Sentenza 24 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Società RO & IC Di IO s.r.l.”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Nino Paolantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chieti, in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Morgione e dall’Avv. Patrizia Tracanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cepagatti, in persona del sindaco legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
Società Msc RO S.r.l., SC RO S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. IO Longo, dall’Avv. Gloria Molteni e dall’Avv. Francesco Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per - quanto al ricorso principale:
- per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, da parte del Comune di Cepagatti, sull’istanza della Società, trasmessa a mezzo raccomandata a/r in data 24-27 ottobre 2022, volta all’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis , d.P.R. 327/2001, di terreni in tenimento di Cepagatti già di proprietà della Società ed acquisiti in via di fatto in esito ad illecita occupazione appropriativa;
- quanto ai motivi aggiunti notificati e depositati il 7 dicembre 2023, per l’annullamento:
- della nota del Comune di Chieti, Terzo Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Urbanistica del 15 novembre 2023;
nonché per la condanna del Comune di Chieti di avviare e concludere il procedimento ex articolo 42- bis del d.P.R., n. 327 del 2001.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della SC RO S.r.l.;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 9 marzo 2026;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa IA ET LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1.- Con ricorso notificato il 18 luglio 2023 e depositato l’indomani, la società ricorrente – premessa l’omologa del concordato da parte del Tribunale di Chieti (Decreto Rep. 24/17F Cron. 223/17, depositato in cancelleria il 6 aprile 2017), ex art. art 161, comma 6, L.F. n. 3/2016, C.P. - deduceva che:
- per il tramite dalla società “Agricola Immobiliare Aterno S.r.l.”, successivamente incorporata per fusione, aveva avviato una causa civile contro il Ministero dell’Economia e l’Agenzia del Demanio per ottenere l’accertamento della proprietà di alcuni appezzamenti di terreno rilasciati dallo spostamento dell’alveo del fiume SC, a fronte di altri terreni di proprietà della Società invasi dal fiume, in tenimenti di Chieti e Cepagatti;
- con sentenza n. 20 del Tribunale Regionale delle acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Roma del 7 giugno 2007 (passata in giudicato e registrata a Roma il 15 aprile 2008 serie 4 n. 3201 mod. 9) era stata accertato il suo diritto di proprietà di alcuni terreni derelitti già in passato sommersi dal Fiume SC ed erano state riconosciute invece di proprietà del Demanio RI alcune porzioni di terreno in Cepagatti definitivamente occupate dal Fiume SC, il tutto come precisato nell’elencazione e nelle planimetrie allegate alla sentenza;
- in virtù della succitata sentenza, dopo un lungo procedimento di rilievo topografico e di riallineamento e frazionamento catastale, durato oltre quattro anni, si era infine giunti (29 aprile 2013), all’ “Atto di identificazione catastale”, Rep. n. 82163 e Racc. n. 28113, rogato in SC, con il quale erano state reciprocamente riconosciute ed attribuite le nuove particelle catastali;
- nelle more del giudizio civile innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in una vasta area limitrofa a detti terreni, era tuttavia stato realizzato, nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) il Centro Commerciale “Megalò”, le cui pertinenti opere di urbanizzazione (tra cui viabilità, argine fluviale, impianti di servizio e parco fluviale) erano state, in tutto o in parte, realizzate sui terreni di sua proprietà, con irreversibile trasformazione dei suoli;
- con istanza comunicata con raccomandate a/r ai Comuni di Chieti e di Cepagatti, pervenute rispettivamente il 26 ed il 27 ottobre 2022, aveva quindi intimato formalmente alle due Amministrazioni locali di avviare e concludere i procedimenti di acquisizione sanante ex art. 42 bis , d.P.R. 327/2001, ciascuna per la parte di propria competenza ed anche ai fini dell’indennizzo, ma che le Amministrazioni locali erano rimaste inerti.
1.1. - Tanto premesso in fatto, la ricorrente chiedeva ordinarsi al Comune di Chieti di provvedere all’avvio ed alla conclusione della procedura di acquisizione sanante ex art. 42 bis , d.P.R. 327/2001, dei terreni di sua proprietà, con ogni conseguenza di legge, anche quanto all’indennizzo da corrispondersi e salva la nomina, per il caso di perdurante inerzia, di un Commissario ad acta che provvedesse in luogo dell’Amministrazione inerte.
2. – Si costituiva in giudizio il Comune di Chieti (10 ottobre 2023). L’11 ottobre 2023 parte ricorrente depositata un’istanza di rinvio della camera di consiglio già fissata (27 ottobre) per rispetto dei termini a difesa; il 22 novembre 2023 parte ricorrente depositava documenti.
3. – Con motivi aggiunti notificati e depositati il 7 dicembre 2023, la ricorrente impugnava quindi la nota del Comune di Chieti, Terzo Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Urbanistica del 15 novembre 2023, contenente i rilievi ostativi all’adozione del provvedimento acquisitivo. La camera di consiglio del 15 dicembre 2023 era quindi rinviata a nuovo ruolo ai fini del cambio rito e della conseguente fissazione dell’udienza di merito.
4.- Il 20 febbraio 2024 il Comune di Chieti resisteva ai motivi aggiunti.
5. – Alla camera di consiglio del 22 marzo 2024 parte ricorrente rinunciava alla domanda di misure cautelari collegiali nel frattempo articolata (31 gennaio 2024).
6. – il 4 aprile 2024 la ricorrente depositava documenti; il 5 aprile 2024 si costituiva la società SC RO S.r.l. (proprietaria del limitrofo centro commerciale Megalò).
7. - In vista dell’udienza pubblica, le parti depositavano memorie (8 e 9 aprile 2024) e repliche (18 e 19 aprile 2024). Il 9 maggio del 2024 parte ricorrente depositava il decreto del Tribunale fallimentare di Chieti. Nella propria memoria di replica, parte ricorrente rappresentava di aver proposto reclamo – di prossima decisione – avverso la vendita dei terreni oggetto di causa da parte della procedura concordataria. Chiedeva, per l’effetto, la sospensione del giudizio ex art. 295, c.p.c., ovvero il rinvio “a data congrua, ricorrendo le eccezionali esigenze di cui all’art. 73, c.p.a.”.
7.1. - L’udienza del 10 maggio 2024 era rinviata a data da destinarsi.
8. – Il 9 marzo 2026 la società ricorrente depositava memoria dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
9. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 aprile 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
10. - Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 9 marzo 2026, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
10.1. - Considerato il tenore della presente pronuncia e l’estrema peculiarità della vicenda esaminata, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa, salva espressa dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti:
- li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse;
- compensa le spese di lite, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
AR RA CA, Presidente
IA ET LA, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IA ET LA | AR RA CA |
IL SEGRETARIO