Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/06/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
RG 5620/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Grazia Lamonica, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5620 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) alla via Santa Lucia n. 29, presso lo studio dell'avvocato Mario Carnielli, che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Claudio Teruggi, in virtù di procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), elettivamente domiciliati in CP_4 C.F._5
Aversa (CE) alla via Luca Giordano n. 20, presso lo studio dell'avvocato Michelangelo
Privitera, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
NONCHÉ
(C.F. ), nato ad [...] CP_5 C.F._6
l'11.02.1972, residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
1
(C.F. ), nata ad [...] il CP_6 C.F._7
18.11.1980, residente in [...];
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato in data 23.5.2022 e ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
, , e per sentir dichiarare lo CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
scioglimento della comunione ereditaria creatasi a seguito della apertura della successione
ab intestato della de cuius . Persona_1
L'attrice, a sostegno della domanda avanzata, ha dedotto che: a) è figlia della signora nata ad [...] l'[...] e deceduta in Aversa (CE) il Persona_1
18.02.2006 senza lasciare testamento;
b) eredi legittimi della de cuius sono i figli viventi
, , e, per Parte_1 CP_4 Controparte_2 CP_1 Controparte_3
rappresentazione della figlia premorta i suoi figli e Controparte_7 CP_5
; c) alla propria morte, risultava essere proprietaria dei CP_6 Persona_1
seguenti beni immobili situati nel Comune di Aversa (CE), alla via XXV Aprile n. 10, già
Traversa di Via Toti, così censiti in Catasto Fabbricati: - appartamento in Traversa di Via
Toti al piano terra, foglio 5, particella 379, sub 1, categoria A/4, classe 4, della consistenza di vani 2,5, con superficie catastale di 74 mq., rendita euro 126,53, ora locato a terzi;
- appartamento in Traversa di Via Toti al piano terra, foglio 5, particella 379, sub
2, categoria A/4, classe 4, della consistenza di vani 2,5, con superficie catastale di 61 mq.,
rendita euro 126,53, ora occupato da;
- appartamento in Traversa di Via CP_4
Toti al piano primo, foglio 5, particella 379, sub 3, categoria A/4, classe 4, della consistenza di vani 3,5, con superficie catastale di 90 mq., rendita euro 177,14, ora locato a terzi;
- appartamento in Traversa di Via Toti al piano primo, foglio 5, particella 379,
sub 4, categoria A/4, classe 4, della consistenza di vani 2,5, con superficie catastale di 63
2 mq., rendita euro 126,53, ora locato a terzi;
- appartamento in Via XXV Aprile, n. 10, al piano secondo, foglio 5, particella 379, sub 7, categoria A/2, classe 4, della consistenza di vani 6,5, con superficie catastale di 173 mq., rendita euro 570,68, ora occupato da CP_4
con la sua famiglia;
d) gli eredi sono comproprietari ciascuno della quota di 1/6
[...]
di ogni appartamento caduto in eredità.
I convenuti , e si sono costituiti, deducendo, CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
in via preliminare, l'intervenuta sentenza n. 206/2021, resa a definizione del procedimento iscritto al n.r.g. 11960/2018 dell'intestato Tribunale, avente ad oggetto la medesima domanda proposta dall'attrice nel presente giudizio. Inoltre, i convenuti hanno dedotto, allo stato, l'indivisibilità degli immobili caduti in successione a causa di abusi edilizi non sanati.
In ogni caso, hanno concluso chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei cespiti, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, con eventuali conguagli;
in subordine, in caso di rigetto della domanda, per difetto dei presupposti, condannare l'attrice alla refusione delle spese processuali del procedimento.
I convenuti e , sebbene regolarmente citati, non si sono CP_5 CP_6
costituiti.
Con provvedimento del 19.04.2023, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e ed è stato concesso a parte attrice il termine di giorni CP_5 CP_6
quindici per incardinare il procedimento di mediazione obbligatoria, fissando l'udienza per il prosieguo.
All'udienza del 10.11.2023, il Giudice, in via preliminare, ha sottoposto al contraddittorio processuale la questione dell'inammissibilità del giudizio per violazione del principio del ne bis in idem, stante la pregressa sentenza di rigetto della domanda di divisione giudiziale azionata anche nel presente giudizio e, stante la richiesta delle parti,
ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le predette memorie, il Giudice, con provvedimento del
24.04.2024, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, fissando termine
3 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Dunque, con provvedimento del 20.11.2024, lette le note scritte depositate dalle parti con cui sono state precisate le conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Valenza assorbente riveste la questione di inammissibilità del giudizio sussistendo sulla domanda oggetto di causa giudicato, formale e sostanziale, formatosi all'esito del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli Nord e conclusosi con la sentenza n. 206/2021.
Ebbene, tale giudizio, avente ad oggetto la medesima domanda di scioglimento di divisione ereditaria oggetto del presente giudizio, risulta definito con sentenza, che non è
contestato sia passata in giudicato e che ha rigettato la domanda per mancata prova della
titolarità in capo ai condividenti dei rapporti giuridici oggetto di divisione ereditaria.
Invero, si legge nella sentenza prodotta agli atti (doc. 5 parte convenuta): "(…)
Rileva, invero, questo giudice che nessuna delle parti ha dimostrato l'attuale
appartenenza in capo alle stesse del bene del quale si chiede la divisione. Se, infatti, ad
imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il
profilo oggettivo, la titolarità in capo ai condividenti dei rapporti giuridici, alcuna prova idonea è stata offerta, nel corso del presente giudizio in ordine all'effettiva appartenenza
alle parti del bene per il quale è stato chiesto lo scioglimento della comunione ordinaria.
Invero, ai fini della prova della proprietà del diritto sarebbe stato necessario produrre,
oltre al titolo di provenienza in favore del de cuius degli immobili indicato nel ricorso, la
regolare certificazione notarile (ovvero rilasciata direttamente dal Conservatore dei
Registri Immobiliari) contenente l'indicazione delle trascrizioni contro i successori
(ovvero le parti del presente giudizio) a far tempo dalla data dell'apertura della
successione sino alla trascrizione della domanda ovvero della instaurazione del giudizio
di divisione. Invero, solamente attraverso tale documentazione, è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà delle parti al momento dell'instaurazione del
giudizio di scioglimento di comunione. Nella specie, alcuna delle parti si è premurata di
produrre la suddetta documentazione attestante la proprietà dei beni oggetto di causa al
4 momento della proposizione della domanda, requisito, questo, imprescindibile ai fini del
decidere. Del resto, nemmeno è possibile sostenere che la documentazione di cui si tratta
fosse suscettibile di essere acquisita ad opera di un ausiliario incaricato di espletare una
Consulenza Tecnica d'Ufficio valevole alla predisposizione di un progetto di comoda divisione dell'immobile rientranti nella comunione. (…) Dunque, in mancanza della
documentazione sopra indicata, nessuna divisione può essere disposta, non avendo
questo giudice alcuna contezza della sorte giuridica dei beni indicati. Ora, poiché la
titolarità del bene si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto
come oggetto della controversia, le parti hanno l'onere di fornire una prova rigorosa
della proprietà, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla
dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva;
e quanto detto preclude altresì al giudice di desumere l'esistenza della proprietà in capo ai condividenti dalla mancata
contestazione delle parti sul punto. Questo giudice ritiene, infatti, che la controversia in
ordine alla proprietà in un giudizio di scioglimento di comunione non possa prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà dei suddetti beni in capo ai
comproprietari.".
Orbene, come evidenziato in motivazione, la titolarità del bene si pone non già
come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia
sicché il Giudice del precedente giudizio nel rigettare la domanda ha chiaramente statuito nel merito della vicenda.
Stanti le suddette premesse, è evidente come la domanda spiegata in questa sede da parte attrice postuli un riesame dell'intera vicenda già oggetto di giudicato.
Il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici,
non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.
Per il principio del "ne bis in idem" sopra richiamato, si afferma, solitamente, che il
5 giudicato copre il dedotto e il deducibile ("ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente all'identica causa petendi", cfr. Cass. n. 11161/2019). Nello specifico "il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia
(giudicato implicito), quindi anche tutte le possibili questioni, proponibili, in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici,
essenziali e necessari, della pronuncia" (vedi, ex aliis, Cass., 11.4.2008, n. 9544; Cass.,
23.2.2016, n. 3488; Cass. n. 15533 del 2018).
Sul punto, le deduzioni di parte attrice costituiscono eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate in grado di appello. Invero, l'attrice chiede di riesaminare questioni di fatto e di diritto (una nuova valutazione della documentazione comprovante la contitolarità dei diritti dei coeredi sui beni che compongono il relictum di cui si chiede la divisione), già prese in considerazione dal giudice della precedente causa, ovvero che avrebbero potuto essere discusse in quel processo – o, al più, in sede di gravame –
rappresentando, le stesse, il fondamento logico-giuridico della pronuncia assunta, al fine di ottenerne, in questa sede, una diversa valutazione o prospettazione giuridica.
L'effetto preclusivo del giudicato sussiste allorché risultino identici i soggetti,
l'oggetto (o petitum) e la causa petendi delle pretese fatte valere nel vecchio giudizio. I
limiti oggettivi del giudicato esterno sono dati da quei fatti che, oltre ad essere accertati nella sentenza, compongono, nel loro insieme, la base logica e giuridica del decisum (cfr.
Cass. 2406/1981).
Nella specie, trattandosi di cause relative agli stessi soggetti e al medesimo rapporto giuridico, è innegabile il rischio di contrasto tra giudicati che verrebbe a delinearsi tra le due pronunce.
Le considerazioni che precedono valgono, dunque, a ritenere inammissibile la domanda formulata da parte attrice in questo giudizio per sussistenza di precedente giudicato, con conseguente assorbimento della trattazione del merito dell'azione proposta.
6 3. La natura de giudizio ed il suo esito costituiscono motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione o deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, il 7.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
7