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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca___________ Presidente
2)dott. Eliana Romeo _______________ Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del giorno 8 luglio 2025 celebrata, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1877/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1135/2022 emessa in data 7 febbraio- 15 giugno 2022 dal
Tribunale- GL di Roma e vertente tra cf rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per procura in atti, dall'Avv. Luigi Parenti Pec;
Email_1
[...]
E
[...]
Codice Fiscale n. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli
Avvocati Piergiorgio Bonacossa PEC , e Email_2
Line GA PEC IO TT PEC Email_3
NC GI PEC Email_4
; -APPELLATO - Email_5
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 13 luglio 2022, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 1135/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il
15 giugno 2022 e notificata il 24 giugno 2022. Il Tribunale disattendeva la domanda dell'originaria ricorrente diretta all'affermazione dello svolgimento di compiti riconducibili alla categoria contrattuale superiore ossia il settimo livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dell'industria cineaudivisiva costituente la figura di quadri, rispetto a quella di inquadramento, il quinto livello.
Con l'appello illustra i motivi di cui si dirà. Parte_1
La i è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2025, per la trattazione nelle forme cartolari, preso atto del deposito da parte di entrambe le parti nel termine assegnato delle note scritte corredate da compiute difese, all'esito della
Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha disatteso la domanda della lavoratrice intesa ad ottenere l'affermazione della Parte_1 riconducibilità delle mansioni da lei svolte sin dall'assunzione (avvenuta il 4 dicembre
2012) al settimo livello individuante la categoria di quadri nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dell'industria cineaudivisiva con correlativo inquadramento e condanna della controparte alla corresponsione CP_1 delle differenze retributive quantificate in euro 36.806,78 (o nella diversa somma da determinarsi in sede giudiziale).
Nel motivare il proprio convincimento, il primo giudice evidenziava l'assenza di allegazione e prova del requisito, previsto dalla declaratoria della categoria superiore, costituito dal coordinamento e controllo di settori organizzativi e produttivi di notevole importanza, nonchè del grado di autonomia e discrezionalità di esercizio corrispondenti .
Le emergenze istruttorie, desumibili e dalla documentazione (costituita da corrispondenza e dalle e-mail prodotte dalla lavoratrice) e dalle testimonianze, consentiva di ritenere che attività svolta dalla fosse sostanzialmente Pt_1 riconducibile a compiti di segreteria comportanti la raccolta e la consegna dei materiali, la predisposizione della documentazione necessaria per le pratiche, la compilazione e l'invio di moduli e richieste, attività, insomma, per il cui espletamento ella si atteneva
Pag. 2 di 8 alle direttive dei responsabili d'area e del dirigente senza che residuasse alcun margine di autonomia decisionale.
Aggiungeva che, pur essendo sicuramente ravvisabile un'elevata professionalità della lavoratrice, ciò non rappresentava un carattere alieno alla categoria in cui la stessa era inquadrata, la quinta, che difatti si riferiva ai lavoratori provvisti di <conoscenza completa di tecniche specialistiche nonché notevole capacità professionale con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici avanzati.>>. In ogni caso,
l'attribuzione sporadica o occasionale di incombenze di maggiore complessità e responsabilità della categoria posseduta, non avrebbe potuto fondare la pretesa, occorrendo, ai fini del riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, verificare la pienezza dell'assegnazione delle mansioni, nella duplice connotazione qualitativa e quantitativa.
Avverso detta determinazione propone impugnazione la lavoratrice Parte_1
Con il primo motivo sostiene che il Tribunale avrebbe, in violazione dell'art.111 Cost. e
112 cpc, motivato in via apparente senza <rgomenti coerenti, con una motivazione figurativa e meramente apparente>> non essendo possibile risalire all'iter logico- argomentativo e giuridico posto a fondamento della decisione.Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la copiosissima produzione di email avrebbe dimostrato lo svolgimento in maniera continuativa e prevalente negli anni di mansioni proprie del settimo livello del CCNL di settore.
Il Tribunale non avrebbe spiegato per quali ragioni la documentazione prodotta non sarebbe stata idonea a provare il dedotto svolgimento di mansioni della categoria superiore e, senza esplicitare da quali elementi avrebbe tratto tale convinzione, avrebbe affermato l'assenza di autonomia.
