TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 15021/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Loretta Uttaro
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Federica Brigante
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25 depositate il 29.11.2025;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. La figlia minore sarà affidata in via condivisa a Per_1 entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, per cui le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa, ad eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. La collocazione della medesima sarà presso la madre che risiederà con la minore nella casa famigliare sita in Via
Stoccolma, n. 13, ove verrà mantenuta la loro residenza anagrafica.
4. La casa coniugale sita in via
Stoccolma 13 e le relative pertinenze (box e posto auto), di proprietà di entrambi i coniugi, verranno assegnati alla IG.ra con quanto in essi contenuto;
il marito se ne è già allontanato in Pt_2 accordo con la moglie e ha consegnato consegnerà le chiavi dell'appartamento alla firma del presente ricorso. Quanto agli effetti personali, il sig. ha provveduto a portar con sé gli stessi Pt_1 entro il 30 settembre 2025. Medio tempore, egli ha potuto continuare ad utilizzare il box di pertinenza dell'appartamento ove erano collocati in parte i suoi effetti personali. In considerazione di quanto sopra, il sig. e la sig.ra hanno sottoscritto unitamente al ricorso introduttivo un Pt_1 Pt_2 inventario di beni personali (inclusi mobili, oggetti vari, vestiario) che il IG. ha lasciato Pt_1 temporaneamente nella casa coniugale e ha provveduto a portare con sé entro un tempo ragionevole,
e comunque non oltre il 30 settembre 2025, salvo diverso accordo tra le parti. Con riferimento ai medicinali utilizzati dal sig. di cui al piano terapeutico prescritto dallo specialista Pt_1 diabetologo, che necessitino la conservazione in frigorifero, egli ha potuto continuare ad utilizzare il frigorifero sito nella casa coniugale entro il periodo sopra indicato ossia entro il 30 settembre
2025, salvo diverso accordo tra le parti. Il sig. si è accordato di volta in volta con la moglie Pt_1 per il ritiro dei medicinali e/o dei vestiti dalla casa coniugale sollevando la moglie e la figlia da qualsivoglia responsabilità relativa alla custodia e salvaguardia dei predetti beni, non potendo imputare alle medesime alcun addebito per il loro eventuale deterioramento o smarrimento o ulteriore accadimento che determini per il sig. l'impossibilità di fruizione, disposizione degli Pt_1 stessi etc. Ogni accesso alla casa familiare da parte del IG. dovrà essere comunicato alla Pt_1
IG.ra con un anticipo di almeno ventiquattro ore e sarà soggetto alla disponibilità della Pt_2
IG.ra . La IG.ra ha eseguito tutte le volture delle utenze domestiche a suo nome. Pt_2 Pt_2
Fino alla data degli effettivi adempimenti inerenti alle volture, la sig.ra provvederà a Pt_2 rimborsare al marito l'importo, da lui anticipato, delle bollette relative alle utenze entro 5 giorni dall'esibizione delle fatture di pagamento, se sono pagate in contanti, o entro la data di addebito dell'utenza in caso di domiciliazione bancaria.
5. Il padre potrà stare con la figlia minore quando vorrà compatibilmente con i propri impegni e le esigenze e gli impegni della figlia, preferibilmente il venerdì sera a cena, da confermare tempo per tempo con la figlia in base agli impegni di scuola e di sport o in alternativa una sera a settimana, sempre da concordare con la figlia in base agli impegni di scuola e sport;
la domenica ogni quindici giorni. Nel corso della settimana i genitori si alterneranno nell'accompagnare la minore a scuola e all'attività sportiva, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi. Durante le vacanze natalizie, fatto salvo diverso accordo, ciascun genitore potrà stare con la figlia ad anni alterni o il 24 dicembre (vigilia) o il 25 dicembre (ss.
Natale). Il resto delle festività dovrà essere concordato tra i genitori e la figlia minore tenuto conto delle esigenze (studio/sport) della stessa e delle necessità lavorative dei coniugi. I giorni dal 1°
Gennaio al 6 Gennaio, la minore, qualora lo desideri e compatibilmente con gli impegni sportivi e scolastici, potrà fare la consueta vacanza sulla neve. Qualora la minore trascorra detta vacanza con la madre, dovrà essere data al padre la possibilità di trascorrere un periodo di tempo analogo con la figlia, durante il periodo natalizio, o in altro periodo, tenuto sempre conto delle esigenze
(studio/sport) della stessa e delle necessità lavorative del padre. Durante le vacanze di Pasqua ciascun genitore potrà stare con la figlia il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta ad anni alterni,
o secondo le modalità di volta in volta concordate dai medesimi, tenuto conto delle esigenze della minore e dei loro turni di lavoro. Per il periodo di vacanze estive, la minore starà con ognuno dei genitori per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore entro il 31 Maggio;
il piano ferie potrà essere modificato in relazione agli impegni sportivi della minore entro il 31 giugno. I genitori potranno accordarsi secondo modalità diverse, tenuto conto delle esigenze della minore (scuola e/o sport) e della loro attività lavorativa.
6. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento in quanto economicamente indipendenti.
7. Il sig. verserà alla moglie, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, entro il 5 ogni Pt_1 mese un assegno mensile di € 500 (cinquecento/00), con successivo adeguamento automatico annuale, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Entro tale importo rientrano talune delle spese ordinarie indicate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Roma: quelle per il vitto, l'alloggio (incluse le utenze), quelle per l'acquisto dell'ordinario materiale scolastico di cancelleria (zainetto, astuccio, quaderni, penne, etc.), per i medicinali da banco (sciroppo, aspirina, cerotti, antibiotici e comunque necessari per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero. Per quanto riguarda le spese per il vestiario, ordinario e straordinario (quest'ultimo richiesto per eventi particolari, come feste e/o cerimonie), le spese estetiche (es. parrucchiere, estetista etc.), le spese di trasporto pubblico
(es. tessera ATAC), le spese per acquisto di smartphone, esse verranno sostenute da entrambi i genitori in misura del 50%, se preventivamente concordate dagli stessi genitori e dopo l'esibizione della relativa ricevuta o fattura o conferma ordine di acquisto online. Il genitore anticipatario delle predette spese dovrà esibire all'altro la relativa ricevuta o fattura o conferma ordine di acquisto online e l'altro sarà tenuto al rimborso del 50% entro quindici giorni dall'esibizione dei documenti sopra indicati.
8. Le spese scolastiche della figlia , relative alla frequentazione della scuola Per_1 privata (quali iscrizione, retta, divisa, libri etc.), verranno sostenute da entrambi i genitori in misura del 50%. Quanto alle ulteriori spese scolastiche straordinarie quali: spese per ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, acquisto di dispositivi mobili quali PC e tablet, esse verranno ripartite tra i genitori al 50%, previo accordo tra gli stessi. Si applicherà il Protocollo del Tribunale di Roma, per le spese universitarie, ludiche e parascolastiche ed altre spese non espressamente indicate nel presente accordo. Il genitore anticipatario delle predette spese dovrà esibire all'altro la relativa ricevuta o fattura o conferma ordine di acquisto online e l'altro sarà tenuto al rimborso del
50% entro quindici giorni dall'esibizione dei documenti sopra indicati.
9. Le spese sportive della minore (abbonamento, accessori gara, nutrizionista, integratori del piano alimentare prescritto dal professionista incaricato di seguire -attualmente il dott. etc.) verranno Per_1 Persona_2 sostenute da entrambi i genitori in misura del 50%, incluse le eventuali trasferte sportive organizzate dalla società di appartenenza, previa esibizione delle relative ricevute/fatture. Il genitore anticipatario delle predette spese dovrà esibire all'altro la relativa ricevuta o fattura o conferma ordine di acquisto online e l'altro sarà tenuto al rimborso del 50% entro quindici giorni dall'esibizione dei documenti sopra indicati. 10. Quanto alle spese mediche straordinarie, da ripartirsi sempre al 50%, i coniugi così dispongono: le spese mediche straordinarie (per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% (se non coperte da assicurazione) quando preventivamente concordate e dietro esibizione di fattura. Il premio assicurativo di € 40,00 al mese, pagato dalla madre in favore della figlia continuerà ad essere a carico della IG.ra . Nei casi di urgenza ed indifferibilità della Pt_2 cura medica (spese sanitarie urgenti, interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con lo specialista privato), ciascun genitore è esentato dal richiedere il preventivo assenso dell'altro e la spesa sarà comunque dovuta al 50%. Nel caso in cui la società sportiva suggerisca un altro professionista del settore per il piano alimentare e/o la minore manifesti la volontà del cambiamento, i genitori potranno sottoporre la stessa, di comune accordo ad una visita medica presso un altro specialista in materia per un piano alimentare sportivo e nutrizionale adeguato al fabbisogno della medesima. 11. Il IG. si obbliga a trasferire alla figlia minore Pt_1
, a titolo di parte del mantenimento, le sue quote di proprietà dei seguenti immobili, ciascuna Per_1 pari al 50%: - dell'immobile (casa familiare) sito in Roma, Via Stoccolma n. 13, edificio B2 Scala M interno 16, piano 4, Cat. A2, Classe 4, meglio identificato al NCEU come segue: Comune di Roma, foglio 859, part. 295, sub 33; - dell'immobile (box auto) sito in Roma, Via Helsinki sc, foglio 859, part. 293, sub 106; - dell'immobile (posto auto) sito in Roma, V.le Città d'Europa n. 56, foglio 859, part. 293, sub 46. Detti trasferimenti, subordinati all'autorizzazione del Giudice Tutelare, vengono accettati sin d'ora da entrambi i genitori in nome e per conto della figlia minore e a tal fine i coniugi dichiarano che gli immobili sono liberi ed esenti da pesi e vincoli di qualsiasi natura: oneri anche fiscali, privilegi, litispendenze, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, diritti di terzi vantati a qualsiasi titolo, nessuno escluso. Tutte le incombenze e le spese per il perfezionamento ed il passaggio di proprietà delle predette quote immobiliari saranno integralmente a carico del sig. il Parte_1 quale provvederà a svolgere anche tutti gli adempimenti necessari per la trascrizione da parte del
