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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14109/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GAETINI LAURA e dall'avv. LA Parte_1
ROSA ROBERTA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Pierluca Cassetta, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data
13.03.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in NICHELINO il 07/05/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n.46, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato un figlio: nato a [...] il [...]. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 15.01.2018.
Con ricorso depositato il 05/08/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne.
Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
Prima della celebrazione della prima udienza innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte. Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e iscrizione i cui estremi Parte_1 Controparte_1 sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE l'affidamento condiviso e la collocazione del figlio minore con modalità Persona_1 alternata, con turnazioni su base settimanale (da domenica sera alla domenica sera successiva) a partire da venerdì 28.03.2025. La prima settimana sarà di spettanza paterna.
DÀ ATTO che il minore continuerà a mantenere la residenza presso la casa materna. Il padre curerà
l'accompagnamento e il ritiro del minore presso la casa materna (nelle settimane di Sua spettanza), entro le ore 21.30 il riaccompagnamento e entro le 21,30 il ritiro, salvo diversi accordi. Oltre alle modalità settimanali indicate, il padre trascorrerà con • durante le vacanze di Natale Persona_1 il minore trascorrerà il giorno 24 con la madre e il giorno 25 con il padre. Nello specifico, negli anni pari, a parte i giorni del 24 e del 25 dicembre come già disciplinati, dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 31 dicembre con riaccompagnamento presso l'altro genitore entro le ore 13.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 13.00 al rientro a scuola dalle vacanze, con accompagnamento a cura del genitore che lo ha con sé; • le intere vacanze pasquali con un genitore ad anni alterni. • le ulteriori festività ed eventuali ponti saranno goduti dal genitore che ha in carico i figli, salvo diversi accordi tra le parti. • due settimane, anche non consecutive (ma di cui almeno 7 giorni consecutivi), durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno
(salvo modifiche alla luce degli impegni calcistici del minore e salvo diversi accordi tra le parti), con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
• Si specifica che nei periodi non scolastici il padre si impegna ad accompagnare il figlio al domicilio dell'altro entro le ore 10; • Si specifica che, a seguito dei periodi di vacanza, il minore riprenderà la turnazione con il genitore con il quale NON avrà trascorso il periodo di vacanza. • Si da atto che per l'anno in corso il minore trascorrerà un periodo di vacanze con la madre dal 12 al 16 aprile già accettato dal padre.
DÀ ATTO che i genitori manterranno una comunicazione aperta e costante per gestire eventuali cambiamenti o imprevisti. La parti danno atto che se ci fossero impedimenti, problemi di lavoro o situazioni legate all'attività sportiva del figlio che possano impedire le due settimane ad agosto la settimana eventualmente non goduta possa essere recuperata DÀ ATTO che le parti si impegnano a fare recuperare i periodi non goduti dall'altro genitore;
DISPONE che le spese mediche scolastiche, sportive e ludiche relative al figlio siano a carico del padre nella misura del 100 %, secondo le linee guida dettate dal Protocollo del Tribunale di Torino, al cui contenuto si rinvia integralmente sia per ciò che concerne l'individuazione delle singole voci di spesa incluse nel mantenimento ordinario e di quelle rimborsabili “extra assegno”. Nelle spese mediche si fanno rientrare i farmaci da BA (che verranno rimborsati solo previa consegna dello scontrino fiscale al padre contenente l'indicazione del codice fiscale del minore) e le eventuali ripetizioni (previo accordo tra i genitori).
DÀ ATTO che, in considerazione del punto che precede, che le detrazioni fiscali per Persona_1 siano a beneficio del Sig. nella misura del 100 %; Parte_1
REVOCA, dalla mensilità in cui inizierà la collocazione alternata, ovvero dal mese di aprile 2025
(ultimo assegno dovuto marzo 2025), l'assegno di mantenimento ordinario a carico del padre;
DÀ ATTO che il signor manifesta la propria disponibilità a lasciare la propria quota parte Pt_1 dell'assegno unico universale alla signora CP_1
DÀ ATTO che le parti sono economicamente indipendenti e pertanto nulla disporre in merito a qualsivoglia assegno divorzile e/o alimenti;
DISPONE che entrambi i genitori rilascino il proprio assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità di entrambi nonché di quelli relativi al figlio minore;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14109/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GAETINI LAURA e dall'avv. LA Parte_1
ROSA ROBERTA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Pierluca Cassetta, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data
13.03.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in NICHELINO il 07/05/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n.46, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato un figlio: nato a [...] il [...]. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 15.01.2018.
Con ricorso depositato il 05/08/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne.
Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
Prima della celebrazione della prima udienza innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte. Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e iscrizione i cui estremi Parte_1 Controparte_1 sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE l'affidamento condiviso e la collocazione del figlio minore con modalità Persona_1 alternata, con turnazioni su base settimanale (da domenica sera alla domenica sera successiva) a partire da venerdì 28.03.2025. La prima settimana sarà di spettanza paterna.
DÀ ATTO che il minore continuerà a mantenere la residenza presso la casa materna. Il padre curerà
l'accompagnamento e il ritiro del minore presso la casa materna (nelle settimane di Sua spettanza), entro le ore 21.30 il riaccompagnamento e entro le 21,30 il ritiro, salvo diversi accordi. Oltre alle modalità settimanali indicate, il padre trascorrerà con • durante le vacanze di Natale Persona_1 il minore trascorrerà il giorno 24 con la madre e il giorno 25 con il padre. Nello specifico, negli anni pari, a parte i giorni del 24 e del 25 dicembre come già disciplinati, dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 31 dicembre con riaccompagnamento presso l'altro genitore entro le ore 13.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 13.00 al rientro a scuola dalle vacanze, con accompagnamento a cura del genitore che lo ha con sé; • le intere vacanze pasquali con un genitore ad anni alterni. • le ulteriori festività ed eventuali ponti saranno goduti dal genitore che ha in carico i figli, salvo diversi accordi tra le parti. • due settimane, anche non consecutive (ma di cui almeno 7 giorni consecutivi), durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno
(salvo modifiche alla luce degli impegni calcistici del minore e salvo diversi accordi tra le parti), con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
• Si specifica che nei periodi non scolastici il padre si impegna ad accompagnare il figlio al domicilio dell'altro entro le ore 10; • Si specifica che, a seguito dei periodi di vacanza, il minore riprenderà la turnazione con il genitore con il quale NON avrà trascorso il periodo di vacanza. • Si da atto che per l'anno in corso il minore trascorrerà un periodo di vacanze con la madre dal 12 al 16 aprile già accettato dal padre.
DÀ ATTO che i genitori manterranno una comunicazione aperta e costante per gestire eventuali cambiamenti o imprevisti. La parti danno atto che se ci fossero impedimenti, problemi di lavoro o situazioni legate all'attività sportiva del figlio che possano impedire le due settimane ad agosto la settimana eventualmente non goduta possa essere recuperata DÀ ATTO che le parti si impegnano a fare recuperare i periodi non goduti dall'altro genitore;
DISPONE che le spese mediche scolastiche, sportive e ludiche relative al figlio siano a carico del padre nella misura del 100 %, secondo le linee guida dettate dal Protocollo del Tribunale di Torino, al cui contenuto si rinvia integralmente sia per ciò che concerne l'individuazione delle singole voci di spesa incluse nel mantenimento ordinario e di quelle rimborsabili “extra assegno”. Nelle spese mediche si fanno rientrare i farmaci da BA (che verranno rimborsati solo previa consegna dello scontrino fiscale al padre contenente l'indicazione del codice fiscale del minore) e le eventuali ripetizioni (previo accordo tra i genitori).
DÀ ATTO che, in considerazione del punto che precede, che le detrazioni fiscali per Persona_1 siano a beneficio del Sig. nella misura del 100 %; Parte_1
REVOCA, dalla mensilità in cui inizierà la collocazione alternata, ovvero dal mese di aprile 2025
(ultimo assegno dovuto marzo 2025), l'assegno di mantenimento ordinario a carico del padre;
DÀ ATTO che il signor manifesta la propria disponibilità a lasciare la propria quota parte Pt_1 dell'assegno unico universale alla signora CP_1
DÀ ATTO che le parti sono economicamente indipendenti e pertanto nulla disporre in merito a qualsivoglia assegno divorzile e/o alimenti;
DISPONE che entrambi i genitori rilascino il proprio assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità di entrambi nonché di quelli relativi al figlio minore;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.