente depositate, disporre l'allontanamento dalla casa sita in
Portomaggiore (FE) Via Valmolino nr. 84 da parte del IG. , onde garantire alla Controparte_1
IG.ra la dovuta sicurezza richiesta e, contestualmente, garantire una crescita serena e Pt_1
pagina 1 di 9 tranquilla al figlio , allo stato obbligato ad assistere ai continui attacchi verbali del padre verso Per_1
la madre, nonché alle denigrazioni e umiliazioni che lo stesso perpetua ai danni della ricorrente.
Disponga l'Ecc.mo Tribunale ricevente le modalità di frequentazione del padre con il figlio durante le more del presente procedimento a seguito del provvedimento richiesto. In via secondaria e subordinata se non ritenuta accoglibile la richiesta si chiede che il Tribunale di Ferrara, dopo gli adempimento di rito e fissata l'udienza di comparizione parti, Voglia disporre in ordine al minore, in conformità alle condizioni che di seguito si trascrivono: Previa valutazione da parte di un tecnico nominato dal
Tribunale di Ferrara se ritenuto necessario alla luce di quanto sopra riportato e da intendersi interamente richiamato, sulle capacità genitoriali di entrambi i coniugi, e se non scelta ritenuta non pregiudizievole alla salute del minore, eventualmente disporsi nei seguenti termini: 1) il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni più rilevanti relative alla sua cura, assistenza, educazione ed istruzione;
gli atti di ordinaria amministrazione nell'interesse dei minore, potranno essere compiuti anche disgiuntamente da ciascun genitore mentre quelli di natura straordinaria verranno posti in essere congiuntamente;
2) il figlio minore avrà dimora presso la residenza della madre, da intendersi quindi quale genitore
"collocatario"; qualora la stessa mutasse la residenza dovrà comunicarlo al padre almeno un mese prima a mezzo di Raccomandata A.R. e in ogni caso la nuova dimora non potrà in nessun modo (per la distanza) arrecare nocumento al diritto del IG. di esercitare attivamente il suo ruolo Controparte_1
parentale; 3) Disporsi il diritto di visita secondo la prassi consolidata del Tribunale di Ferrara, ovvero: il padre potrà tenere il figlio con sé un fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì successivo quando lo riporterà a scuola;
potrà inoltre, nelle settimane nelle quali non avrà con sé il figlio durante il week end, tenerlo due pomeriggi dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva e nelle settimane in cui egli vedrà il minore per il week end, un solo pomeriggio sempre dall'uscita da scuola mattina successiva;
4) Con riferimento al periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio, per venti giorni anche non consecutivi da comunicare alla madre entro il 31/05 di ogni anno;
nel periodo natalizio potrà tenere con sé il minore, una settimana compreso il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni, nonché tre giorni ogni anno per le festività Pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
5) Il padre provvederà al mantenimento del minore, corrispondendo a alla IG.ra entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario (o altra forma di pagamento tracciabile) la somma di
€ 450,00 (o altra somma ritenuta a giustizia o che si valuterà in corso di causa) rivalutabili di anno in anno in base agli indici ISTAT e ciò fino a quando la minore non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
il padre provvederà, inoltre, a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie
pagina 2 di 9 previa esibizione dei relativi giustificativi. Le spese straordinarie seguiranno le indicazioni del protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara e pertanto devono intendersi: Spese mediche (da documentare, che non prevedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche. c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare, che richiedono il preventivo accordo) a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private. b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private Spese scolastiche (da documentare , che non richiedono preventivo accordo) a) tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado imposte da istituti pubblici b) trasporto scolastico c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno d) gite scolastiche senza pernottamento e) trasporto pubblico Spese scolastiche, da documentare, che prevedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari
b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private
e)alloggio presso la sede universitaria Spese extrascolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo a) tempo prolungato b) mensa scolastica c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400 annui. L'eventuale eccedenza in caso di mancato accordo rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche da documentare, che richiedono il preventivo accordo a) baby-sitter c) campi estivi Vinte le spese del presente procedimento”.
