Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5423 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Balletti, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nelle cause civili riunite iscritte al n. 10008 + n. 14246/2022 R.G.. del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 cpc, riservata in decisione all'udienza del 10 aprile 2024 e vertenti:
TRA
(C.F. , elett.te dom.ta in Napoli, alla Via Parte_1 C.F._1
Pergolesi n.1 presso l'AVV. GAETANO RUGGIERO (C.F. C.F._2
), che la rappresenta e difende, il quale indica per le notificazioni e gli avvisi il
[...] fax 081 6581507, ovvero l'indirizzo di PEC
Email_1
- opponente nella causa n. 10008/2022 R.G.-
NONCHÉ
(C.F. , elett.te dom.to in Napoli, alla Controparte_1 C.F._3
Via Pergolesi n.1 presso l'AVV. GAETANO RUGGIERO (C.F. C.F._2
), che la rappresenta e difende, il quale indica per le notificazioni e gli avvisi il
[...] fax 081 6581507, ovvero l'indirizzo di PEC
Email_1
;
- opponente nella causa n. 14246/2022 R.G. -
(subentrante a titolo universale nei Controparte_2 rapporti di , cod. fisc. Controparte_3
, in persona del sig. , cod. fisc. P.IVA_1 Parte_2 C.F._4
, nella qualità di procuratore dell , in virtù
[...] Controparte_2 di procura speciale rilasciata dall'avv. Ernesto Maria Ruffini, Presidente dell
[...]
, per Notar Rep. n. 175858 del Controparte_2 Parte_3
01/10/2021, Racc. n. 11458, rappresentata e difesa dall' avv. Davide Rienzo, cod. fisc. , presso il cui studio elettivamente domicilia in San CodiceFiscale_5
E
Controparte_4
( ), n. Registro delle Imprese di Roma e cod. fisc. , p. IVA CP_5 P.IVA_2
, mandataria e gestore, in RTI, del Fondo Pubblico di Garanzia in P.IVA_3 favore delle PMI di cui alla L. 662/96, in persona del Dott. (cod. Controparte_6 fisc. ), non in proprio ma nella sua qualità di CodiceFiscale_6
Amministratore Delegato e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Collà Ruvolo (C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._7 presso il suo studio, sito in Napoli, al Centro Direzionale Isola G1, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni d'ufficio e le notificazioni a mezzo fax al n. 081/7877280 o all'indirizzo P.E.C.:
Email_3
-Opposte in entrambi i procedimenti-
CONCLUSIONI
All'esito delle note in sostituzione dell'udienza del 10.04.2024 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti difensivi ed il giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.05.2022 l notificava al Controparte_2 Parte_4
la cartella di pagamento n. 071-2020-01066183-13-000, con cui
[...]
l indicava di essere creditrice della complessiva Controparte_2 somma di € 129.942,91 a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96
Contro
Contro (surroga per escussione fondo di garanzia pos. 774396 e surroga per escussione fondo di garanzia pos. 774397). Contro L , per la stessa posizione (surroga per Controparte_2 Contro escussione fondo di garanzia pos. 774396 e surroga per escussione fondo di garanzia 774397) e stessa somma (€ 129.942,91) emetteva e notificava (in data 28.03.2022) ulteriore cartella di pagamento (n. 071-2020-01066183-13-001) alla quale fideiussore. Parte_5
Con atto di citazione in opposizione, la sig.ra impugnava la cartella di Parte_1 pagamento n. 071-2020-01066183-13-001, notificatale in data 28.03.2022, instaurando il presente giudizio n. RG 10008/2022. L'opponente, previa sospensione della esecutività della cartella, ha chiesto: a)Accertare e Dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o comunque l'inopponibilità all'odierno opponente del titolo esecutivo e/o del ruolo e dell'azione esecutiva, su di essi fondata e della relativa pretesa creditoria sottostante;
b) e/o comunque Accertare e Dichiarare che non sussiste il diritto della
[...] di iniziare e/o procedere, per il tramite Controparte_8 dall , all'esecuzione forzata nei confronti Controparte_2 dell'odierno opponente in virtù del ruolo e della cartella di pagamento n. 071-2020- 01066183-13-001, pronunciando, in caso di esecuzione già iniziata, ogni più opportuno provvedimento per la completa rimozione degli atti esecutivi posti in essere;
c) con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio;
A fondamento della istanza, l'opponente ha dedotto:
*1. la nullità della cartella esattoriale in assenza di titolo e l'inapplicabilità delle modalità di riscossione “esattoriale” mediante ruolo, di cui all'art.9, al recupero delle somme, derivanti da mancato rimborso di mutuo assistito da garanzia ex lege 662/96, in quanto ontologicamente diverso dal “finanziamento pubblico” e avente le caratteristiche di un contratto a carattere privatistico;
*2. l'omessa notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento, vale a dire l'omessa comunicazione della intervenuta decadenza dell'obbligato e dei pretesi coobbligati, della revoca delle agevolazioni, nonché dell'intervenuta surrogazione del Contro nella posizione prima di agire in via esecutiva;
*3. La propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il credito agevolato ex art. 662/96, a tutto voler concedere, sarebbe riferibile alla sola IT D'NT di
[...]
