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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/05/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d‟Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2376 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell‟anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 849/2022 pubblicata in data 8 aprile 2022 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
), rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall‟Avv. Lucrezia D‟Abruzzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant‟Agata dei Goti (BN) alla Via Roma appellante
E
), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla Via Parigi presso lo studio dell‟Avv. Controparte_2 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore della Parte appellante ha concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19.9.2019 Parte_1
conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Controparte_3
Benevento al fine di sentirlo condannare, previa dichiarazione di esclusiva
1 responsabilità, al risarcimento del danno per le lesioni personali subite a seguito della caduta occorsale in data 6.12.2018 in via Roma nei pressi della chiesa
Sant‟Angelo de Mungulanis in Sant‟Agata de‟ Goti.
Nel richiedere la somma di € 20.000,00 − ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia − in aggiunta di interessi legali, tenendo in considerazione la rivalutazione monetaria secondo gli indici AT e con vittoria delle spese di lite, l‟istante deduceva a fondamento della domanda di essere caduta inciampando nel basolato scheggiato del manto stradale. Considerando tale insidia
«[né] evidente e né prevedibile poiché ricoperta di acqua», adduceva Parte_1
l‟esclusiva responsabilità del per non aver adottato tutte le misure idonee a CP_1
prevenire il danno occorsole. Precisava di essere stata soccorsa, dopo la caduta, e trasportata presso il P.O. Sant‟Alfonso Maria de„ Liguori con la diagnosi di “frattura di Colles bilaterale” che aveva reso necessario sia un intervento chirurgico al polso destro che l‟immobilizzazione del polso sinistro per ben 40 giorni «con conseguente impossibilità di svolgimento anche delle più semplici attività quotidiane» ed, infine, un percorso di fisioterapia riabilitativa della durata di diversi mesi.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_4
domanda per l‟assoluta mancanza di prova sia in ordine al fatto storico che al nesso di causalità.
Acquisita documentazione varia e ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dall‟attrice, il Tribunale di Benevento pronunciava, in data 8.4.2022, la sentenza n. 849/2022 con cui rigettava la domanda e dichiarava compensate le spese di lite. In particolare, il Tribunale argomentava la propria decisione di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del secondo vari Controparte_5 profili: in primo luogo, ritenendo che «dall'allegazione fotografica attorea avente ad oggetto il basalto della via luogo ove è avvenuto il sinistro, non si evince alcuna insidia o trabocchetto né le foto riproducono intersezioni di basalti colmi d'acqua», in secondo luogo, affermando che «non vi è nesso di causalità tra le scheggiature del basalto e le lesioni riportate dall'attrice» e che «manca il requisito della “non prevedibilità” dell'insidia» dal momento che il sinistro si sarebbe verificato in una zona nota e conosciuta all‟istante poiché poco distante dalla sua abitazione e, in conclusione, ritenendo che «la caduta
2 della [fosse] dipesa esclusivamente dalla condotta negligente, o poco prudente della Parte_1 stessa, non avendo tenuto un comportamento attento, con inevitabile interruzione del nesso causale tra la cosa custodita e il danno patito».
Avverso tale sentenza notificata in data 20.4.2022 , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 19.5.2022, proponeva appello invocandone la riforma e deducendo a sostegno la incompleta valutazione delle istanze istruttorie e la conseguente erronea valutazione dell‟an debeatur riconducibile al mancato raggiungimento della prova del nesso causale tra la scheggiatura del basolato e la caduta. L‟appellante concludeva, quindi, chiedendo «in via principale, nel merito, [di] accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto in riforma della sentenza n.
849/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, Giudice dott. Andrea Loffredo, nel giudizio recante R.G. 4094/2019, notificata alla scrivente in data 20 aprile 2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano […] dichiarare l'
[...] unico responsabile del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannarlo Controparte_6 al risarcimento di tutti i danni causati alla sig.ra da valutarsi mediante C.T.U Parte_1 medico legale, con interessi dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, con particolare riferimento alla C.T.U. medico legale».
Acquisiti il fascicolo del primo grado di giudizio e gli originali informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione (nell‟apposito formato nativo “.eml” o “.msg”) dell‟atto di appello e della sentenza, giusta ordinanza pronunciata in data 24.11.2023, veniva ammessa con ordinanza del
14.10.2024 ed espletata la consulenza medico-legale d‟ufficio nella persona del dr.
e all‟esito la causa veniva riservata in decisione all‟udienza del Persona_1
13.3.2025, con concessione dei termini per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la contumacia del appellato. CP_1
L‟appello appare fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
3 L‟appellante, sin dall‟incipit della propria domanda evidenzia l‟eterogeneità delle risultanze istruttorie sottoposte al giudice di prime cure e, nello specifico, «rilievi fotografici, indicazioni testimoniali di persone che hanno assistito al sinistro ed hanno soccorso la malcapitata;
certificazioni mediche di ricovero al Pronto Soccorso e successive», ma, ritiene che il Tribunale né abbia fatto riferimento alle dichiarazioni testimoniali, né tantomeno abbia valutato come argomento di prova a suo favore l‟assenza del
Sindaco a rendere l‟interrogatorio formale deferitogli, in un primo momento ammesso e successivamente revocato, rilevando criticamente come il giudice si fosse limitato a escludere la responsabilità del sulla scorta della sola ordinaria CP_1
diligenza imposta al danneggiato in ipotesi di insidia collocata in prossimità della propria abitazione. Quindi, con un duplice motivo d‟appello, se, da un lato, lamenta l'erronea valutazione da parte del Tribunale sia delle prove che dello status loci, ritenendo che tale errore avesse influenzato negativamente l‟accertamento della responsabilità del dall‟altro, evidenzia come il giudice di prime cure abbia CP_1
errato a non ammettere la consulenza tecnica d‟ufficio, nonostante la richiesta fosse stata reiterata varie volte.
Deve in primo luogo ribadirsi che la fattispecie in esame va sicuramente inquadrata, come già qualificata dal Tribunale, nell‟alveo della responsabilità da cose in custodia, discendendo dalla proprietà pubblica del sulle strade (e sulle relative CP_1
pertinenze) poste all‟interno dell‟abitato, non solo l‟obbligo dell‟ente alla manutenzione, ma anche quello di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell‟ente stesso, della responsabilità ex art. 2051 c.c., che, com‟è noto, ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., n. 20943/2022).
Ma, a parere della Corte, appare chiaro come nel caso di specie sia avvenuta un‟analisi solo parziale delle risultanze istruttorie così che la valutazione compiuta
4 dal giudice di prime cure debba essere disattesa alla luce di un'analisi più completa e puntuale delle risultanze istruttorie, apparendo la pronuncia scalfita dalle ragioni poste a fondamento della domanda attorea e, poi, dell‟appello.
Invero, alla luce delle risultanze fotografiche e di un‟attenta analisi delle stesse unitamente alle risultanze della prova testimoniale, si deve constatare che l‟insidia risulta effettivamente presente. Lo status loci, infatti, ben si viene a differenziare da quello di un tipico basolato con delle fughe a vista, come evidenziato anche nella relazione del Responsabile dell‟Area Tecnica, che «non possono essere perfettamente allineate» e presentano le tipiche imperfezioni caratteristiche del materiale utilizzato nella pavimentazione, poiché questo è caratterizzato invece da un dislivello di rilevanti dimensioni e da fughe di profondità sensibilmente maggiore rispetto a quelle circostanti. Tale anomalia, peraltro, non sarebbe stata in alcun modo percepibile in considerazione dell‟ora tarda in cui è avvenuto l‟incidente e dell‟identità cromatica della disconnessione, vieppiù in quanto ricolma d‟acqua, che in ragione delle sue limitate dimensioni si rende maggiormente impercettibile e non potendosi pretendere dall‟utente della strada, che la percorra a piedi, limitarsi a rivolgere lo sguardo unicamente alla pavimentazione stradale piuttosto che anche ai pericoli derivanti dalla circolazione delle autovetture.
Detto stato dei luoghi è stato confermato da parte dei testimoni che, in più momenti, hanno sia affermato l‟esistenza di una piccola buca nella pavimentazione in cui era inciampata , sia riferito di ulteriori cadute su quella strada avvenute Parte_1 in precedenza (cfr. testimonianze rese da e ), Testimone_1 Testimone_2
anche a distanza di un breve lasso temporale (cfr. testimonianza di Tes_2
), perché «il manto stradale non è stato mai regolarizzato» nonostante l‟esecuzione
[...]
«in passato» (cfr. testimonianza di di lavori manutentivi, Testimone_3
comunque riguardanti ora questa ora quella porzione limitata della strada.
Peraltro, la circostanza che fossero stati denunciati altri incidenti a causa delle condizioni della pavimentazione stradale in S. Agata dè Goti ha trovato conferma nelle richieste stragiudiziali di risarcimento dei danni avanzate da parte della stessa
Avv. Lucrezia D‟Abruzzo (difensore di fin dal primo grado) per altri Parte_1
tre soggetti, di cui due nell‟anno 2018 e una nell‟anno 2017, rispetto alle quali il
5 non compiva alcun accertamento tenuto conto del tempo trascorso CP_1
dall‟incidente (cfr., agli atti del giudizio di primo grado, file: Controparte_7
C depositato unitamente all‟atto di citazione in data 28.9.2019). Parte_1
Ebbene, l‟erronea valutazione del materiale probatorio ha senza dubbio negativamente influito sull‟accertamento del nesso causale da parte del Tribunale che ha fondato la sua decisione sui rilievi fotografici, non riproducenti, a suo dire, “alcuna insidia o trabocchetto né le foto riproducono intersezioni di basalti colmi d'acqua” e concludendo nel senso dell‟assenza del “nesso di causalità tra le scheggiature del basalto
e le lesioni riportate dall'attrice” e sulla dirimente circostanza che “l'attrice abita in via
Roma a poca distanza dal luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro dunque una zona a lei nota e conosciuta” e che “La semplice presenza di una buca o di dislivello o di una sconnessione sul sedime stradale non manifesta di per sé solo il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta di chi vi si trovi a transitare sopra, ive questi non provi che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile se non evitabile la caduta”.
Osserva, invece, la Corte come l‟odierna appellante abbia sicuramente assolto all‟onere probatorio su di lei incombente, fornendo adeguata prova sia del fatto storico dedotto in citazione, sia della derivazione causale del danno dalla res in custodia (la strada), avendo i due testimoni escussi (sulla cui attendibilità non v‟è alcuna seria ragione di dubitare) concordemente riferito che , mentre Parte_1
percorreva a piedi la strada cittadina, inciampava in una piccola sconnessione della pavimentazione in basalto di una strada cittadina, coperta d‟acqua, e come tale insuscettibile di essere percepita dall‟utente danneggiato, avuto riguardo alla non agevole percezione della dedotta sconnessione anche in considerazione del verificarsi dell‟incidente in ora tarda di un mese invernale. Di poi, l‟attendibilità della ricostruzione è ulteriormente confermata da quanto conformemente dichiarato in sede di ricovero, nell‟immediatezza del fatto, presso il P.O. in merito alla dinamica dell‟incidente, così descritta: “caduta accidentale in data odierna alle ore 19,00 in via Roma
Sant'Agata dè Goti su di un tratto di basalto sconnesso” (cfr., in atti, scheda di dimissioni del 6.12.2018 delle ore 20,55).
6 Erra, dunque, il Tribunale nella decisione assunta e sopra sintetizzata, non avendo minimamente considerato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa, di talché, in altri termini, l'obbligo di manutenzione dei beni demaniali gravante sulla pubblica amministrazione si sostanzia tanto in un'attività preventiva, volta a predisporre le cautele necessarie per scongiurare danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita, quanto in un'attività ripristinatoria, volta ad eliminare il fattore imprevisto dalla serie causale di alterazione del bene (Cass. n. 1725/2019; nello stesso senso, ex multis, Cass. n.
14635/2015 e Cass. n. 11802/2016).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che la prevenzione e/o l'eliminazione della conseguenza pregiudizievole rientrano, direttamente e propriamente, nell'attività di custodia, che, ragionando invece al contrario, verrebbe ad essere
"svuotata" in quanto esonerata appunto da una ordinaria vigilanza della cosa, vale a dire una vigilanza atta a percepire e a comprendere non solo quel che è già accaduto
(manutenzione in senso stretto) ma altresì quel che è prevedibile (manutenzione in senso lato, ovvero prevenzione). “Vigilanza non è soltanto conoscere il presente, ma anche trarne le conseguenze per il futuro;
non è quindi solo accertare e rimediare, ma anche prevedere e prevenire. Il fortuito allora è quel che esorbita dall'attività custodiale, ovvero dall'area del possibile propria della vigilanza: il fortuito è quel che è impossibile vigilare”. La vigilanza del custode, in ultima analisi, viene ad essere circoscritta dal suo opposto, cioè dal caso fortuito, che traduce in riferimento alla posizione del custode il generale principio ad impossibilia nemo tenetur. Le caratteristiche della cosa custodita, infatti, plasmano e delimitano il caso fortuito, configurando l'obbligo custodiale sotto il profilo ex ante, ovvero della prevedibilità che rientra quindi nella possibilità giuridica dell'adempimento dell'obbligo stesso (cfr. in motivazione, Cass. n.
1725/2019, cit., che afferma, il principio di diritto per cui il caso fortuito esonerante il
7 custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non sussiste qualora il custode abbia avuto possibilità di prevedere che la cosa che ha in custodia, così come inserita nel concreto dinamismo causale, avrebbe potuto cagionare il danno).
In applicazione di tali principi, è allora evidente che, nella specie, l‟ente comunale proprietario della strada, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto allegare e provare di aver adottato tutte le misure e cautele necessarie per prevenire e scongiurare danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita, sì da evitare situazioni di pericolo per gli utenti, dimostrando, in particolare, che la sconnessione del manto stradale era stata determinata da eventi fortuiti estranei alla sua sfera di controllo, non prevedibili né prevenibili con l‟uso dell‟ordinaria diligenza.
Prova minimamente fornita dal comune di Sant‟Agata dè Goti che, di contro, si è limitato genericamente ad imputare l‟evento lesivo alla negligente condotta dell‟utente danneggiata per abitare nei pressi del luogo della caduta, senza nulla riferire sulle condizioni della sede stradale e sulle cautele eventualmente adottate per garantirne l‟utilizzo in sicurezza da parte degli utenti e limitandosi a prendere atto che le caratteristiche sconnessioni della pavimentazione in basalto obblighi gli utenti a prestare particolare attenzione (cfr. comparsa di costituzione del 27.11.2019 laddove deduce che “come risulta dalle fotografie prodotte in giudizio dalla sig.ra la Parte_1
sconnessione del manto stradale, derivante dalla sua "storicità", è generalizzata in vari punti della strada, della quale, con l'uso di normale diligenza, chiunque può rendersi conto e che, quindi, era superabile dall'attrice mediante l'utilizzo di un livello ordinario di attenzione, tanto più che, come si è detto, la sig.ra abita nei pressi del dichiarato evento”). Parte_1
Le foto allegate al fascicolo di parte attrice appaiono essere sufficientemente chiare nell'evidenziare l'esistenza del contestato dislivello tra i blocchi di basalto, peraltro anche riconosciuto nelle testimonianze, di non immediata visibilità stante l'identico colore dei blocchi stessi, ciò concretando quella situazione di insidia o di pericolosità occulta del percorso considerato.
Ritiene, poi, la Corte di non poter ascrivere neppure percentualmente alcuna responsabilità a livello di concorso all'attrice e ciò in assenza della prova della pregressa conoscenza o dell‟uso reiterato di tale percorso da parte della medesima, sol perché abita nelle vicinanze e avendo, peraltro, i testimoni confermato che
8 , docente in pensione, non era solita uscire frequentemente dalla Parte_1
propria abitazione.
Le cattive condizioni della cosa in custodia sono da ritenersi causa della caduta subita e risultano, quindi, provati gli elementi della responsabilità oggettiva di cui è gravato il custode del bene ai sensi dell' art. 2051 c.c.. Non solo non vi è stata concreta prova dell'esistenza dell'esimente del caso fortuito ma è provato anche il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso dal momento che la caduta è stata proprio l'esplicazione della concreta potenzialità dannosa della discontinuità dei blocchetti della pavimentazione.
In fattispecie analoghe – caduta su pavimentazione stradale in prossimità dell‟abitazione dell‟attore e conseguenziale responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto – la Cassazione ha ritenuto infatti che l‟onere di provare «l'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto» non sia posto in capo a chi agisce ex 2051
c.c., dal momento che quest‟ultimo è tenuto solo «alla prova del solo nesso causale tra
"res" ed evento dannoso» (cfr. Cass., 1° febbraio 2022, n. 3041; Cass., 9 marzo 2020, n.
6651) e che «non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima […] richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno» (cfr. Cass., 1° febbraio 2022,
n. 3041; Cass., 16 febbraio 2021, n. 4035; Cass., 20 novembre 2020, n. 26524). Ancor di più, ha affermato che «una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode, essendo la stessa "esclusa dal caso fortuito", ovvero da “un evento che praevided non potest”» (cfr. Cass., 1° febbraio 2022, n. 3041; Cass., 20 novembre
2020, n. 26524).
Alla luce dell‟interpretazione giurisprudenziale appare chiaro come il ragionamento da seguire debba essere diverso da quello del Tribunale: infatti, a nulla rileva sul piano dell‟accertamento causale, tanto la «natura insidiosa della cosa in custodia» (cfr.
Cass., 4 marzo 2024, n. 5708) o la «pericolosità o meno o [le] caratteristiche intrinseche della prima» (cfr. Cass., 8 giugno 2023, n. 16225), quanto «la percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato» (cfr. Cass., 4 marzo 2024, n. 5708) e che – ancora −
9 la condotta imperita, imprudente o negligente della danneggiata rileva «solo se idonea ad integrare il caso fortuito, cioè se si pone come causa efficiente del danno, connotata da carattere di imprevedibilità ed imprevedibilità in grado di interrompere la serie causale riconducibile alla cosa» (cfr. Cass., 4 marzo 2024, n. 5708).