Le conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, - disporre
l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2
prevalente presso il padre, nella attuale casa familiare, in Portomaggiore (FE), via Valmolino n. 84; - disporre, quindi, che la madre si trasferisca presso la casa dei di lei genitori, in Portomaggiore, via
Valmolino, n. 76 oppure altrove, con diritto in capo alla medesima di tenere con sé il figlio un fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino al lunedì successivo quando lo riporterà a scuola;
potrà, inoltre, nelle settimane nelle quali non avrà il figlio con sé durante il weekend, tenerlo due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva e nelle settimane in cui la madre vedrà il minore per il fine settimana, un solo pomeriggio sempre dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva;
- con riferimento al periodo estivo, la madre potrà tenere con sé il figlio per 20 giorni anche non consecutivi da concordare col padre entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo Natalizio la madre potrà tenere con sé il figlio una settimana, Per_1
alternando Natale, Santo Stefano e Capodanno con l'altro genitore ogni anno, nonché tre giorni per le festività pasquali, alterando con il padre il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - disporre che
pagina 3 di 9 la madre, versi al padre, la somma mensile di €. 450,00, o quella Parte_1 Controparte_1
diversa, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio , oltre all'aggiornamento annuale ISTAT, oltre al rimborso del 50% Per_1
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ferrara da ritenersi qui integralmente richiamato;
- con vittoria di spese e competenze legali, in uno con gli accessori ed iva come per legge”.
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 27 febbraio 2025, Parte_1 premettendo di aver intrattenuto con l'odierno resistente, una relazione sentimentale Controparte_1
sfociata in una convivenza more uxorio ed allietata dalla nascita, a Ferrara il 10 dicembre 2016, del figlio , riconosciuto da entrambi i genitori, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere, previa Per_1 emissione di provvedimenti urgenti coi quali disporre l'allontanamento immediato del compagno dalla casa familiare in ragione di suoi asseriti comportamenti denigranti e vessatori, e previa valutazione della capacità del padre anche a mezzo CTU, l'eventuale affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente del bambino presso la propria abitazione, la regolamentazione delle visite col padre a week end alternati, con possibilità di incontri infrasettimanali, ed un contributo paterno al mantenimento del minore di euro 450,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Lamentava la ricorrente di essere vittima delle continue denigrazioni e derisioni del compagno finalizzate a screditarla come madre agli occhi di , nonché vittima di incontrollabili scatti d'ira Per_1 dell'uomo che, negli ultimi tempi, l'avrebbe sottoposta ad una pressione psicologica atta ad umiliarla sia come donna che come madre, tanto che la stessa si vedeva costretta a chiedere un supporto al
Centro Antiviolenza Sportello Viola e a sporgere denuncia verso il compagno;
che questi, fervente “No
Vax” e “complottista” della prima ora, ostacolerebbe l'assunzione di scelte adeguate ed opportune per l'educazione e la salute del figlio;
che il compagno ha assunto comportamenti irresponsabili anche dal punto di vista della gestione economica della famiglia, negando il proprio apporto e la contribuzione alle spese comuni. si costituiva in giudizio, negando fermamente le accuse rivolte a suo carico e Controparte_1 domandando, fermo il regime di affido condiviso di , la collocazione prevalente di quest'ultimo Per_1
presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, la regolamentazione delle visite con la madre e la compartecipazione di quest'ultima al mantenimento del minore con la somma mensile di
450,00.
pagina 4 di 9 All'udienza del 9 maggio 2025 le parti venivano sentite personalmente e all'esito il giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
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Non sono emerse circostanze contrarie all'interesse del minore tali da giustificare una deroga al regime di affidamento condiviso.
Ed invero, le doglianze della ricorrente relative a presunte condotte vessatorie che il resistente, nel corso della convivenza more uxorio, avrebbe perpetrato a suo danno, non solo sono state dedotte in modo del tutto generico (e ciò anche nell'atto di denuncia querela sporta in data 26/04/2024; cfr. doc. 3 di parte ricorrente), ma neppure sono apparse in astratto di gravità tale da integrare l'ipotesi di condotte maltrattanti o, financo, di violenza domestica;
certamente non sono idonee a destare dubbi sulla capacità genitoriale del che anzi appare genitore adeguato, al pari della ricorrente, nel CP_1
provvedere, in modo responsabile ed adeguato, ai bisogni fondamentali di cura del figlio.
Quanto genericamente dedotto in ricorso sulle asserite condotte vessatorie ascritte al resistente è rimasto confinato in una sfera di meri timori della ricorrente, senza alcuna concreta estrinsecazione in condotte materiali offensivamente rilevanti ed anzi con talune incongruenze (si veda, sul punto, la questione del coltello da cucina asseritamente tenuto dal resistente sotto il letto, salvo poi lamentarsi la ricorrente del fatto che il compagno da tempo non dormirebbe più con lei, ma col figlio ); nonché Per_1
al senso di frustrazione che la donna avrebbe provato come donna e madre nel sentirsi denigrata dal compagno quando già, però, la crisi separativa era in atto.