Conservatore a sua cura e spese. Dal momento dei trasferimenti in questione, la IG.ra Pt_2 sosterrà in via esclusiva tutte le spese ordinarie e straordinarie (manutenzione, condominio, imposte e tasse, ecc.), inerenti alla gestione dell'immobile suddetto, che non siano riferibili
( ) al periodo antecedente l'acquisto da parte della minore. Nel caso di Persona_3 riferibilità della spese/imposta/tassa etc. al periodo antecedente al trasferimento, essa sarà ripartita tra i coniugi al 50% tra i genitori. Si specifica che il presente accordo patrimoniale non è un atto di liberalità e non è da considerarsi come una donazione. Il suddetto trasferimento sarà effettuato entro tre mesi dalla data di omologa del presente accordo e costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi coniugale e dell'assetto economico per il mantenimento della figlia minore e si invocano i benefici fiscali in materia.” ed i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...], il [...] Parte_1
, nata a [...], il [...], coniugati in Roma il 12.10.97 alle Parte_2 condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n.01431, parte 2, serie
A01;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 15021/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Loretta Uttaro
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Federica Brigante
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25 depositate il 29.11.2025;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. La figlia minore sarà affidata in via condivisa a Per_1 entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, per cui le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa, ad eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. La collocazione della medesima sarà presso la madre che risiederà con la minore nella casa famigliare sita in Via
Stoccolma, n. 13, ove verrà mantenuta la loro residenza anagrafica.
4. La casa coniugale sita in via
Stoccolma 13 e le relative pertinenze (box e posto auto), di proprietà di entrambi i coniugi, verranno assegnati alla IG.ra con quanto in essi contenuto;
il marito se ne è già allontanato in Pt_2 accordo con la moglie e ha consegnato consegnerà le chiavi dell'appartamento alla firma del presente ricorso. Quanto agli effetti personali, il sig. ha provveduto a portar con sé gli stessi Pt_1 entro il 30 settembre 2025. Medio tempore, egli ha potuto continuare ad utilizzare il box di pertinenza dell'appartamento ove erano collocati in parte i suoi effetti personali. In considerazione di quanto sopra, il sig. e la sig.ra hanno sottoscritto unitamente al ricorso introduttivo un Pt_1 Pt_2 inventario di beni personali (inclusi mobili, oggetti vari, vestiario) che il IG. ha lasciato Pt_1 temporaneamente nella casa coniugale e ha provveduto a portare con sé entro un tempo ragionevole,
e comunque non oltre il 30 settembre 2025, salvo diverso accordo tra le parti. Con riferimento ai medicinali utilizzati dal sig. di cui al piano terapeutico prescritto dallo specialista Pt_1 diabetologo, che necessitino la conservazione in frigorifero, egli ha potuto continuare ad utilizzare il frigorifero sito nella casa coniugale entro il periodo sopra indicato ossia entro il 30 settembre
2025, salvo diverso accordo tra le parti. Il sig. si è accordato di volta in volta con la moglie Pt_1 per il ritiro dei medicinali e/o dei vestiti dalla casa coniugale sollevando la moglie e la figlia da qualsivoglia responsabilità relativa alla custodia e salvaguardia dei predetti beni, non potendo imputare alle medesime alcun addebito per il loro eventuale deterioramento o smarrimento o ulteriore accadimento che determini per il sig. l'impossibilità di fruizione, disposizione degli Pt_1 stessi etc. Ogni accesso alla casa familiare da parte del IG. dovrà essere comunicato alla Pt_1
IG.ra con un anticipo di almeno ventiquattro ore e sarà soggetto alla disponibilità della Pt_2
IG.ra . La IG.ra ha eseguito tutte le volture delle utenze domestiche a suo nome. Pt_2 Pt_2
Fino alla data degli effettivi adempimenti inerenti alle volture, la sig.ra provvederà a Pt_2 rimborsare al marito l'importo, da lui anticipato, delle bollette relative alle utenze entro 5 giorni dall'esibizione delle fatture di pagamento, se sono pagate in contanti, o entro la data di addebito dell'utenza in caso di domiciliazione bancaria.
