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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/05/2024, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
RG n. 1212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL DANIELA Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1212/2024 promosso con domanda congiunta da
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MUSTO Parte_1
ENRICO
e
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LADURNER KARL Controparte_1
- ricorrenti -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: procedimento su domanda congiunta ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c. per la presa d'atto di accordi intervenuti tra i genitori in ordine ad affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minorenne;
pagina 1 di 2 Il Tribunale
rilevato
che le parti (non sposate) hanno proposto domanda congiunta con la quale chiedono che questo Tribunale prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti riguardo ad affidamento, collocamento e mantenimento del/i loro figlio/i minorenne/i (artt. 473 bis.51 c.p.c. e 337 bis ss. c.c.) riconosciuto/i da entrambi i genitori;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.);
visti gli artt. 337 bis ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le sopra indicate parti, come formulati nel loro ricorso introduttivo di data 19.02.2024 (telematicamente depositato in data 26/03/2024), che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Così deciso in Bolzano il 06/05/2024
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL DANIELA Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1212/2024 promosso con domanda congiunta da
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MUSTO Parte_1
ENRICO
e
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LADURNER KARL Controparte_1
- ricorrenti -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: procedimento su domanda congiunta ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c. per la presa d'atto di accordi intervenuti tra i genitori in ordine ad affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minorenne;
pagina 1 di 2 Il Tribunale
rilevato
che le parti (non sposate) hanno proposto domanda congiunta con la quale chiedono che questo Tribunale prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti riguardo ad affidamento, collocamento e mantenimento del/i loro figlio/i minorenne/i (artt. 473 bis.51 c.p.c. e 337 bis ss. c.c.) riconosciuto/i da entrambi i genitori;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.);
visti gli artt. 337 bis ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le sopra indicate parti, come formulati nel loro ricorso introduttivo di data 19.02.2024 (telematicamente depositato in data 26/03/2024), che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Così deciso in Bolzano il 06/05/2024
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
pagina 2 di 2