La documentazione e, in particolare, gli stralci di mail riportati avrebbero, viceversa, confermato la gestione in autonomia dei diritti (anno 2012 – 2018), la gestione, sempre in autonomia, delle trattative per l'acquisizione di materiali per il marketing da televisioni internazionali oltre a contenuti stampa, estratti video di premiazioni ecc. per eventi conosciuti in tutto il mondo, la < apposite brochure>> da presentare ai clienti, il taglio di alcune scene al fine di ottenere il “visto censura” per film vietati ai minori nonché la gestione delle pratiche relative alla preparazione tecnico operativa, il reperimento della documentazione legale per l'invio telematico delle domande di revisione cinematografica, l'incarico di lavoro legato alla
Tax Credit con l'attività legale annessa protratta dal lontano 2014 a ben oltre il 2018 , la
Pag. 3 di 8 compilazione, per conto della dei moduli per l'accesso alle agevolazioni fiscali mediante nello sportello on line che, successivamente, avrebbe dovuto inviare alla
Direzione generale per il Cinema, la supervisione tecnico-operativa del Reparto Home
Video, la consegna ai fornitori di tutti i materiali e contenuti necessari per la realizzazione del prodotto finale nonché del lavoro di analisi di mercato, l'incarico di referente nei rapporti tecnico operativi col nuovo fornitore che realizza per la l'authoring dvd. Ancora, la corrispondenza avrebbe dimostrato che la gestiva i Pt_1 costi in relazione alla sostituzione dei software aziendali rivolgendosi direttamente al
CTO della Wild Bunch e gli accordi relativi alla piattaforma Netflix. Dalle mail si sarebbe potuto desumere che la ricorrente il dott. prendevano le decisioni di CP_2 comune accordo .
Non solo tale attività sarebbe stata svolta in assoluta autonomia e con la discrezionalità tipica delle posizioni apicali, ma ella avrebbe avuto quotidianamente rapporti con i vertici aziendali. Le deposizioni di e non sarebbero state adeguatamente Tes_1 Tes_2 valorizzate giacché il primo avrebbe affermato che la sarebbe stata il suo punto Per_1 di riferimento presso la ed era altresì l'unica con cui si interfacciava ed il secondo avrebbe confermato anche lui di avere contatti di lavoro con la per Pt_1
l'elaborazione dei preventivi di spesa per l'attività svolta dall'impresa in cui era incardinato. Viceversa, le testimonianze rese dalla e dal sarebbero Tes_3 CP_2 state inattendibili, quest'utimo perché investito anche di poteri di rappresentanza della società e da equipararsi alla parte e, l'altra, in quanto avrebbe potuto riferire solo di una parte delle attività svolte dalla lavoratrice.
L'appello è infondato.
Per vagliare la fondatezza dell'appello e della domanda originaria occorre partire dall'esame del contenuto della declaratoria della categoria superiore pretesa che prevede, come riportato dallo stesso appellante, che vadano ricondotti ad essa i
<Lavoratori che con funzioni autonome, oltre a possedere le caratteristiche indicate per il 6° livello, coordinano e controllano settori organizzativi e produttivi, di notevole entità e importanza non omogenei tra di loro, svolgendo compiti di rilevante importanza ai fini dello sviluppo dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici avanzati.>>.
Come sostanzialmente già ritenuto dal Tribunale, che diversamente da quanto sostenuto dall'appellante ha fornito una motivazione tutt'altro che apparente nell'esporre le ragioni della propria decisione, costituisce carattere discretivo e
Pag. 4 di 8 qualificante della categoria il <coordinamento e controllo di settori organizzativi e produttivi di notevole entità e importanza>>.
Tale connotato è esso stesso espressione del grado di autonomia decisionale che caratterizza la figura e che si traduce ulteriormente anche in quello che la declaratoria definisce esercizio di <funzioni autonome>> e di <compiti di rilevante importanza ai fini dello sviluppo dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.>>.
In altri termini, alla stregua della declaratoria di riferimento, il coordinamento è requisito indispensabile o indefettibile (essendo specificato <oltre a possedere le caratteristiche indicate per il 6° livello, coordinano e controllano settori organizzativi
e produttivi, di notevole entità e importanza non omogenei tra di loro...>>), sicché la sua mancanza vale di per sé a giustificare il diniego del superiore inquadramento, divenendo superflua ogni ulteriore indagine.