. CP_1
Anche il sig. ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. Controparte_1
615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 071-2020-01066183-13-000, deducendo quale primo motivo di opposizione la nullità della cartella esattoriale per la illegittimità dell'iscrizione a ruolo esattoriale in assenza di valido titolo e pertanto, la carenza di potere ad agire in capo al con Controparte_4 esecuzione esattoriale;
ha sostenuto che le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo;
al fine dell'esecuzione a mezzo ruolo esattoriale, l'Ente ha l'onere di acquisire, previamente rispetto l'iscrizione al ruolo, idoneo titolo esecutivo della propria pretesa, circostanza non avvenuta nel caso di specie. In entrambi i giudizi si è costituita in giudizio eccependo la propria carenza di CP_9 legittimazione passiva e nel merito, l'infondatezza dell'opposizione; Si è costituita anche la Controparte_4
( ), deducendo l'infondatezza, in fatto e in diritto, della opposizione. CP_5 Con ordinanza del 16 gennaio 2023 nel procedimento n. 10008/2022 veniva sospesa la riscossione della cartella di pagamento n. 071-2020-01066183-13-001.
Anche nel procedimento n. 14246/2022 R.G.. con ordinanza del 9/01/2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della cartella n. 071-2020-01066183-13-000.
Concessi i termini per le attività di cui all'art. 183, 6° comma cpc. in entrambi i fascicoli, in data 15.11.2023 veniva disposta la riunione al fascicolo n. 10008/2022 R.G. del fascicolo n. 14246/2022 per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Senza necessità di istruzione probatoria, in considerazione della documentalità assoluta della causa, la causa veniva introitata per la decisione alla scadenza delle note in sostituzione dell'udienza del 10.04.2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Priva di fondamento è l'eccezione, sollevata da di carenza di CP_9 legittimazione passiva.
Infatti, sebbene le doglianze degli opponenti attengano all'esistenza del credito, anziché alle modalità con le quali l'agente della riscossione ha minacciato di agire in via esecutiva, tuttavia l'ente conserva la legittimazione passiva all'azione di accertamento negativo proposta dall'obbligato, essendo il soggetto dal quale promana la minaccia dell'esecuzione e dunque destinatario della relativa opposizione, per quanto facultato a formulare domanda di garanzia nei confronti dell'ente impositore per il caso di soccombenza imputabile alla condotta di questo.
§2. Occorre brevemente descrivere le operazioni che hanno dato origine alle presenti cause riunite.
