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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/11/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. RE RI Presidente
2) dott. Antonello Vitale Consigliere
3) dott.ssa RA ZI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 709 dell'anno 2024
T R A
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in Noicattaro, alla Via Dante C.F._2
Alighieri n. 59, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Furio, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti conferita su separato foglio;
-appellante-
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gatta, (C.F. ), con C.F._3
lui elettivamente domiciliata in Bari, in Via Egnazia n. 4, in virtù di procura speciale alle liti, conferita su separato foglio e allegata telematicamente;
-appellata- ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_2 C.F._4
alla via Don Carlo Gnocchi n. 6;
-appellato contumace-
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla CP_3 C.F._5
via Abruzzi n. 28;
-appellato contumace-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 29.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti previa concessione di termine per note.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Bari la e , Controparte_4 Controparte_2 CP_3 deducendo che:
a) Il 18.06.2016, alle ore 18.00 circa, sul tratto di strada Canale di Pirro in località
AS (BR) il motociclo Yamaha (TG DN93984), condotto da
[...]
e di proprietà di veniva urtato dal motociclo Parte_2 Parte_1
LI EO 00 S (TG DS17537), condotto nell'occasione da CP_3
e di proprietà di;
Controparte_2
b) i due motocicli procedevano affiancati nella stessa direzione allorquando il mezzo , per evitare l'impatto con la Fiat BR che si trovava in Controparte_5 posizione di quiete al centro della carreggiata, effettuava una manovra da sinistra verso destra andando ad urtare lateralmente il motociclo Yamaha che, dopo aver sbandato, terminava a terra;
c) a seguito dell'impatto, è stato accompagnato in Parte_2 autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giacomo” di
Monopoli, ove veniva sottoposto ad intervento di “nefrectomia destra previa evacuazione di ematoma intraddominale, retro peritoneale e dello scavo pelvico”;
d) in data 25.06.2016, è stato dimesso con terapia Parte_2 farmacologica;
pag. 2/13 e) a seguito del sinistro ha lamentato una invalidità Parte_2 permanente del 22%, una inabilità temporanea totale di giorni 30 ed una inabilità parziale al 50% di giorni 30;
f) Considerato, inoltre, che all'epoca dei fatti era studente Parte_2 presso l'istituto superiore “Giulio Cesare” ed ha dovuto spostare la prova degli esami di maturità al 21.09.2016, ha lamentato il pregiudizio per il mancato godimento della vacanza che avrebbe dovuto effettuare dopo aver sostenuto l'esame di stato (luglio 2016).
Hanno richiesto, pertanto, al Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione del sinistro del 18.06.2016 e, per l'effetto, condannare CP_3 la e , in solido, al Controparte_4 Controparte_2 CP_3 risarcimento dei danni patiti quantificati in € 3.400,00, per danni al mezzo, in € 700,00 per spese mediche sostenute ed in € 102.352,00 a titolo di danni non patrimoniali o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
e , regolarmente citati, sono rimasti contumaci. Controparte_2 CP_3
Si è costituita in giudizio la che ha richiesto il rigetto Controparte_4 della domanda, eccependo la mancanza del nesso di causalità tra la condotta della parte convenuta e la dinamica del sinistro rappresentata parte attrice.
Instaurato il contraddittorio, la causa, sulla scorta della documentazione esibita, dell'interrogatorio formale deferito all'attore ed al convenuto contumace CP_3
(quest'ultimo non comparso per rendere il deferito mezzo di prova), della prova testimoniale, della c.t.u. medico-legale e della c.t.u. dinamico ricostruttiva , è stata decisa con la sentenza n. 1878/2024 pubblicata in data 17.04.2024, con cui il Tribunale di
Bari ha rigettato la domanda attorea e condannato e Parte_1 [...]
in solido, alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_2 [...]
liquidate in € 14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso Controparte_4 forfettario delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...] sulla base del seguente motivo di appello: Parte_2
1. Omesso esame, errata e contraddittoria motivazione circa i fatti decisivi per il giudizio.
pag. 3/13 In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità di parte appellata nella causazione del sinistro del 18.06.2016 attraverso una corretta valutazione dei fatti di causa e delle circostanze probatorie atteso che:
a. il Giudice di Prime Cure ha erroneamente ritenuto che la parte appellante in citazione e nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI,
c.p.c. abbia formulato due distinte ricostruzioni della dinamica del sinistro, trattandosi invece di mera precisazione della stessa;
b. è stata posta a base della decisione una perizia di riscontro per verificare la compatibilità dei danni effettuata su entrambi i motocicli che, tuttavia, non
è stata mai prodotta dalla in giudizio, nè esibita al CTU in sede CP_4 di operazioni peritali.
Sul punto ha, inoltre, precisato che il perito della non ha Controparte_1 né riferito di aver eseguito una perizia di riscontro su entrambi i motocicli, né ha dichiarato di aver mai accertato l'incompatibilità dei danni, avendo costui (teste ) dichiarato in giudizio in maniera sommaria di aver Tes_1 visionato il motociclo EO e di non avervi riscontrato danni, tenuto conto che il materiale fotografico non è stato mai preso in considerazione dal CTU durante le operazioni peritali al fine di verificare la compatibilità tra la dinamica dichiarata in atti e le dichiarazioni rese dal testimone
Tes_2
c. le due dichiarazioni rese dal testimone (udienza del Testimone_3
03.10.2018 e udienza del 28.09.2022), contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice di Prime Cure, risultano coerenti e precise ed idonee a confermare la dinamica allegata dagli attori;
d. quanto alla registrazione video prodotta dagli attori, non è stata valutata l'impossibilità tecnica di inquadrare il motociclo EO a causa dell'ubicazione della telecamera posizionata sul fianco destro di un motociclo che precedeva i mezzi coinvolti nella dinamica del sinistro;
e. il Tribunale avrebbe dovuto valutare che l'impossibilità del c.t.u. di verificare eventuali danni provocati dal contatto tra le moto è stato causata dall'impossibilità di ascoltare il convenuto e di esaminare il CP_3 suo motociclo, poiché non si è presentato alle operazioni peritali del 16 dicembre 2019, nonostante sia stato regolarmente convocato e dal mancato esame del c.t.u. della documentazione fotografica relativa al motociclo
EO LI, poiché non esibita da parte appellata in sede di operazioni peritali;
pag. 4/13 f. Il Tribunale ha, inoltre, errato nel non valutare la gravità del comportamento assunto dal convenuto contumace, il quale non si è presentato a rendere interrogatorio formale e si è rifiutato di consentire al c.t.u. di effettuare l'ispezione sul motociclo EO per l'accertamento del danno.
Hanno richiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della efficacia esecutiva della stessa, di condannare e in CP_3 Controparte_2 solido con la al risarcimento dei danni materiali e dei Controparte_4 danni alla salute, patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo subiti dagli attori in conseguenza della collisione dei due motocicli che ha causato il sinistro del 18.062016, da liquidarsi in € 106.452,00, oltre vittoria di spese del doppio grado del giudizio, ivi comprese quelle delle due CTU espletate.
Si è costituita in giudizio la , la quale preliminarmente Controparte_4 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c., poiché la sentenza di primo grado risulta priva di vizi logici e giuridici e scrupolosamente motivata.
Ha, inoltre, contestato l'assunto di e poichè le Parte_1 Parte_2 gravi lacune probatorie sono inadatte a fornire una coerente dimostrazione della dinamica del sinistro.
Ha domandato, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Instaurato il contradditorio, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del
29.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, previa concessione di termine per note.
******
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e che, Controparte_2 CP_3 ritualmente convocati in giudizio, non si sono costituiti.
Sempre in punto di rito va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché dalla lettura complessiva dell'atto di gravame si evince che in esso sono indicate le parti della sentenza che si intendono impugnate, l'illustrazione delle norme che si intendono violate nel corpo dell'atto di appello con la diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice a quo.
Deve poi ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis pag. 5/13 c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza.
Primo motivo di appello: violazione e falsa applicazione di norme di legge artt. 115,
116 c.p.c., art. 111 Cost. e 2697 c.c.
Il motivo di appello proposto come articolato dagli appellanti nei termini di cui alla premessa è volto a contestare l'iter logico che ha condotto il Giudice di Prime Cure a rigettare la domanda per difetto di prova della verificazione del sinistro per cui è causa come riconducibile alla responsabilità di ed è infondato. CP_3
Le argomentazioni offerte, infatti, non incrinano il percorso argomentativo seguito dalla sentenza appellata, nella quale si dà atto di una coerente e logica ricostruzione e valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado.
Val la pena, a tal proposito, ricordare che al giudice è attribuito il potere discrezionale di eleggere le fonti ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essa sottesi, con il solo limite di una motivazione attenta, precisa e congruente in ordine alla loro concludenza.
È, infatti, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, che «per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa ad di fuori dei casi di cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove» (Cass. civ., sez. III, n. 22866 del 29.05.2025; Cass.
Sez. Un., n. 20867, del 30.09.2020).
Osserva questa Corte che il primo giudice, dopo aver analiticamente esaminato la ricostruzione della dinamica dell'evento descritta nell'introduzione del giudizio di parte attorea e la ricostruzione dello stesso fornita con il deposito della prima memoria istruttoria, nonché la dichiarazione dell'attore resa nel deferito interrogatorio formale, ha ben chiarito i motivi per cui ha ritenuto indimostrata la responsabilità di CP_3
pag. 6/13 , individuando una serie di contraddizioni presenti nelle varie versioni dei fatti CP_3 rese.
In particolare, la dinamica dell'evento viene descritta da parte appellante secondo le seguenti modalità:
- nell'atto di citazione (v. pagg. 1 e 2): “in data 18/06/2016 alle ore 18:00 circa sul tratto di strada Canale di Pirro in località di AS (BR), il motociclo Yamaha tg.
DN93984, condotto dal sig. e di proprietà del sig. Parte_2 Pt_1
assicurato per la r.c. dalla è stato
[...] Controparte_6 urtato dal motociclo LI EO 00 S tg. DS17537 condotto dal sig.
[...]
e di proprietà del sig. (…) il motociclo LI EO, CP_3 Controparte_2 per evitare l'impatto con la vettura Fiat BR che si trovava in posizione di quiete al centro della carreggiata, poiché era ferma una vettura Citroen Xara tg.
AV967TG che precedeva, effettuava una improvvisa manovra da sinistra verso destra andando ad urtare lateralmente il motociclo Yamaha tg. DN93984 che, procedendo a velocità moderata sulla propria corsia di marcia, dopo aver sbandato a terra mentre il conducente andava ad urtare la parte posteriore sinistra dell'autovettura
Fiat BR”;
- nella memora difensiva dell'attore ex art. 183, sesto comma n. 1, c.p.c. (pagg. 1 e
2): “in riferimento alla dinamica del sinistro ed all'esistenza del nesso di causalità è opportuno precisare che, i danni riportati dal motociclo Yamaha 125 risultano, ictu oculi, compatibili con la dinamica riferita nell'atto di citazione considerato anche che
l'impatto non si è concretizzato esclusivamente tra le moto ma probabilmente ha coinvolto anche i rispettivi conducenti”.
- dichiarazioni dell'attore nel deferito interrogatorio formale (udienza del 20 giugno 2018): “preciso che mentre procedevo sulla suddetta strada Canale di Pirro, poiché le auto che mi precedevano non stavano rallentando, venivo urtato sulla gamba e sul braccio sinistro dal sig. ”. CP_3
Come si evince da quanto sopra riferito, la ricostruzione dell'evento lesivo così come descritta nella pima memoria difensiva dell'attore, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non è una mera precisazione della dinamica, ma una descrizione diversa da quella resa in precedenza.
Nell'atto di citazione la dinamica del sinistro trova causa nell'urto tra i due motocicli, nella memoria difensiva viene introdotto in forma dubitativa un possibile impatto tra i pag. 7/13 conducenti e, infine, nell'interrogatorio formale l'urto avviene esclusivamente tra conducenti.
A tanto si aggiunga che l'appellante nell'atto di citazione in appello (v. pag. 7) aggiunge per la prima volta ulteriori precisazioni ed elementi descrittivi della dinamica del sinistro ovvero sia “i due mezzi procedevano affiancati nella stessa direzione e la collisione
è avvenuta lateralmente, in particolare tra la parte destra del motociclo LI EO e la parte sinistra del motociclo Yamaha 125”.
D'altronde anche a volerla ritenere una “mera” precisazione della dinamica del sinistro, come indicato da parte appellante, le contraddizioni persistono.
L'appellante, infatti, riferisce nell'atto di citazione in appello (v. pagg. 7-8) che: “è illogico ritenere che in caso di urto laterale tra due motocicli, che procedono a velocità moderata, affiancati, nella stessa direzione, non vengano anche coinvolti i rispettivi conducenti atteso che, per entrambi i motocicli ma soprattutto per una moto sportiva come la Yamaha 125, sia le gambe che le braccia dei conducenti sporgono, in maniera evidente, rispetto alle sagome delle moto, come si può chiaramente desumere dalle fotografie di entrambi i motocicli allegate in atti”.
Ebbene, da quanto sin qui esposto risulta invece illogico che essendo comunque verificatosi anche l'urto tra i motocicli (come la stessa parte appellante sostiene sia nella prima memoria difensiva che nell'atto di citazione in appello) non vi siano segni di danneggiamento sul motociclo EO, tale da far presupporre una collisione tra moto come descritta da parte appellante.
Si vedano a tal proposito le riproduzioni fotografiche allegate da parte convenuta nella seconda memoria difensiva ex art. 183, comma sesto, c.p.c. non espressamente contestate da parte attrice ai sensi dell'art. 2712 c.civ. nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla loro produzione (cfr. da ultimo Cass. ord. 5755/2023), non avendo l'appellante depositato la memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 cpc, né svolto specifiche deduzioni nella successiva udienza dell'11.10.2027.
In questo segmento argomentativo, infatti, sebbene effettivamente la non Parte_3 abbia esibito alcuna perizia tecnica di riscontro sul motociclo LI da lei assicurato, tuttavia ha chiesto ed ottenuto di escutere quale teste il proprio perito assicurativo
, il quale all'udienza del 3.10.2018 ha confermato di aver visionato Testimone_4 il motociclo LI EO, che il mezzo non presentava alcun tipo di danno ed ha, inoltre, precisato (a conferma della circostanza di cui al punto 11 della memoria pag. 8/13 istruttoria dell'appellata) “di aver effettuato riproduzioni fotografiche del predetto mezzo che poi ho allegato alla mia perizia tecnica” effettuata “su incarico della in Controparte_4 qualità di assicuratrice del motociclo EO”.
Le rilevanti contraddizioni ed incongruenze nella descrizione della dinamica del sinistro da parte dell'attore, unitamente alla circostanza dell'assenza di danni riscontrati sul motociclo EO (si v. a tal proposito le fotografie allegate da parte convenuta nella seconda memoria istruttoria non contestate da parte attrice), come indicato nella perizia tecnica di parte convenuta, non consentono a questa Corte di discostarsi dalla tenuta logica delle considerazioni del giudice di Prime Cure.
Giova poi aggiungere a quest'ultimo riguardo che risulta alquanto anomalo che la descrizione del sinistro effettuata dall'attore nell'atto di citazione risulta difforme successivamente all'emersione in sede processuale del mancato riscontro dei danni sul motociclo EO, inducendo così ad escludere che la prova del sinistro così come descritta dagli attori, possa ritenersi raggiunta.
Correttamente, inoltre, il primo Giudice ha ritenuto che la prova del sinistro non potesse fondarsi sull'unica testimonianza oculare assunta in giudizio, avendo il teste fornito dichiarazioni contraddittorie sulla dinamica del sinistro.
Il teste all'udienza del 3.10.2018, escusso in qualità di testimone, Testimone_3 dichiarava: “due moto hanno superato dalla parte sinistra la Fiat BR mentre gli altri due motociclisti ovvero l'LI e lo di colore bianco e l'altra moto scura, procedevano CP_5 affiancate a distanza di circa un metro quando lo improvvisamente si è spostato da CP_5 sinistra verso destra andando ad urtare il conducente della moto Yamaha. Preciso che il conducente della moto EO ha urtato con la spalla – braccio destro e la gamba destra la parte sinistra, spalla – braccio, del conducente della Yamaha. A seguito del contatto il conducente della moto Yamaha ha perso aderenza e quindi ha sbandato terminando a terra”.
A seguito della rinnovazione dell'esame testimoniale al fine di ottenere ulteriori chiarimenti in ordine alla deposizione già resa, all'udienza del 28.10.2022 dichiarava:
“mi trovavo a 30 - 40 metri di distanza dal luogo del sinistro, nella stessa corsia di marcia percorsa dalle moto che mi precedevano. Vedevo davanti a me 4-5 moto. Le prime moto proseguivano e le ultime 2 moto rimanevano dietro. Ho visto uno EO di colore bianco, trovandomi a 40 metri di distanza, (...), che si trovavano a loro volta due macchine davanti a me, ho visto uno EO di colore bianco spostarsi da sinistra verso destra ed urtare il
pag. 9/13 motociclo Yamaha. Quest'urto avveniva nella stessa carreggiata da me percorsa. Posso riferire di aver visto che il conducente dello EO urtava con la spalla il conducente della Yamaha, ma non posso riferire se le due moto si sono toccate”.
Ebbene, raffrontando le dichiarazioni – seppur effettivamente in sé non contraddittorie
- emergono perplessità circa la descrizione della dinamica dell'incidente, poiché in sede di chiarimenti il teste ha riferito di trovarsi ad una distanza di circa 30- Testimone_3
40 metri rispetto al luogo del sinistro. Sorgono pertanto dubbi circa l'attendibilità del teste considerando non solo la sua visuale della dinamica del sinistro, ma anche il fatto che egli non ha potuto riferire se vi è stato contatto tra i due motocicli.
Nella rinnovazione dell'esame testimoniale emergono, infatti, incertezze rispetto alla cui esistenza e consistenza l'appellante non prende una convincente posizione critica, in modo da consentire a questa Corte di valutare – rispetto ad esse – la tenuta logica delle considerazioni del giudice di Prime Cure.
Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi sulla scorta delle risultanze della CTU.
All'esito della CTU dinamico ricostruttiva disposta dal Tribunale, espletata dal perito industriale , è emerso che, nonostante la mancanza di elementi certi Persona_1 circa il comportamento dei due conducenti e quindi l'impossibilità di stabilire la dinamica dell'evento, (v. pag. 10 relazione peritale): “durante la visione dell'intero filmato, oltre al motociclo su cui era posizionata la videocamera e quello in caduta, nelle vicinanze della zona ripresa dal filmato, non si rileva la presenza di altro motociclo” ed afferma altresì che
“un dato appare però certo: nel filmato, oggettivamente, non si nota alcun motociclo affiancato a quello condotto dall'attore, sia nella fase prima del suo impatto con il suolo e sia dopo l'impatto con l'autovettura Fiat BR”.
Le critiche svolte nei confronti di tale valutazione non riescono ad evidenziare una erronea applicazione dei principi causali e di distribuzione dell'onere probatorio.
In punto di accertamento del nesso causale ed in particolare della lamentata erronea valutazione in ordine alle risultanze della registrazione video prodotta dagli attori si osserva che il vizio di violazione di legge non è deducibile poiché non si è in presenza di una erronea applicazione delle coordinate normative, ma di una valutazione delle risultanze istruttorie che il giudice deve compiere secondo il proprio prudente apprezzamento.
pag. 10/13 Occorre, infatti, osservare come il giudice, quando viene disposta una c.t.u. e ne vengano condivisi i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che fondano il suo convincimento, in quanto l'adesione alle risultanze della consulenza sottende la valutazione e l'esame delle contrarie deduzioni delle parti e, nello stesso tempo, l'accettazione del parere del consulente, delineando così il percorso logico della decisone (Cass. civ. sez. II, n. 10747 del 17.04.2019).
Peraltro, appare particolarmente significativo, al fine di escludere l'imputabilità del sinistro al conducente del ciclomotore EO, la totale assenza della moto EO nelle riproduzioni video fotografiche prodotte da parte attrice, come viene evidenziato dal CTU in risposta alle osservazioni di parte attrice (v. pagg. 12 e 13 della relazione della consulenza tecnica d'ufficio).
Considerando, infatti, che è onere dell'attore provare la dinamica del sinistro, dallo stralcio del video non può altro che prendersi atto della assenza della moto EO nella dinamica del sinistro.
Quanto, infine al valore probatorio da attribuirsi alla mancata comparizione dei convenuti contumaci a rendere l'interrogatorio formale è bene precisare che la mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, solo nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei capitoli.
La disposizione di cui all'art. 232 c.p.c., infatti, non ricollega automaticamente all'assenza di risposta all'interrogatorio, sebbene ingiustificata, l'effetto della confessione, ma al più attribuisce al giudice la facoltà di valutare i fatti dedotti con tale mezzo di prova come ammessi, imponendogli allo stesso tempo, però, di valutare ogni altro elemento di prova, secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116
c.p.c.
In particolare, come, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità «la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale che permette in via inferenziale di ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purchè concorrano anche altri elementi (Cass. 14/11/2003, n. 17249). La disposizione dell'art.
232 c.p.c. non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come
pag. 11/13 ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova» (Cass., sez. III, n. 25085 del 09/11/2020).
Pertanto, anche la mancata comparizione del , conducente del motociclo CP_3
EO, per rendere l'interrogatorio formale deferitogli non implica l'automatica efficacia confessoria di quelle dichiarazioni nei confronti del proprietario del motociclo e della AG (delle quali è litisconsorte facoltativo con le conseguenze chiarite da
Cass. 13718/2021), poiché, come già affermato, il giudice deve valutare complessivamente gli elementi probatori raccolti, apprezzando liberamente il comportamento processuale ed extraprocessuale della parte.
Da quanto innanzi esposto consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, poiché il Giudice di Prime Cure ha correttamente ritenuto che la dinamica del sinistro non abbia trovato sufficienti riscontri all'esito dell'istruttoria espletata e della documentazione acquisita.
Le spese del giudizio di appello, nei rapporti tra le parti costituite, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, con riferimento allo scaglione indeterminabile – complessità bassa ed ai valori minimi di tariffa.
Nulla per le spese nei confronti di e , rimasti contumaci. CP_3 Controparte_2
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Bari n. 1878/2024, pubblicata il 17.04.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto;
➢ Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso Controparte_4 forfettario, IVA ed accessori dovuti di legge;
➢ Nulla per le spese nei confronti di e , contumaci;
CP_3 Controparte_2
pag. 12/13 ➢ Dichiara che e sono tenuti, in solido, ai sensi Parte_1 Parte_2 del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R.30 maggio 2002
n. 115, al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 29.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
RA ZI RE RI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa Marianna
Sorbilli Magistrato Ordinario in Tirocinio.
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. RE RI Presidente
2) dott. Antonello Vitale Consigliere
3) dott.ssa RA ZI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 709 dell'anno 2024
T R A
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in Noicattaro, alla Via Dante C.F._2
Alighieri n. 59, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Furio, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti conferita su separato foglio;
-appellante-
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gatta, (C.F. ), con C.F._3
lui elettivamente domiciliata in Bari, in Via Egnazia n. 4, in virtù di procura speciale alle liti, conferita su separato foglio e allegata telematicamente;
-appellata- ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_2 C.F._4
alla via Don Carlo Gnocchi n. 6;
-appellato contumace-
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla CP_3 C.F._5
via Abruzzi n. 28;
-appellato contumace-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 29.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti previa concessione di termine per note.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Bari la e , Controparte_4 Controparte_2 CP_3 deducendo che:
a) Il 18.06.2016, alle ore 18.00 circa, sul tratto di strada Canale di Pirro in località
AS (BR) il motociclo Yamaha (TG DN93984), condotto da
[...]
e di proprietà di veniva urtato dal motociclo Parte_2 Parte_1
LI EO 00 S (TG DS17537), condotto nell'occasione da CP_3
e di proprietà di;
Controparte_2
b) i due motocicli procedevano affiancati nella stessa direzione allorquando il mezzo , per evitare l'impatto con la Fiat BR che si trovava in Controparte_5 posizione di quiete al centro della carreggiata, effettuava una manovra da sinistra verso destra andando ad urtare lateralmente il motociclo Yamaha che, dopo aver sbandato, terminava a terra;
c) a seguito dell'impatto, è stato accompagnato in Parte_2 autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giacomo” di
Monopoli, ove veniva sottoposto ad intervento di “nefrectomia destra previa evacuazione di ematoma intraddominale, retro peritoneale e dello scavo pelvico”;
d) in data 25.06.2016, è stato dimesso con terapia Parte_2 farmacologica;
pag. 2/13 e) a seguito del sinistro ha lamentato una invalidità Parte_2 permanente del 22%, una inabilità temporanea totale di giorni 30 ed una inabilità parziale al 50% di giorni 30;
f) Considerato, inoltre, che all'epoca dei fatti era studente Parte_2 presso l'istituto superiore “Giulio Cesare” ed ha dovuto spostare la prova degli esami di maturità al 21.09.2016, ha lamentato il pregiudizio per il mancato godimento della vacanza che avrebbe dovuto effettuare dopo aver sostenuto l'esame di stato (luglio 2016).
Hanno richiesto, pertanto, al Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione del sinistro del 18.06.2016 e, per l'effetto, condannare CP_3 la e , in solido, al Controparte_4 Controparte_2 CP_3 risarcimento dei danni patiti quantificati in € 3.400,00, per danni al mezzo, in € 700,00 per spese mediche sostenute ed in € 102.352,00 a titolo di danni non patrimoniali o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
e , regolarmente citati, sono rimasti contumaci. Controparte_2 CP_3
Si è costituita in giudizio la che ha richiesto il rigetto Controparte_4 della domanda, eccependo la mancanza del nesso di causalità tra la condotta della parte convenuta e la dinamica del sinistro rappresentata parte attrice.
Instaurato il contraddittorio, la causa, sulla scorta della documentazione esibita, dell'interrogatorio formale deferito all'attore ed al convenuto contumace CP_3
(quest'ultimo non comparso per rendere il deferito mezzo di prova), della prova testimoniale, della c.t.u. medico-legale e della c.t.u. dinamico ricostruttiva , è stata decisa con la sentenza n. 1878/2024 pubblicata in data 17.04.2024, con cui il Tribunale di
Bari ha rigettato la domanda attorea e condannato e Parte_1 [...]
in solido, alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_2 [...]
liquidate in € 14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso Controparte_4 forfettario delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...] sulla base del seguente motivo di appello: Parte_2
1. Omesso esame, errata e contraddittoria motivazione circa i fatti decisivi per il giudizio.
pag. 3/13 In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità di parte appellata nella causazione del sinistro del 18.06.2016 attraverso una corretta valutazione dei fatti di causa e delle circostanze probatorie atteso che:
a. il Giudice di Prime Cure ha erroneamente ritenuto che la parte appellante in citazione e nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI,
c.p.c. abbia formulato due distinte ricostruzioni della dinamica del sinistro, trattandosi invece di mera precisazione della stessa;
b. è stata posta a base della decisione una perizia di riscontro per verificare la compatibilità dei danni effettuata su entrambi i motocicli che, tuttavia, non
è stata mai prodotta dalla in giudizio, nè esibita al CTU in sede CP_4 di operazioni peritali.
Sul punto ha, inoltre, precisato che il perito della non ha Controparte_1 né riferito di aver eseguito una perizia di riscontro su entrambi i motocicli, né ha dichiarato di aver mai accertato l'incompatibilità dei danni, avendo costui (teste ) dichiarato in giudizio in maniera sommaria di aver Tes_1 visionato il motociclo EO e di non avervi riscontrato danni, tenuto conto che il materiale fotografico non è stato mai preso in considerazione dal CTU durante le operazioni peritali al fine di verificare la compatibilità tra la dinamica dichiarata in atti e le dichiarazioni rese dal testimone
Tes_2
c. le due dichiarazioni rese dal testimone (udienza del Testimone_3
03.10.2018 e udienza del 28.09.2022), contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice di Prime Cure, risultano coerenti e precise ed idonee a confermare la dinamica allegata dagli attori;
d. quanto alla registrazione video prodotta dagli attori, non è stata valutata l'impossibilità tecnica di inquadrare il motociclo EO a causa dell'ubicazione della telecamera posizionata sul fianco destro di un motociclo che precedeva i mezzi coinvolti nella dinamica del sinistro;
e. il Tribunale avrebbe dovuto valutare che l'impossibilità del c.t.u. di verificare eventuali danni provocati dal contatto tra le moto è stato causata dall'impossibilità di ascoltare il convenuto e di esaminare il CP_3 suo motociclo, poiché non si è presentato alle operazioni peritali del 16 dicembre 2019, nonostante sia stato regolarmente convocato e dal mancato esame del c.t.u. della documentazione fotografica relativa al motociclo
EO LI, poiché non esibita da parte appellata in sede di operazioni peritali;
pag. 4/13 f. Il Tribunale ha, inoltre, errato nel non valutare la gravità del comportamento assunto dal convenuto contumace, il quale non si è presentato a rendere interrogatorio formale e si è rifiutato di consentire al c.t.u. di effettuare l'ispezione sul motociclo EO per l'accertamento del danno.
Hanno richiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della efficacia esecutiva della stessa, di condannare e in CP_3 Controparte_2 solido con la al risarcimento dei danni materiali e dei Controparte_4 danni alla salute, patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo subiti dagli attori in conseguenza della collisione dei due motocicli che ha causato il sinistro del 18.062016, da liquidarsi in € 106.452,00, oltre vittoria di spese del doppio grado del giudizio, ivi comprese quelle delle due CTU espletate.
Si è costituita in giudizio la , la quale preliminarmente Controparte_4 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c., poiché la sentenza di primo grado risulta priva di vizi logici e giuridici e scrupolosamente motivata.
Ha, inoltre, contestato l'assunto di e poichè le Parte_1 Parte_2 gravi lacune probatorie sono inadatte a fornire una coerente dimostrazione della dinamica del sinistro.
Ha domandato, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Instaurato il contradditorio, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del
29.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, previa concessione di termine per note.
******
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e che, Controparte_2 CP_3 ritualmente convocati in giudizio, non si sono costituiti.
Sempre in punto di rito va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché dalla lettura complessiva dell'atto di gravame si evince che in esso sono indicate le parti della sentenza che si intendono impugnate, l'illustrazione delle norme che si intendono violate nel corpo dell'atto di appello con la diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice a quo.
Deve poi ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis pag. 5/13 c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza.
Primo motivo di appello: violazione e falsa applicazione di norme di legge artt. 115,
116 c.p.c., art. 111 Cost. e 2697 c.c.
Il motivo di appello proposto come articolato dagli appellanti nei termini di cui alla premessa è volto a contestare l'iter logico che ha condotto il Giudice di Prime Cure a rigettare la domanda per difetto di prova della verificazione del sinistro per cui è causa come riconducibile alla responsabilità di ed è infondato. CP_3
Le argomentazioni offerte, infatti, non incrinano il percorso argomentativo seguito dalla sentenza appellata, nella quale si dà atto di una coerente e logica ricostruzione e valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado.
Val la pena, a tal proposito, ricordare che al giudice è attribuito il potere discrezionale di eleggere le fonti ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essa sottesi, con il solo limite di una motivazione attenta, precisa e congruente in ordine alla loro concludenza.
È, infatti, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, che «per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa ad di fuori dei casi di cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove» (Cass. civ., sez. III, n. 22866 del 29.05.2025; Cass.
Sez. Un., n. 20867, del 30.09.2020).
Osserva questa Corte che il primo giudice, dopo aver analiticamente esaminato la ricostruzione della dinamica dell'evento descritta nell'introduzione del giudizio di parte attorea e la ricostruzione dello stesso fornita con il deposito della prima memoria istruttoria, nonché la dichiarazione dell'attore resa nel deferito interrogatorio formale, ha ben chiarito i motivi per cui ha ritenuto indimostrata la responsabilità di CP_3
pag. 6/13 , individuando una serie di contraddizioni presenti nelle varie versioni dei fatti CP_3 rese.
In particolare, la dinamica dell'evento viene descritta da parte appellante secondo le seguenti modalità:
- nell'atto di citazione (v. pagg. 1 e 2): “in data 18/06/2016 alle ore 18:00 circa sul tratto di strada Canale di Pirro in località di AS (BR), il motociclo Yamaha tg.
DN93984, condotto dal sig. e di proprietà del sig. Parte_2 Pt_1
assicurato per la r.c. dalla è stato
[...] Controparte_6 urtato dal motociclo LI EO 00 S tg. DS17537 condotto dal sig.
[...]
e di proprietà del sig. (…) il motociclo LI EO, CP_3 Controparte_2 per evitare l'impatto con la vettura Fiat BR che si trovava in posizione di quiete al centro della carreggiata, poiché era ferma una vettura Citroen Xara tg.
AV967TG che precedeva, effettuava una improvvisa manovra da sinistra verso destra andando ad urtare lateralmente il motociclo Yamaha tg. DN93984 che, procedendo a velocità moderata sulla propria corsia di marcia, dopo aver sbandato a terra mentre il conducente andava ad urtare la parte posteriore sinistra dell'autovettura
Fiat BR”;
- nella memora difensiva dell'attore ex art. 183, sesto comma n. 1, c.p.c. (pagg. 1 e
2): “in riferimento alla dinamica del sinistro ed all'esistenza del nesso di causalità è opportuno precisare che, i danni riportati dal motociclo Yamaha 125 risultano, ictu oculi, compatibili con la dinamica riferita nell'atto di citazione considerato anche che
l'impatto non si è concretizzato esclusivamente tra le moto ma probabilmente ha coinvolto anche i rispettivi conducenti”.
- dichiarazioni dell'attore nel deferito interrogatorio formale (udienza del 20 giugno 2018): “preciso che mentre procedevo sulla suddetta strada Canale di Pirro, poiché le auto che mi precedevano non stavano rallentando, venivo urtato sulla gamba e sul braccio sinistro dal sig. ”. CP_3
Come si evince da quanto sopra riferito, la ricostruzione dell'evento lesivo così come descritta nella pima memoria difensiva dell'attore, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non è una mera precisazione della dinamica, ma una descrizione diversa da quella resa in precedenza.
Nell'atto di citazione la dinamica del sinistro trova causa nell'urto tra i due motocicli, nella memoria difensiva viene introdotto in forma dubitativa un possibile impatto tra i pag. 7/13 conducenti e, infine, nell'interrogatorio formale l'urto avviene esclusivamente tra conducenti.
A tanto si aggiunga che l'appellante nell'atto di citazione in appello (v. pag. 7) aggiunge per la prima volta ulteriori precisazioni ed elementi descrittivi della dinamica del sinistro ovvero sia “i due mezzi procedevano affiancati nella stessa direzione e la collisione
è avvenuta lateralmente, in particolare tra la parte destra del motociclo LI EO e la parte sinistra del motociclo Yamaha 125”.
D'altronde anche a volerla ritenere una “mera” precisazione della dinamica del sinistro, come indicato da parte appellante, le contraddizioni persistono.
L'appellante, infatti, riferisce nell'atto di citazione in appello (v. pagg. 7-8) che: “è illogico ritenere che in caso di urto laterale tra due motocicli, che procedono a velocità moderata, affiancati, nella stessa direzione, non vengano anche coinvolti i rispettivi conducenti atteso che, per entrambi i motocicli ma soprattutto per una moto sportiva come la Yamaha 125, sia le gambe che le braccia dei conducenti sporgono, in maniera evidente, rispetto alle sagome delle moto, come si può chiaramente desumere dalle fotografie di entrambi i motocicli allegate in atti”.
Ebbene, da quanto sin qui esposto risulta invece illogico che essendo comunque verificatosi anche l'urto tra i motocicli (come la stessa parte appellante sostiene sia nella prima memoria difensiva che nell'atto di citazione in appello) non vi siano segni di danneggiamento sul motociclo EO, tale da far presupporre una collisione tra moto come descritta da parte appellante.
Si vedano a tal proposito le riproduzioni fotografiche allegate da parte convenuta nella seconda memoria difensiva ex art. 183, comma sesto, c.p.c. non espressamente contestate da parte attrice ai sensi dell'art. 2712 c.civ. nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla loro produzione (cfr. da ultimo Cass. ord. 5755/2023), non avendo l'appellante depositato la memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 cpc, né svolto specifiche deduzioni nella successiva udienza dell'11.10.2027.
In questo segmento argomentativo, infatti, sebbene effettivamente la non Parte_3 abbia esibito alcuna perizia tecnica di riscontro sul motociclo LI da lei assicurato, tuttavia ha chiesto ed ottenuto di escutere quale teste il proprio perito assicurativo
, il quale all'udienza del 3.10.2018 ha confermato di aver visionato Testimone_4 il motociclo LI EO, che il mezzo non presentava alcun tipo di danno ed ha, inoltre, precisato (a conferma della circostanza di cui al punto 11 della memoria pag. 8/13 istruttoria dell'appellata) “di aver effettuato riproduzioni fotografiche del predetto mezzo che poi ho allegato alla mia perizia tecnica” effettuata “su incarico della in Controparte_4 qualità di assicuratrice del motociclo EO”.
Le rilevanti contraddizioni ed incongruenze nella descrizione della dinamica del sinistro da parte dell'attore, unitamente alla circostanza dell'assenza di danni riscontrati sul motociclo EO (si v. a tal proposito le fotografie allegate da parte convenuta nella seconda memoria istruttoria non contestate da parte attrice), come indicato nella perizia tecnica di parte convenuta, non consentono a questa Corte di discostarsi dalla tenuta logica delle considerazioni del giudice di Prime Cure.
Giova poi aggiungere a quest'ultimo riguardo che risulta alquanto anomalo che la descrizione del sinistro effettuata dall'attore nell'atto di citazione risulta difforme successivamente all'emersione in sede processuale del mancato riscontro dei danni sul motociclo EO, inducendo così ad escludere che la prova del sinistro così come descritta dagli attori, possa ritenersi raggiunta.
Correttamente, inoltre, il primo Giudice ha ritenuto che la prova del sinistro non potesse fondarsi sull'unica testimonianza oculare assunta in giudizio, avendo il teste fornito dichiarazioni contraddittorie sulla dinamica del sinistro.
Il teste all'udienza del 3.10.2018, escusso in qualità di testimone, Testimone_3 dichiarava: “due moto hanno superato dalla parte sinistra la Fiat BR mentre gli altri due motociclisti ovvero l'LI e lo di colore bianco e l'altra moto scura, procedevano CP_5 affiancate a distanza di circa un metro quando lo improvvisamente si è spostato da CP_5 sinistra verso destra andando ad urtare il conducente della moto Yamaha. Preciso che il conducente della moto EO ha urtato con la spalla – braccio destro e la gamba destra la parte sinistra, spalla – braccio, del conducente della Yamaha. A seguito del contatto il conducente della moto Yamaha ha perso aderenza e quindi ha sbandato terminando a terra”.
A seguito della rinnovazione dell'esame testimoniale al fine di ottenere ulteriori chiarimenti in ordine alla deposizione già resa, all'udienza del 28.10.2022 dichiarava:
“mi trovavo a 30 - 40 metri di distanza dal luogo del sinistro, nella stessa corsia di marcia percorsa dalle moto che mi precedevano. Vedevo davanti a me 4-5 moto. Le prime moto proseguivano e le ultime 2 moto rimanevano dietro. Ho visto uno EO di colore bianco, trovandomi a 40 metri di distanza, (...), che si trovavano a loro volta due macchine davanti a me, ho visto uno EO di colore bianco spostarsi da sinistra verso destra ed urtare il
pag. 9/13 motociclo Yamaha. Quest'urto avveniva nella stessa carreggiata da me percorsa. Posso riferire di aver visto che il conducente dello EO urtava con la spalla il conducente della Yamaha, ma non posso riferire se le due moto si sono toccate”.
Ebbene, raffrontando le dichiarazioni – seppur effettivamente in sé non contraddittorie
- emergono perplessità circa la descrizione della dinamica dell'incidente, poiché in sede di chiarimenti il teste ha riferito di trovarsi ad una distanza di circa 30- Testimone_3
40 metri rispetto al luogo del sinistro. Sorgono pertanto dubbi circa l'attendibilità del teste considerando non solo la sua visuale della dinamica del sinistro, ma anche il fatto che egli non ha potuto riferire se vi è stato contatto tra i due motocicli.
Nella rinnovazione dell'esame testimoniale emergono, infatti, incertezze rispetto alla cui esistenza e consistenza l'appellante non prende una convincente posizione critica, in modo da consentire a questa Corte di valutare – rispetto ad esse – la tenuta logica delle considerazioni del giudice di Prime Cure.
Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi sulla scorta delle risultanze della CTU.
All'esito della CTU dinamico ricostruttiva disposta dal Tribunale, espletata dal perito industriale , è emerso che, nonostante la mancanza di elementi certi Persona_1 circa il comportamento dei due conducenti e quindi l'impossibilità di stabilire la dinamica dell'evento, (v. pag. 10 relazione peritale): “durante la visione dell'intero filmato, oltre al motociclo su cui era posizionata la videocamera e quello in caduta, nelle vicinanze della zona ripresa dal filmato, non si rileva la presenza di altro motociclo” ed afferma altresì che
“un dato appare però certo: nel filmato, oggettivamente, non si nota alcun motociclo affiancato a quello condotto dall'attore, sia nella fase prima del suo impatto con il suolo e sia dopo l'impatto con l'autovettura Fiat BR”.
Le critiche svolte nei confronti di tale valutazione non riescono ad evidenziare una erronea applicazione dei principi causali e di distribuzione dell'onere probatorio.
In punto di accertamento del nesso causale ed in particolare della lamentata erronea valutazione in ordine alle risultanze della registrazione video prodotta dagli attori si osserva che il vizio di violazione di legge non è deducibile poiché non si è in presenza di una erronea applicazione delle coordinate normative, ma di una valutazione delle risultanze istruttorie che il giudice deve compiere secondo il proprio prudente apprezzamento.
pag. 10/13 Occorre, infatti, osservare come il giudice, quando viene disposta una c.t.u. e ne vengano condivisi i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che fondano il suo convincimento, in quanto l'adesione alle risultanze della consulenza sottende la valutazione e l'esame delle contrarie deduzioni delle parti e, nello stesso tempo, l'accettazione del parere del consulente, delineando così il percorso logico della decisone (Cass. civ. sez. II, n. 10747 del 17.04.2019).
Peraltro, appare particolarmente significativo, al fine di escludere l'imputabilità del sinistro al conducente del ciclomotore EO, la totale assenza della moto EO nelle riproduzioni video fotografiche prodotte da parte attrice, come viene evidenziato dal CTU in risposta alle osservazioni di parte attrice (v. pagg. 12 e 13 della relazione della consulenza tecnica d'ufficio).
Considerando, infatti, che è onere dell'attore provare la dinamica del sinistro, dallo stralcio del video non può altro che prendersi atto della assenza della moto EO nella dinamica del sinistro.
Quanto, infine al valore probatorio da attribuirsi alla mancata comparizione dei convenuti contumaci a rendere l'interrogatorio formale è bene precisare che la mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, solo nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei capitoli.
La disposizione di cui all'art. 232 c.p.c., infatti, non ricollega automaticamente all'assenza di risposta all'interrogatorio, sebbene ingiustificata, l'effetto della confessione, ma al più attribuisce al giudice la facoltà di valutare i fatti dedotti con tale mezzo di prova come ammessi, imponendogli allo stesso tempo, però, di valutare ogni altro elemento di prova, secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116
c.p.c.
In particolare, come, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità «la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale che permette in via inferenziale di ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purchè concorrano anche altri elementi (Cass. 14/11/2003, n. 17249). La disposizione dell'art.
232 c.p.c. non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come
pag. 11/13 ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova» (Cass., sez. III, n. 25085 del 09/11/2020).
Pertanto, anche la mancata comparizione del , conducente del motociclo CP_3
EO, per rendere l'interrogatorio formale deferitogli non implica l'automatica efficacia confessoria di quelle dichiarazioni nei confronti del proprietario del motociclo e della AG (delle quali è litisconsorte facoltativo con le conseguenze chiarite da
Cass. 13718/2021), poiché, come già affermato, il giudice deve valutare complessivamente gli elementi probatori raccolti, apprezzando liberamente il comportamento processuale ed extraprocessuale della parte.
Da quanto innanzi esposto consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, poiché il Giudice di Prime Cure ha correttamente ritenuto che la dinamica del sinistro non abbia trovato sufficienti riscontri all'esito dell'istruttoria espletata e della documentazione acquisita.
Le spese del giudizio di appello, nei rapporti tra le parti costituite, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, con riferimento allo scaglione indeterminabile – complessità bassa ed ai valori minimi di tariffa.
Nulla per le spese nei confronti di e , rimasti contumaci. CP_3 Controparte_2
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Bari n. 1878/2024, pubblicata il 17.04.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto;
➢ Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso Controparte_4 forfettario, IVA ed accessori dovuti di legge;
➢ Nulla per le spese nei confronti di e , contumaci;
CP_3 Controparte_2
pag. 12/13 ➢ Dichiara che e sono tenuti, in solido, ai sensi Parte_1 Parte_2 del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R.30 maggio 2002
n. 115, al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 29.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
RA ZI RE RI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa Marianna
Sorbilli Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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