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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 384/2023 promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Pecorelli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via XX Settembre n.4 Trinitapoli
- Appellante - contro
(IV , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Garcea, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Barberia n.6 Bologna
- Appellata –
Controparte_2
-Appellato contumace-
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Parma n.931 del 27/7/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE
pagina 1 di 6 udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la Sentenza impugnata il Tribunale di Parma rigettava la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e volta a sentirsi
[...] Controparte_2 Controparte_1
risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito al sinistro stradale verificatosi in
Parma in data 16/2/2009 .
Avverso la Sentenza ha proposto appello e ha censurato la decisione per erronea Parte_1
valutazione delle risultanze istruttorie.
L'appellante espone che in data 16/2/2009 alle ore 11.20 circa alla Controparte_2
guida del proprio veicolo WV Golf Tg. DE232KN, percorreva Viale Mentana in Parma con direzione Piazzale Vittorio Emanuele II ed era incolonnato ad altre vetture, quando, giunto all'altezza del civico 41/c, effettuava una repentina svolta a sinistra, non presegnalata con anticipo, per immettersi in un luogo in cui non era consentita la fermata.
Nel compiere tale manovra ometteva, altresì, la preventiva ispezione CP_2
dell'impegnando tratto stradale attraverso lo specchietto retrovisore esterno e non si avvedeva che da tergo sopraggiungeva il motociclo Yamaha Tg. CD 32418 di proprietà e condotto da Parte_1
, il quale si accingeva a superarlo.
[...]
tentò di evitare la collisione, sterzando a sinistra e con un'istantanea azione frenante, ma, Parte_1
a causa della vicinanza del veicolo antagonista, fu invitabile lo scontro tra i due mezzi.
Su tali premesse l'appellante censura la decisione lamentando l'erronea valutazione degli elementi istruttori acquisiti che dimostravano che il sinistro stradale era ascrivibile, in misura esclusiva o quantomeno prevalente, alla negligente condotta di guida del conducente l'autovettura, CP_2
per aver violato gli artt 154 e 158 c.1 lett g) e h) e c2 lett d) e g) CDS .
[...]
Deduce in particolare che il Tribunale non ha rilevato le gravi contraddizioni presenti nelle dichiarazioni rilasciate da (unico testimone) agli Agenti intervenuti e in sede di Testimone_1 deposizione nel giudizio, avendo ella dichiarato agli Agenti, nell'immediatezza dei fatti, che si trovava alla guida della moto, mentre nella deposizione ha riferito che stava camminando a piedi su
Viale Mentana. In ogni caso rileva che le dichiarazioni rese da alla Polstrada convergevano Tes_1 con la dinamica del sinistro stradale riferita dall'attore, evincendosi che il occupava la Parte_1
corsia preferenziale riservata agli autobus a brevissima distanza dal veicolo condotto dal CP_2
pagina 2 di 6 allorchè quest'ultimo intraprendeva la manovra di svolta e che lo scontro avveniva durante tale manovra del veicolo antagonista, e non al termine di essa.
Conferma di ciò era, inoltre, evincibile dalla traccia di frenata lunga solo 5 metri lasciata impressa sulla strada dal motociclo, che indicava un'istintiva azione frenante compiuta da in Parte_1 conseguenza della repentina manovra di svolta effettuata dall'altro veicolo, e dai danni riportati dai mezzi coinvolti nel sinistro stradale.
Critica inoltre la decisione nella parte in cui il Tribunale ha rilevato che il conducente del veicolo aveva azionato l'indicatore di direzione prima di intraprendere la manovra;
tale circostanza non era infatti sufficiente a mandare il Gomez esente da responsabilità in quanto, come emergeva dalle dichiarazioni da lui stesso rese agli Agenti, egli aveva omesso di ispezionare la strada attraverso lo specchietto laterale, guardando solo lo specchietto nell'abitacolo del veicolo, tant'è che non si era acconto del sopraggiungere da tergo del motociclo condotto da . Parte_1
Deduce, inoltre, che privo di rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità era la mancata impugnazione del verbale di accertamento per violazione dell'art 141 CDS elevato nei confronti dell'appellante, in quanto il rapporto redatto dagli Agenti, in relazione alle circostanze di fatto accertate nelle indagini, costituisce materiale probatorio liberamente apprezzabile dal giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte.
L'appellante ha concluso chiedendo, previa ammissione di eventuale ctu “estimativa-cinematica” e di ctu medico legale, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del primo grado.
Si è costituita in giudizio e ha resistito al gravame, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la CP_2
contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
osservando che la condotta di guida di era esente da colpe in quanto questi si
[...] CP_2 trovava nella corsia di sinistra, a velocità moderata, quando , previa accensione dell'indicatore di direzione ha svoltato a sinistra per attraversare la corsia degli autobus e parcheggiare l'auto; nel mentre è sopraggiunto a velocità eccessiva, nella corsia riservata agli autobus , che ha Parte_1
impattato la Golf condotta da nella portiera anteriore sinistra . CP_2
Come emerge dalle motivazioni della decisione il Tribunale ha ravvisato la responsabilità esclusiva di per avere attuato la manovra di sorpasso percorrendo la corsia preferenziale riservata Parte_1
pagina 3 di 6 agli autobus e per l'elevata velocità di guida, confermata dalla violazione dell'art 141 CDS elevata a suo carico dagli Agenti, tale che , secondo il primo giudice, non ha consentito al predetto di evitare l'impatto con l'autovettura Golf che aveva già impegnato la corsia riservata e si trovava a ridosso del parcheggio.