OPERAZIONE N. 774396
-Con istanza del 27.09.2017, , nella qualità di titolare della Controparte_1 impresa individuale IT D'NT di D'NT IC chiedeva alla
[...] di usufruire dell'agevolazione, sotto forma Controparte_10 di garanzia prevista dalle leggi 692/96 (art. 2 comma 100 lett. a)) e 266/97 (art. 15), qualificabile come aiuto di Stato, per un finanziamento di Euro 160.000,00, concesso Contro da BI AN (operazione n. 774396) (cfr. ALL. 4 produzione parte;
-essendo l'impresa insolvente per circa Euro 80.000,00 relativamente al finanziamento n. 774396, BI AN revocava l'affidamento e intimava il pagamento del debito, dandone comunicazione all'impresa IT D'NT di D'NT IC in Contro data 3-06-2019 e alla garante in data 23-05-2019, nonché a (cfr. Pt_1 Contro intimazione di pagamento in produzione di parte;
Contro
-in data 5.12.2019 BI AN richiedeva al Fondo di garanzia, gestito da l'attivazione della garanzia a prima richiesta;
-in data 15 gennaio 2020 il Consiglio di Gestione deliberava la liquidazione della perdita per l'importo di Euro 66.147,79 (percentuale di importo a carico del Fondo) con diritto di rivalsa del Fondo, in surroga legale, sul soggetto beneficiario finale per Contro la somma pagata (cfr. delibera in produzione di parte;
-con raccomandata, ricevuta dall'impresa IT D'NT di D'NT IC in data 12-06-2020, da in data 17-06-2020 e da in data Controparte_1 Parte_1 Contro 15-06-2020, comunicava di aver erogato alla AN l'importo garantito e di essersi surrogata ex lege ai sensi del comb. disp. dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del D.M. 20 giugno 2005 e contestualmente intimava all'impresa e alla Contro garante il pagamento del dovuto (cfr. ALL. in produzione di parte;
Pt_1
-con successiva raccomandata ricevuta dall'impresa IT D'NT di D'NT IC in data 13-08-2020, da in data 14-08-2020 e da Controparte_1 Parte_1 Contro in data 14-08-2020, precisava che l'impegno fideiussorio della sig.ra
[...]
era da ritenersi limitato a Euro 60.000,00 (cfr. ALL. in produzione di parte Pt_1 Contro
.
OPERAZIONE N. 774397
-Con istanza del 27.09.2017 , nella qualità di titolare della Controparte_1 impresa individuale IT D'NT di D'NT IC chiedeva alla
[...] di usufruire dell'agevolazione, sotto forma Controparte_10 di garanzia prevista dalle leggi 692/96 (art. 2 comma 100 lett. a)) e 266/97 (art. 15), qualificabile come aiuto di Stato, per l'operazione finanziaria di Euro 75.000,00, Contro concessa da BI AN (operazione n. 774397) (cfr. ALL. 4 produzione parte;
- essendo l'impresa insolvente per circa Euro 100.000,00 relativamente al finanziamento in oggetto, BI AN revocava l'affidamento e intimava il pagamento del debito, dandone comunicazione all'impresa IT D'NT di in Controparte_1 Contro data 3-06-2019 e alla garante in data 23-05-2019, nonché a (cfr. Pt_1 Contro intimazione di pagamento in produzione di parte;
Contro
- in data 5.12.2019 BI AN richiedeva al Fondo di garanzia, gestito da l'attivazione della garanzia a prima richiesta;
-in data 15 gennaio 2020 il Consiglio di Gestione deliberava la liquidazione della perdita per l'importo di Euro 60.000,00 (percentuale di importo a carico del Fondo) con diritto di rivalsa del Fondo, in surroga legale, sul soggetto beneficiario finale per Contro la somma pagata (cfr. ALL. in produzione di parte;
-con raccomandata, ricevuta dall'impresa IT D'NT di D'NT IC in data 12-06-2020, da in data 15-06-2020 e da in data Controparte_1 Parte_1 Contro 15-06-2020, comunicava di aver erogato alla AN l'importo garantito e di essersi surrogata ex lege ai sensi del comb. disp. dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del D.M. 20 giugno 2005 e contestualmente intimava alla impresa e alla Contro garante il pagamento del dovuto (cfr. ALL. in produzione di parte . Pt_1
§3. Tanto premesso in fatto, col primo motivo di opposizione entrambi gli opponenti hanno dedotto la nullità della cartella esattoriale in assenza di titolo e l'inapplicabilità alla fattispecie delle modalità di riscossione “esattoriale” mediante ruolo.
