TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa HI Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7183/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Sabina Biancu Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Sabina Biancu CP_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 4 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, nella quale hanno esposto:
“ Premesso che
- il Tribunale per i Minorenni di Cagliari con provvedimento del 31.12. 2008, nel definire il procedimento distinto al RG. V.G. n. 4/08, avente ad oggetto la modifica del regime di affidamento del figlio nato a [...] il [...], e conseguenti Persona_1
provvedimenti personali e patrimoniali disponeva che il minore fosse affidato ad entrambi i genitori ponendo “ a carico di un contributo per il mantenimento del minore figlio Parte_1
pari a quattrocento euro mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, al genitore collocatario,
comma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie ( scolastiche, ricreative e sportive), previamente concordate, e di quelle mediche necessarie non coperte dal SSN”;
- nelle more:
1. il figlio ha raggiunto la maggior età;
2. le condizioni economiche del Persona_1
SI. sono andate via via peggiorando posto che egli è tenuto al versamento mensile Parte_1
dell'assegno di mantenimento per le figlie ( n. a Grottaglie il 05.01.2010) e Per_2 [...]
( n. a Cagliari il 25.03.2013) nate dall'unione sentimentale con la SI.ra ; Per_3 Persona_4
infatti, con provvedimento del Tribunale di Cagliari emesso in data 28.10.2021 nell'ambito del procedimento distinto al R.G. V.G. n. 3756/2021, il Giudice ha posto a carico del SI.
[...]
l'obbligo di versare mensilmente un assegno di € 240,00 complessivi da rivalutare Pt_1
annualmente come per legge secondo l'indice ISTAT oltre al contributo per le spese straordinarie nella misura del 50%;
Pag. 2 a 4 3. alla luce della rivalutazione monetaria il SI. versa a titolo di mantenimento per Parte_1
il figlio la somma mensile di € 525,60 e per le figlie HI e la Persona_1 Per_3
somma mensile di € 272,70;
4. allo stato attuale, il SI. corrisponde, a titolo di mantenimento per i figli la Parte_1
complessiva somma mensile di € 798,30;
CP_ 5. le condizioni economiche della SI.ra sono invece migliorate in quanto ella svolge attività lavorativa coma baby sitter con contratto part – time;
Le parti, preso atto di detta situazione di diritto e di fatto, hanno concordato di depositare ricorso congiunto al fine di modificare le disposizioni relative all'assegno di mantenimento che il SI. è tenuto a versare in favore del figlio, maggiorenne Parte_1 Persona_1
ed economicamente non autosufficiente. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e difese
CHIEDONO CHE
L'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza per la loro comparizione davanti al giudice relatore, Voglia disporre che il SI. provveda al mantenimento del figlio, Parte_1
in via indiretta, mediante versamento alla SI.ra Persona_1 CP_1
dell'importo mensile di € 400,00 mensili ( per 12 mensilità) comprensiva di spese straordinaria,
da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese, prevedendo che la rivalutazione monetaria dell'assegno sia sospesa sino al 2030.
Gli istanti chiedono, altresì, di sostituire l'udienza con note scritte e che il Tribunale adito emetta provvedimento in conformità alle condizioni sopra riportate”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Parte_1
CP_1
Pag. 3 a 4 Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della figlia.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con decreto del Tribunale per i Minorenni di Cagliari del 31.12.2008 nel procedimento VG 4/08,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 15.12.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 4 a 4