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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17780 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa EL Pellettieri nella causa
N.R.G. 1647/2024 pervenuta all'udienza del 13 novembre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
nato in [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall' Avv. Danilo Parte_1
Granito
APPELLANTE
E
residente in [...], contumace CP_1
APPELLATA
, difesa dall'Avv. Giuseppe Emmolo giusta delega Controparte_2 P.IVA_1
in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 19184/2023 pubblicata il 9.11.2023 – RCA
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata costituita nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Si premette ancora la tempestività del proposto gravame (sentenza di primo grado pubblicata il
9.11.2023- atto di citazione in appello notificato il 29.12.2023 – iscrizione della causa a ruolo dell'8.1.2024) .
Si rileva altresì la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , atteso che risultano chiaramente individuati i passaggi dell'iter logico motivazionale seguito dal primo Giudice che parte appellante ha inteso impugnare nonché le norme di legge che si assumono violate, sicchè il
Giudice di appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle “criticità” della sentenza di primo grado .
Ciò posto , rilevato ancora in via preliminare che : 1) la sentenza impugnata , in merito alla domanda di risarcimento del danno formulata dal , proprietario dell' autoveicolo Smart tg Pt_1
DJ 495YL in relazione al sinistro stradale del 7.10.2020 in Roma , allorquando la suddetta autovettura veniva urtata dalla Dacia ST tg 0M , di proprietà e condotta da CP_1
(assicurata per la RCA con la , impegnata in una manovra di Controparte_2
parcheggio sugli spazi posti al margine della carreggiata , ha rigettato la domanda sostenendo che la ricostruzione dell'incidente come dedotta da parte attrice si poneva in contrasto con le risultanze del rapporto della Polizia Municipale;
2) l'appellante si duole della errata valutazione delle risultanze istruttorie nonché della mancata ammissione di CTU tecnica per la ricostruzione cinematica del sinistro;
3) contumace la , la Compagnia ha concluso per il rigetto del CP_1
gravame; osserva il Tribunale che l'appello è infondato e va pertanto rigettato .
Invero dal rapporto dei verbalizzanti allegato in primo grado si evince una ricostruzione cinematica del sinistro assai diversa da quella dedotta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado , come peraltro evidenziato dal primo Giudice.
Il rapporto infatti , assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. , ha evidenziato che si è trattato di un urto tra il mezzo di parte ricorrente e due mezzi in sosta senza persone a bordo .
Illuminante in tal senso è la dichiarazione resa dall'odierno appellante ai verbalizzanti a distanza di due mesi dal sinistro: “In data 7.10.2020 alle ore 5 circa, proveniente da Viale Egeo e diretto in Via
Frugoni, percorrevo Via di Val Fiorita . Quando sono giunto in prossimità di Via Frugoni un veicolo , che percorreva Via di Val Fiorita nel senso di marcia opposto … mi ha accecato con i fari e contemporaneamente un veicolo usciva dagli stalli di sosta posti alla mia destra. Ricordo un grande urto e null'altro…”.
Nelle dichiarazioni del nessun riferimento o accenno viene compiuto in merito alla Dacia Pt_1
asseritamente condotta dalla;
il rapporto dei Vigili ha evidenziato invece che si è trattato di CP_1
un urto tra il veicolo attoreo e due autovetture regolarmente parcheggiate senza persone a bordo;
è del tutto verosimile che l'odierno appellante accecato dai fari dell'autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia abbia sterzato a destra , perdendo il controllo del mezzo e andando ad urtare le macchine regolarmente ivi parcheggiate .
Del tutto correttamente non è stata ammessa la CTU cinematica avuto riguardo alle inequivoche risultanze del rapporto in atti e alla fede privilegiata che lo assiste , sicchè la consulenza di parte , da considerarsi quale mera allegazione difensiva , non si appalesa idonea a scalfire la ricostruzione del sinistro come compiuta dai verbalizzanti , e a legittimare,quindi , l'ammissione di CTU.
Per quanto precede si impone la integrale conferma della sentenza impugnata .
