Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7227 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: Altri contratti atipici vertente
TRA
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Isernia, al Viale 3 Marzo 1970 n. 86, presso lo studio dell'avv. Anna Sozio che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione in opposizione
Opponente
CONTRO
(P.IVA C.F. , in persona CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Piazza Vanvitelli n. 15, presso lo studio degli avv.ti
Giuseppe Sollazzo e Giorgio Frasca, che, unitamente all'avv. Luca
Andrisani, la rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Rgn°7227/ 2021 1
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Come dagli atti di causa depositati dalle parti che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1795/2021- emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 30.04.2021 e pubblicato in data
03.05.2021 nel procedimento avente RG N. 3559/2021 – con il quale, su ricorso dell'odierna opposta, le era stato ingiunto il pagamento a favore di quest'ultima della somma complessiva di €.20.274,23 oltre interessi come da domanda e spese della procedura, quale corrispettivo dovuto per fornitura merci (vernici) così come risultanti dalle fatture allegate al ricorso.
In particolare, a fondamento della propria domanda, la società opposta aveva esposto: - di aver effettuato forniture di merce in favore della giusta fatture: n. 1885 del 31.05.2016 Parte_1 dell'importo di €.7.095,40, n. 2261 del 22.06.2016 dell'importo di
€.5.215,73, n.2422 del 07.07.2016 dell'importo di €.1.562,42, n..2575 del 21.07.2016 dell'importo di €.825,77, n.2923 del 04.08.2016 dell'importo di €.5.292,21, n.2936 del 31.08.2016 dell'importo di
€.1.193,95, n.3025 del 08.09.2016 dell'importo di €.1381,66, n.3617 del
18.10.2016 dell'importo di €.18,86, n.4179 del 12.12.2016 dell'importo di €.5,58, per il complessivo importo di €.22.591,58; - che la società
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debitrice, in data 31.10.2016, aveva provveduto al pagamento della fattura n.1885 del 31.05.2016 dell'importo di €.7.095,40 mediante un parziale pagamento a mezzo bonifico bancario del 31.10.2016 dell'importo di €.2.317,35 e mediante l'emissione dell'assegno bancario n. 3724995177-07 del 30/11/2016 tratto su Unicredit Banca S.p.A., che tuttavia era rimasto impagato;
- che ugualmente impagato era rimasto l'assegno n. 3724995175 - 05 del 30/09/2016 tratto su Unicredit Banca
SpA, emesso in suo favore al fine di estinguere parzialmente l'obbligazione di pagamento;
- che la dunque, a Parte_1
fronte delle fornitura di merci eseguita, non aveva provveduto al pagamento delle predette fatture, rendendosi inadempiente al pagamento del dovuto;
- che, dunque, all'importo dovuto da Parte_1
per la fornitura di cui alle suddette fatture, dovevano aggiungersi le spese scaturite dal mancato pagamento degli assegni insoluti pari ad
€.18,86 ed €.5,58; - che, nonostante i numerosi solleciti inoltrati a mezzo pec, tra i quali quello del 15.11.2016, la Parte_1
nulla aveva fatto sapere o pagato e, pertanto, la era CP_1 creditrice della somma complessiva di €.20.274,23, comprensiva di spese per assegni insoluti ammontanti ad €.24,44.
Quali motivi di opposizione la deduceva: - Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord per essere competente il Tribunale di Isernia;
- la carenza dei presupposti necessari all'emissione del decreto emesso così come previsti dall'art. 633 c.p.c. e la violazione del principio sull'onere della prova previsto dall'art. 2697
c.c., atteso che la pretesa creditoria era stata onorata e che i richiamati assegni erano stati regolarmente saldati;
- che, nella specie, il credito vantato dalla era inesistente, essendo stata regolarmente CP_1
pagato tramite l'assegno n. 3724995175-05 del 30/09/2016, l'assegno n.
3724995177-07 del 30.11.2016 nonché ulteriori n.2 assegni recanti n.