Le divergenze fra le parti sulla educazione, istruzione e salute di non risultano, quanto meno allo Per_1 stato, tali da giustificare l'assunzione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale: anche nel recente passato, infatti, le parti hanno saputo mediare le rispettive posizioni per il bene del minore ed hanno, quindi, dato prova di essere in grado di attuare proficuamente il regime di affido condiviso
(ci si riferisce, in particolare, alla decisione presa comunemente dai signori e dopo Pt_1 CP_1 iniziali divergenze, di iscrivere presso l'istituto scolastico da lui al momento frequentato e di Per_1
sottoporlo alle vaccinazioni obbligatorie per legge).
Nel riferito contesto, non sussistono, quindi, controindicazioni a che il minore sia affidato in Per_1
maniera condivisa ad entrambi i genitori.
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sul figlio minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza del figlio presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare pagina 5 di 9 comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un effettivo e Per_1
reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione, eventualmente con l'appoggio di una mediazione familiare cui le parti possono sempre rivolgersi su base volontaria in caso di divergenza non autonomamente superabile.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Per quanto riguarda il collocamento del minore e la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, si ritiene che l'età di , in relazione ai suoi primari bisogni di cura ed Per_1
accudimento, giustifichino la sua collocazione privilegiata con la madre, cui, pertanto, va assegnata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c., la casa familiare sita a Portomaggiore (FE) in Via
Valmolino n. 84 (peraltro già di proprietà dei genitori della stessa), anche se con ampia regolamentazione degli incontri col padre, nel rispetto del duplice interesse del minore, da un lato, alla bigenitorialità, e dunque a conservare e preservare una relazione affettivamente significativa col genitore non collocatario, dall'altro a veder rispettati i propri tempi di riposo, studio e ricreativi.
Pertanto, si ritiene congruo ed adeguato che il padre possa vedere e tenere con sé anche per il pernottamento il figlio con le modalità indicate in ricorso, segnatamente: un fine settimana a Per_1 settimane alterne dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì successivo quando lo riporterà a scuola;
nelle settimane nelle quali il padre non avrà con sé il figlio durante il week end, potrà tenerlo due pomeriggi dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva e nelle settimane in cui egli vedrà il minore per il week end, un solo pomeriggio sempre dall'uscita da scuola mattina successiva. Con riferimento al periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio, per venti giorni anche non consecutivi, da comunicare alla madre entro il 31/05 di ogni anno;
nel periodo natalizio potrà tenere con sé il minore, una settimana compreso il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni, nonché tre giorni ogni anno per le festività Pasquali, alternando con la madre il giorno di
Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Da ultimo, per quanto concerne il contributo al mantenimento, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza.
è dipendente della Edilpark 1976 S.r.l. e percepisce redditi lordi annuali di circa 21.000 Parte_1
euro (media degli ultimi tre anni;
cfr. doc.ti 8, 9 e 10). La stessa ha confermato in udienza di percepire una retribuzione mensile di 1500,00 euro. Non ha spese alloggiative in quanto l'abitazione in cui pagina 6 di 9 risiede è di proprietà dei genitori. è titolare di omonima ditta individuale e presta Controparte_1
attività come artigiano. Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, in uno con la circostanza per cui lo stesso non ha prodotto alcun estratto conto, risultano tutt'altro che attendibili.
Nel riferito contesto, tenuto conto: a) dell'età di che oggi ha otto anni e delle relative esigenze;
Per_1
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati rapportati alla valenza dei compiti domestici;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori;
del valore economico dell'assegnazione della casa familiare e della circostanza per cui il resistente sopporterà spese abitative per effetto di detto provvedimento;
si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla presente decisione, un contributo mensile di 300,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
pagina 7 di 9 Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
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L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visto l'art. 337 bis e seguenti c.c. e 473 bis 12 e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso del minore (nato a [...] il giorno 10 dicembre 2016) Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ.
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Assegna la casa familiare di Portomaggiore, Via Valmolino n. 84 a Parte_1
3) Dispone che il padre possa tenere con sé con le modalità di cui in parte narrativa. Per_1
4) Con decorrenza dalla presente decisione, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , versando alla madre la somma mensile di € 300,00, da versare Per_1
anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
5) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
6) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 15 maggio 2025
Il Presidente dott. Stefano Scati
pagina 8 di 9 Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
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