Definitivamente, la giurisprudenza ha quindi evidenziato come, per escludere la responsabilità del custode, il giudice di merito debba effettuare un duplice accertamento: «(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile» (cfr. Cass., 4 marzo 2024, n. 5708).
E che, nella fattispecie in esame, la strada percorsa fosse intrinsecamente pericolosa viene ancor più provato da almeno altre tre richieste di risarcimento danni per cadute a causa della pavimentazione stradale nel medesimo arco temporale e dal riconoscimento da parte dello stesso della “sconnessione del manto stradale, CP_1
derivante dalla sua "storicità", […] generalizzata in vari punti della strada”.
Né peraltro, dalle risultanze in atti, emergono elementi che possano far seriamente ritenere la sussistenza di un concorso colposo della vittima nella produzione dell‟evento lesivo ex art. 1227 c.c., non risultando minimamente provato che l‟odierna appellante abbia fatto un uso improprio o anomalo della res (diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione), né tanto meno che abbia tenuto un comportamento abnorme o comunque inadeguato alla particolare condizione della strada cittadina, sulla cui efficienza e adeguata manutenzione da parte dell‟ente comunale proprietario avrebbe potuto e dovuto fare, piuttosto, legittimo affidamento.
Accertata, dunque, l‟esclusiva responsabilità dell‟ente comunale ex art. 2051 c.c., può
a questo punto passarsi all‟esame della richiesta risarcitoria avanzata, sulla premessa che gli accertamenti medico-legali eseguiti hanno confermato la piena compatibilità dei traumi riportati con le modalità del sinistro. È stato, quindi, documentato che veniva soccorsa e trasportata il 6.12.2018 presso il P.O. di Sant‟Agata Parte_1
dei Goti “Sant‟Alfonso Maria de Liguori” ove, dopo gli accertamenti di rito, veniva emessa diagnosi di frattura di Colles bilaterale e proposto il ricovero che la paziente rifiutava. Veniva quindi ricoverata in data 10.12.2018 presso la di Controparte_8
Maddaloni per essere sottoposta a intervento chirurgico di osteosintesi con placca e
10 viti al polso sinistro e confezionamento di apparecchio gessato al polso destro.
Dimessa il 12.12.2018, eseguiva i routinari controlli ambulatoriali specialistici e trattamenti fisioterapici con ultima prescrizione del 16.4.2019.
Nello specifico, il c.t.u., dr. , a seguito dello studio della Persona_1
documentazione clinica, dell'indagine anamnestica e dell'esame obiettivo praticato, ha accertato che le lesioni subite dalla vittima, all‟epoca dei fatti 76enne, determinavano un periodo di inabilità temporanea totale (ITT) di 30 giorni e di inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% per 60 giorni, con postumi permanenti (la perizianda ha subito una frattura dell'epifisi distale del radio e dell'ulna bilateralmente che sono guarite con un intervento chirurgico con mezzo di sintesi tutt'ora in sede a sinistra e con apparecchio gessato poi rimosso a destra […] Il recupero della funzionalità dei polsi può dirsi parziale con una limitazione della funzionalità globalmente intesa del 30% bilateralmente) valutabili nella misura del 10%.
Conclusioni immuni da vizi logici e di metodo, condivise dalla Corte.
Dovendo farsi applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024 in quanto vigenti al momento della liquidazione, conformemente agli insegnamenti della
Suprema Corte (cfr. Cass., 29/05/2015, n. 11152), tenuto conto del danno biologico del 10% e dell‟età di 76 anni della danneggiata al momento del sinistro, la somma riconoscibile è pari a € 22.653,00 così determinato: danno biologico per € 16.328,00,
30 giorni di I.T.T. pari a € 3.450,00 e 50 giorni di I.T.P. al 50% pari a € 2.875,00.
Oltre al danno biologico, così come individuato dal c.t.u. medico legale, alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali non si ritiene di dover liquidare anche il danno morale, peraltro, non espressamente richiesto, in mancanza di allegazione e prova dello stesso.
In merito la giurisprudenza ha, infatti, statuito che «In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il
11 grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale» (cfr. Cass.
n. 6444/2023).
Devono, poi, riconoscersi le spese mediche documentate per € 72,00, escluse quelle superflue e quelle per l‟acquisto di farmaci non chiaramente riferibili all‟infortunio occorso (cfr. in atti).
Infine, la somma complessivamente liquidata (in € 22.725,00) dev'essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della decisione, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata alla data dell'evento dannoso (6.12.2018) e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'AT (Cassazione civile, Sez. Un. 05.04.2007 n. 8521). A partire dal giorno successivo alla decisione gli interessi legali vanno calcolati sulla somma complessiva (capitale rivalutato + interessi) fino all‟effettivo soddisfo.
In tali termini deve, quindi, riformarsi la sentenza impugnata con condanna dell‟appellata al relativo pagamento.
La riforma della sentenza importa che la Corte debba rideterminare le spese dell'intero giudizio. Invero, si applica il principio per il quale la riforma, in tutto o in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (da ultimo Cassazione civile, sez. III,
12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza che appartiene al di Sant‟Agata dè CP_1
Goti e di esse va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario. La liquidazione eseguita applicando il terzo scaglione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche è contenuta in dispositivo. Alla parte soccombente va anche interamente posto l'onorario liquidato al c.t.u. nominato nel presente grado del giudizio.
12
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull‟appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_5
in persona del Sindaco pro tempore, avverso la sentenza n. 849/2022 pronunciata
[...]
in data 8 aprile 2022 dal Tribunale di Benevento, così provvede:
a) accoglie l‟appello e, per l‟effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il in persona del Sindaco pro- Controparte_5 tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
22.725,00, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 6.12.2018
e rivalutata annualmente sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sul totale degli interessi sino a quella data calcolati, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) condanna il in persona del Sindaco pro- Controparte_5
tempore, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell‟appellante che si liquidano, per il primo grado, in € 3.764,00, di cui €
3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in € 4.255,50, di cui € 3.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito;
c) pone le spese occorse per la consulenza tecnica d‟ufficio espletata nel presente grado del giudizio a carico del appellato. CP_1
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d‟Amore
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d‟Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2376 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell‟anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 849/2022 pubblicata in data 8 aprile 2022 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
), rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall‟Avv. Lucrezia D‟Abruzzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant‟Agata dei Goti (BN) alla Via Roma appellante
E
), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla Via Parigi presso lo studio dell‟Avv. Controparte_2 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore della Parte appellante ha concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19.9.2019 Parte_1
conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Controparte_3
Benevento al fine di sentirlo condannare, previa dichiarazione di esclusiva
1 responsabilità, al risarcimento del danno per le lesioni personali subite a seguito della caduta occorsale in data 6.12.2018 in via Roma nei pressi della chiesa
Sant‟Angelo de Mungulanis in Sant‟Agata de‟ Goti.
Nel richiedere la somma di € 20.000,00 − ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia − in aggiunta di interessi legali, tenendo in considerazione la rivalutazione monetaria secondo gli indici AT e con vittoria delle spese di lite, l‟istante deduceva a fondamento della domanda di essere caduta inciampando nel basolato scheggiato del manto stradale. Considerando tale insidia
«[né] evidente e né prevedibile poiché ricoperta di acqua», adduceva Parte_1
l‟esclusiva responsabilità del per non aver adottato tutte le misure idonee a CP_1
prevenire il danno occorsole. Precisava di essere stata soccorsa, dopo la caduta, e trasportata presso il P.O. Sant‟Alfonso Maria de„ Liguori con la diagnosi di “frattura di Colles bilaterale” che aveva reso necessario sia un intervento chirurgico al polso destro che l‟immobilizzazione del polso sinistro per ben 40 giorni «con conseguente impossibilità di svolgimento anche delle più semplici attività quotidiane» ed, infine, un percorso di fisioterapia riabilitativa della durata di diversi mesi.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_4
domanda per l‟assoluta mancanza di prova sia in ordine al fatto storico che al nesso di causalità.
Acquisita documentazione varia e ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dall‟attrice, il Tribunale di Benevento pronunciava, in data 8.4.2022, la sentenza n. 849/2022 con cui rigettava la domanda e dichiarava compensate le spese di lite. In particolare, il Tribunale argomentava la propria decisione di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del secondo vari Controparte_5 profili: in primo luogo, ritenendo che «dall'allegazione fotografica attorea avente ad oggetto il basalto della via luogo ove è avvenuto il sinistro, non si evince alcuna insidia o trabocchetto né le foto riproducono intersezioni di basalti colmi d'acqua», in secondo luogo, affermando che «non vi è nesso di causalità tra le scheggiature del basalto e le lesioni riportate dall'attrice» e che «manca il requisito della “non prevedibilità” dell'insidia» dal momento che il sinistro si sarebbe verificato in una zona nota e conosciuta all‟istante poiché poco distante dalla sua abitazione e, in conclusione, ritenendo che «la caduta
2 della [fosse] dipesa esclusivamente dalla condotta negligente, o poco prudente della Parte_1 stessa, non avendo tenuto un comportamento attento, con inevitabile interruzione del nesso causale tra la cosa custodita e il danno patito».
Avverso tale sentenza notificata in data 20.4.2022 , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 19.5.2022, proponeva appello invocandone la riforma e deducendo a sostegno la incompleta valutazione delle istanze istruttorie e la conseguente erronea valutazione dell‟an debeatur riconducibile al mancato raggiungimento della prova del nesso causale tra la scheggiatura del basolato e la caduta. L‟appellante concludeva, quindi, chiedendo «in via principale, nel merito, [di] accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto in riforma della sentenza n.
849/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, Giudice dott. Andrea Loffredo, nel giudizio recante R.G. 4094/2019, notificata alla scrivente in data 20 aprile 2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano […] dichiarare l'
[...] unico responsabile del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannarlo Controparte_6 al risarcimento di tutti i danni causati alla sig.ra da valutarsi mediante C.T.U Parte_1 medico legale, con interessi dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, con particolare riferimento alla C.T.U. medico legale».
Acquisiti il fascicolo del primo grado di giudizio e gli originali informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione (nell‟apposito formato nativo “.eml” o “.msg”) dell‟atto di appello e della sentenza, giusta ordinanza pronunciata in data 24.11.2023, veniva ammessa con ordinanza del
14.10.2024 ed espletata la consulenza medico-legale d‟ufficio nella persona del dr.
e all‟esito la causa veniva riservata in decisione all‟udienza del Persona_1
13.3.2025, con concessione dei termini per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la contumacia del appellato. CP_1
L‟appello appare fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
3 L‟appellante, sin dall‟incipit della propria domanda evidenzia l‟eterogeneità delle risultanze istruttorie sottoposte al giudice di prime cure e, nello specifico, «rilievi fotografici, indicazioni testimoniali di persone che hanno assistito al sinistro ed hanno soccorso la malcapitata;
certificazioni mediche di ricovero al Pronto Soccorso e successive», ma, ritiene che il Tribunale né abbia fatto riferimento alle dichiarazioni testimoniali, né tantomeno abbia valutato come argomento di prova a suo favore l‟assenza del
Sindaco a rendere l‟interrogatorio formale deferitogli, in un primo momento ammesso e successivamente revocato, rilevando criticamente come il giudice si fosse limitato a escludere la responsabilità del sulla scorta della sola ordinaria CP_1
diligenza imposta al danneggiato in ipotesi di insidia collocata in prossimità della propria abitazione. Quindi, con un duplice motivo d‟appello, se, da un lato, lamenta l'erronea valutazione da parte del Tribunale sia delle prove che dello status loci, ritenendo che tale errore avesse influenzato negativamente l‟accertamento della responsabilità del dall‟altro, evidenzia come il giudice di prime cure abbia CP_1
errato a non ammettere la consulenza tecnica d‟ufficio, nonostante la richiesta fosse stata reiterata varie volte.
Deve in primo luogo ribadirsi che la fattispecie in esame va sicuramente inquadrata, come già qualificata dal Tribunale, nell‟alveo della responsabilità da cose in custodia, discendendo dalla proprietà pubblica del sulle strade (e sulle relative CP_1
pertinenze) poste all‟interno dell‟abitato, non solo l‟obbligo dell‟ente alla manutenzione, ma anche quello di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell‟ente stesso, della responsabilità ex art. 2051 c.c., che, com‟è noto, ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., n. 20943/2022).
Ma, a parere della Corte, appare chiaro come nel caso di specie sia avvenuta un‟analisi solo parziale delle risultanze istruttorie così che la valutazione compiuta
4 dal giudice di prime cure debba essere disattesa alla luce di un'analisi più completa e puntuale delle risultanze istruttorie, apparendo la pronuncia scalfita dalle ragioni poste a fondamento della domanda attorea e, poi, dell‟appello.
Invero, alla luce delle risultanze fotografiche e di un‟attenta analisi delle stesse unitamente alle risultanze della prova testimoniale, si deve constatare che l‟insidia risulta effettivamente presente. Lo status loci, infatti, ben si viene a differenziare da quello di un tipico basolato con delle fughe a vista, come evidenziato anche nella relazione del Responsabile dell‟Area Tecnica, che «non possono essere perfettamente allineate» e presentano le tipiche imperfezioni caratteristiche del materiale utilizzato nella pavimentazione, poiché questo è caratterizzato invece da un dislivello di rilevanti dimensioni e da fughe di profondità sensibilmente maggiore rispetto a quelle circostanti. Tale anomalia, peraltro, non sarebbe stata in alcun modo percepibile in considerazione dell‟ora tarda in cui è avvenuto l‟incidente e dell‟identità cromatica della disconnessione, vieppiù in quanto ricolma d‟acqua, che in ragione delle sue limitate dimensioni si rende maggiormente impercettibile e non potendosi pretendere dall‟utente della strada, che la percorra a piedi, limitarsi a rivolgere lo sguardo unicamente alla pavimentazione stradale piuttosto che anche ai pericoli derivanti dalla circolazione delle autovetture.
Detto stato dei luoghi è stato confermato da parte dei testimoni che, in più momenti, hanno sia affermato l‟esistenza di una piccola buca nella pavimentazione in cui era inciampata , sia riferito di ulteriori cadute su quella strada avvenute Parte_1 in precedenza (cfr. testimonianze rese da e ), Testimone_1 Testimone_2
anche a distanza di un breve lasso temporale (cfr. testimonianza di Tes_2
), perché «il manto stradale non è stato mai regolarizzato» nonostante l‟esecuzione
[...]
«in passato» (cfr. testimonianza di di lavori manutentivi, Testimone_3
comunque riguardanti ora questa ora quella porzione limitata della strada.
Peraltro, la circostanza che fossero stati denunciati altri incidenti a causa delle condizioni della pavimentazione stradale in S. Agata dè Goti ha trovato conferma nelle richieste stragiudiziali di risarcimento dei danni avanzate da parte della stessa
Avv. Lucrezia D‟Abruzzo (difensore di fin dal primo grado) per altri Parte_1
tre soggetti, di cui due nell‟anno 2018 e una nell‟anno 2017, rispetto alle quali il
5 non compiva alcun accertamento tenuto conto del tempo trascorso CP_1
dall‟incidente (cfr., agli atti del giudizio di primo grado, file: Controparte_7
C depositato unitamente all‟atto di citazione in data 28.9.2019). Parte_1
Ebbene, l‟erronea valutazione del materiale probatorio ha senza dubbio negativamente influito sull‟accertamento del nesso causale da parte del Tribunale che ha fondato la sua decisione sui rilievi fotografici, non riproducenti, a suo dire, “alcuna insidia o trabocchetto né le foto riproducono intersezioni di basalti colmi d'acqua” e concludendo nel senso dell‟assenza del “nesso di causalità tra le scheggiature del basalto
e le lesioni riportate dall'attrice” e sulla dirimente circostanza che “l'attrice abita in via
Roma a poca distanza dal luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro dunque una zona a lei nota e conosciuta” e che “La semplice presenza di una buca o di dislivello o di una sconnessione sul sedime stradale non manifesta di per sé solo il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta di chi vi si trovi a transitare sopra, ive questi non provi che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile se non evitabile la caduta”.
Osserva, invece, la Corte come l‟odierna appellante abbia sicuramente assolto all‟onere probatorio su di lei incombente, fornendo adeguata prova sia del fatto storico dedotto in citazione, sia della derivazione causale del danno dalla res in custodia (la strada), avendo i due testimoni escussi (sulla cui attendibilità non v‟è alcuna seria ragione di dubitare) concordemente riferito che , mentre Parte_1
percorreva a piedi la strada cittadina, inciampava in una piccola sconnessione della pavimentazione in basalto di una strada cittadina, coperta d‟acqua, e come tale insuscettibile di essere percepita dall‟utente danneggiato, avuto riguardo alla non agevole percezione della dedotta sconnessione anche in considerazione del verificarsi dell‟incidente in ora tarda di un mese invernale. Di poi, l‟attendibilità della ricostruzione è ulteriormente confermata da quanto conformemente dichiarato in sede di ricovero, nell‟immediatezza del fatto, presso il P.O. in merito alla dinamica dell‟incidente, così descritta: “caduta accidentale in data odierna alle ore 19,00 in via Roma
Sant'Agata dè Goti su di un tratto di basalto sconnesso” (cfr., in atti, scheda di dimissioni del 6.12.2018 delle ore 20,55).
6 Erra, dunque, il Tribunale nella decisione assunta e sopra sintetizzata, non avendo minimamente considerato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa, di talché, in altri termini, l'obbligo di manutenzione dei beni demaniali gravante sulla pubblica amministrazione si sostanzia tanto in un'attività preventiva, volta a predisporre le cautele necessarie per scongiurare danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita, quanto in un'attività ripristinatoria, volta ad eliminare il fattore imprevisto dalla serie causale di alterazione del bene (Cass. n. 1725/2019; nello stesso senso, ex multis, Cass. n.