Come già detto, il primo giudice, nel rigettare la domanda ha motivato non solo traendo argomenti dall'assenza dell'autonomia decisionale connotante la superiore categoria pretesa, sulla base dell'esame del contenuto della corrispondenza interna fra la ricorrente e gli altri dipendenti/uffici e delle deposizioni, ma anche sulla base del rilievo dell'assenza di allegazioni (e conseguentemente di prova) in ordine al coordinamento e controllo di settori di notevole entità ed importanza.
Tale ultimo argomento, si ripete, è di per sé idoneo a sostenere il rigetto della domanda.
In sede di gravame, l'appellante, pur avendo riportato la parte della decisione che attiene a tale profilo, non ha articolato alcun argomento inteso a contrastare l'assunto del Tribunale se non in termini puramente apodittici.
Come si desume con chiarezza dalla lettura dell'atto di impugnazione, i numerosi stralci delle mail scambiate fra l'originaria ricorrente e il dirigente o altri dipendenti sono funzionali ad articolare difese, che l'appellante illustra nel prosieguo del gravame, a supporto dell'assunto del possesso di un certo grado di autonomia decisionale che, a suo dire, avrebbe connotato l'attività svolta, nel far ciò l'appellante ha, tuttavia, omesso di illustrare argomenti concreti a critica della determinazione del primo giudice circa l'omessa allegazione e dimostrazione dei poteri di coordinamento e controllo, oltre che del fatto che detti poteri siano stati esercitati in relazione ad un settore di notevole importanza cui la stessa era preposta.
A tal fine, la parte non può ora limitarsi, in termini puramente assertivi, a sostenere che ciò avrebbe dovuto desumersi dalla prova, in quanto sarebbe stato necessario non solo allegare detto potere sin dall'introduzione del giudizio, dato pacificamente omesso (il
Pag. 5 di 8 giudice in sentenza afferma tale carenza allegatoria e la parte non lo nega in appello), ma anche spiegare - almeno in sede di impugnazione- in che termini esso si fosse manifestato, posto che già deponeva in senso contrario la descrizione dell'organizzazione aziendale compiuta nel ricorso dalla stessa oltre che dalla Pt_1 controparte, descrizione da cui non emergeva che vi fossero risorse umane all'interno dell'azienda rispetto alle quali la ricorrente esercitasse un potere di coordinamento e di controllo emanando direttive ovvero organizzando l'attività di più soggetti a lei sotto ordinati.
Non solo, ma avrebbe dovuto essere allegato e, poi, naturalmente provato, il grado di complessità ed importanza del settore organizzativo in relazione al quale tale potere sarebbe stato esercitato, stante il connotato previsto dalla declaratoria contrattuale, e perciò anch'esso necessario ai fini della verifica della sussumibilità delle mansioni alla superiore categoria, della <notevole importanza>>.
Naturalmente, in difetto di un'allegazione intesa a dimostrare il presupposto del
<coordinamento e controllo di settori organizzativi e produttivi di notevole entità e importanza>, che è un fatto costitutivo della domanda, nessuna prova poteva essere fornita, né di fatto è stata fornita.
Non va neppure trascurato che l'organizzazione aziendale avrebbe dovuto essere illustrata adeguatamente al fine di consentire di comprendere i settori di articolazione interna dell'impresa e consentire di accertare se, fra di essi, ve ne fossero alcuni dotati di rilevanza particolare, sia per numero di addetti che per tipologia di competenze, rispetto ad altri di minore importanza.
Come si comprende, non è sufficiente l'unica allegazione che si riscontra nell'atto introduttivo che gli altri dipendenti, oltre la fossero inquadrati come impiegati Pt_1 di quinto livello al di fuori di 4 Dirigenti (la parte assume ricoprissero tale ruolo Medici
- AP – ME – ed un “collaboratore” ( dovendo essere allegata la Per_2 Per_3 distribuzione di detto personale e le varie unità organizzative in cui gli stessi operavano e chi fosse preposto a ciascuna di esse.
Per altro, il documento allegato nel fascicolo di primo grado che la parte ricorrente denominava <> altro non è che la copia della pagina on line dei
“contatti” in cui la risulta essere l'unica addetta al servizio tecnico. Pt_1
Ora, l'appellante ha ab origine impostato la domanda valorizzando unicamente l'esistenza di un rapporto diretto con il dirigente, posto al vertice dell'organizzazione aziendale, e le competenze specifiche che ella possedeva in vari settori Persona_4
Pag. 6 di 8 e che determinavano rapporti anche con altri dipendenti, trascurando del tutto di considerare il potere di coordinamento e controllo.
Invero, detto potere di coordinamento e controllo è una delle manifestazioni del grado di autonomia connotante la categoria superiore che la contrattazione, nel definire nella declaratoria il contenuto dell'attività, ha fatto assurgere ad un dato, si ripete, indefettibile, il cui riscontro costituisce, dunque, passaggio obbligato per l'affermazione dell'inquadramento nella categoria settima.
Di per sè solo, infatti, lo svolgimento della propria attività in rapporto diretto con il dirigente non costituisce segno inequivoco dell'esercizio di poteri connotati dall'autonomia decisionale propria della categoria intermedia di quadro, che anzi esso, se non accompagnato dalla reale verifica del contenuto dei poteri esercitati dal lavoratore, degrada ad elemento neutro o mero indizio non significante.
Pertanto, sarebbe stato necessario che trovasse conferma un potere decisione o di scelta, per quanto conforme ai connotati della categoria intermedia di quadro, anche attraverso il suddetto coordinamento imprescindibile espressione, si ripete, del grado di autonomia esercitato dal settimo livello.
In conclusione, l'assenza di tale carattere vale ad escludere il diritto al superiore inquadramento divenendo superflua ogni ulteriore considerazione in relazione ai rilievi critici formulati con il gravame.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
13 luglio 2022 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 1135/2022 emessa il giorno 7 febbraio-15 giugno 2022 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 4000,00, oltre IVA, CPA e spese generali .
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per
Pag. 7 di 8 l'appello, ove dovuto.
Roma, 8 luglio 2025
Il Consigliere est.
(dott. Eliana Romeo)
Il Presidente
(dott. Donatella Casablanca)
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca___________ Presidente
2)dott. Eliana Romeo _______________ Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del giorno 8 luglio 2025 celebrata, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1877/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1135/2022 emessa in data 7 febbraio- 15 giugno 2022 dal
Tribunale- GL di Roma e vertente tra cf rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per procura in atti, dall'Avv. Luigi Parenti Pec;
Email_1
[...]
E
[...]
Codice Fiscale n. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli
Avvocati Piergiorgio Bonacossa PEC , e Email_2
Line GA PEC IO TT PEC Email_3
NC GI PEC Email_4
; -APPELLATO - Email_5
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 13 luglio 2022, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 1135/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il
15 giugno 2022 e notificata il 24 giugno 2022. Il Tribunale disattendeva la domanda dell'originaria ricorrente diretta all'affermazione dello svolgimento di compiti riconducibili alla categoria contrattuale superiore ossia il settimo livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dell'industria cineaudivisiva costituente la figura di quadri, rispetto a quella di inquadramento, il quinto livello.
Con l'appello illustra i motivi di cui si dirà. Parte_1
La i è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2025, per la trattazione nelle forme cartolari, preso atto del deposito da parte di entrambe le parti nel termine assegnato delle note scritte corredate da compiute difese, all'esito della
Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha disatteso la domanda della lavoratrice intesa ad ottenere l'affermazione della Parte_1 riconducibilità delle mansioni da lei svolte sin dall'assunzione (avvenuta il 4 dicembre
2012) al settimo livello individuante la categoria di quadri nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dell'industria cineaudivisiva con correlativo inquadramento e condanna della controparte alla corresponsione CP_1 delle differenze retributive quantificate in euro 36.806,78 (o nella diversa somma da determinarsi in sede giudiziale).
Nel motivare il proprio convincimento, il primo giudice evidenziava l'assenza di allegazione e prova del requisito, previsto dalla declaratoria della categoria superiore, costituito dal coordinamento e controllo di settori organizzativi e produttivi di notevole importanza, nonchè del grado di autonomia e discrezionalità di esercizio corrispondenti .