5. Il padre potrà stare con la figlia minore quando vorrà compatibilmente con i propri impegni e le esigenze e gli impegni della figlia, preferibilmente il venerdì sera a cena, da confermare tempo per tempo con la figlia in base agli impegni di scuola e di sport o in alternativa una sera a settimana, sempre da concordare con la figlia in base agli impegni di scuola e sport;
la domenica ogni quindici giorni. Nel corso della settimana i genitori si alterneranno nell'accompagnare la minore a scuola e all'attività sportiva, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi. Durante le vacanze natalizie, fatto salvo diverso accordo, ciascun genitore potrà stare con la figlia ad anni alterni o il 24 dicembre (vigilia) o il 25 dicembre (ss.
Natale). Il resto delle festività dovrà essere concordato tra i genitori e la figlia minore tenuto conto delle esigenze (studio/sport) della stessa e delle necessità lavorative dei coniugi. I giorni dal 1°
Gennaio al 6 Gennaio, la minore, qualora lo desideri e compatibilmente con gli impegni sportivi e scolastici, potrà fare la consueta vacanza sulla neve. Qualora la minore trascorra detta vacanza con la madre, dovrà essere data al padre la possibilità di trascorrere un periodo di tempo analogo con la figlia, durante il periodo natalizio, o in altro periodo, tenuto sempre conto delle esigenze
(studio/sport) della stessa e delle necessità lavorative del padre. Durante le vacanze di Pasqua ciascun genitore potrà stare con la figlia il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta ad anni alterni,
o secondo le modalità di volta in volta concordate dai medesimi, tenuto conto delle esigenze della minore e dei loro turni di lavoro. Per il periodo di vacanze estive, la minore starà con ognuno dei genitori per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore entro il 31 Maggio;
il piano ferie potrà essere modificato in relazione agli impegni sportivi della minore entro il 31 giugno. I genitori potranno accordarsi secondo modalità diverse, tenuto conto delle esigenze della minore (scuola e/o sport) e della loro attività lavorativa.
6. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento in quanto economicamente indipendenti.
7. Il sig. verserà alla moglie, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, entro il 5 ogni Pt_1 mese un assegno mensile di € 500 (cinquecento/00), con successivo adeguamento automatico annuale, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Entro tale importo rientrano talune delle spese ordinarie indicate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Roma: quelle per il vitto, l'alloggio (incluse le utenze), quelle per l'acquisto dell'ordinario materiale scolastico di cancelleria (zainetto, astuccio, quaderni, penne, etc.), per i medicinali da banco (sciroppo, aspirina, cerotti, antibiotici e comunque necessari per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero. Per quanto riguarda le spese per il vestiario, ordinario e straordinario (quest'ultimo richiesto per eventi particolari, come feste e/o cerimonie), le spese estetiche (es. parrucchiere, estetista etc.), le spese di trasporto pubblico
(es. tessera ATAC), le spese per acquisto di smartphone, esse verranno sostenute da entrambi i genitori in misura del 50%, se preventivamente concordate dagli stessi genitori e dopo l'esibizione della relativa ricevuta o fattura o conferma ordine di acquisto online. Il genitore anticipatario delle predette spese dovrà esibire all'altro la relativa ricevuta o fattura o conferma ordine di acquisto online e l'altro sarà tenuto al rimborso del 50% entro quindici giorni dall'esibizione dei documenti sopra indicati.
