Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza dell'1 aprile 2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10132/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Maria Elena Scalisi;
-Ricorrente –
CONTRO
e in persona dei Controparte_1 CP_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, per procura generale alle liti, dall'avv.to Pier Luigi Tomaselli;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza – ingiunzione n. OI - 000555477, notificata in data 03/10/2024, per l'asserito omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis D.L. 463/1983, convertito con L. 638/83, in riferimento all'anno 2018.
1
03/10/2024 veniva comunicata al sig. l'ordinanza-ingiunzione n. OI - Parte_1
000555477 relativa ad atto di accertamento n. . 2100.23/12/2021.0876625 del CP_1
02/09/2019 riferita all'anno 2018 – Protocollo .2100.23/09/2024.0684911 con la CP_1
quale gli venivano irrogata, in qualità di coobbligato solidale con la società
[...]
della quale il è il Controparte_3 Pt_1 rappresentante legale, la somma di € 4.398,00, a titolo di sanzioni per il mancato versamento di ritenute previdenziali – assistenziali relative ai lavoratori dipendenti (art. 2 – comma 1 bis del D.L.12/09/1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L
11/11/1983 n. 638, come sostituito dall'art. 3, co 6, del D.lgs 15/01/2016 n. 8 e novellato dall'art. 23 d.l. 04/05/2023 n. 48, convertito con modificazioni, dalla legge
03/07/2023 n. 85; che l'ordinanza – ingiunzione de qua si appalesa illegittima e/o nulla in quanto non preceduta dal prodromico avviso di accertamento notificato personalmente a con tutti i crismi, quali la violazione e i relativi Parte_1
importi contestati, la possibilità di pagamento in misura ridotta di un terzo rispetto al massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica della contestazione, le modalità di pagamento della sanzione laddove l'odierno ricorrente è stato destinatario della notifica esclusivamente dalla ordinanza ingiunzione opposta che dunque assume un'inesistente sua automatica corresponsabilità, in via solidale, per tutti i debiti della società, compresi quelli afferenti agli omessi versamenti;
che l'atto opposto si appalesa nullo sotto altro profilo, che CP_1
però è conseguenziale e strettamente correlato alla precedente irregolarità, poiché carente di motivazione;
che si contesta ed eccepisce il diritto dell' a procedere ad CP_1
atti di esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o, meglio, estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata, quali la prescrizione maturatasi dei diritti azionati.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: ritenere illegittime l'ordinanza-ingiunzione n. OI -000555477 e il relativo atto di accertamento n. . CP_1
2100.23/12/2021.0876625 del 02/09/2019 riferita all'anno 2018 – Protocollo
.2100.23/09/2024.0684911 per i motivi di cui in narrativa e quindi dichiarare nulle CP_1
e/o annullare l'ordinanza impugnata e il prodromico avviso di accertamento;
IN VIA
GRADATA, nella non temuta ipotesi di rigetto del ricorso che la sanzione venga applicata nella misura minima.
2 CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza dell'1.04.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che preliminarmente bisogna delimitare la causa petendi di questo giudizio di opposizione, più esattamente bisogna verificare se, nello specifico modulo procedimentale introdotto dagli artt. 22 e segg. della L 689/1981, sia possibile integrare nel corso del giudizio, a mezzo di memorie suppletive, i motivi originariamente svolti nel ricorso introduttivo, a sostegno della domanda di annullamento degli atti amministrativi.
La risposta che è stata data dalla giurisprudenza, tenuto conto della peculiarità del processo del quale si sta trattando, è negativa.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione già nella sua sentenza n. 6013 del 16.04.2003, in merito a tale problema ha così statuito: <Esso rappresenta una delle rare eccezioni al principio cardine introdotto dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E
(“Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative... le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”), consentendo al giudice ordinario di procedere, in caso di accoglimento dell'opposizione, all'annullamento dell'atto amministrativo (l'ordinanza-ingiunzione) ritenuto illegittimo, alla sua sospensione o anche alla modificazione dell'entità della sanzione.
Deroga, del resto, ricollegabile al terzo comma dell'art. 113 Cost. (in virtù del quale
“la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti dell'Amministrazione Pubblica nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”) e che concede al giudice civile il potere di incidere direttamente sul provvedimento amministrativo (e non solo di procedere alla sua eventuale disapplicazione),
3 esaminando tutti gli aspetti del rapporto, anche non di diritto soggettivo (ipotesi di cd. giurisdizione piena del giudice ordinario).
Tale caratteristica fa si che il procedimento in questione assume tutti gli elementi che sono propri del procedimento giurisdizionale amministrativo (almeno nella scelta originaria) ed, in particolare, la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria.
In questo schema, l'atto amministrativo (non il rapporto) è posto al centro della contesa, in quanto determina sia l'oggetto del processo, nel quale si verifica la legittimità dell'atto impugnato in relazione ai motivi di doglianza fatti valere dal ricorrente, sia i poteri cognitori ed istruttori del giudice, sia i poteri decisionali.
Siffatto paradigma processuale presuppone, dunque, che: tutte le ragioni che il ricorrente pone a base dell'istanza demolitoria dell'atto (“causae pretendi”) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità non solo di inoltrare un ricorso meramente interruttivo (ossia contenente il mero “petitum” ma non la “causa pretendi”), ma anche di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti;
l'amministrazione, dal canto suo, non può dedurre motivi o circostanze a sostegno della pretesa sanzionatoria, diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione; il giudice, infine, non ha il potere (salve le ipotesi di inesistenza) di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (per alcuni di questi concetti, cfr.
Cass. 12 agosto 2000, n. 10796; 15 novembre 2001, n. 14238).
Ne consegue che è inammissibile la memoria (o altro genere di atto comunque denominato) con la quale il ricorrente deduca motivi di annullamento ulteriori rispetto
a quelli dedotti nel ricorso in opposizione, o con la quale per la prima volta deduca motivi del quale era del tutto privo il ricorso stesso;
sicché, non incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione il giudice che, nel redigere le ragioni poste a base della decisione, non tenga conto della memoria stessa.>>
Pertanto, le eccezioni dedotte per la prima volta in note o verbali successivi al ricorso sono inammissibili;
da tale inammissibilità consegue anche il pacifico principio giurisprudenziale secondo cui il giudice è tenuto a rendere la propria motivazione solo in ordine a questioni che siano ammissibili, mentre sulle questioni inammissibili non sussiste l'obbligo di motivazione del giudice nel redigere le ragioni poste a base della decisione.
4 Da quanto sopra premesso ne discende che gli unici motivi di censura proposti contro le ordinanze ingiunzioni ammissibili e, quindi, che possono essere esaminati sono quelli formulati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Diversamente opinando si verificherebbe l'elusione del principio del contraddittorio
(con lesione del diritto di difesa dei convenuti, che sui motivi dedotti in ricorso hanno predisposto le proprie difese), oltre che del canone di cui all'art. 112 c.p.c.
(corrispondenza tra il "chiesto e il pronunciato"), atteso che quest'ultimo risulta instaurato avuto riguardo ai motivi dedotti in ricorso e non ad altri (Cfr.: Tribunale di
Catania, sentenza 261 del 29/01/2014, dott. M. Fiorentino).
Venendo all'esame delle istanze formulate nell'atto introduttivo del giudizio osserva il decidente che l'eccezione di difetto di motivazione sollevata da parte ricorrente relativa alla carenza di motivazione dell'atto impugnato deve ritenersi infondata.
Ed invero, per ciò che concerne l'eccezione di nullità/illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione per difetto di motivazione in violazione dell'art. 18 L. 689/1981, dell'art. 3
L. 241/1990 e degli artt. 97 e 24 Cost., è sufficiente rammentare che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del
30/07/2020). Nella fattispecie l'ordinanza-ingiunzione risulta dotata di sufficiente motivazione succinta avendo: richiamato l'atto di accertamento della contestazione con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato la violazione contestata evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa (“la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n.689/1981”).
Analogamente infondata deve ritenersi l'eccezione relativa alla mancata o irrituale notifica dell'atto di accertamento prodromico alla ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata.
5 Risulta, infatti, prodotto in atti l'avviso di accertamento Protocollo
.2100.23/12/2021.0876625 del 23.12.2021 con il quale sono state contestate le CP_1
violazioni oggetto della successiva ordinanza – ingiunzione, che risulta essere stato notificato in data 10.01.2022, per cui l'avviso di accertamento è entrato nella legale conoscenza dell'odierna parte ricorrente.
Quanto agli elementi di collegamento della prova della notifica dell'atto di accertamento si osserva che sulla prova della ricezione sono chiaramente stampati i numeri che identificano l'atto di accertamento a cui la stessa si riferisce.
In ordine alla eccepita intervenuta prescrizione del diritto del resistente essendo CP_1 relativa l'ordinanza impugnata a violazioni dell'anno 2018 si osserva che risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente ex art. 28 L. 689/1981, il quale dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Al riguardo occorre rilevare che nel caso di specie a prescrizione è stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione (10.01.2022), ed è rimasta sospesa durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983). Infine, è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione oggi opposta, sicché
l'eccezione è da respingere.
Orbene, rispetto al mancato versamento delle ritenute previdenziali non appare dal ricorso essere sollevata alcuna contestazione.
Quelle somme pertanto, deve ritenersi pacificamente erano dovute, non sono state versate, e le sanzioni applicate con l'ordinanza ingiunzione impugnata costituiscono la giuridica conseguenza del mancato versamento.
Osserva, tuttavia, il decidente che è intervenuto il DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023,
n. 48, pubblicato in GU n.103 del 4-5-2023, vigente dal: 5-5-2023.
Il predetto decreto all'art. 23, la cui rubrica recita “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, prevede:
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1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione.
Il ridetto articolo, costituente ius superveniens, è chiaramente applicabile anche con effetto retroattivo alle sanzioni amministrative già irrogate non coperte da giudicato, considerato che la sua adozione è intervenuta per ovviare alle diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti della normativa previgente in ragione delle vistose sproporzioni esistenti tra gli importi delle omissioni contributive e le sanzioni amministrative previste per le ipotesi depenalizzate.
Venendo al motivo con il quale parte ricorrente ha inteso contestare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione per essere stata la stessa emessa senza che siano stati tenuti in considerazione i criteri in tema di graduazione della sanzione contenuti nell'articolo
11 della L. n. 689/1981 e ha chiesto in via subordinata la riduzione della sanzione al minimo di legge, va innanzitutto premesso che il sopravvenuto articolo 23 comma 1 del
D.L. n. 48/2023, conv. con mod. dalla L. n. 85/2023, stabilisce che “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge n. 463/1983, conv. con mod. dalla L. n.
368/1983, stabilisce, ora, che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
L' , in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 23 comma 1 del D.L. n. 48/2023, CP_1 muovendo dall'importo non versato, che, dall'esame dell'atto prodromico di
7 accertamento risulta pari ad € 1.466,00, e tenendo conto della forbice indicata dalla disposizione riportata, ha rideterminato la sanzione in misura pari ad € 4.398,00, essa risulta in tali termini quantificata moltiplicando per 3 l'importo omesso. Ora, è muovendo da tale importo così rideterminato che deve vagliarsi la doglianza prospettata da parte ricorrente che ha lamentato che l' , nello stabilire la sanzione, non ha CP_1 applicato i criteri di cui all'articolo 11 della L. n. 689/1981 nonostante sussistessero i presupposti per applicare il minimo edittale. Stabilisce l'articolo 11 della L. n. 689/1981 che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Al riguardo, giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, precisandosi come, peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, nè la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (cfr. Cass. n. 5877/2004 e Cass. n. 9255/2013)” (cfr. Cass. 23 febbraio 2021,
n. 4844). Ora, reputa questo giudice che, nel determinare la sanzione, debba attribuirsi rilievo alla misura modesta dell'inadempienza ed alla circostanza che la stessa risulta limitata sostanzialmente ad un anno. Ciò induce a quantificare la detta sanzione nella misura minima, pari ad una volta e mezza l'importo omesso, non essendo state, peraltro, dedotte dall' circostanze che facciano ritenere l'esistenza di elementi di CP_1
valutazione di segno contrario e tali da indurre a quantificare in misura superiore la sanzione, mentre la non occasionalità dell'omissione, inquadrandosi nel contesto sopra riferito, non assume rilievo al fine di denotare sotto il profilo della personalità dell'autore della violazione una maggiore gravità della stessa. Ne discende, rigettati gli altri motivi di opposizione, che, a modifica dell'ordinanza ingiunzione, la misura della sanzione amministrativa irrogata al ricorrente deve determinarsi in € 2.199,00 (€
1.466,00 * 1,5).
8 Le spese di lite, stante il limitato accoglimento del ricorso, esclusivamente nella parte di esso concernente l'entità della sanzione in ragione della deduzione volta ad ottenere l'applicazione della sanzione nella misura minima, vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
per le ragioni di cui in parte motiva, ridetermina l'importo delle sanzioni amministrative portate dall'ordinanza ingiunzione n. OI - 000555477 in € 2.199,00;
compensa tra le parti le spese di lite.
Catania, 2 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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