Le emergenze istruttorie, desumibili e dalla documentazione (costituita da corrispondenza e dalle e-mail prodotte dalla lavoratrice) e dalle testimonianze, consentiva di ritenere che attività svolta dalla fosse sostanzialmente Pt_1 riconducibile a compiti di segreteria comportanti la raccolta e la consegna dei materiali, la predisposizione della documentazione necessaria per le pratiche, la compilazione e l'invio di moduli e richieste, attività, insomma, per il cui espletamento ella si atteneva
Pag. 2 di 8 alle direttive dei responsabili d'area e del dirigente senza che residuasse alcun margine di autonomia decisionale.
Aggiungeva che, pur essendo sicuramente ravvisabile un'elevata professionalità della lavoratrice, ciò non rappresentava un carattere alieno alla categoria in cui la stessa era inquadrata, la quinta, che difatti si riferiva ai lavoratori provvisti di <conoscenza completa di tecniche specialistiche nonché notevole capacità professionale con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici avanzati.>>. In ogni caso,
l'attribuzione sporadica o occasionale di incombenze di maggiore complessità e responsabilità della categoria posseduta, non avrebbe potuto fondare la pretesa, occorrendo, ai fini del riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, verificare la pienezza dell'assegnazione delle mansioni, nella duplice connotazione qualitativa e quantitativa.
Avverso detta determinazione propone impugnazione la lavoratrice Parte_1
Con il primo motivo sostiene che il Tribunale avrebbe, in violazione dell'art.111 Cost. e
112 cpc, motivato in via apparente senza <rgomenti coerenti, con una motivazione figurativa e meramente apparente>> non essendo possibile risalire all'iter logico- argomentativo e giuridico posto a fondamento della decisione.Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la copiosissima produzione di email avrebbe dimostrato lo svolgimento in maniera continuativa e prevalente negli anni di mansioni proprie del settimo livello del CCNL di settore.
Il Tribunale non avrebbe spiegato per quali ragioni la documentazione prodotta non sarebbe stata idonea a provare il dedotto svolgimento di mansioni della categoria superiore e, senza esplicitare da quali elementi avrebbe tratto tale convinzione, avrebbe affermato l'assenza di autonomia.
La documentazione e, in particolare, gli stralci di mail riportati avrebbero, viceversa, confermato la gestione in autonomia dei diritti (anno 2012 – 2018), la gestione, sempre in autonomia, delle trattative per l'acquisizione di materiali per il marketing da televisioni internazionali oltre a contenuti stampa, estratti video di premiazioni ecc. per eventi conosciuti in tutto il mondo, la < apposite brochure>> da presentare ai clienti, il taglio di alcune scene al fine di ottenere il “visto censura” per film vietati ai minori nonché la gestione delle pratiche relative alla preparazione tecnico operativa, il reperimento della documentazione legale per l'invio telematico delle domande di revisione cinematografica, l'incarico di lavoro legato alla
Tax Credit con l'attività legale annessa protratta dal lontano 2014 a ben oltre il 2018 , la
Pag. 3 di 8 compilazione, per conto della dei moduli per l'accesso alle agevolazioni fiscali mediante nello sportello on line che, successivamente, avrebbe dovuto inviare alla
Direzione generale per il Cinema, la supervisione tecnico-operativa del Reparto Home
Video, la consegna ai fornitori di tutti i materiali e contenuti necessari per la realizzazione del prodotto finale nonché del lavoro di analisi di mercato, l'incarico di referente nei rapporti tecnico operativi col nuovo fornitore che realizza per la l'authoring dvd. Ancora, la corrispondenza avrebbe dimostrato che la gestiva i Pt_1 costi in relazione alla sostituzione dei software aziendali rivolgendosi direttamente al
CTO della Wild Bunch e gli accordi relativi alla piattaforma Netflix. Dalle mail si sarebbe potuto desumere che la ricorrente il dott. prendevano le decisioni di CP_2 comune accordo .
Non solo tale attività sarebbe stata svolta in assoluta autonomia e con la discrezionalità tipica delle posizioni apicali, ma ella avrebbe avuto quotidianamente rapporti con i vertici aziendali. Le deposizioni di e non sarebbero state adeguatamente Tes_1 Tes_2 valorizzate giacché il primo avrebbe affermato che la sarebbe stata il suo punto Per_1 di riferimento presso la ed era altresì l'unica con cui si interfacciava ed il secondo avrebbe confermato anche lui di avere contatti di lavoro con la per Pt_1
l'elaborazione dei preventivi di spesa per l'attività svolta dall'impresa in cui era incardinato. Viceversa, le testimonianze rese dalla e dal sarebbero Tes_3 CP_2 state inattendibili, quest'utimo perché investito anche di poteri di rappresentanza della società e da equipararsi alla parte e, l'altra, in quanto avrebbe potuto riferire solo di una parte delle attività svolte dalla lavoratrice.
L'appello è infondato.
Per vagliare la fondatezza dell'appello e della domanda originaria occorre partire dall'esame del contenuto della declaratoria della categoria superiore pretesa che prevede, come riportato dallo stesso appellante, che vadano ricondotti ad essa i
<Lavoratori che con funzioni autonome, oltre a possedere le caratteristiche indicate per il 6° livello, coordinano e controllano settori organizzativi e produttivi, di notevole entità e importanza non omogenei tra di loro, svolgendo compiti di rilevante importanza ai fini dello sviluppo dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici avanzati.>>.
Come sostanzialmente già ritenuto dal Tribunale, che diversamente da quanto sostenuto dall'appellante ha fornito una motivazione tutt'altro che apparente nell'esporre le ragioni della propria decisione, costituisce carattere discretivo e
Pag. 4 di 8 qualificante della categoria il <coordinamento e controllo di settori organizzativi e produttivi di notevole entità e importanza>>.
Tale connotato è esso stesso espressione del grado di autonomia decisionale che caratterizza la figura e che si traduce ulteriormente anche in quello che la declaratoria definisce esercizio di <funzioni autonome>> e di <compiti di rilevante importanza ai fini dello sviluppo dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.>>.
In altri termini, alla stregua della declaratoria di riferimento, il coordinamento è requisito indispensabile o indefettibile (essendo specificato <oltre a possedere le caratteristiche indicate per il 6° livello, coordinano e controllano settori organizzativi
e produttivi, di notevole entità e importanza non omogenei tra di loro...>>), sicché la sua mancanza vale di per sé a giustificare il diniego del superiore inquadramento, divenendo superflua ogni ulteriore indagine.
Come già detto, il primo giudice, nel rigettare la domanda ha motivato non solo traendo argomenti dall'assenza dell'autonomia decisionale connotante la superiore categoria pretesa, sulla base dell'esame del contenuto della corrispondenza interna fra la ricorrente e gli altri dipendenti/uffici e delle deposizioni, ma anche sulla base del rilievo dell'assenza di allegazioni (e conseguentemente di prova) in ordine al coordinamento e controllo di settori di notevole entità ed importanza.
Tale ultimo argomento, si ripete, è di per sé idoneo a sostenere il rigetto della domanda.
In sede di gravame, l'appellante, pur avendo riportato la parte della decisione che attiene a tale profilo, non ha articolato alcun argomento inteso a contrastare l'assunto del Tribunale se non in termini puramente apodittici.
Come si desume con chiarezza dalla lettura dell'atto di impugnazione, i numerosi stralci delle mail scambiate fra l'originaria ricorrente e il dirigente o altri dipendenti sono funzionali ad articolare difese, che l'appellante illustra nel prosieguo del gravame, a supporto dell'assunto del possesso di un certo grado di autonomia decisionale che, a suo dire, avrebbe connotato l'attività svolta, nel far ciò l'appellante ha, tuttavia, omesso di illustrare argomenti concreti a critica della determinazione del primo giudice circa l'omessa allegazione e dimostrazione dei poteri di coordinamento e controllo, oltre che del fatto che detti poteri siano stati esercitati in relazione ad un settore di notevole importanza cui la stessa era preposta.
A tal fine, la parte non può ora limitarsi, in termini puramente assertivi, a sostenere che ciò avrebbe dovuto desumersi dalla prova, in quanto sarebbe stato necessario non solo allegare detto potere sin dall'introduzione del giudizio, dato pacificamente omesso (il
Pag. 5 di 8 giudice in sentenza afferma tale carenza allegatoria e la parte non lo nega in appello), ma anche spiegare - almeno in sede di impugnazione- in che termini esso si fosse manifestato, posto che già deponeva in senso contrario la descrizione dell'organizzazione aziendale compiuta nel ricorso dalla stessa oltre che dalla Pt_1 controparte, descrizione da cui non emergeva che vi fossero risorse umane all'interno dell'azienda rispetto alle quali la ricorrente esercitasse un potere di coordinamento e di controllo emanando direttive ovvero organizzando l'attività di più soggetti a lei sotto ordinati.
Non solo, ma avrebbe dovuto essere allegato e, poi, naturalmente provato, il grado di complessità ed importanza del settore organizzativo in relazione al quale tale potere sarebbe stato esercitato, stante il connotato previsto dalla declaratoria contrattuale, e perciò anch'esso necessario ai fini della verifica della sussumibilità delle mansioni alla superiore categoria, della <notevole importanza>>.
Naturalmente, in difetto di un'allegazione intesa a dimostrare il presupposto del
<coordinamento e controllo di settori organizzativi e produttivi di notevole entità e importanza>, che è un fatto costitutivo della domanda, nessuna prova poteva essere fornita, né di fatto è stata fornita.
Non va neppure trascurato che l'organizzazione aziendale avrebbe dovuto essere illustrata adeguatamente al fine di consentire di comprendere i settori di articolazione interna dell'impresa e consentire di accertare se, fra di essi, ve ne fossero alcuni dotati di rilevanza particolare, sia per numero di addetti che per tipologia di competenze, rispetto ad altri di minore importanza.
Come si comprende, non è sufficiente l'unica allegazione che si riscontra nell'atto introduttivo che gli altri dipendenti, oltre la fossero inquadrati come impiegati Pt_1 di quinto livello al di fuori di 4 Dirigenti (la parte assume ricoprissero tale ruolo Medici
- AP – ME – ed un “collaboratore” ( dovendo essere allegata la Per_2 Per_3 distribuzione di detto personale e le varie unità organizzative in cui gli stessi operavano e chi fosse preposto a ciascuna di esse.
Per altro, il documento allegato nel fascicolo di primo grado che la parte ricorrente denominava <> altro non è che la copia della pagina on line dei
“contatti” in cui la risulta essere l'unica addetta al servizio tecnico. Pt_1
Ora, l'appellante ha ab origine impostato la domanda valorizzando unicamente l'esistenza di un rapporto diretto con il dirigente, posto al vertice dell'organizzazione aziendale, e le competenze specifiche che ella possedeva in vari settori Persona_4
Pag. 6 di 8 e che determinavano rapporti anche con altri dipendenti, trascurando del tutto di considerare il potere di coordinamento e controllo.
Invero, detto potere di coordinamento e controllo è una delle manifestazioni del grado di autonomia connotante la categoria superiore che la contrattazione, nel definire nella declaratoria il contenuto dell'attività, ha fatto assurgere ad un dato, si ripete, indefettibile, il cui riscontro costituisce, dunque, passaggio obbligato per l'affermazione dell'inquadramento nella categoria settima.
Di per sè solo, infatti, lo svolgimento della propria attività in rapporto diretto con il dirigente non costituisce segno inequivoco dell'esercizio di poteri connotati dall'autonomia decisionale propria della categoria intermedia di quadro, che anzi esso, se non accompagnato dalla reale verifica del contenuto dei poteri esercitati dal lavoratore, degrada ad elemento neutro o mero indizio non significante.
Pertanto, sarebbe stato necessario che trovasse conferma un potere decisione o di scelta, per quanto conforme ai connotati della categoria intermedia di quadro, anche attraverso il suddetto coordinamento imprescindibile espressione, si ripete, del grado di autonomia esercitato dal settimo livello.
In conclusione, l'assenza di tale carattere vale ad escludere il diritto al superiore inquadramento divenendo superflua ogni ulteriore considerazione in relazione ai rilievi critici formulati con il gravame.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
13 luglio 2022 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 1135/2022 emessa il giorno 7 febbraio-15 giugno 2022 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 4000,00, oltre IVA, CPA e spese generali .
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per
Pag. 7 di 8 l'appello, ove dovuto.
Roma, 8 luglio 2025
Il Consigliere est.
(dott. Eliana Romeo)
Il Presidente
(dott. Donatella Casablanca)
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