8. Le spese scolastiche della figlia , relative alla frequentazione della scuola Per_1 privata (quali iscrizione, retta, divisa, libri etc.), verranno sostenute da entrambi i genitori in misura del 50%. Quanto alle ulteriori spese scolastiche straordinarie quali: spese per ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, acquisto di dispositivi mobili quali PC e tablet, esse verranno ripartite tra i genitori al 50%, previo accordo tra gli stessi. Si applicherà il Protocollo del Tribunale di Roma, per le spese universitarie, ludiche e parascolastiche ed altre spese non espressamente indicate nel presente accordo. Il genitore anticipatario delle predette spese dovrà esibire all'altro la relativa ricevuta o fattura o conferma ordine di acquisto online e l'altro sarà tenuto al rimborso del
50% entro quindici giorni dall'esibizione dei documenti sopra indicati.
9. Le spese sportive della minore (abbonamento, accessori gara, nutrizionista, integratori del piano alimentare prescritto dal professionista incaricato di seguire -attualmente il dott. etc.) verranno Per_1 Persona_2 sostenute da entrambi i genitori in misura del 50%, incluse le eventuali trasferte sportive organizzate dalla società di appartenenza, previa esibizione delle relative ricevute/fatture. Il genitore anticipatario delle predette spese dovrà esibire all'altro la relativa ricevuta o fattura o conferma ordine di acquisto online e l'altro sarà tenuto al rimborso del 50% entro quindici giorni dall'esibizione dei documenti sopra indicati. 10. Quanto alle spese mediche straordinarie, da ripartirsi sempre al 50%, i coniugi così dispongono: le spese mediche straordinarie (per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% (se non coperte da assicurazione) quando preventivamente concordate e dietro esibizione di fattura. Il premio assicurativo di € 40,00 al mese, pagato dalla madre in favore della figlia continuerà ad essere a carico della IG.ra . Nei casi di urgenza ed indifferibilità della Pt_2 cura medica (spese sanitarie urgenti, interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con lo specialista privato), ciascun genitore è esentato dal richiedere il preventivo assenso dell'altro e la spesa sarà comunque dovuta al 50%. Nel caso in cui la società sportiva suggerisca un altro professionista del settore per il piano alimentare e/o la minore manifesti la volontà del cambiamento, i genitori potranno sottoporre la stessa, di comune accordo ad una visita medica presso un altro specialista in materia per un piano alimentare sportivo e nutrizionale adeguato al fabbisogno della medesima. 11. Il IG. si obbliga a trasferire alla figlia minore Pt_1
, a titolo di parte del mantenimento, le sue quote di proprietà dei seguenti immobili, ciascuna Per_1 pari al 50%: - dell'immobile (casa familiare) sito in Roma, Via Stoccolma n. 13, edificio B2 Scala M interno 16, piano 4, Cat. A2, Classe 4, meglio identificato al NCEU come segue: Comune di Roma, foglio 859, part. 295, sub 33; - dell'immobile (box auto) sito in Roma, Via Helsinki sc, foglio 859, part. 293, sub 106; - dell'immobile (posto auto) sito in Roma, V.le Città d'Europa n. 56, foglio 859, part. 293, sub 46. Detti trasferimenti, subordinati all'autorizzazione del Giudice Tutelare, vengono accettati sin d'ora da entrambi i genitori in nome e per conto della figlia minore e a tal fine i coniugi dichiarano che gli immobili sono liberi ed esenti da pesi e vincoli di qualsiasi natura: oneri anche fiscali, privilegi, litispendenze, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, diritti di terzi vantati a qualsiasi titolo, nessuno escluso. Tutte le incombenze e le spese per il perfezionamento ed il passaggio di proprietà delle predette quote immobiliari saranno integralmente a carico del sig. il Parte_1 quale provvederà a svolgere anche tutti gli adempimenti necessari per la trascrizione da parte del
Conservatore a sua cura e spese. Dal momento dei trasferimenti in questione, la IG.ra Pt_2 sosterrà in via esclusiva tutte le spese ordinarie e straordinarie (manutenzione, condominio, imposte e tasse, ecc.), inerenti alla gestione dell'immobile suddetto, che non siano riferibili
( ) al periodo antecedente l'acquisto da parte della minore. Nel caso di Persona_3 riferibilità della spese/imposta/tassa etc. al periodo antecedente al trasferimento, essa sarà ripartita tra i coniugi al 50% tra i genitori. Si specifica che il presente accordo patrimoniale non è un atto di liberalità e non è da considerarsi come una donazione. Il suddetto trasferimento sarà effettuato entro tre mesi dalla data di omologa del presente accordo e costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi coniugale e dell'assetto economico per il mantenimento della figlia minore e si invocano i benefici fiscali in materia.” ed i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...], il [...] Parte_1
, nata a [...], il [...], coniugati in Roma il 12.10.97 alle Parte_2 condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n.01431, parte 2, serie
A01;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi