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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/07/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5122/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ID IC
RICORRENTE nei confronti di:
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Roma Parte_1 CP_1
in data 18.9.1977
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma (atto n.
1665 parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1977). Dal matrimonio è nata una figlia, (n. 30.6.1984), oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Velletri in data 11.2.1992.
Con ricorso depositato il 30.10.2024 la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il signor pur regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la CP_1
contumacia.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice relatore ha rinviato l'udienza al 16.6.2025 per la discussione ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c. non essendo necessaria attività istruttoria. La causa
è stata trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 comma 4 c.p.c..
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non sono state spiegate ulteriori domande.
Nulla sulle spese, attesa la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1
sono precisati in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 2.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA NO DO MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5122/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ID IC
RICORRENTE nei confronti di:
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Roma Parte_1 CP_1
in data 18.9.1977
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma (atto n.
1665 parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1977). Dal matrimonio è nata una figlia, (n. 30.6.1984), oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Velletri in data 11.2.1992.
Con ricorso depositato il 30.10.2024 la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il signor pur regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la CP_1
contumacia.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice relatore ha rinviato l'udienza al 16.6.2025 per la discussione ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c. non essendo necessaria attività istruttoria. La causa
è stata trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 comma 4 c.p.c..
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non sono state spiegate ulteriori domande.
Nulla sulle spese, attesa la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1
sono precisati in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 2.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA NO DO MA