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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/06/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3958/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. Luca Fuzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 3958/2024 avente per oggetto “Opposizione a precetto (art. 615 1° comma
c.p.c.)”
da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) il 25.01.1967, residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Gian Pietro Dossi del Foro di
Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in
Adrara San Martino (BG), via Corno n. 9
ATTRICE contro società limitata con socio Controparte_1 Controparte_2
unico (C.F./P.IVA ), con sede legale in Conegliano P.IVA_1
(TV), Via V. Alfieri n. 1, rappresentata da
[...]
(C.F./P.IVA ), con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Milano, Via Valtellina n. 15/17, in persona del procuratore
Pagina 1 speciale dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Bulgarelli del Foro di
Verona, ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio sito in
Verona, Piazza Bra 26/D
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente – “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie del caso e di legge e, comunque, nessuna esclusa:
In via preliminare: sospendersi anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo per cui è opposizione.
In via principale e nel merito: previa, se del caso, declaratoria di nullità o annullamento dell'atto di precetto indicato, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata intrapresa da rappresentata da Controparte_1 Controparte_3
(C.F. e P.IVA in danno della sig.ra per i
[...] P.IVA_2 Parte_1
motivi dedotti in atti e per quelli che dovessero emergere nel corso del giudizio.
In via subordinata: a) accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto datato 08/02/24 e notificato il 04/03/24 ovvero disporne l'annullamento per i motivi sopra indicati;
b) accertarsi e dichiararsi che il credito non sussiste nei termini indicati.
In ogni caso: condannare la rappresentata da Controparte_1 [...]
C.F. e P.IVA al risarcimento del Controparte_3 P.IVA_2
danno arrecato alla sig.ra per aver la stessa esercitato Parte_1
illegittimamente un diritto insussistente, danno da liquidarsi nella misura che emergerà in corso di causa o, comunque, da liquidarsi in via equitativa.
Con ogni più ampia riserva.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”
Parte convenuta rappresentata da Controparte_1 [...]
– “Nel merito: respingersi la proposta opposizione e tutte Controparte_3
Pagina 2 le domande formulate dagli opponenti nei confronti di CP_1
rappresentata da Controparte_3
Con vittoria di spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. depositato in data 28.06.2024
(e notificato a controparte in data 04.03.2024) la sig. Pt_1
ha convenuto in giudizio per sentire
[...] Controparte_1
accertare e dichiarare, “… previa, se del caso, declaratoria di nullità o annullamento dell'atto di precetto indicato, …
l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata intrapresa dalla rappresentata da Controparte_1 [...]
C.F. e P.IVA ) in danno Controparte_3 P.IVA_2
della sig.ra per i motivi dedotti in atti e per quelli che Parte_1
dovessero emergere nel corso del giudizio”. L'opponente chiedeva altresì al Tribunale di “accertarsi e dichiararsi che il credito non sussiste nei termini indicati” e di “condannare la CP_1
rappresentata da
[...] Controparte_3
(C.F. e P.IVA ) al risarcimento del danno arrecato P.IVA_2
alla sig.ra per aver la stessa esercitato Parte_1
illegittimamente un diritto insussistente, danno da liquidarsi nella misura che emergerà in corso di causa o, comunque, da liquidarsi in via equitativa”. rappresentata da Controparte_1 [...]
si costituiva in giudizio con compara di Controparte_3
costituzione depositata in data 24.09.2024, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Il Giudice depositava in data 23.08.2024 decreto di compiuta effettuazione delle verifiche preliminari. Nelle more della
Pagina 3 celebrazione dell'udienza di trattazione, le parti depositavano le memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 10.12.2025 i procuratori delle parti, concordando sulla natura documentale della causa, chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e il Giudice disponeva in conformità.
Alla successiva udienza del 06.05.2025, I procuratori delle parti discutevano la causa riportandosi agli atti e chiedevano che la stessa fosse trattenuta in decisione con accoglimento delle domande ivi rispettivamente formulate.
Il Giudice tratteneva pertanto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte opponente – la sig- – ha impugnato il precetto Parte_1
notificatole da in data 04.03.2024, sollevando Controparte_1
quali motivi di impugnazione, in atto di citazione, l'intervenuta
“prescrizione ordinaria del diritto sul credito ex art. 2946 c.c. poiché l'odierna opposta dal 2005 ad oggi non ha avanzato alcuna richiesta”, nonché “… la prescrizione estintiva ex art. 2934 c.c. poiché l'asserito titolare non ha esercitato tale diritto entro i termini di legge”. L'attrice, in particolare, ha rilevato che “nessun atto interruttivo del termine di prescrizione del diritto risulta essere stato validamente posto in essere dalla creditrice nei confronti dell'asserita garante sin dal 17/05/2005 data in cui si asserisce essersi costituita garante”.
Il tenore letterale delle domande svolte dall'opponente è inequivocabile però nel porre in contestazione l'esistenza stessa della fideiussione, asseritamente rilasciata dalla sig. Giudici, e il difetto di titolarità in capo a del diritto di Controparte_1
Pagina 4 credito azionato con il precetto. Sebbene non risulti formalmente formulata in atto di citazione l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in executivis per difetto di prova della titolarità del credito in capo a ciò non di meno Controparte_1
tale difetto risulta espressamente e chiaramente contestato nell'atto di citazione, e le conclusioni espresse in quest'ultimo fanno riferimento alla “… insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata intrapresa dalla Controparte_1
rappresentata da (C.F. e Controparte_3
P.IVA in danno della sig.ra per i P.IVA_2 Parte_1
motivi dedotti in atti…”.
Si legge, infatti, nell'atto di citazione che “parte resistente ha agito in questa sede sostenendo che: • avrebbe Controparte_1
“acquistato” il credito relativo alla posizione di società
[...]
(poi Parte_3 Controparte_4 Controparte_5
) in virtù di cessione di credito “in blocco” del
[...]
28/07/2021; • Il debito della società Parte_4
poi ) sarebbe
[...] CP_4 CP_5 CP_5
derivante dalle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo ipotecario stipulato dall' allora società
[...]
(poi ), Parte_5 Controparte_5
in persona del socio amministratore e legale rappresentante sig. in data 27/04/2005 – 17/05/2005 per Controparte_4
complessivi € 80.000,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili posticipate;
• Per le obbligazioni di Parte_3
[... (poi ) si Controparte_4 Controparte_5
sarebbe costituita fideiussore la signora in solido con Parte_1
i signori e sino alla Controparte_4 Persona_1
Pagina 5 concorrenza di €104.000,00. • Il debito attuale ammonterebbe a €
52.548,85.”.
Il ripetuto uso del condizionale assume, nel contesto dell'atto, chiara connotazione negativa in merito al riconoscimento della veridicità delle affermazioni di che devono Controparte_1
pertanto ritenersi a tutti gli effetti contestate, con la conseguenza che sarebbe stato onere della convenuta fornire, nella comparsa di costituzione, tutta la documentazione necessaria a fugare le avverse contestazioni.
In ogni caso, la carenza di titolarità del credito risulta poi espressamente rilevata nelle conclusioni precisate telematicamente con deposito in data 04.04.2025, ma – come detto – la censura risultava regolarmente svolta già in atto di citazione. Ne consegue che la tardività eccepita in comparsa conclusionale dalla convenuta non sussiste.
Nel caso di specie, pertanto, l'opponente contesta il diritto di di procedere ad esecuzione forzata, da un lato Controparte_1
eccependo il difetto di prova della medesima in ordine alla propria legittimazione e negando l'esistenza stessa della fideiussione in forza della quale il precetto è stato azionato, dall'altre eccependo in ogni caso la prescrizione del credito azionato. si è costituita in giudizio producendo il Controparte_1
contratto di mutuo ipotecario sottoscritto a suo tempo da
[...]
con Controparte_6 Parte_5
nel quale risulta espressamente la
[...]
costituzione come garanti di e Controparte_4 Persona_1
(produzione – questa – che appare sufficiente a Controparte_7
provare l'esistenza della contestata fideiussione). Ha poi prodotto la certificazione ex art. 50 T.U.B. rilasciata d Controparte_8
Pagina 6 presunta cedente, attestante l'importo del credito residuo (prova idonea a superare la contestazione relativa al quantum del credito azionato) e la domanda di ammissione al passivo del
[...]
(già CP_9 Parte_5
per il predetto credito (prova atta, infine, ad
[...]
escludere l'eccepita intervenuta prescrizione).
Appare però evidente, nel caso di specie, che difetta integralmente la prova, da parte della convenuta della Controparte_1
titolarità in capo a sé del credito azionato, non essendo stato prodotto né il contratto di cessione del medesimo, né l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o la dichiarazione della cedente di intervenuta cessione. Controparte_10 CP_1
si è infatti limitata a produrre il contratto originario intercorso
[...]
con e a certificazione attestante Controparte_6
l'ammontare del credito residuo rilasciata da Controparte_8
successore di nel rapporto Controparte_6
controverso. Nessun documento risulta prodotto in atti che attesti la cessione del credito all'odierna convenuta da parte di CP_8
[...]
In presenza di una tale carenza probatoria appare evidente la fondatezza dell'opposizione essendo il difetto di prova della titolarità del credito circostanza assorbente rispetto a tutte le altre sollevate.
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta, e va pertanto dichiarato il difetto di di agire in executivis nei Controparte_1
confronti dell'odierna attrice e la conseguente nullità del precetto azionato e qui opposto.
Deve, invece, essere respinta la domanda di risarcimento del danno svolto da parte attrice per avere “esercitato Controparte_1
Pagina 7 illegittimamente un diritto insussistente, danno da liquidarsi nella misura che emergerà in corso di causa o, comunque, da liquidarsi in via equitativa”. Manca, sotto tale profilo, del tutto la prova del danno patito: se infatti il danno rivendicato è quello consistito nelle spese sostenute per un giudizio azionato per opporsi ad un atto per il quale non aveva alcuna legittimazione, lo Controparte_1
stesso appare già ampiamente ristorato dalla liquidazione a carico della società soccombente delle spese di lite. Se invece il danno è da ricercarsi altrove, manca da parte della sig. Pt_1
l'allegazione dei fatti in cui lo stesso si concreterebbe.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta: si ritiene di liquidare le medesime in ragione dei minimi edittali per lo scaglione di riferimento attesa la non complessità delle questioni trattate e il minimo apporto difensivo fornito in questa sede da entrambi i difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. da Parte_1
nei confronti di ogni altra domanda ed Controparte_1
eccezione respinta:
1. dichiara l'inesistenza del diritto di di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Pt_1
sulla base del precetto impugnato, stante la carenza di
[...]
prova in merito alla titolarità del credito azionato e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto notificato da
[...]
a in data 04.03.2024; CP_1 Parte_1
2. condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano nella misura di complessivi
Pagina 8 euro 7.052,00 di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro
814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria ed euro 2.127,00 per la fase decisoria, oltre il 15 % per spese generali, IVA ed accessori come per legge.
Così deciso in Bergamo, in data 03.06.2025
IL
GIUDICE
Dott. Luca Fuzio
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. Luca Fuzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 3958/2024 avente per oggetto “Opposizione a precetto (art. 615 1° comma
c.p.c.)”
da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) il 25.01.1967, residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Gian Pietro Dossi del Foro di
Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in
Adrara San Martino (BG), via Corno n. 9
ATTRICE contro società limitata con socio Controparte_1 Controparte_2
unico (C.F./P.IVA ), con sede legale in Conegliano P.IVA_1
(TV), Via V. Alfieri n. 1, rappresentata da
[...]
(C.F./P.IVA ), con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Milano, Via Valtellina n. 15/17, in persona del procuratore
Pagina 1 speciale dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Bulgarelli del Foro di
Verona, ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio sito in
Verona, Piazza Bra 26/D
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente – “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie del caso e di legge e, comunque, nessuna esclusa:
In via preliminare: sospendersi anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo per cui è opposizione.
In via principale e nel merito: previa, se del caso, declaratoria di nullità o annullamento dell'atto di precetto indicato, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata intrapresa da rappresentata da Controparte_1 Controparte_3
(C.F. e P.IVA in danno della sig.ra per i
[...] P.IVA_2 Parte_1
motivi dedotti in atti e per quelli che dovessero emergere nel corso del giudizio.
In via subordinata: a) accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto datato 08/02/24 e notificato il 04/03/24 ovvero disporne l'annullamento per i motivi sopra indicati;
b) accertarsi e dichiararsi che il credito non sussiste nei termini indicati.
In ogni caso: condannare la rappresentata da Controparte_1 [...]
C.F. e P.IVA al risarcimento del Controparte_3 P.IVA_2
danno arrecato alla sig.ra per aver la stessa esercitato Parte_1
illegittimamente un diritto insussistente, danno da liquidarsi nella misura che emergerà in corso di causa o, comunque, da liquidarsi in via equitativa.
Con ogni più ampia riserva.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”
Parte convenuta rappresentata da Controparte_1 [...]
– “Nel merito: respingersi la proposta opposizione e tutte Controparte_3
Pagina 2 le domande formulate dagli opponenti nei confronti di CP_1
rappresentata da Controparte_3
Con vittoria di spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. depositato in data 28.06.2024
(e notificato a controparte in data 04.03.2024) la sig. Pt_1
ha convenuto in giudizio per sentire
[...] Controparte_1
accertare e dichiarare, “… previa, se del caso, declaratoria di nullità o annullamento dell'atto di precetto indicato, …
l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata intrapresa dalla rappresentata da Controparte_1 [...]
C.F. e P.IVA ) in danno Controparte_3 P.IVA_2
della sig.ra per i motivi dedotti in atti e per quelli che Parte_1
dovessero emergere nel corso del giudizio”. L'opponente chiedeva altresì al Tribunale di “accertarsi e dichiararsi che il credito non sussiste nei termini indicati” e di “condannare la CP_1
rappresentata da
[...] Controparte_3
(C.F. e P.IVA ) al risarcimento del danno arrecato P.IVA_2
alla sig.ra per aver la stessa esercitato Parte_1
illegittimamente un diritto insussistente, danno da liquidarsi nella misura che emergerà in corso di causa o, comunque, da liquidarsi in via equitativa”. rappresentata da Controparte_1 [...]
si costituiva in giudizio con compara di Controparte_3
costituzione depositata in data 24.09.2024, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Il Giudice depositava in data 23.08.2024 decreto di compiuta effettuazione delle verifiche preliminari. Nelle more della
Pagina 3 celebrazione dell'udienza di trattazione, le parti depositavano le memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 10.12.2025 i procuratori delle parti, concordando sulla natura documentale della causa, chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e il Giudice disponeva in conformità.
Alla successiva udienza del 06.05.2025, I procuratori delle parti discutevano la causa riportandosi agli atti e chiedevano che la stessa fosse trattenuta in decisione con accoglimento delle domande ivi rispettivamente formulate.
Il Giudice tratteneva pertanto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte opponente – la sig- – ha impugnato il precetto Parte_1
notificatole da in data 04.03.2024, sollevando Controparte_1
quali motivi di impugnazione, in atto di citazione, l'intervenuta
“prescrizione ordinaria del diritto sul credito ex art. 2946 c.c. poiché l'odierna opposta dal 2005 ad oggi non ha avanzato alcuna richiesta”, nonché “… la prescrizione estintiva ex art. 2934 c.c. poiché l'asserito titolare non ha esercitato tale diritto entro i termini di legge”. L'attrice, in particolare, ha rilevato che “nessun atto interruttivo del termine di prescrizione del diritto risulta essere stato validamente posto in essere dalla creditrice nei confronti dell'asserita garante sin dal 17/05/2005 data in cui si asserisce essersi costituita garante”.
Il tenore letterale delle domande svolte dall'opponente è inequivocabile però nel porre in contestazione l'esistenza stessa della fideiussione, asseritamente rilasciata dalla sig. Giudici, e il difetto di titolarità in capo a del diritto di Controparte_1
Pagina 4 credito azionato con il precetto. Sebbene non risulti formalmente formulata in atto di citazione l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in executivis per difetto di prova della titolarità del credito in capo a ciò non di meno Controparte_1
tale difetto risulta espressamente e chiaramente contestato nell'atto di citazione, e le conclusioni espresse in quest'ultimo fanno riferimento alla “… insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata intrapresa dalla Controparte_1
rappresentata da (C.F. e Controparte_3
P.IVA in danno della sig.ra per i P.IVA_2 Parte_1
motivi dedotti in atti…”.
Si legge, infatti, nell'atto di citazione che “parte resistente ha agito in questa sede sostenendo che: • avrebbe Controparte_1
“acquistato” il credito relativo alla posizione di società
[...]
(poi Parte_3 Controparte_4 Controparte_5
) in virtù di cessione di credito “in blocco” del
[...]
28/07/2021; • Il debito della società Parte_4
poi ) sarebbe
[...] CP_4 CP_5 CP_5
derivante dalle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo ipotecario stipulato dall' allora società
[...]
(poi ), Parte_5 Controparte_5
in persona del socio amministratore e legale rappresentante sig. in data 27/04/2005 – 17/05/2005 per Controparte_4
complessivi € 80.000,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili posticipate;
• Per le obbligazioni di Parte_3
[... (poi ) si Controparte_4 Controparte_5
sarebbe costituita fideiussore la signora in solido con Parte_1
i signori e sino alla Controparte_4 Persona_1
Pagina 5 concorrenza di €104.000,00. • Il debito attuale ammonterebbe a €
52.548,85.”.
Il ripetuto uso del condizionale assume, nel contesto dell'atto, chiara connotazione negativa in merito al riconoscimento della veridicità delle affermazioni di che devono Controparte_1
pertanto ritenersi a tutti gli effetti contestate, con la conseguenza che sarebbe stato onere della convenuta fornire, nella comparsa di costituzione, tutta la documentazione necessaria a fugare le avverse contestazioni.
In ogni caso, la carenza di titolarità del credito risulta poi espressamente rilevata nelle conclusioni precisate telematicamente con deposito in data 04.04.2025, ma – come detto – la censura risultava regolarmente svolta già in atto di citazione. Ne consegue che la tardività eccepita in comparsa conclusionale dalla convenuta non sussiste.
Nel caso di specie, pertanto, l'opponente contesta il diritto di di procedere ad esecuzione forzata, da un lato Controparte_1
eccependo il difetto di prova della medesima in ordine alla propria legittimazione e negando l'esistenza stessa della fideiussione in forza della quale il precetto è stato azionato, dall'altre eccependo in ogni caso la prescrizione del credito azionato. si è costituita in giudizio producendo il Controparte_1
contratto di mutuo ipotecario sottoscritto a suo tempo da
[...]
con Controparte_6 Parte_5
nel quale risulta espressamente la
[...]
costituzione come garanti di e Controparte_4 Persona_1
(produzione – questa – che appare sufficiente a Controparte_7
provare l'esistenza della contestata fideiussione). Ha poi prodotto la certificazione ex art. 50 T.U.B. rilasciata d Controparte_8
Pagina 6 presunta cedente, attestante l'importo del credito residuo (prova idonea a superare la contestazione relativa al quantum del credito azionato) e la domanda di ammissione al passivo del
[...]
(già CP_9 Parte_5
per il predetto credito (prova atta, infine, ad
[...]
escludere l'eccepita intervenuta prescrizione).
Appare però evidente, nel caso di specie, che difetta integralmente la prova, da parte della convenuta della Controparte_1
titolarità in capo a sé del credito azionato, non essendo stato prodotto né il contratto di cessione del medesimo, né l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o la dichiarazione della cedente di intervenuta cessione. Controparte_10 CP_1
si è infatti limitata a produrre il contratto originario intercorso
[...]
con e a certificazione attestante Controparte_6
l'ammontare del credito residuo rilasciata da Controparte_8
successore di nel rapporto Controparte_6
controverso. Nessun documento risulta prodotto in atti che attesti la cessione del credito all'odierna convenuta da parte di CP_8
[...]
In presenza di una tale carenza probatoria appare evidente la fondatezza dell'opposizione essendo il difetto di prova della titolarità del credito circostanza assorbente rispetto a tutte le altre sollevate.
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta, e va pertanto dichiarato il difetto di di agire in executivis nei Controparte_1
confronti dell'odierna attrice e la conseguente nullità del precetto azionato e qui opposto.
Deve, invece, essere respinta la domanda di risarcimento del danno svolto da parte attrice per avere “esercitato Controparte_1
Pagina 7 illegittimamente un diritto insussistente, danno da liquidarsi nella misura che emergerà in corso di causa o, comunque, da liquidarsi in via equitativa”. Manca, sotto tale profilo, del tutto la prova del danno patito: se infatti il danno rivendicato è quello consistito nelle spese sostenute per un giudizio azionato per opporsi ad un atto per il quale non aveva alcuna legittimazione, lo Controparte_1
stesso appare già ampiamente ristorato dalla liquidazione a carico della società soccombente delle spese di lite. Se invece il danno è da ricercarsi altrove, manca da parte della sig. Pt_1
l'allegazione dei fatti in cui lo stesso si concreterebbe.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta: si ritiene di liquidare le medesime in ragione dei minimi edittali per lo scaglione di riferimento attesa la non complessità delle questioni trattate e il minimo apporto difensivo fornito in questa sede da entrambi i difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. da Parte_1
nei confronti di ogni altra domanda ed Controparte_1
eccezione respinta:
1. dichiara l'inesistenza del diritto di di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Pt_1
sulla base del precetto impugnato, stante la carenza di
[...]
prova in merito alla titolarità del credito azionato e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto notificato da
[...]
a in data 04.03.2024; CP_1 Parte_1
2. condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano nella misura di complessivi
Pagina 8 euro 7.052,00 di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro
814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria ed euro 2.127,00 per la fase decisoria, oltre il 15 % per spese generali, IVA ed accessori come per legge.
Così deciso in Bergamo, in data 03.06.2025
IL
GIUDICE
Dott. Luca Fuzio
Pagina 9