L'argomento, per quanto avallato da una parte della giurisprudenza di merito, non è condivisibile.
Il Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 co. 100 della L. 23/12/96 n.662, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In virtù di un'apposita convenzione, stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, la svolge l'attività di CP_5 gestione del predetto Fondo.
In caso di revoca/inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore (unico legittimato in tal senso) è onerato a chiedere l'attivazione del Fondo, attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto.
L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che: “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Una volta attivato il fondo, il Mediocredito centrale può giovarsi, come appena detto, di quanto disposto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98, che così recita: “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Dal canto suo, il precedente comma 4 – per quanto qui interessa - fa riferimento ai
“casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1 …(omissis)”.
Il quadro normativo è stato successivamente completato dall'art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33 (confermando quanto già previsto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98), che così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Dunque, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante – in qualità di gestore del fondo di garanzia per CP_4 Controparte_4
PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l.662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
La Suprema Corte ha provveduto a chiarire esplicitamente come la revoca non sia un presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura “privilegiata” (in vari sensi) di cui al comma 5 l'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, proprio alla luce di un'interpretazione estensiva dell'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98, diretta ad individuare - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010 - il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale: tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
Il credito dell'Amministrazione statale - che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI – è infatti un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7 d.lgs n. 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive;
pertanto deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma.
Nel caso in esame, proprio perché il credito in oggetto, non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, il diritto di attivare lo strumento di cui al c. 5 dell'art. 9 cit., sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento (v. su tutto il ragionamento Cass. 6508/2020).
In conclusione si ritiene che l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o un fatto, addebitato all'impresa beneficiaria, che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società finanziatrice, costituisca causa idonea per il per utilizzare la norma di favore, di cui all'art 9 comma 5 del CP_8
d.lgs n. 123/98.
E invero, l'equiparazione totale tra l'ipotesi di inadempimento e l'ipotesi di revoca espressa della finanziamento sarebbe ovviamente vanificata ove si immaginasse un recupero del credito a due velocità: ossia la possibilità di utilizzare lo strumento di cui all'art. 17 del d.l. 26 febbraio n. 46 (escussione tramite ruolo) solo ove vi fosse un provvedimento amministrativo pubblicistico di revoca del finanziamento, quale titolo fondante l'emissione della cartella esattoriale, escludendo invece tale possibilità ove il presupposto dell'avvio esecuzione esattoriale trovasse luogo nel mero inadempimento, ossia in carenza di un atto che valga come titolo esecutivo.
Da ultimo, è intervenuta in via tranciante la Corte di legittimità con più pronunce tra loro osmotiche.
In primis si è affermato che: “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto di finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, non essendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa” (cfr. Cass. n. 27360 del 22/10/2024). In particolare, l'iter normativo può sintetizzarsi come segue: “la stessa norma (dell'art. 8bis) , in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica” (Così Cass. 1005/23).
Dal punto di vista del diritto intertemporale, è stato chiarito che: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (V. Cass. 9657/2024).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, il diritto di credito di
– in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI- Controparte_4 costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo del relativo importo e per l'avvio della procedura di esecuzione esattoriale.
Ne consegue che il motivo de quo non è condivisibile.
§4. Sulla base delle circostanze di fatto, sopra evidenziate, ha notificato a CP_9
in qualità di coobbligata, la cartella n. 071-2020-01066183-13-001 Parte_1 per l'importo complessivo di Euro 129.942,91, di cui Euro 68.134,74 per recupero agevolazione L. 662/96 relativo alla posizione 774396 ed Euro 61.802,29 per recupero agevolazione L. 662/96 relativo alla posizione 774397.
E' indubbio che la cartella impugnata sia stata legittimamente azionata nei confronti di in qualità di fideiussore. Parte_1 Contro E invero dalla documentazione prodotta da emerge che quest'ultima ha prestato in data 25 settembre 2012 una fidejussione omnibus di euro 45.000,00 e in data 26 aprile 2013 una seconda fidejussione omnibus di euro 30.000,00.