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372499517606 del 31.10.2016 e n. 3724994273 del 10.08.2016; - di essere in realtà titolare, a sua volta, di alcune posizioni creditorie nei confronti dell'opposta nonché legittimata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla condotta inadempiente tenuta da quest'ultima; - che, nella specie, l'opposta non aveva provveduto al rimborso delle spese sostenute per la riparazione e il ripristino di lavori di tinteggiatura della facciata esterna di un fabbricato sito nel Comune di Castelpetroso
(IS), nonostante l'emissione di una fattura a credito da parte della
(fattura n. 183/15 del 08/10/2016) per l'importo di Parte_1
€.3.555,71; - che tale fattura era relativa ai costi derivanti dalla necessità di sostituire il materiale difettoso fornito dalla (materiale CP_1
che aveva causato vizi gravi come rigonfiamenti delle pareti e distaccamento dei pezzi della copertura); - che la Parte_1
aveva dovuto sostenere spese aggiuntive per l'acquisto di nuovo materiale e per il lavoro di riparazione, ma la non aveva CP_1
provveduto a rimborsare tali costi, nonostante l'emissione della predetta fattura;
- che, inoltre, i rapporti commerciali intrattenuti con la CP_1
sin dal 1970 erano stati da sempre improntati sulla serietà
[...]
professionale e commerciale, con un'intesa basata su prassi consolidate e accordi economici che erano sempre stati onorati dalla Parte_1
- che in particolare, era stato convenuto che, al raggiungimento di
[...] un fatturato minimo annuale, generalmente non inferiore a €.100.000,00, fosse previsto il pagamento di un premio pari al 10% dell'importo; - che per l'anno 2010-2011, la aveva raggiunto tale Parte_1
soglia e, pertanto, aveva richiesto alla il pagamento del CP_1
premio di €.10.000,00, ma la società convenuta non aveva provveduto a corrispondere tale somma;
-che, in seguito a tale condotta evasiva, il legale rappresentante della nonché il Sig. Parte_1 CP_2
, socio della predetta, avevano richiesto un incontro con la dirigenza
[...]
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della per risolvere la questione;
-che durante tale incontro, CP_1
le parti avevano concordato che la avrebbe corrisposto CP_1
annualmente alla l'importo di €.2.000,00 per Parte_1
cinque anni, sino al completo soddisfacimento della pretesa;
- che, tuttavia, nonostante l'accordo raggiunto, la non aveva CP_1
onorato gli impegni assunti, e tale somma risultava ancora dovuta alla
- che, inoltre, a seguito dell'interruzione dei Parte_1
rapporti commerciali da parte della nel settembre 2016, la CP_1
società si era trovata costretta ad acquistare materiale da altri fornitori a costi maggiori e a reperire i prodotti necessari per completare i lavori già avviati;
- che tale cessazione improvvisa aveva avuto gravi ripercussioni sul fatturato della che aveva visto Parte_1
ridursi drasticamente la propria clientela fidelizzata e costretta a trovare nuovi partner commerciali, con un notevole aggravio di costi;
- che, a causa di ciò, giacevano ancora in magazzino prodotti per CP_1 un importo pari ad €.7.974,00, oltre IVA, prodotti invenduti ed invendibili, in quanto non sufficienti o non idonei, in assenza di prodotti complementari, all'espletamento di opere edilizie e quindi non utilizzabili in alcun modo;
- che la condotta della costituiva CP_1
un grave inadempimento contrattuale, giustificando così la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e la richiesta di risarcimento per i danni subiti, tra cui i costi sostenuti per l'acquisto di materiale da altri fornitori, la perdita di clientela e la contrazione del fatturato, nonché il danno all'immagine subito dalla società; - che, nella specie, la cessazione improvvisa della fornitura aveva causato un danno significativo all'immagine della oltre alla perdita Parte_1
di opportunità commerciali, che si erano tradotte in un danno complessivo stimato in €.200.000,00.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di:“ - in via preliminare,
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dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito nel ricorso monitorio e, di guisa revocare il decreto ingiuntivo emesso oggetto di esecuzione, per essere competente il Tribunale di Isernia;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale dell'On. Tribunale adito da parte ricorrente in sede monitoria, per le motivazioni esposte, considerato che l'opposizione è fondata su prova scritta,
SOSPENDERE, INAUDITA ALTERA PARTE, ex art. 649 c.p.c.
l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, alla luce di quanto rappresentato, si chiede di, revocare, porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 1795 del
03/05/2021, R.G. n. 3559/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord per carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. e/o per inammissibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto della domanda;
- in via riconvenzionale nel merito: - accertare e dichiarare il diritto della alla restituzione delle somme di cui all'allegata Parte_1
fattura n. 183/2015 del 8 ottobre 2016 e per l'effetto condannare la al pagamento della somma di € 3.555.71 in favore CP_1
dell'odierna opponente;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per le ragioni in atti per l'effetto CP_1
dichiarare risolto ogni rapporto contrattuale con condanna della al pagamento della somma di €.10.000,00 per quanto CP_1
esposto in narrativa;
- in ogni caso, in virtù dell'inadempimento contrattuale di parte opposta, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi collegati e discendenti dal proprio inadempimento contrattuale nei confronti della il Parte_1 tutto quantificato nella complessiva somma di €.200.000.00 o nella minore o maggiore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata revoca
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e/o declaratoria di nullità del d.i. opposto nonché in caso di accertamento di un credito della nei confronti della CP_1 [...]
disporre la compensazione delle somme dovute con quelle Parte_1 accertate e vantate da quest'ultima in virtù della spiegata domanda riconvenzionale e/o disporre la restituzione del materiale fornito dalla
e giacente presso la sede dell'odierna opponente a CP_1
soddisfacimento dell'eventuale pretesa creditoria accertata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.”
(cfr. pag. 13-14 dell'atto di citazione in opposizione)
Si costituiva in giudizio la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, che eccepiva: - l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, essendo il credito certo, liquido ed esigibile;
- che, durante il corso dell'anno 2016, la aveva effettuato una serie di Parte_1
ordini presso la - che, a seguito di tali ordini e della CP_1
consegna della merce, erano state emesse le fatture azionate nonché le ulteriori seguenti fatture: n.1885 del 31.05.2016 dell'importo di
€.7.023,13, n.1434 del 29.04.2016 dell'importo di €.3.183,48, n.279 del
29.01.2016 dell'importo di €.1.356,64, n. 994 del 31.03.2016 dell'importo di €.2.554,13, anch'esse corredate dai rispettivi documenti di trasporto, regolarmente sottoscritti dal Sig. per Parte_2
ricevuta della merce;
- che l'importo totale della merce fornita da CP_1
a durante il 2016 era stato dunque pari a
[...] Parte_1
€.29.680,25, somma dalla quale erano stati sottratti i pagamenti già effettuati nelle more dall'opponente, per un importo complessivo pari a
€.9.411,60; - che l'importo richiesto dalla mediante il CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo pari a €.20.274,23 era stato dunque indicato tenendo già conto degli esborsi effettuati dalla debitrice a seguito dei ripetuti solleciti all'adempimento formulati da CP_1
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- che, di converso, alcun ulteriore pagamento era stato prodotto dalla per dimostrare l'avvenuta integrale estinzione del Parte_1
debito contratto con la - che dalla documentazione CP_1 depositata, infatti, risultava il solo pagamento dell'importo di €.9.411,60 successivo all'insoluto relativo agli assegni n. 3724995175-05 del
30/09/2016 e n. 3724995177-07 del 30/11/2016 tratti su Unicredit
Banca SpA, che al momento della presentazione all'incasso erano rimasti impagati con conseguente aggravio di costi a carico della società creditrice;
- che alcuna efficacia probatoria poteva avere la produzione in giudizio dell'estratto conto al 30/09/2016 e al 31/12/2016 allegato dalla Società opponente a sostegno di due presunti pagamenti mediante assegni il cui beneficiario non era dato conoscere, considerato che non compariva da nessuna parte il nome del soggetto in favore del quale gli assegni erano stati emessi;
- il disconoscimento di tutti i presunti pagamenti effettuati, secondo la ma mai avvenuti Parte_1
in favore della creditrice, a mezzo assegni n. 372499517606 del
31/10/2016 e n. 3724994273 del 10 agosto 2016 mai ricevuti dalla
- l'infondatezza delle domande riconvenzionali avanzate;
- CP_1
che, nella specie, con riferimento alla fattura n. 183/15 del 08/10/2016 dell'importo di € 3.555,71 emessa a causa di presunti “vizi e difetti” della merce fornita dalla creditrice, essa era stata prontamente contestata a mezzo PEC del 15/11/2016 e che mai erano stati denunciati dei vizi;
- che nella missiva inviata alla in data 19.12.2016, l'ex legale CP_1
rappresentante della il Sig. , aveva Parte_1 CP_2
riconosciuto apertamente il debito contratto nei confronti della CP_1
e persino di non aver mai sottoscritto il contratto che prevedeva il
[...]
premio Fatturato anno 2010, che controparte invocava infondatamente a compensazione con il credito vantato dalla - che prive di CP_1
consistenza erano le ulteriori doglianze mosse dalla debitrice, la quale
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aveva invocato genericamente un inadempimento contrattuale da parte della richiedendo un risarcimento per un presunto danno CP_1
derivante dal diniego (a suo dire immotivato) di ulteriore fornitura di merce, nonostante la stessa Società avesse già accumulato una posizione debitoria elevata;
- che alcun contratto era stato mai sottoscritto tra le parti che prevedesse un premio annuale per le forniture richieste, o un obbligo di fornitura a carico della creditrice;
- che non erano state mai formalmente contestate irregolarità nella fornitura di merce, e che la debitrice non aveva fornito alcuna prova in merito;
- che alcun danno era stato arrecato alla Parte_1
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “1) in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto formulata all'opponente, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c. e confermare la provvisoria esecuzione del d.i.
n. 1759 / 2021 emesso in data 03/05/2021 dal Tribunale di Napoli
Nord; 2) nel merito, rigettare l'opposizione formulata da
[...]
mediante atto di citazione, poiché infondata in fatto ed in Parte_1
diritto e confermare il decreto ingiuntivo nr. 1759/2021 del Tribunale di
Napoli; 3) in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre accessori ex lege, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato anticipante.” (cfr. pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta).
Denegata, all'udienza del 09.11.2021, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, VI co.,
c.p.c., emessa in data 11.04.2024 ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., con la quale veniva ingiunto alla il Parte_1 pagamento dell'importo di €.20.274,23, all'udienza del 05.12.2024, confermate le ragioni già esposte in precedenza per l'accoglimento dell'ordinanza stessa e rigettata, dunque, l'istanza di revoca proposta
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dalla la causa veniva assegnata a sentenza, con il Parte_1
termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa che si desume dalla documentazione in atti e dall'assenza di contestazioni a riguardo.
Sempre in via preliminare va dato atto della tempestività della opposizione stante l'avvenuta notifica della stessa nel rispetto del termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e l'assenza di contestazioni a riguardo.
Va altresì dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dall'opponente nei confronti dell'opposta e che ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente per essere competente territorialmente il Tribunale di Isernia.
Invero, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti ( quale quelli indicati negli artt. 18, 19
e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito
(trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
17311 del 03/07/2018).
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Per le persone giuridiche, poi, la parte che sollevi l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicché, ove sia convenuta una società, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. civ., la società deve provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 21253 del 14/10/2011).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'eccezione di incompetenza territoriale non risulta formulata con riferimento a tutti i fori alternativi non avendo parte opponente esaustivamente esaminato il criterio di competenza previsto dall'art. 19 c.p.c. e relativo alle sedi secondarie della società. Da ciò consegue che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente vada rigettata e, pertanto, deve ritenersi definitivamente radicata la competenza di questo Tribunale.
Tanto premesso, deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn. 7188/2003;
15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr.
Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006).
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Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente
è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a
Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la
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non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal
04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Sempre in via preliminare va inoltre considerato che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato
(Sez. 1, Sentenza n. 14980 del 28/06/2006) per cui, ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto
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valere in giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 9232 del 12/07/2000). Pertanto, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (Sez. L, Sentenza n.
13429 del 09/10/2000).
Fermo, dunque, quanto sopra illustrato riguardo al riparto dell'onere probatorio, si osserva quanto segue.
Parte opposta, a sostegno della propria pretesa, produceva, con il ricorso monitorio, copiosa documentazione ossia le fatture n.1885 del
31.05.2016 dell'importo di €.7.095,40, n. 2261 del 22.06.2016 dell'importo di €.5.215,73, n. 2422 del 07.07.2016 dell'importo di
€.1.562,42, n. 2575 del 21/07/2016 dell'importo di €.825,77, n.2923 del
04/08/2016 dell'importo di €.5.292,21, n.2936 del 31/08/2016 dell'importo di €.1.193,95, n.3025 del 08.09.2016 dell'importo di
€.1.381,66; n.3617 del18/10/2016 dell'importo di €.18,86 e n.4179 del
12.12.2016 dell'importo di €.5,58 per il complessivo importo di
€.22.591,58 e copia dell'estratto del “Registro delle fatture di vendita” per i mesi da Giugno 2016 ad Ottobre 2016 a firma del Notaio Per_1
Deduceva e comprovava, altresì, che la società debitrice aveva
[...]
effettuato un parziale pagamento della fattura n. 1885 del 31.05.2016 tramite un bonifico bancario di €.2.317,35 il 31.10.2016, producendo un assegno bancario emesso il 30.11.2016 (n. 3724995177-07) che era risultato insoluto ed un altro assegno emesso il 30.09.2016 (n.
