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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 311/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 115/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISTOIA sez. 1
e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180006487044000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180006487044000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180006487044000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920190008929485000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920190010059641000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920229001543410000 IRES-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920229001543410000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920229001543410000 IRAP a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.r.l. ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a dieci cartelle di pagamento deducendo una serie di vizi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pistoia accoglieva in parte il ricorso relativamente a tre cartelle di pagamento per le quali non vi era la prova della notifica.
Appella l'Agenzia delle Entrate–Riscossione eccependo preliminarmente che in relazione alle cartelle per cui si è dichiarata l'assenza di prova della notifica non vi era stata una specifica opposizione in primo grado.
Infatti l'Agenzia aveva preso posizione solamente in relazione a sette cartelle indicate nell'intimazione di pagamento.
In ogni caso procedeva la prova della notifica delle tre cartelle annullate in primo grado.
La società appellata non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
Esaminando il ricorso di primo grado le cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento non ricomprendono quelle che sono oggetto della parziale pronuncia di accoglimento e che presentano i seguenti numeri identificativi: 08920180006487044 000, 08920190008929485 000 e 08920190010059641 000.
Pertanto la sentenza è affetta da un vizio di extrapetizione e comunque l'Agenzia delle Entrate–Riscossione ha fornito la prova della notifica della cartelle che non era stata data in primo grado poichè mancava la loro impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, accoglie l'appello. Condanna Resistente_1 SRL a rifondere alla controparte le spese del giudizio che liquida in complessivi € 600. Firenze 9 febbraio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Ugo De Carlo
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 311/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 115/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISTOIA sez. 1
e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180006487044000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180006487044000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180006487044000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920190008929485000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920190010059641000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920229001543410000 IRES-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920229001543410000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920229001543410000 IRAP a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.r.l. ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a dieci cartelle di pagamento deducendo una serie di vizi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pistoia accoglieva in parte il ricorso relativamente a tre cartelle di pagamento per le quali non vi era la prova della notifica.
Appella l'Agenzia delle Entrate–Riscossione eccependo preliminarmente che in relazione alle cartelle per cui si è dichiarata l'assenza di prova della notifica non vi era stata una specifica opposizione in primo grado.
Infatti l'Agenzia aveva preso posizione solamente in relazione a sette cartelle indicate nell'intimazione di pagamento.
In ogni caso procedeva la prova della notifica delle tre cartelle annullate in primo grado.
La società appellata non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
Esaminando il ricorso di primo grado le cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento non ricomprendono quelle che sono oggetto della parziale pronuncia di accoglimento e che presentano i seguenti numeri identificativi: 08920180006487044 000, 08920190008929485 000 e 08920190010059641 000.
Pertanto la sentenza è affetta da un vizio di extrapetizione e comunque l'Agenzia delle Entrate–Riscossione ha fornito la prova della notifica della cartelle che non era stata data in primo grado poichè mancava la loro impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, accoglie l'appello. Condanna Resistente_1 SRL a rifondere alla controparte le spese del giudizio che liquida in complessivi € 600. Firenze 9 febbraio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Ugo De Carlo