Tale potere discende dall'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 cit., secondo cui il diritto alla restituzione delle somme, liquidate a titolo di perdite dal
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere esercitato, non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
Sul punto va richiamato il principio di diritto espresso da Cass. n. 9657 del 10/04/2024, secondo cui: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (cfr. anche Cass. n. 32148 del 12/12/2024).
§5. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 6° comma n. 2 cpc la sig.ra ha dedotto la nullità delle fidejussioni prestate in quanto rivolte a garantire Pt_1 il medesimo debito già coperto da garanzia statale. Secondo l'assunto della opponente:
* il D.M. 23 settembre 2005, che regola le modalità di corresponsione della Contro garanzia da parte di in relazione alle previsioni di cui alla legge 266/97, ha stabilito, all'art. 4.4, che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possa essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa, bancaria.
* Solo sulla parte residua del finanziamento possono essere, di conseguenza, acquisite garanzie reali, bancarie, assicurative, il cui valore cauzionale complessivo non può comunque superare la quota di finanziamento non coperto dalla garanzia del Fondo.
Il motivo, per quanto suggestivo e avallato da alcune pronunzie di merito, non è condivisibile.
Infatti l'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, fa riferimento espresso alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, e non alle garanzie personali prestate da persone fisiche. A conferma di tale interpretazione va richiamato il tenore letterale dell'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 cit., secondo cui il diritto alla restituzione delle somme, liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere esercitato, non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
Tale norma infatti, non avrebbe alcun senso, né potrebbe trovare applicazione nell'ipotesi in cui le garanzie in questione fossero affette da nullità.
Ne consegue che le garanzie fideiussorie, prestate dalla , sono valide e Pt_1 operanti, non essendo assimilabili a nessuna delle categorie specificamente delineate nel disposto normativo.
§ 6. Sempre nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 6° comma n. 2 cpc, la sig.ra ha sostenuto che, data la sua qualità di consumatore, le fideiussioni Pt_1 Contro omnibus, prodotte da ponendosi a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante ( in relazione alle sole clausole contrastanti con gli art 2 , comma 2, lett.a) della 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi degli art 2 comma 3 della legge succitata e dell'art 1419 c.c.) sono nulle per violazione della normativa antitrust;
in particolare che i modelli di fideiussione allegati sono conformi al modello di fideiussione ABI dichiarato nullo dalla AN d'Italia prima e dalla Suprema Corte di Cassazione successivamente. Rileva questo giudicante, che, come più volte chiarito dalla Corte di legittimità (v. di recente Cass. n. 8023/2024; Cass.30383/2024) il rilievo officioso della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanza fattuali necessarie alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI - quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della AN d'Italia – “sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte (e come afferma anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” ( Cass.30383/24). Ciò vuol dire che, sebbene l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione, quale eccezione in senso lato, non possa ritenersi tardiva in quanto comunque rilevabile d'ufficio, ciò non esonerava la parte dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio degli elementi che avrebbero dovuto indurre questo giudice a ravvisarla (v. Cass. n. 30885/2022; Cass. n. 16102/2024). Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto – anche quando non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata - siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023). Nella specie, trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, detta rilevazione richiedeva che risultassero dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della AN d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore (Cass. n. 1851/2025).
Nel nostro caso, manca un'allegazione tempestiva di questo genere.
E invero, senza che le parti opposte, né all'udienza di trattazione, né successivamente (non avendo depositato alcuna memoria ai sensi dell'art. 183 n. 1 cpc), avessero aggiunto nulla di nuovo a quanto già argomentato nelle rispettive comparse di costituzione, la sig. solo nella memoria depositata entro il 2° Pt_1 termine ex art. 183, comma 6, C.P.C., allegava e documentava nuove circostanze fattuali a sostegno della nullità delle fideiussioni sottoscritte.
Per mera completezza, non può tuttavia sottacersi che le clausole, peraltro solo genericamente indicate, delle fideiussioni sottoscritte non collimano integralmente con quelle del modello ABI. In particolare, per quanto concerne l'obbligo del fideiussore di rimborsare alla AN le somme incassate dalla stessa e poi restituite a seguito di annullamento o altra ipotesi, va osservato che nell'art. 2 delle fideiussioni sottoscritte dalla , si esclude espressamente che detto obbligo sussista Pt_1 allorché il fideiussore rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo. A ciò si aggiunga che le fideiussioni in oggetto sono successive al 2005, e l'interessata non ha né dedotto né comprovato nel rispetto delle preclusioni processuali la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo in questione.
Per quanto riguarda, poi, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., va evidenziato che essa ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (cfr, su tutto il ragionamento , Cass. 1851/2025).
Orbene nella specie l'eccezione è stata sollevata solo nelle memoria, depositata ai sensi dell'art. 183 n. 2 cpc.. Ne consegue che non è possibile valutare nemmeno le implicazioni derivanti dalla vessatorietà della clausola di deroga all'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. , in quanto le ricadute sul contratto in oggetto derivanti concretamente dalla nullità di detta clausola (art. 1419 c.c.) vengono adombrate solo tardivamente.
§7. Col secondo motivo di opposizione sia la sig.ra che il sig. Pt_1 CP_1 hanno dedotto l'omessa notificazione degli atti prodromici alla cartella e, segnatamente dell'invito di pagamento bonario. Il motivo è privo di pregio. Come si è visto, al recupero del credito, avente ad oggetto il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Si tratta di una normativa speciale volta a permettere la riscossione coattiva mediante esecuzione esattoriale regolata con riferimento alla materia tributaria. A differenza delle fattispecie relative ai tributi non può però affermarsi che l'iscrizione a ruolo sia condizionata dalla previa notifica dell'avviso bonario, non prevista dalla normativa sopra esaminata. Nel caso in esame, dunque, la pretesa può essere portata a conoscenza del destinatario direttamente con la cartella, ossia con la notifica corrispondente, nella c.d. esecuzione civile ordinaria, a quella del precetto, con trascrizione del titolo esecutivo qui costituito dal ruolo (cfr. Cass. N. 23-11-2017, n. 27884 su materia analoga).
§8. Premesso che il credito de quo è astrattamente azionabile nei confronti di quale fideiussore, tuttavia, in concreto, risulta che la stessa, per Parte_1 Contro quanto documentato da ha prestato una fidejussione omnibus di euro 30.000,00 e una fidejussione omnibus di euro 45.000,00, e, pertanto, di importo complessivamente inferiore a quello indicato nella cartella di pagamento (€ 129.942,91), alla stessa notificata.
Ne deriva che l'opposizione, proposta da va accolta in parte qua e va Pt_1 dichiarato che non ha diritto di procedere all'esecuzione per un importo CP_9 superiore a Euro 75.000,00 (oltre eventuali accessori). La parziale soccombenza dell'opponente (segnatamente con riferimento alla domanda di nullità o inesistenza o comunque inopponibilità del titolo esecutivo e/o del ruolo e dell'azione esecutiva) determina una equa compensazione delle spese del presente giudizio.
§9. L'opposizione proposta da , titolare della impresa individuale Controparte_1
IT D'NT di D'NT IC, va invece integralmente rigettata.
Tenuto conto degli orientamenti di merito di segno contrario e delle recentissime (esplicite) pronunce di legittimità, nonché della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate, sussistono fondati motivi per compensare le spese del presente giudizio anche relativamente alla posizione di . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulle opposizioni, proposte come in narrativa da e da ogni altra domanda, istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta da Parte_1 relativamente alla cartella n. 071-2020-01066183-13-00, e, per l'effetto dichiara che non ha diritto Controparte_2 di procedere all'esecuzione per un importo superiore a Euro 75.000,00. b) Rigetta l'opposizione proposta da , titolare della impresa Controparte_1 individuale IT D'NT di D'NT IC, relativamente alla cartella di pagamento n. 071-2020-01066183-13-000. c) Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, l'08.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Balletti