Le censure svolte dall'appellante sull'accertamento della responsabilità sono fondate.
Il rapporto redatto dagli Agenti della Polizia Stradale e le dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti dai conducenti dei mezzi coinvolti e dall'unico testimone, , consentono di Testimone_1
ricostruire in modo sufficientemente chiaro la dinamica del sinistro stradale.
In particolare emerge che , alla guida della propria autovettura, dopo avere inserito CP_2
l'indicatore direzionale, si spostava dall'incolonnamento delle altre autovetture per attuare una manovra di svolta a sinistra mentre sopraggiungeva da tergo il motociclo condotto da , Parte_1
che stava sorpassando le autovetture incolonnate impegnando la corsia preferenziale riservata agli autobus ( corsia riservata agli autobus nel senso opposto di marcia, mentre il Tribunale a pag 5 della sentenza riporta erroneamente che procedeva “in senso contrario di marcia” ). Parte_1
Lo scontro avveniva tra la parte latero-anteriore sinistra dell'autovettura Golf e la parte anteriore del motociclo.
Dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da --da ritenere rese CP_2 nell'immediatezza dei fatti e confortate da altri elementi istruttori-- risulta che il predetto, nell'attuare la manovra di svolta, ha ispezionato la strada soltanto dallo specchietto nell'abitacolo del veicolo e non ha avvistato il motociclo condotto da , che, in fase di sorpasso delle Parte_1
autovetture che precedevano, incolonnate, quella condotta da , aveva già impegnato CP_2
la corsia riservata agli autobus
La circostanza che la manovra di sorpasso di fosse già in corso trova conferma nelle Parte_1 dichiarazioni rese da , che pur con le contraddizioni rilevate dall'appellante sulla Testimone_1
posizione della stessa testimone al momento del sinistro stradale, convergono nel rappresentare il dato essenziale ai fini del decidere, che il conducente del motociclo era già in fase di sorpasso delle autovetture che erano incolonnate insieme a quella di . CP_2
La manovra di svolta intrapresa da risulta , dunque, attuata in violazione dell'art CP_2
154 CDS, che impone ai conducenti dei veicoli che intendono effettuare un “cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre” di assicurarsi, di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
Sul punto risulta contraddittoria la valutazione compiuta dal primo giudice, che ha ritenuto, per un verso , “non provato” da parte dell'attore il mancato rispetto del conducente antagonista della regola pagina 4 di 6 di prudenza (di guardare nello specchietto laterale prima di effettuare una svolta) , e dall'altro, ha osservato che le dichiarazioni (confessorie) rese da nell'immediatezza dell'incidente CP_2 non consentivano di comprendere se l'ispezione attraverso lo specchietto dell'abitacolo si riferiva al momento dell'intera manovra effettuata dallo stesso o esclusivamente al momento dell'impatto.
Per quanto si è rilevato, è circostanza pacifica che la manovra di sorpasso da parte di era Parte_1
già in corso e il fatto che non si sia avveduto del sopraggiungere del motociclo, CP_2 benché fosse visibile dall'ispezione della strada, conferma che la condotta contraria del predetto alle norme del codice della strada, oltre che di comune prudenza.
Il fatto che avesse attivato l'indicatore direzionale per segnalare la svolta a sinistra ( CP_2
come riconosciuto dallo stesso , che però sostiene senza un congruo anticipo), non è Parte_1
sufficiente a mandare il primo esente da responsabilità in quanto, stante il sopraggiungere da tergo del motociclo, non avrebbe dovuto intraprendere tale manovra di svolta creando così un intralcio nella circolazione, né ha consentito al conducente del motociclo di arrestare tempestivamente la marcia.
La traccia di frenata del motociclo rilevata dagli Agenti, della lunghezza di solo 5 metri, conferma che i mezzi si trovavano a distanza ravvicinata al momento dell'avvistamento e dell'azione frenante posta in essere da parte di . Parte_1
Con la manovra di svolta attuata da senza la previa ispezione del tratto stradale, che CP_2
non gli ha consentito di avvistare il motociclo condotto da proveniente da tergo, il primo Parte_1
ha creato un improvviso intralcio nella circolazione che, benché presegnalato, si è frapposto nella marcia del motociclista, non consentendogli di attuare altra manovra di emergenza che frenare.
Dall'altra parte, emerge anche che la velocità tenuta da , nell'esecuzione peraltro di un Parte_1 soprasso vietato, così come attuato, non era adeguata allo stato dei luoghi tant'è che non è stata sufficiente ad arrestare tempestivamente la marcia ed evitare l'ostacolo. Tenuto conto della velocità sostenuta cui procedeva , rilevata dagli Agenti che hanno contestato a suo carico la Parte_1 violazione dell'art 141 c.3 e 8 cds e confermata dalle tracce di frenata, anche in applicazione del criterio sussidiario di uguaglianza dei corresponsabili, deve ritenersi sussistente il concorso partitario dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro stradale.
Per le ragioni esposte l'appello merita accoglimento e, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il concorso paritario di e nella causazione del sinistro stradale. Parte_1 CP_2
Con separata ordinanza, va disposta la rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere all'accertamento delle lesioni riportate dall'appellante nel sinistro stradale con CTU medico- legale.
Spese al definitivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in riforma della Parte_1
decisione impugnata, dichiara il concorso paritario di e Parte_1 CP_2
nella causazione del sinistro stradale;
[...]
-provvede per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
-spese al definitivo .
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 16/1/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 6 di 6