3724995175-05) rimasto anch'esso impagato. Concludeva, dunque,
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affermando che a causa di tali mancati pagamenti, l'importo dovuto dalla risultava essere di €.20.274,23, includendo Parte_1
le spese derivanti dagli assegni insoluti per un totale di €.24,44.
A fronte di ciò, la con la propria opposizione, ha Parte_1
sostenuto di aver già adempiuto al pagamento degli importi dovuti. In particolare, relativamente all'assegno n.3724995175-05 emesso il
30.09.2016, la società opponente ha prodotto una ricevuta bancaria indicante l'addebito dell'importo portato dall'assegno maggiorato del
10%, per un totale di €.5.178,28, circostanza comunicata alla CP_1
con una mail del 16.12.2016. Relativamente all'assegno n.
[...]
3724995177-07 emesso il 30.11.2016, l'opponente ha prodotto documentazione bancaria attestante l'apertura di un deposito vincolato infruttifero al portatore per onorare il pagamento del suddetto assegno.
Inoltre, la eccepiva altresì che l'opposta non aveva Parte_1
tenuto conto dei pagamenti effettuati tramite gli assegni n.
372499517606 del 31/10/2016 dell'importo di €.4.705,80 e n.
3724994273 del 10/08/2016 dell'importo di €.3.297,44, per un totale di
€.8.003,24.
A fronte di ciò, la nel corso del giudizio e nel rispetto dei CP_1 termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., ha dedotto per l'anno
2016, tutte le fatture – incluse quelle azionate - emesse dalla società creditrice in virtù della merce regolarmente ordinata e consegnata alla
(n. 3528 del 30/10/2015 dell'importo di €.6.731,52 Parte_1
n. 3926 del 30/11/2015 dell'importo di €.4.327,46, n. 1434 del
29/04/2016 dell'importo di € 3.183,48, n. 1885 del 31/05/2016 dell'importo di € 7.095,40, n. 2261 del 22.06.2016 dell'importo di
€.5.215,73, n. 2422 del 07.07.2016 dell'importo di €.1.562,42, n.2575 del 21/07/2016 dell'importo di €.825,77, n.2923 del 04/08/2016 dell'importo di €.5.292,21, n.2936 del 31/08/2016 dell'importo di
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€.1.193,95, n.3025 del 08.09.2016 dell'importo di €.1.381,66, n.3617 del 18/10/2016 dell'importo di €.18,86, n.4179 del 12.12.2016 dell'importo di €.5,58, n.279 del 29.01.2016 dell'importo di €.1.356,64,
n. 994 del 31.03.2016 dell'importo di €.2.554,13), il tutto per un importo complessivo di €.40.739,23; deduceva, altresì, che da tale somma erano stati sottratti i pagamenti già effettuati dall'opponente e che la somma da essa richiesta in via monitoria riguardava la differenza, ancora dovuta, pari ad €.20.274,23, derivante dalle fatture rimaste inevase ed impagate;
rilevava, invero, che i pagamenti effettuati tramite assegni, in assenza di specifica imputazione da parte della debitrice, erano stati destinati al saldo delle altre fatture emesse nello stesso anno e non a quelle azionate nel ricorso monitorio.
Ciò detto e premesso quanto precede, nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Dirimente, ai fini della decisione, è la circostanza che, a fronte della documentazione versata in atti da parte opposta, parte opponente non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento delle fatture azionate.
Nella fattispecie in esame si pone la questione relativa alla imputazione dei pagamenti nel caso in cui tra le medesime parti intercorra una pluralità di rapporti creditori. Al riguardo si ritiene di dover aderire all'indirizzo più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca
l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa
l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita
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di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno” (cfr. Cass. Ordinanza n. 15708 del 04/06/2021; in senso conforme vedasi anche Cass. Ordinanza n. 26275 del 06/11/2017).
Nel caso in cui, come quello in esame, il creditore sostenga che i pagamenti effettuati mediante assegni siano da imputarsi a diverse ragioni creditorie, è allora onere del debitore dimostrare che, diversamente, quegli assegni siano stati emessi a copertura proprio dei crediti fatti valere in giudizio.
Tuttavia, nella vicenda in esame, la società opponente, su cui gravava quindi il relativo onere probatorio, ha del tutto omesso di dimostrare che gli assegni allegati fossero a saldo proprio delle forniture di cui è stato in via monitoria chiesto il pagamento.
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, può quindi dirsi che, mentre la creditrice in senso sostanziale ha soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravata e come sopra rappresentato, il debitore in senso sostanziale non ha fornito la prova liberatoria spettantegli, limitandosi a delle mere e generiche contestazioni, da ritenersi del tutto inconsistenti a fronte della avversa posizione e della documentazione prodotta.
Da ciò ne consegue che l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo qui opposto n.1795/2021, il quale va altresì dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi e per gli effetti degli artt. 653 e 654 c.p.c., non potendosi dedurre in compensazione alcuna delle somme richieste da parte opponente in via riconvenzionale per i motivi che seguono.
Va poi rigettata la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente relativamente al pagamento della fattura n. 183/15
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dell'08.10.2016.
La ha richiesto il pagamento della fattura sopra Parte_1
indicata, asserendo che la merce fornita dalla fosse affetta CP_1
da vizi tali da renderne necessaria la sostituzione, con conseguenti costi di ripristino. Tuttavia, non risulta agli atti che la parte opponente abbia mai formalmente contestato i vizi nei termini e con le modalità previste dagli artt. 1490 e ss. c.c. né ha prodotto idonea documentazione tecnica o peritale a supporto delle proprie affermazioni.
Per contro, la ha dimostrato di aver contestato CP_1
formalmente la fattura a mezzo PEC in data 15.11.2016, rifiutando il pagamento per mancanza di fondamento.
Orbene, in assenza di compiuta, tempestiva e puntuale contestazione dei vizi contestati, oltre che della prova certa dell'esistenza e dell'entità dei vizi lamentati, la pretesa della deve quindi essere Parte_1
rigettata.
La ha, altresì, avanzato richiesta di pagamento Parte_1
della somma di €.10.000,00 a titolo di "premio fatturato" per gli anni
2010-2011, sostenendo che tale riconoscimento era prassi consolidata tra le parti.
Tuttavia, anche in tal caso, non è stato prodotto alcun contratto scritto o altro documento idoneo a provare l'esistenza di un obbligo in tal senso a carico della né è stato allegato alcun pagamento effettuato CP_1
negli anni precedenti tale da confermare la suddetta prassi.
Al contrario, dagli atti emerge che l'ex legale rappresentante di
[...]
sig. , con missiva del 19.12.2016, avesse Parte_1 CP_2
espressamente riconosciuto di non aver mai sottoscritto alcun accordo formale relativo al premio in questione.
Pertanto, in assenza di prova scritta o di altri elementi certi che possano fondare la predetta richiesta, anche tale domanda riconvenzionale deve
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essere rigettata.
Infine, la ha richiesto il risarcimento del danno Parte_1
per la cessazione improvvisa del rapporto commerciale con la CP_1
quantificandolo in €.200.000,00 per la perdita di clientela, il
[...]
danno all'immagine e la giacenza di merce invendibile.
Tuttavia, non è emerso dagli atti alcun obbligo contrattuale che vincolasse la a garantire una fornitura continuativa alla CP_1
né la cessazione del rapporto può qualificarsi Parte_1
come inadempimento. La mancata evasione di due ordini (n. 102 del
28/09/2016 e n. 97 del 12/09/2016) non può essere considerata illegittima, soprattutto alla luce della posizione debitoria che la stessa opponente aveva accumulato nei confronti della CP_1
Inoltre, anche in questo caso, la parte opponente non ha fornito prove adeguate dell'entità del danno subito, né del nesso causale tra la cessazione del rapporto e le perdite economiche lamentate. Pertanto, anche tale domanda riconvenzionale va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto
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rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00; ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA e
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.
1795/2021;
2) RIGETTA tutte le domande riconvenzionali avanzate da parte opponente;
3) CONDANNA la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti della CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del
[...]
presente giudizio, che si liquidano in €.11.268,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA nelle vigenti aliquote, con attribuzione agli avv.ti Giorgio Frasca e
Luca Andrisani dichiaratisene anticipatari.
Così deciso in Aversa il 27/03/2025
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato
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telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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