Ordinanza collegiale 6 novembre 2021
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00520/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2016, proposto da
Consorzio di Lottizzazione Alvata, in persona del legale rappresentante pro tempore ditta IC Costruzioni S.r.l., e Fallimento IC Costruzioni S.r.l., in persona del curatore fallimentare, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Baleani e Giuseppe Scataglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Potenza Picena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
del Comune di Potenza Picena all’adempimento dell'obbligo di ultimazione del collaudo e di acquisizione delle opere di urbanizzazione primaria realizzati dai lottizzanti della Lottizzazione Alvata e al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Potenza Picena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ditta IC Costruzioni S.r.l. (a cui nelle more del giudizio è subentrato il Fallimento della stessa società), nella spiegata veste di rappresentante del Consorzio di Lottizzazione “Alvata”, agisce in questa sede per conseguire la condanna del Comune di Potenza Picena ad assolvere agli obblighi discendenti a suo carico dalla convenzione di lottizzazione stipulata fra lo stesso Comune ed alcuni proprietari privati (fra i quali IC Costruzioni S.r.l.) in data 16 aprile 1992. In particolare la ricorrente chiede che l’amministrazione intimata sia condannata ad ultimare il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria che i lottizzanti hanno realizzato a scomputo degli oneri e ad acquisire al patrimonio pubblico le opere medesime, nonché a risarcire ad essa ricorrente i danni derivanti dall’inadempimento ai suddetti obblighi contrattuali.
2. In punto di fatto la ricorrente espone quanto segue.
2.1. Per effetto della convenzione urbanistica de qua il Consorzio lottizzante si impegnava a cedere gratuitamente all’amministrazione le aree occorrenti per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nel progetto di lottizzazione nonché, a scomputo totale della quota dovuta per le opere di urbanizzazione primaria, ad eseguire direttamente dette opere secondo il progetto approvato e in due distinte tranches . A garanzia della regolare esecuzione di tali obblighi il Consorzio rilasciava una polizza fideiussoria dell’importo di £. 494.700.000 - pari al doppio del valore delle opere da eseguire - che, giusta l’art. 7 della convenzione, sarebbe stata ridotta dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione di una parte delle opere e quindi totalmente svincolata a seguito della realizzazione integrale delle opere di urbanizzazione e del loro collaudo.
Eseguite le opere di cui alla prima tranche , il Consorzio, con nota acquisita al protocollo del Comune di Potenza Picena con il n. 11586 del 19 ottobre 1992, chiedeva la riduzione della cauzione, facendo riferimento al verbale di verifica in corso d'opera della regolare esecuzione delle opere a firma del progettista e direttore dei lavori Ing. Passamonti.
Successivamente, in data 13 aprile 1993 e 1° luglio 1993 il Consorzio chiedeva, ai sensi dell'art. 5 lett. “C” della Convenzione, l'attestato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, secondo stralcio della prima fase.
In data 4 marzo 1994, il Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Potenza Picena certificava l’attestazione di regolare esecuzione dei lavori dichiarando “ …collaudabili tutte le opere di prima fase e parte della seconda, compreso l'impianto di illuminazione… ”.
Nella prima fase erano ricomprese le seguenti opere:
- rete di fognatura bianca e nera completa;
- tutte le opere stradali, ad eccezione del manto di usura della carreggiata, della pavimentazione dei marciapiedi e delle zanelle;
- impianti di illuminazione pubblica: palificazione cabinetta di comando o misura;
- movimenti terra;
- rete di impianto idropotabile;
- canalizzazioni interrate per linee di distribuzione di energia elettrica MT e BT privata, e di servizio telefonico ed eventuali cabine di trasformazione;
- cabina di trasformazione MT/BT per tutte le reti di distribuzione;
- impianto di distribuzione del gas, condotte, colonne di riduzione, ecc.;
- parcheggi pubblici;
- segnaletica stradale provvisoria.