14635/2015 e Cass. n. 11802/2016).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che la prevenzione e/o l'eliminazione della conseguenza pregiudizievole rientrano, direttamente e propriamente, nell'attività di custodia, che, ragionando invece al contrario, verrebbe ad essere
"svuotata" in quanto esonerata appunto da una ordinaria vigilanza della cosa, vale a dire una vigilanza atta a percepire e a comprendere non solo quel che è già accaduto
(manutenzione in senso stretto) ma altresì quel che è prevedibile (manutenzione in senso lato, ovvero prevenzione). “Vigilanza non è soltanto conoscere il presente, ma anche trarne le conseguenze per il futuro;
non è quindi solo accertare e rimediare, ma anche prevedere e prevenire. Il fortuito allora è quel che esorbita dall'attività custodiale, ovvero dall'area del possibile propria della vigilanza: il fortuito è quel che è impossibile vigilare”. La vigilanza del custode, in ultima analisi, viene ad essere circoscritta dal suo opposto, cioè dal caso fortuito, che traduce in riferimento alla posizione del custode il generale principio ad impossibilia nemo tenetur. Le caratteristiche della cosa custodita, infatti, plasmano e delimitano il caso fortuito, configurando l'obbligo custodiale sotto il profilo ex ante, ovvero della prevedibilità che rientra quindi nella possibilità giuridica dell'adempimento dell'obbligo stesso (cfr. in motivazione, Cass. n.
1725/2019, cit., che afferma, il principio di diritto per cui il caso fortuito esonerante il
7 custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non sussiste qualora il custode abbia avuto possibilità di prevedere che la cosa che ha in custodia, così come inserita nel concreto dinamismo causale, avrebbe potuto cagionare il danno).
In applicazione di tali principi, è allora evidente che, nella specie, l‟ente comunale proprietario della strada, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto allegare e provare di aver adottato tutte le misure e cautele necessarie per prevenire e scongiurare danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita, sì da evitare situazioni di pericolo per gli utenti, dimostrando, in particolare, che la sconnessione del manto stradale era stata determinata da eventi fortuiti estranei alla sua sfera di controllo, non prevedibili né prevenibili con l‟uso dell‟ordinaria diligenza.
Prova minimamente fornita dal comune di Sant‟Agata dè Goti che, di contro, si è limitato genericamente ad imputare l‟evento lesivo alla negligente condotta dell‟utente danneggiata per abitare nei pressi del luogo della caduta, senza nulla riferire sulle condizioni della sede stradale e sulle cautele eventualmente adottate per garantirne l‟utilizzo in sicurezza da parte degli utenti e limitandosi a prendere atto che le caratteristiche sconnessioni della pavimentazione in basalto obblighi gli utenti a prestare particolare attenzione (cfr. comparsa di costituzione del 27.11.2019 laddove deduce che “come risulta dalle fotografie prodotte in giudizio dalla sig.ra la Parte_1
sconnessione del manto stradale, derivante dalla sua "storicità", è generalizzata in vari punti della strada, della quale, con l'uso di normale diligenza, chiunque può rendersi conto e che, quindi, era superabile dall'attrice mediante l'utilizzo di un livello ordinario di attenzione, tanto più che, come si è detto, la sig.ra abita nei pressi del dichiarato evento”). Parte_1
Le foto allegate al fascicolo di parte attrice appaiono essere sufficientemente chiare nell'evidenziare l'esistenza del contestato dislivello tra i blocchi di basalto, peraltro anche riconosciuto nelle testimonianze, di non immediata visibilità stante l'identico colore dei blocchi stessi, ciò concretando quella situazione di insidia o di pericolosità occulta del percorso considerato.
Ritiene, poi, la Corte di non poter ascrivere neppure percentualmente alcuna responsabilità a livello di concorso all'attrice e ciò in assenza della prova della pregressa conoscenza o dell‟uso reiterato di tale percorso da parte della medesima, sol perché abita nelle vicinanze e avendo, peraltro, i testimoni confermato che
8 , docente in pensione, non era solita uscire frequentemente dalla Parte_1
propria abitazione.
Le cattive condizioni della cosa in custodia sono da ritenersi causa della caduta subita e risultano, quindi, provati gli elementi della responsabilità oggettiva di cui è gravato il custode del bene ai sensi dell' art. 2051 c.c.. Non solo non vi è stata concreta prova dell'esistenza dell'esimente del caso fortuito ma è provato anche il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso dal momento che la caduta è stata proprio l'esplicazione della concreta potenzialità dannosa della discontinuità dei blocchetti della pavimentazione.
In fattispecie analoghe – caduta su pavimentazione stradale in prossimità dell‟abitazione dell‟attore e conseguenziale responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto – la Cassazione ha ritenuto infatti che l‟onere di provare «l'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto» non sia posto in capo a chi agisce ex 2051
c.c., dal momento che quest‟ultimo è tenuto solo «alla prova del solo nesso causale tra
"res" ed evento dannoso» (cfr. Cass., 1° febbraio 2022, n. 3041; Cass., 9 marzo 2020, n.
6651) e che «non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima […] richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno» (cfr. Cass., 1° febbraio 2022,
n. 3041; Cass., 16 febbraio 2021, n. 4035; Cass., 20 novembre 2020, n. 26524). Ancor di più, ha affermato che «una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode, essendo la stessa "esclusa dal caso fortuito", ovvero da “un evento che praevided non potest”» (cfr. Cass., 1° febbraio 2022, n. 3041; Cass., 20 novembre
2020, n. 26524).
Alla luce dell‟interpretazione giurisprudenziale appare chiaro come il ragionamento da seguire debba essere diverso da quello del Tribunale: infatti, a nulla rileva sul piano dell‟accertamento causale, tanto la «natura insidiosa della cosa in custodia» (cfr.
Cass., 4 marzo 2024, n. 5708) o la «pericolosità o meno o [le] caratteristiche intrinseche della prima» (cfr. Cass., 8 giugno 2023, n. 16225), quanto «la percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato» (cfr. Cass., 4 marzo 2024, n. 5708) e che – ancora −
9 la condotta imperita, imprudente o negligente della danneggiata rileva «solo se idonea ad integrare il caso fortuito, cioè se si pone come causa efficiente del danno, connotata da carattere di imprevedibilità ed imprevedibilità in grado di interrompere la serie causale riconducibile alla cosa» (cfr. Cass., 4 marzo 2024, n. 5708).
Definitivamente, la giurisprudenza ha quindi evidenziato come, per escludere la responsabilità del custode, il giudice di merito debba effettuare un duplice accertamento: «(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile» (cfr. Cass., 4 marzo 2024, n. 5708).
E che, nella fattispecie in esame, la strada percorsa fosse intrinsecamente pericolosa viene ancor più provato da almeno altre tre richieste di risarcimento danni per cadute a causa della pavimentazione stradale nel medesimo arco temporale e dal riconoscimento da parte dello stesso della “sconnessione del manto stradale, CP_1
derivante dalla sua "storicità", […] generalizzata in vari punti della strada”.
Né peraltro, dalle risultanze in atti, emergono elementi che possano far seriamente ritenere la sussistenza di un concorso colposo della vittima nella produzione dell‟evento lesivo ex art. 1227 c.c., non risultando minimamente provato che l‟odierna appellante abbia fatto un uso improprio o anomalo della res (diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione), né tanto meno che abbia tenuto un comportamento abnorme o comunque inadeguato alla particolare condizione della strada cittadina, sulla cui efficienza e adeguata manutenzione da parte dell‟ente comunale proprietario avrebbe potuto e dovuto fare, piuttosto, legittimo affidamento.
Accertata, dunque, l‟esclusiva responsabilità dell‟ente comunale ex art. 2051 c.c., può
a questo punto passarsi all‟esame della richiesta risarcitoria avanzata, sulla premessa che gli accertamenti medico-legali eseguiti hanno confermato la piena compatibilità dei traumi riportati con le modalità del sinistro. È stato, quindi, documentato che veniva soccorsa e trasportata il 6.12.2018 presso il P.O. di Sant‟Agata Parte_1
dei Goti “Sant‟Alfonso Maria de Liguori” ove, dopo gli accertamenti di rito, veniva emessa diagnosi di frattura di Colles bilaterale e proposto il ricovero che la paziente rifiutava. Veniva quindi ricoverata in data 10.12.2018 presso la di Controparte_8
Maddaloni per essere sottoposta a intervento chirurgico di osteosintesi con placca e
10 viti al polso sinistro e confezionamento di apparecchio gessato al polso destro.
Dimessa il 12.12.2018, eseguiva i routinari controlli ambulatoriali specialistici e trattamenti fisioterapici con ultima prescrizione del 16.4.2019.
Nello specifico, il c.t.u., dr. , a seguito dello studio della Persona_1
documentazione clinica, dell'indagine anamnestica e dell'esame obiettivo praticato, ha accertato che le lesioni subite dalla vittima, all‟epoca dei fatti 76enne, determinavano un periodo di inabilità temporanea totale (ITT) di 30 giorni e di inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% per 60 giorni, con postumi permanenti (la perizianda ha subito una frattura dell'epifisi distale del radio e dell'ulna bilateralmente che sono guarite con un intervento chirurgico con mezzo di sintesi tutt'ora in sede a sinistra e con apparecchio gessato poi rimosso a destra […] Il recupero della funzionalità dei polsi può dirsi parziale con una limitazione della funzionalità globalmente intesa del 30% bilateralmente) valutabili nella misura del 10%.
Conclusioni immuni da vizi logici e di metodo, condivise dalla Corte.
Dovendo farsi applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024 in quanto vigenti al momento della liquidazione, conformemente agli insegnamenti della
Suprema Corte (cfr. Cass., 29/05/2015, n. 11152), tenuto conto del danno biologico del 10% e dell‟età di 76 anni della danneggiata al momento del sinistro, la somma riconoscibile è pari a € 22.653,00 così determinato: danno biologico per € 16.328,00,
30 giorni di I.T.T. pari a € 3.450,00 e 50 giorni di I.T.P. al 50% pari a € 2.875,00.
Oltre al danno biologico, così come individuato dal c.t.u. medico legale, alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali non si ritiene di dover liquidare anche il danno morale, peraltro, non espressamente richiesto, in mancanza di allegazione e prova dello stesso.
In merito la giurisprudenza ha, infatti, statuito che «In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il
11 grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale» (cfr. Cass.
n. 6444/2023).
Devono, poi, riconoscersi le spese mediche documentate per € 72,00, escluse quelle superflue e quelle per l‟acquisto di farmaci non chiaramente riferibili all‟infortunio occorso (cfr. in atti).
Infine, la somma complessivamente liquidata (in € 22.725,00) dev'essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della decisione, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata alla data dell'evento dannoso (6.12.2018) e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'AT (Cassazione civile, Sez. Un. 05.04.2007 n. 8521). A partire dal giorno successivo alla decisione gli interessi legali vanno calcolati sulla somma complessiva (capitale rivalutato + interessi) fino all‟effettivo soddisfo.
In tali termini deve, quindi, riformarsi la sentenza impugnata con condanna dell‟appellata al relativo pagamento.
La riforma della sentenza importa che la Corte debba rideterminare le spese dell'intero giudizio. Invero, si applica il principio per il quale la riforma, in tutto o in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (da ultimo Cassazione civile, sez. III,
12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza che appartiene al di Sant‟Agata dè CP_1
Goti e di esse va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario. La liquidazione eseguita applicando il terzo scaglione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche è contenuta in dispositivo. Alla parte soccombente va anche interamente posto l'onorario liquidato al c.t.u. nominato nel presente grado del giudizio.
12
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull‟appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_5
in persona del Sindaco pro tempore, avverso la sentenza n. 849/2022 pronunciata
[...]
in data 8 aprile 2022 dal Tribunale di Benevento, così provvede:
a) accoglie l‟appello e, per l‟effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il in persona del Sindaco pro- Controparte_5 tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
22.725,00, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 6.12.2018
e rivalutata annualmente sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sul totale degli interessi sino a quella data calcolati, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) condanna il in persona del Sindaco pro- Controparte_5
tempore, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell‟appellante che si liquidano, per il primo grado, in € 3.764,00, di cui €
3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in € 4.255,50, di cui € 3.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito;
c) pone le spese occorse per la consulenza tecnica d‟ufficio espletata nel presente grado del giudizio a carico del appellato. CP_1
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d‟Amore
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