Le spese del presente grado vanno poste a carico di parte appellante (liquidazione ai sensi del
D.M. 55/2014 , scaglione fino ad € 1100,00), in applicazione del generale principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore di parte appellata costituita , che si liquidano in € 662,00 , oltre rimborso forf. sp. gen. , IVA e
CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
Dott.ssa EL Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa EL Pellettieri nella causa
N.R.G. 1647/2024 pervenuta all'udienza del 13 novembre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
nato in [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall' Avv. Danilo Parte_1
Granito
APPELLANTE
E
residente in [...], contumace CP_1
APPELLATA
, difesa dall'Avv. Giuseppe Emmolo giusta delega Controparte_2 P.IVA_1
in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 19184/2023 pubblicata il 9.11.2023 – RCA
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata costituita nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Si premette ancora la tempestività del proposto gravame (sentenza di primo grado pubblicata il
9.11.2023- atto di citazione in appello notificato il 29.12.2023 – iscrizione della causa a ruolo dell'8.1.2024) .
Si rileva altresì la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , atteso che risultano chiaramente individuati i passaggi dell'iter logico motivazionale seguito dal primo Giudice che parte appellante ha inteso impugnare nonché le norme di legge che si assumono violate, sicchè il
Giudice di appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle “criticità” della sentenza di primo grado .
Ciò posto , rilevato ancora in via preliminare che : 1) la sentenza impugnata , in merito alla domanda di risarcimento del danno formulata dal , proprietario dell' autoveicolo Smart tg Pt_1
DJ 495YL in relazione al sinistro stradale del 7.10.2020 in Roma , allorquando la suddetta autovettura veniva urtata dalla Dacia ST tg 0M , di proprietà e condotta da CP_1
(assicurata per la RCA con la , impegnata in una manovra di Controparte_2
parcheggio sugli spazi posti al margine della carreggiata , ha rigettato la domanda sostenendo che la ricostruzione dell'incidente come dedotta da parte attrice si poneva in contrasto con le risultanze del rapporto della Polizia Municipale;
2) l'appellante si duole della errata valutazione delle risultanze istruttorie nonché della mancata ammissione di CTU tecnica per la ricostruzione cinematica del sinistro;
3) contumace la , la Compagnia ha concluso per il rigetto del CP_1
gravame; osserva il Tribunale che l'appello è infondato e va pertanto rigettato .
Invero dal rapporto dei verbalizzanti allegato in primo grado si evince una ricostruzione cinematica del sinistro assai diversa da quella dedotta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado , come peraltro evidenziato dal primo Giudice.
Il rapporto infatti , assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. , ha evidenziato che si è trattato di un urto tra il mezzo di parte ricorrente e due mezzi in sosta senza persone a bordo .
Illuminante in tal senso è la dichiarazione resa dall'odierno appellante ai verbalizzanti a distanza di due mesi dal sinistro: “In data 7.10.2020 alle ore 5 circa, proveniente da Viale Egeo e diretto in Via
Frugoni, percorrevo Via di Val Fiorita . Quando sono giunto in prossimità di Via Frugoni un veicolo , che percorreva Via di Val Fiorita nel senso di marcia opposto … mi ha accecato con i fari e contemporaneamente un veicolo usciva dagli stalli di sosta posti alla mia destra. Ricordo un grande urto e null'altro…”.
Nelle dichiarazioni del nessun riferimento o accenno viene compiuto in merito alla Dacia Pt_1
asseritamente condotta dalla;
il rapporto dei Vigili ha evidenziato invece che si è trattato di CP_1
un urto tra il veicolo attoreo e due autovetture regolarmente parcheggiate senza persone a bordo;
è del tutto verosimile che l'odierno appellante accecato dai fari dell'autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia abbia sterzato a destra , perdendo il controllo del mezzo e andando ad urtare le macchine regolarmente ivi parcheggiate .
Del tutto correttamente non è stata ammessa la CTU cinematica avuto riguardo alle inequivoche risultanze del rapporto in atti e alla fede privilegiata che lo assiste , sicchè la consulenza di parte , da considerarsi quale mera allegazione difensiva , non si appalesa idonea a scalfire la ricostruzione del sinistro come compiuta dai verbalizzanti , e a legittimare,quindi , l'ammissione di CTU.
Per quanto precede si impone la integrale conferma della sentenza impugnata .
Le spese del presente grado vanno poste a carico di parte appellante (liquidazione ai sensi del
D.M. 55/2014 , scaglione fino ad € 1100,00), in applicazione del generale principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore di parte appellata costituita , che si liquidano in € 662,00 , oltre rimborso forf. sp. gen. , IVA e
CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
Dott.ssa EL Pellettieri