Della predetta certificazione di regolare esecuzione della prima parte delle opere prendeva atto la Giunta Comunale con deliberazione n. 114 del 14 marzo 1994, con la quale veniva altresì rinviato ad altra data “ …ogni provvedimento definitivo di acquisizione delle opere al collaudo finale 1^ e 2^ fase… ”. Conseguentemente la polizza fideiussoria originaria veniva ridotta a £. 110.000.000, ma nel contempo il Consorzio doveva costituire una nuova polizza – di importo garantito pari a € 140.000,00 – a copertura di eventuali vizi che si fossero manifestati nel tempo in conseguenza della difformità delle opere realizzate e ciò fino al momento del rilascio delle concessioni edilizie.
2.2. In data 22 aprile 2002 il Consorzio comunicava all’amministrazione di avere ultimato tutte le opere di urbanizzazione primaria comprese nel secondo stralcio e chiedeva quindi il collaudo e l’acquisizione al patrimonio comunale delle stesse, nonché lo svincolo delle polizze fideiussorie.
Tale richiesta rimaneva inevasa sino alla data del 27 novembre 2009, data in cui il Comune procedeva ad un sopralluogo e redigeva il relativo verbale, dal quale emergeva che:
- le opere della c.d. seconda fase (comprendenti: i) opere stradali: manto di usura della carreggiata, pavimentazione definitiva dei marciapiedi e zanelle; ii) impianto di illuminazione: armature, apparecchi luminosi necessari per rendere funzionante la pubblica illuminazione; iii) impianto di distribuzione dell'energia elettrica e della rete telefonica nelle canalizzazioni predisposte nella prima fase; iv) segnaletica stradale definitiva) erano state regolarmente eseguite, tranne l’apposizione della segnaletica definitiva;
- erano stati riscontrati i seguenti “vizi” che i lottizzanti dovevano rimuovere: i) sostituzione di alcuni cordoli dei marciapiedi, ed in particolare quelli in corrispondenza dei lotti 3 e 15; ii) eliminazione di ogni materiale, oggetto, manufatto e coltivazione privata nella zona a verde pubblico tra i lotti 14 e 15; iii) eliminazione dell’allaccio di cantiere all’acquedotto nella zona a verde pubblico adiacente al lotto 16, salvo diversa indicazione del Servizio LL.PP.; iv) sistemazione definitiva degli allacci dell'impianto di illuminazione pubblica ed eliminazione dei pali di sostegno delle canalizzazioni aeree elettriche; v) identificazione, sulle aree pubbliche oggetto di cessione, delle aree di proprietà privata; vi) revisione e ripristino, ove necessario, delle zanelle e degli ingressi carrabili alle autorimesse private; vi) trattamento e tinteggiatura idranti; vii) pulizia sede stradale e caditoie.
Inoltre il Consorzio veniva invitato a produrre i seguenti documenti:
- dichiarazione di conformità dell’impianto di illuminazione pubblica rilasciata dalla ditta installatrice (il Comune si riservava di far verificare la funzionalità dell’impianto da parte della ditta incaricata della manutenzione della rete comunale);
- dichiarazione di avvenuto trasferimento e presa in carico da parte dell'ENEL della cabina elettrica;
- elaborato planimetrico della lottizzazione riportante la verifica degli standards urbanistici in relazione ai frazionamenti effettuati.
In attesa di ricevere la predetta documentazione, il sopralluogo veniva sospeso e rinviato ad altra data successiva all’adempimento da parte del Consorzio di quanto prescritto.
Parte ricorrente evidenzia al riguardo che tutti i suddetti presunti “vizi” erano stati determinati dall’usura del tempo e non sarebbero emersi se il Comune avesse eseguito il sopralluogo nel 2002, per cui si tratta di difformità non addebitabili al lottizzante.
In data 28 giugno 2012 il Consorzio comunicava all’amministrazione l’avvenuta ottemperanza a tutte le prescrizioni di cui al verbale del 27 novembre 2009 e la realizzazione della segnaletica definitiva, trasmettendo nel contempo i documenti richiesti dal Comune e sollecitando l’effettuazione del collaudo definitivo e l’acquisizione delle opere al patrimonio comunale.
Poiché tali istanze rimanevano inevase, esse venivano reiterate in data 10 settembre 2014 e poi con nota a firma dell’avv. Scataglini del 17 gennaio 2015.
2.3. Per completezza di trattazione va aggiunto che, con scrittura privata autenticata per atto di notaio del 24 settembre 1993 (di cui la Giunta Comunale prendeva atto con deliberazione n. 489/1993), il Consorzio lottizzante e il Sindaco pro tempore di Potenza Picena prendevano atto della impossibilità di eseguire le opere di urbanizzazione primaria riguardanti la strada di lottizzazione per circa 16 metri lineari antistante il lotto n. 14 di proprietà del sig. AL NE il quale, a causa di una controversia civilistica insorta con il proprio dante causa, non aveva aderito al Consorzio e quindi non aveva firmato la convenzione di lottizzazione ma, anzi, aveva sempre ostacolato, anche mediante condotte emulative, l’attività lottizzatoria.
Pertanto le parti avevano convenuto che il Consorzio realizzasse questo breve tratto della strada di lottizzazione solo dopo che le pretese del sig. NE fossero state definitivamente disattese da una sentenza definitiva (alla data di deposito del presente ricorso risultava pubblicata solo la sentenza di primo grado del Tribunale di Macerata, che il sig. NE aveva gravato di appello).
L’accordo prevedeva comunque che tutte le altre opere di urbanizzazione, ove eseguite a regola d’arte, fossero collaudabili.
Da quanto precede discende che neanche la mancata esecuzione di questo breve tratto della strada di lottizzazione era di ostacolo al collaudo delle opere eseguite e alla successiva presa in carico delle stesse da parte del Comune.
3. Poiché l’amministrazione è rimasta inerte, il Consorzio, in persona del rappresentante indicato dai consorziati, si ritiene legittimato a chiedere al T.A.R. la declaratoria dell’inadempimento del Comune agli obblighi convenzionali, la condanna dell’ente ad eseguire il collaudo delle opere e ad acquisirle al patrimonio pubblico, nonché a risarcire il Consorzio i danni cagionati dal predetto inadempimento.
Tali domande si fondano sui seguenti argomenti.
3.1. Quanto alle opere di urbanizzazione primaria relative alla prima fase e di alcune di quelle relative alla seconda fase, le stesse debbono essere considerate a tutti gli effetti collaudate alla data del 14 marzo 1994, in quanto, ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, “ …Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ”.
Nella specie, nel verbale del 14 marzo 1994 viene attestata la regolare esecuzione delle opere ricomprese nella prima fase così come previsto dalla convenzione di lottizzazione, mentre nel verbale di sopralluogo del 27 novembre 2009 si legge testualmente che “ Le opere di urbanizzazione primaria di prima fase sono state collaudate con atto di Giunta n. 114 del 14.03.1994 a seguito di attestato di regolare esecuzione dell'UTC in cui risultano essere eseguite anche alcune opere relative alla seconda fase e precisamente la realizzazione della zanella, prevista nella seconda fase di esecuzione delle O.O.U. U. primaria, l'impianto di illuminazione pubblica che risulta al dicembre 1993 realizzato completamente, la posa dei pali di illuminazione, rispondenti al progetto sia in numero che in altezza… ”.
Ciò conferma che le opere in questione risultavano collaudabili già il 14 marzo 1994.
3.2. Successivamente, in data 28 giugno 2012 il Consorzio informava il Comune di avere attuato tutte le prescrizioni di cui al verbale del 27 novembre 2009, insistendo affinché l’amministrazione desse seguito agli adempimenti di propria competenza. Ma anche in questo caso il Comune è rimasto inerte, non procedendo ad effettuare il collaudo e la successiva presa in carico delle opere e non fornendo al riguardo alcuna valida giustificazione. L’amministrazione risulta pertanto inadempiente agli obblighi scaturenti dalla convenzione di lottizzazione.
3.3. Da quanto precede deriva che:
- le opere della c.d. prima fase debbono considerarsi realizzate e collaudate alla data del 14 marzo 1994, per cui anche gli oneri manutentivi a carico del Comune sono sorti in tale data;
- le opere della c.d. seconda fase debbono invece considerarsi realizzate e collaudate alla data del 2 luglio 2012 (con tutto ciò che ne consegue in termini di oneri manutentivi a carico dell’amministrazione intimata).
3.4. In conseguenza dell’inadempimento del Comune agli obblighi convenzionali, il civico ente deve risarcire al Consorzio le seguenti voci di danno, relative alle opere della c.d. prima fase:
a) consumi ENEL dal 1998 al 2015: € 66.582,16;
b) manutenzione impianto illuminazione pubblica: € 7.050,15;
c) lavori di stasamento e rifacimento fogna: € 14.115,90;
d) lavori di ripristino marciapiedi e tinteggiatura idranti: € 7.280,00,
per un totale di € 95.028,21.
Né, come già detto, osta all’accoglimento delle suddette domande la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione prospicienti il lotto n. 14, visto che ciò (come risulta dall’accordo stipulato a suo tempo con il Sindaco pro tempore ) è dipeso da cause non imputabili al Consorzio e che, alla data di notifica del presente ricorso, non era ancora intervenuta la sentenza definitiva nella controversia fra il sig. NE e il proprio dante causa.
3.5. Parte ricorrente chiede dunque che il T.A.R.:
- dichiari l’obbligo del Comune di Potenza Picena di prendere in carico, ai sensi dell'art. 8 della convenzione, tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate dal Consorzio ricorrente, salvo quelle che non si sono ancora potute realizzare per fatti non dipendenti dalla volontà del lottizzante;
- condanni il Comune di Potenza Picena al risarcimento dei danni, da quantificare nella somma di € 95.028,21 o in quella maggiore o minore che risulterà dì giustizia, anche in esito a c.t.u. (di cui si chiede l’esperimento).
4. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Potenza Picena, replicando alle argomentazioni di parte ricorrente.
In data 21 ottobre 2021 la curatela del fallimento della ditta IC Costruzioni S.r.l. ha depositato un’istanza di accesso al fascicolo telematico del presente ricorso, evidenziando che la conoscenza degli atti di causa era indispensabile per stabilire se coltivare o meno il giudizio.
Con la memoria depositata il 2 novembre 2021 la difesa comunale si è opposta all’accoglimento della suddetta istanza, evidenziando che l’originaria ricorrente era stata dichiarata fallita nel 2018 e che il giudizio non era stato riassunto dalla curatela fallimentare nel termine di cui all’art. 305 c.p.c., per cui il giudizio doveva essere dichiarato estinto.
Con ordinanza n. 780/2021 il Tribunale ha accolto l’istanza di accesso al fascicolo.
In data 20 gennaio 2022 il Fallimento si è costituito in giudizio, associandosi alle istanze formulate nel ricorso introduttivo.
Nelle memorie conclusionali la difesa comunale ha ribadito ed ampliato le eccezioni rassegnate nella prefata memoria del 2 novembre 2021, mentre la curatela fallimentare ha a sua volta ribadito la regolarità della riassunzione del giudizio.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 21 maggio 2025.
5. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dalla difesa comunale, risultando infondate le domande formulate dall’originaria ricorrente e, per converso, fondate le difese del Comune relative al merito della vicenda.
5.1. In effetti, costituendosi in giudizio, l’amministrazione ha evidenziato che:
- il 23 marzo 2017 l’U.T.C., in contraddittorio con il tecnico di IC Costruzioni, ha eseguito un ulteriore sopralluogo. Dal relativo verbale (depositato come documento n. 2) emerge che: “ … sono state verificate le opere, anche in considerazione dei vizi precedentemente accertati con il sopralluogo del 27.11.2009, riscontrando quanto segue : 1) Non sono stati eliminati i materiali, oggetti, manufatti e le coltivazioni private nella zona a verde pubblico tra il lotto 14 e il lotto 15; 2) Non è stato eliminato l’allaccio acquedotto di cantiere nella zona VP adiacente al lotto 16; 3) non sono stati sistemati definitivamente gli allacci dell’impianto di illuminazione pubblica e non sono stati eliminati i pali di sostegno delle canalizzazioni aree elettriche; 4) non sono state identificate le aree di proprietà privata aperte sulle aree pubbliche; 5) sull’area a verde pubblico tra il lotto 16 ed il lotto 17 è stata riscontrata la presenza di coltivazioni, materiali e un vecchio autoveicolo in stato di abbandono, oltre alla mancata pulizia delle caditoie sulla sede stradale… ”. In considerazioni dei rilievi verbalizzati, il collaudo finale si concludeva con esito negativo;
- a seguito di numerose segnalazioni di cittadini circa il mancato funzionamento dell’impianto di pubblica illuminazione dell’area lottizzata, con ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 52 del 30 marzo 2018 al Consorzio ricorrente veniva intimato di provvedere alla riattivazione immediata dell’impianto. Poiché il Consorzio non dava seguito a tale intimazione, il Comune disponeva l’esecuzione diretta dei lavori necessari, conferendo l’incarico ad una ditta specializzata e riservandosi di ripetere i relativi costi dai lottizzanti. Tali lavori, consistenti nel completamento degli allacci dell’illuminazione pubblica debitamente certificati dall’impresa esecutrice e nella riattivazione dell’impianto, hanno implicato un costo di circa 5.000,00 €;
- non risponde dunque al vero che le opere di urbanizzazione erano state ultimate a regola d’arte sin dal 1994 o dal 2002, visto che all’esito del sopralluogo del 27 novembre 2009 erano emerse alcune rilevanti difformità, che il Consorzio si era impegnato ad eliminare tempestivamente (senza peraltro contestare le risultanze del sopralluogo). Ma, come si è visto, tali difformità, ed in particolare quelle relative all’impianto di illuminazione, non risultavano eliminate nemmeno nel 2017/2018, tanto che il Comune ha dovuto eseguire in danno i lavori necessari.
5.2. Il Collegio condivide nella loro globalità le argomentazioni del Comune (salvo quelle relative al fatto che le pretese in questione avrebbero dovuto essere azionate con il ricorso avverso il silenzio della P.A., trattandosi di controversia che attiene al dedotto inadempimento di una convenzione urbanistica, anche se dall’eventuale accoglimento del ricorso sarebbe disceso a carico del Comune anche l’obbligo di adottare provvedimenti amministrativi), visto che:
- è certamente vero che alcuni “vizi” riscontrati dal Comune in occasione dei sopralluoghi del 2009 e del 2017 non avevano una rilevanza tale da impedire il collaudo delle opere di urbanizzazione (il che è riconosciuto peraltro anche dalla difesa comunale), ma è altrettanto vero che le problematiche relative all’impianto di illuminazione avevano una rilevanza oggettiva nell’economia delle opere de quibus , trattandosi di opera assolutamente necessaria per garantire la piena fruibilità degli edifici residenziali;
- l’art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 non era applicabile ratione temporis né nel 1994 né nel 2002. Ad ogni buon conto, dalla delibera di Giunta n. 114/1994 emerge che, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, le opere di urbanizzazione della prima fase non erano state eseguite del tutto a regola d’arte, tanto che la Giunta, pur approvando l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dall’U.T.C., stabiliva un “periodo di osservazione” e imponeva al Consorzio la costituzione di una ulteriore polizza fideiussoria per un importo garantito di £ 140.000.000 da escutere nel caso in cui si fossero manifestati vizi occulti. La delibera n. 114/1994 rinviava comunque l’acquisizione delle opere all’esito favorevole del collaudo finale, e non risulta che il Consorzio abbia a suo tempo contestato tali determinazioni;
- il Consorzio, inoltre, non ha mai contestato le risultanze del sopralluogo del 27 novembre 2009, il che vuol dire che i rilievi ivi contenuti sono stati ritenuti condivisibili. E neanche in questa sede il Consorzio ha prodotto perizie tecniche o elaborati analoghi da cui si possano trarre spunti per disporre una c.t.u. o una verificazione (anche se, stante la risalenza della vicenda, lo strumento più adeguato che il Consorzio avrebbe potuto attivare sarebbe stato quello dell’accertamento tecnico preventivo).
5.3. In ragione di quanto precede, nessun inadempimento degli obblighi convenzionali è ascrivibile al Comune resistente, il che implica il rigetto di tutte le domande proposte da parte ricorrente.
6. In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio vanno tuttavia compensate, sia in considerazione della data di deposito del ricorso, sia perché nella specie il Tribunale non ritiene che si sia in presenza di pretese manifestamente infondate o, addirittura, temerarie, trattandosi di una normale controversia in materia di inadempimento contrattuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO