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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/07/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17.07.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 5061/2023
R.G. tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Parte_1
Magaraggia. Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avv. ti Marcella Mattia e Fabiola Leone, Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 21.12.2023, il ricorrente chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite CP_1 le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Orbene, l'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata Persona_1 in data 17.07.2024 ed ancor di più con i chiarimenti ammessi e depositati in data
07.04.2025, dopo una compiuta analisi della storia clinica del periziando, rispondendo ai quesiti ammessi dal Tribunale ha dichiarato che:“(…) Il signor
, di attuali anni 51, al momento della NUOVA visita medica predisposta Parte_1 dal signor Giudice risulta attualmente affetto da 'Spondilodiscoartrosi cervicale e lombo- sacrale a più che discreta incidenza funzionale e con lievi segni clinici di radicolopatia periferica degli arti inferiori. Discreto deficit funzionale delle ginocchia in relazione agli esiti di grave condropatia e di meniscosi degenerativa, più accentuata a destra;
pluri- tenosinovite a livello della caviglia e del piede destro in soggetto in sovrappeso corporeo.
Malattia venosa cronica degli arti inferiori in classe CEAP 2 associata a pregressi episodi di trombo-flebite dell'arto inferiore destro e sinistro con attuale trattamento cronico mediante farmaci anticoagulanti orali di nuova generazione. Cardiopatia ipertensiva con ipertrofia ventricolare e con lieve – moderato rigurgito mitralico;
cardiopalmo da sospetta fibrillazione atriale;
lievi edemi declivi degli arti inferiori'; tale patologico, in sede amministrativa, aveva determinato un'invalidità del 67%, con conferma in sede della procedura di ATP;
la valutazione del precedente accertamento dello scrivente
(23.06.2024) era stabilita nella misura del 70%; la valutazione del precedente accertamento dello scrivente (23.06.2024) era stabilita nella misura del 70%. Dopo la nuova visita medica dello scrivente e dopo l'acquisizione del referto della nuova visita cardiologica del 04.02.2025, il complesso patologico determina una valutazione del
71%, aumentata al 75% (settantacinque per cento) in relazione all'incidenza negativa del quadro patologico sulle occupazioni lavorative confacenti, a decorrere dal Gennaio
2025 (…).”
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass.
Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn.
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso deve essere accolto.
In ordine all'accertamento sulle spese di lite, la decorrenza dell'accertato requisito sanitario (gennaio 2025) risulta successiva sia alla proposizione del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (21.12.2023), ma anche alla presentazione del ricorso per ATP (12.09.22), determina la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU meritano di essere addebitate all' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 21.12.2023 da Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1 accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 75% a decorrere dal gennaio 2025 come da CTU depositata in data 07.04.2025; compensa integralmente tra le parti le spese legali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 17.07.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17.07.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 5061/2023
R.G. tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Parte_1
Magaraggia. Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avv. ti Marcella Mattia e Fabiola Leone, Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 21.12.2023, il ricorrente chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite CP_1 le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Orbene, l'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata Persona_1 in data 17.07.2024 ed ancor di più con i chiarimenti ammessi e depositati in data
07.04.2025, dopo una compiuta analisi della storia clinica del periziando, rispondendo ai quesiti ammessi dal Tribunale ha dichiarato che:“(…) Il signor
, di attuali anni 51, al momento della NUOVA visita medica predisposta Parte_1 dal signor Giudice risulta attualmente affetto da 'Spondilodiscoartrosi cervicale e lombo- sacrale a più che discreta incidenza funzionale e con lievi segni clinici di radicolopatia periferica degli arti inferiori. Discreto deficit funzionale delle ginocchia in relazione agli esiti di grave condropatia e di meniscosi degenerativa, più accentuata a destra;
pluri- tenosinovite a livello della caviglia e del piede destro in soggetto in sovrappeso corporeo.
Malattia venosa cronica degli arti inferiori in classe CEAP 2 associata a pregressi episodi di trombo-flebite dell'arto inferiore destro e sinistro con attuale trattamento cronico mediante farmaci anticoagulanti orali di nuova generazione. Cardiopatia ipertensiva con ipertrofia ventricolare e con lieve – moderato rigurgito mitralico;
cardiopalmo da sospetta fibrillazione atriale;
lievi edemi declivi degli arti inferiori'; tale patologico, in sede amministrativa, aveva determinato un'invalidità del 67%, con conferma in sede della procedura di ATP;
la valutazione del precedente accertamento dello scrivente
(23.06.2024) era stabilita nella misura del 70%; la valutazione del precedente accertamento dello scrivente (23.06.2024) era stabilita nella misura del 70%. Dopo la nuova visita medica dello scrivente e dopo l'acquisizione del referto della nuova visita cardiologica del 04.02.2025, il complesso patologico determina una valutazione del
71%, aumentata al 75% (settantacinque per cento) in relazione all'incidenza negativa del quadro patologico sulle occupazioni lavorative confacenti, a decorrere dal Gennaio
2025 (…).”
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass.
Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn.
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso deve essere accolto.
In ordine all'accertamento sulle spese di lite, la decorrenza dell'accertato requisito sanitario (gennaio 2025) risulta successiva sia alla proposizione del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (21.12.2023), ma anche alla presentazione del ricorso per ATP (12.09.22), determina la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU meritano di essere addebitate all' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 21.12.2023 da Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1 accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 75% a decorrere dal gennaio 2025 come da CTU depositata in data 07.04.2025; compensa integralmente tra le parti le spese legali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 17.07.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA