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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 8498/2022,
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Aprile, per procura in atti;
ATTRICE
E
AVV. CO in proprio, nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Biagio Maria Costantino, per procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Zompì, per procura in atti;
TERZA CHIAMATA
NONCHE'
LLOYD Controparte_3
in persona del procuratore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Traverso e Controparte_4
Giorgio Grasso;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.2.2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8.11.2022 conveniva in giudizio Parte_1
l'Avv. deducendo che con mandato difensivo del 3.7.2009, CO conferito allo stesso convenuto unitamente e disgiuntamente all'Avv. , aveva Controparte_2 promosso dinanzi al Tribunale di Lecce un'azione civile (R.G.N. 4949/2009) nei confronti della
Provincia di al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale CP_5 che l'aveva vista coinvolta il 16.10.2007 a bordo della propria autovettura (Seat Ibiza, tg AT940SX) mentre percorreva la Strada Provinciale Collepasso – Noha. al riguardo, Parte_1
deduceva che aveva impattato contro il marciapiede che delimitava, sul lato sinistro, la carreggiata d'ingresso della rotatoria ivi esistente e, proseguendo la propria marcia, si era arrestata contro il marciapiede dell'aiuola circolare posta al centro della rotatoria stessa, subendo gravi lesioni personali e ingenti danni patrimoniali, quantificati nella misura di € 216.346,80. L'attrice deduceva, da un lato, che la responsabilità di detto sinistro era da imputare esclusivamente alla nella sua Controparte_6
qualità di Ente proprietario della rotatoria, in quanto realizzata in modo non conforme agli standard di sicurezza e non adeguatamente segnalata secondo le prescrizioni del Codice della Strada, e, dall'altro, che a seguito dell'istruttoria svolta mediante l'interrogatorio formale dell'attrice,
l'escussione di testimoni, nonché l'espletamento di una CTU medico – legale, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4342/2014 del 14.11.2014, aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendola sfornita di prova e aveva condannato l'attrice al pagamento nei confronti della Provincia CP_6 delle spese processuali, liquidate in € 4.500,00, oltre accessori di legge e spese di CTU.
[...]
deduceva, poi, che, dopo aver confermato il mandato difensivo nei confronti del solo Parte_1
Avv. , si era decisa a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, versando CP_1 un contributo unificato pari a € 777,00 e muovendo plurime contestazioni in ordine al difetto di motivazione e alla non corretta valutazione delle prove assunte nel giudizio ma che, tuttavia, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 1096/2018, depositata il 15.11.2018, aveva dichiarato inammissibile il gravame in ragione del decorso del termine breve di impugnazione, con condanna della stessa appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti della , Controparte_6 liquidate in € 2.300,00, oltre accessori, e al versamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002. deduceva, ancora, che avverso detta Parte_1
sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce, sempre col patrocinio dell'Avv. , aveva altresì promosso ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione la quale, CP_1
con ordinanza n. 9055/2020 depositata il 18.5.2020, lo aveva dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., condannandola al pagamento nei confronti della controricorrente Parte_2
[...] delle spese processuali, liquidate in € 8.000,00, oltre accessori, nonché al versamento di una
[...] somma pari all'importo di cui al contributo unificato già versato con il ricorso. Ciò posto,
[...]
muoveva plurime contestazioni all'operato dell'Avv. , deducendo che nelle Parte_1 CP_1
more della fase decisoria del giudizio di primo grado, da un lato, il difensore della Controparte_6
convenuta, Avv. Conte, aveva proposto informalmente una soluzione bonaria della controversia, offrendo a saldo e stralcio una somma non meglio precisata, di cui il suo difensore aveva omesso di renderla partecipe, e, dall'altro, che l'Avv. aveva presentato un atto di denuncia- CP_1
querela nei confronti dei costruttori della contro cui aveva impattato, nonché contro il Pt_3
direttore dei lavori, i cui procedimenti penali instaurati erano stati poi definitivamente archiviati in ragione della genericità dell'atto di opposizione all'archiviazione proposto dallo stesso Avvocato.
Pertanto, deduceva che la condotta gravemente negligente Parte_1 dell'Avv. aveva causato l'esito infausto della controversia e la sua condanna al CP_1
pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio. Più precisamente, quanto al giudizio di primo grado, l'attrice censurava l'inerzia processuale dell'Avv. , non avendo questi CP_1 proposto alcuna istanza istruttoria nell'atto introduttivo, al di là del deposito di otto documenti, e non avendo lo stesso professionista provveduto a depositare le memorie ex art. 183, co 6, c.p.c. previgente, essendosi invece limitato a depositare alcuni documenti rilevanti (tra cui il certificato di ultimazione dei lavori del 10.10.2006, la relazione su conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori del 23.10.2007, il dossier delle buste paga e delle spese sanitarie sostenute) nel corso delle ultime due udienze, ritenuti però inammissibili dal Tribunale di Lecce perché prodotti oltre i termini di cui all'art. 183, co 6 c.p.c. assegnati in corso di causa. Sempre con riferimento al giudizio di primo grado, censurava la condotta processuale dell'Avv. nella parte in Parte_1 CP_1
cui, a totale insaputa della cliente, aveva omesso di richiedere nei termini previsti dalla legge l'espletamento di una CTU tecnica finalizzata all'accertamento della non rispondenza del crocevia alle caratteristiche tecniche previste dal Codice della Strada, tanto che tale richiesta, formulata solo nel verbale di udienza del 13.1.2011, era stata rigettata dal Tribunale di Lecce perché irrituale e tardiva, nonché per non aver richiesto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'acquisizione della documentazione afferente l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori appaltati, con onere di esibizione a carico della Provincia di Lecce convenuta. Per quanto concerne, invece, il giudizio di appello,
l'attrice eccepiva l'inadempimento del professionista rispetto all'onere di impugnazione tempestiva della sentenza di primo grado, oltre che rispetto agli obblighi informativi verso la cliente, cui lo stesso Avv. era tenuto, precisando come, in ragione di tale condotta, avesse subito, CP_1
oltre al danno patrimoniale rappresentato dalla condanna alle spese di lite, anche il danno
3 patrimoniale derivante dalla perdita di chances in relazione alla possibilità di ottenere l'accoglimento del gravame. Quanto, invece, al giudizio promosso dinanzi alla Corte di Cassazione,
[...]
eccepiva la negligenza dell'Avv. nell'esecuzione del mandato ricevuto, Parte_1 CP_1
per non averla correttamente edotta circa le scarse possibilità di ottenere una pronuncia favorevole, dato che vi era un consolidato orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità in ordine al decorso del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 326 c.p.c., dovendosi considerare la notifica della sentenza munita di formula esecutiva presso il domicilio eletto dal difensore equipollente a quella effettuata, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., nei confronti del procuratore costituito della parte. Alla luce di queste considerazioni, dunque, in ragione Parte_1 dell'inadempimento da parte dell'Avv. dei propri doveri di diligenza professionale CP_1
deduceva che il convenuto non aveva il diritto al pagamento del compenso, con obbligo di restituzione delle somme già percepite nell'espletamento del proprio mandato. Pertanto,
[...]
chiedeva che fosse accertato il grave inadempimento del convenuto rispetto ai suoi doveri Parte_1 professionali e, per l'effetto, che lo stesso fosse condannato al pagamento in suo favore a titolo di ripetizione, delle somma di € 2.200,00, corrisposta a titolo di compensi professionali;
al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 25.329,54, a titolo di risarcimento del danno subito per aver pagato alle controparti le spese processuali dei tre gradi di giudizio -di cui € 6.269,60 per il giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, € 5.632,98 per il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di
Lecce ed € 13.426,96 per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione-; al risarcimento dei danni derivanti dal mancato accoglimento della domanda risarcitoria, sotto forma di perdita di chanches, tenuto conto della quantificazione dei danni accertata dalla CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, nella misura che fosse stata ritenuta congrua dal Giudice, con vittoria delle spese di lite.
L'Avv. si costituiva in giudizio deducendo preliminarmente CO
come prima del 16.11.2011, data in cui la stessa si era recata presso il suo studio Parte_1 legale condiviso con l'Avv. sito a Racale (LE), alla Via Mazzini n. 4, per la Controparte_2 preparazione dell'interrogatorio formale da rendere il giorno successivo dinanzi al Tribunale di
Lecce, fosse a lui del tutto sconosciuta. In tal senso, deduceva che l'attrice aveva conferito mandato esclusivo all'Avv. , il cui studio era originariamente ubicato a Racale (LE), Via Controparte_2
Salomone, e che egli era intervenuto solo per far fronte al successivo disimpegno dell'Avv.
[...]
ricevendo compensi simbolici pari a € 250,00 per il primo grado di giudizio ed CP_2
€ 1.000,00 per l'appello. In particolare, l'Avv. deduceva che nel mese di luglio 2009, CP_1
l'Avv. gli aveva richiesto di essere supportata nel giudizio promosso dall'attrice nei CP_2
4 confronti della Provincia di tanto che lo stesso difensore di fiducia aveva raccolto due CP_5
mandati, uno esclusivo in proprio favore ed un altro congiunto con lo stesso odierno convenuto.
Precisava, al riguardo, che l'Avv. aveva proceduto alla redazione dell'atto di CP_2 citazione indicando, senza prima informarlo, come domicilio eletto lo studio dell'Avv. Luigi
Carriero, sito in alla Via Capece n. 21, ove lo stesso Avv. aveva il CP_5 CO solo domicilio legale. L'Avv. , inoltre, deduceva che l'Avv. aveva CP_1 CP_2 preventivamente informato l'attrice dell'aleatorietà del giudizio promosso in ragione della sua palese diretta responsabilità nella causazione del sinistro. In relazione alle somme ricevute a titolo di compenso, l'Avv. deduceva che, in realtà, l'Avv. aveva incassato CP_1 CP_2
l'ulteriore somma di € 1.200,00, mentre, in relazione alla mancata indicazione delle richieste istruttorie, evidenziava che non aveva in realtà indicato testimoni da escutere Parte_1
fuorché suo figlio terzo trasportato, il quale, avendo un interesse alla causa, non poteva essere validamente escusso. Precisava, d'altro canto, che la Provincia di aveva invece formulato CP_5
richiesta di prova orale indicando come testimoni i carabinieri che avevano redatto il verbale di intervento, i quali se da un lato avevano confermato l'assenza di adeguata illuminazione, dall'altro lato avevano anche confermato la presenza della segnaletica verticale e orizzontale in prossimità della rotatoria. Ancora, con riferimento alla fase istruttoria del giudizio di primo grado, l'Avv.
deduceva che le premesse in fatto contenute nell'atto di citazione non avevano CP_1
formato oggetto di contestazione da parte della difesa della , per cui le circostanze CP_6 CP_6 dedotte dovevano ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., e che il Tribunale di Lecce, a fronte della richiesta di CTU tecnica e medico-legale formulata sin d'all'atto introduttivo, aveva ritenuto discrezionalmente di disporre esclusivamente la seconda. L'Avv. contestava quindi CP_1
l'eccepito inadempimento dei propri doveri professionali, avendo articolato plurime richieste di acceso agli atti presso pubblici uffici e non essendo incorso in alcuna decadenza tale da poter provare, secondo un giudizio prognostico, la decisività della documentazione indicata dall'attrice ai fini del buon esito del giudizio, non corrispondendo peraltro al vero la circostanza dedotta dall'attrice circa il suo mancato coinvolgimento nella proposta transattiva formulata dalla difesa della CP_6
, la quale non aveva mai avuto realmente seguito. Per quanto concerne il giudizio di appello,
[...]
l'Avv. deduceva che aveva richiesto a la somma di € 777,00 per CP_1 Parte_1 il pagamento del contributo unificato, la somma di € 27,00 per il pagamento della marca da bollo e la somma di € 1.000,00 a titolo di acconto per la proposizione del gravame. Al riguardo, inoltre, aggiungeva che il 15.1.2015 aveva ricevuto un messaggio fax con cui il suo domiciliatario
Avv. Luigi Carriero gli aveva comunicato che in data 5.12.2014 gli era stata notificata la sentenza di
5 primo grado munita di formula esecutiva e che non gliene aveva dato comunicazione sino a quel momento, ritenendo che la stessa fosse avvenuta ai soli fini dell'esecuzione forzata e non anche ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione. L'Avv. , tuttavia, CP_1 deduceva che, nonostante l'assolvimento dei propri obblighi informativi nei confronti della cliente circa la possibilità di rigetto del gravame, la stessa si era determinata ad Parte_1 impugnare la sentenza di primo grado, sottoscrivendo all'uopo un nuovo mandato difensivo. Infine, per quanto concerne il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, l'Avv. deduceva che CP_1
l'attrice, parimenti edotta sulla possibile condanna al pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza, aveva sottoscritto una procura speciale per la proposizione del ricorso, per il quale egli non aveva richiesto comunque alcun compenso. Ciò posto, l'Avv. deduceva che a CP_1 fronte della richiesta di risarcimento del danno pervenuta con nota del 17.11.2020 a firma dell'Avv.
Antonio Spongano, aveva immediatamente denunciato l'apertura del sinistro alla propria compagnia assicurativa. Il convenuto, quindi, contestando anche il quantum della pretesa risarcitoria, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi e Controparte_2 [...]
concludeva chiedendo che fosse rigettata la domanda attorea, Controparte_7
nonché, in via subordinata, che fosse accertata la solidale responsabilità della terza chiamata
[...]
e, comunque, quest'ultima fosse condannata a manlevarlo per le somme che fosse CP_2 stato costretto a corrispondere all'attrice per la sua quota parte di responsabilità, chiedendo inoltre, che la compagnia assicurativa chiamata in causa fosse condannata a manlevarlo delle conseguenze pregiudizievoli del giudizio nei confronti dell'attrice, con pagamento diretto in favore del danneggiato ai sensi dell'art. 1917 co 2 c.c. e a tenerlo indenne ai sensi dell'art. 1917 co 3 c.c. delle spese sostenute per resistere in giudizio alla domanda proposta da con vittoria di Parte_1
spese processuali. si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione della vicenda operata Controparte_2 dall'Avv. e deducendo che si era occupata esclusivamente della fase stragiudiziale CP_1 nella difesa di per il sinistro che l'aveva vista coinvolta, che però si era conclusa Parte_1
negativamente in ragione del rifiuto manifestato dalla Provincia di per una soluzione CP_5 transattiva. precisando che l'atto di citazione, ivi compresa l'elezione di Controparte_2 domicilio presso lo studio dell'Avv. Luigi Carriero, era stato redatto esclusivamente dal convenuto principale, deduceva, da un lato, che in ragione del mandato congiunto e disgiunto conferito alla stessa unitamente all'Avv. , non poteva essere riconosciuto alcun profilo di CP_1 responsabilità nel suo operato, essendosi l'Avv. occupato in via sostanzialmente CP_1 esclusiva della difesa tecnica dell'attrice in tutti giudizi promossi, e, dall'altro, come non fossero state
6 proposte domande risarcitorie nei suoi confronti da Parte_1 Controparte_2
pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dall'Avv. , nonché comunque il rigetto della domanda attorea in relazione all'esito CP_1
del giudizio risarcitorio di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
La si costituiva in giudizio eccependo che Controparte_7
l'Avv. aveva sottoscritto una polizza (avente n. GT0C054206P-LB), con effetto dal CP_1
7.7.2020 al 7.7.2021, alla quale doveva essere riconosciuta la natura di polizza claims made che, come tale, poteva operare per i soli danni denunciati entro il periodo di vigenza. In particolare, deduceva che sebbene, sulla base della documentazione disponibile, la prima contestazione formale di responsabilità all'Avv. fosse stata mossa con nota del 16.11.2020, vi era CP_1 comunque il sospetto che, in ragione dell'esito negativo dei tre gradi di giudizio, le medesime contestazioni fossero state sollevate anche precedentemente al periodo di operatività della polizza assicurativa e che lo stesso assicurato ne fosse a conoscenza, di talché, stanti le dichiarazioni non veritiere rese in sede di stipula, la medesima polizza assicurativa non avrebbe potuto operare neanche sotto tale profilo. Ad ogni buon conto, precisava come la polizza in questione prevedesse una franchigia di € 1.000,00 e un massimale di € 1.000.000,00, evidenziando, inoltre, come non fosse dovuto alcun rimborso delle spese legali, in relazione alla difesa svolta in proprio da parte dell'assicurato. Alla luce di queste considerazioni, dunque, la terza chiamata
[...]
concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via Controparte_7 subordinata, per l'ipotesi di suo accoglimento, l'accertamento dell'inoperatività della polizza, o comunque, l'accertamento dell'operatività della polizza nei limiti della quota di responsabilità imputabile all'assicurato, considerando anche il massimale e la franchigia, con vittoria di spese.
La causa, matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 20.2.2025 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. previgente per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********
1. La domanda risarcitoria è solo parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
2. Dall'esame delle reciproche contestazioni e della documentazione prodotta dalle parti, emerge con adeguata chiarezza come la presente controversia ruoti essenzialmente intorno alla contestazione che nell'ambito del giudizio civile iscritto al R.G.N. 4949/2009, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni cagionati dal sinistro stradale che aveva visto coinvolta il Parte_1
16.10.2007 a bordo della propria autovettura (Seat Ibiza, tg AT940SX) mentre percorreva la Strada
7 Provinciale Collepasso – Noha, nonché nei successivi giudizi dinanzi alla Corte d'Appello (iscritto al
R.G.N. 115/2015) e dinanzi alla Corte di Cassazione (iscritto al R.G.N. 2138/2019), pendenti tra la stessa attrice da un lato, e la , dall'altro, l'Avv. Parte_1 Controparte_6 [...]
, che aveva assunto la difesa di sin dal giudizio di CO Parte_1
primo grado, avrebbe fatto sfumare l'opportunità di ottenere, in favore della sua cliente, la condanna della al risarcimento dei danni o, almeno, di definire bonariamente la Controparte_6 controversia, non informando, peraltro, la cliente, a seguito del rigetto della domanda formulata in primo grado, delle limitate effettive possibilità di ottenere la riforma della sentenza n. 4342/2014 emessa dal Tribunale di Lecce in data 14.11.2014.
3. Ebbene, per ragioni di ordine logico e sistematico occorre preliminarmente rilevare come, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità professionale, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità materiale fra la lesione di un proprio diritto e la condotta del professionista, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile abbia reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (cfr., Cass.
Civ., Sez. III, ordinanza 26 maggio 2021, n. 14702).
Ed invero, la menzionata causalità materiale, attenendo al collegamento naturalistico fra fatti, accertato sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo, da un lato, attiene alla relazione probabilistica tra condotta ed evento dannoso, da ricostruirsi secondo un criterio di regolarità causale, integrato, se del caso, dal criterio dello scopo della norma violata e dell'aumento del rischio tipico, previa analitica descrizione dell'evento (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 576/2008), dall'altro, si atteggia diversamente a seconda che la stessa venga in rilievo nell'ambito delle c.d. obbligazioni a risultato - finale, che si caratterizzano per la previsione come fine dovuto del conseguimento di un risultato in grado di determinare la piena soddisfazione dell'interesse, o nell'ambito delle c.d. obbligazioni a risultato - intermedio/strumentale, come quella del caso di specie, per le quali, avendo la soddisfazione dell'interesse corrispondente alla prestazione oggetto di obbligazione natura strumentale rispetto a un interesse primario o presupposto, la possibilità della sua soddisfazione è condizionata dai mutamenti intermedi determinati dalla prestazione professionale.
Per le prime, la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento in ragione della differenza ontologica tra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno - evento, per cui, per tali obbligazioni, la causalità acquista autonomia di
8 valutazione solo quale causalità giuridica ai fini della delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico tra evento di danno e conseguenze pregiudizievoli ex art. 1223
c.c. (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13533/2001); per le seconde, inerenti al diverso e più ristretto territorio del facere professionale, la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate, con la conseguenza che causalità ed imputazione per l'inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. In altri termini, tale distinzione tra le menzionate tipologie di obbligazioni, da cui discende fisiologicamente un differente onere probatorio in capo al creditore, emerge proprio nel campo delle obbligazioni di diligenza professionale come quella assunta dall'avvocato difensore, la cui prestazione che ne forma oggetto non coincide con la vittoria della causa (così come non coincide con la guarigione dalla malattia, nel campo della responsabilità medica), ma con il perseguimento della legis artis nella cura dell'interesse del creditore, per cui allegare l'inadempimento per la lesione di un interesse strumentale non significa necessariamente allegare la lesione dell'interesse presupposto, e quindi il danno - evento, il quale, riguardando un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle legis artis, ben potendo essere riconducibile a una causa diversa dall'inadempimento (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 26 maggio 2021, n. 14702).
Ne consegue che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento di specifiche attività professionali, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 5 febbraio 2013, n. 2638).
4. Ciò posto, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, da un'attenta analisi delle reciproche contestazioni e della documentazione versata in atti, emerge in maniera sufficientemente adeguata come per quanto riguarda il giudizio primo grado, abbia conferito Parte_1 mandato difensivo dapprima alla sola terza chiamata e, successivamente, in Controparte_2 maniera congiunta e disgiunta, anche all'Avv. , al fine di promuovere un'azione di CP_1 risarcimento dei danni nei confronti della , per cui non appare rilevante, in via Controparte_6
9 preliminare, l'eccezione formulata dagli stessi difensori relativa alla redazione dell'atto di citazione solo da parte di uno di loro, né la sussistenza di un maggiore coinvolgimento di uno o dell'altro, avendo assunto entrambi un'obbligazione solidale, di tipo professionale, nei confronti della propria assistita.
5. D'altro canto, sotto altro profilo, giova rilevare che alla luce dell'analisi del contenuto dell'atto di citazione, dei verbali di causa, nonché delle successive memorie di trattazione depositate nel procedimento iscritto al R.G.N. 4949/2009, non risulta che i difensori dell'odierna attrice abbiano adempiuto la propria obbligazione solidale in maniera non conforme agli standard di diligenza auspicabili nell'espletamento di un mandato difensivo, quindi in maniera tale da determinare, secondo ragionevole certezza, l'esito infausto della controversia promossa.
Risulta, invero, come gli stessi professionisti, già con l'atto introduttivo, avessero improntato la linea difensiva di eccependo plurime contestazioni in ordine alla regolarità della Parte_1 rotatoria contro cui la stessa si era scontrata e depositando la documentazione in proprio possesso, ivi comprese numerose fotografie, il verbale di sopralluogo dei Carabinieri intervenuti sul posto, la copia della relazione medico-legale di parte, ritenuta utile al buon esito del procedimento.
Alla luce del complessivo svolgimento del giudizio menzionato, peraltro, non assume rilievo decisivo il mancato deposito da parte dei suddetti difensori delle memorie ex art. 183, co 6 c.p.c. previgente, considerando, da un lato, che i documenti in loro possesso erano stati già depositati con l'atto introduttivo e, dall'altro, che i documenti provenienti dalla Provincia di che CP_5
l'Avv. ha successivamente prodotto in giudizio tardivamente -certificato di CP_1 ultimazione dei lavori del 10.10.2006, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori del 23.10.2007, atto di determinazione n. 271 del 20.12.2007-, nonché la documentazione oggetto della richiesta di accesso agli atti del 9.4.2014 -che invece non è mai stata acquisita, né prodotta nel presente giudizio-, non avrebbero potuto incidere in modo significativo sull'esito della causa. A tale proposito, infatti, dai documenti prodotti tardivamente non emerga alcun elemento che consenta di superare quanto emerso a seguito dell'esame dei testi e , Testimone_1 Testimone_2 escussi all'udienza del 2.5.2013, che, come evidenziato dal giudice di quel giudizio, hanno riferito come l'incrocio con la rotatoria fosse segnalato con la segnaletica di preavviso, pericolo, prescrizione e indicazione, posta a monte, e, in corrispondenza dell'incrocio, fosse presente la segnaletica prevista dal codice della strada. Mentre, invece, il dato del mancato funzionamento dell'illuminazione sul luogo del sinistro era già risultante dal verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto e si deve ritenere che sia stato, condivisibilmente, superato dal giudice del primo grado, sulla base della condotta di guida particolarmente imprudente osservata, in occasione del sinistro, dalla
10 , che, in ragione di una velocità evidentemente eccessiva, tanto più in considerazione Pt_1 dell'orario serale, andava a finire dapprima contro il marciapiedi posto alla sinistra del suo senso di marcia e poi, dopo averlo oltrepassato, saliva con la vettura sul marciapiedi della rotatoria, percorrendo oltre 43 metri (distanza punti 3-4) prima di arrestarsi nel mezzo dell'aiuola centrale della rotatoria, come risultante dai rilievi planimetrici redatti dai Carabinieri.
Sotto altro profilo, poi, non appaiono decisive neppure le contestazioni attoree relative alla mancata articolazione di una richiesta di CTU tecnica, entro i termini delle memorie ex art. 183, co 6 c.p.c. previgente, atteso che la CTU, costituendo esercizio di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice, non essendo un mezzo di prova in senso stretto, può essere richiesta in qualsiasi momento, come di fatto avvenuto all'udienza del 13.1.2011, allorquando risulta che lo stesso Avv. abbia insistito in tal senso, così come non appare rilevate neppure la CP_1 mancata indicazione di testimoni da parte della difesa della , non essendo in contestazione Pt_1 tra le parti che, al momento del sinistro, fosse presente il solo figlio della stessa come terzo trasportato.
Conseguentemente, non può essere riconosciuto alcun profilo di responsabilità in capo ai difensori per la scelta adottata dal giudice, all'esito delle prove orali, di disporre la sola CTU medico - legale e di rigettare, all'esito, la domanda risarcitoria in ragione del riconoscimento della piena ed esclusiva responsabilità della stessa nella causazione del sinistro. Pt_1
Sotto altro profilo, infine, non ha trovato conforto probatorio nemmeno la circostanza secondo cui, nelle more del procedimento, l'Avv. non abbia coinvolto la propria rappresentata CP_1 nella possibile definizione bonaria della controversia, risultando sufficientemente chiari, dagli atti di causa e dalle comunicazioni intervenute tra i rispettivi legali, tanto la genericità della proposta ricevuta, comunque comunicata per conoscenza al marito della con mail del giorno Pt_1
8.11.2014, riscontrata in pari data dallo stesso, quanto il mancato impegno da parte della difesa della pur sollecitata a più riprese dallo stesso Avv. , alla concreta Controparte_6 CP_1 definizione bonaria della controversia.
Pertanto, alla luce di queste considerazioni, non è possibile ritenere che l'odierna attrice, sulla base del criterio del più probabile che non, mediante un assolvimento diverso del dovere di diligenza da parte dei propri difensori, avrebbe potuto conseguire una sentenza di accoglimento delle sue ragioni, difettando la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta dei legali ed il mancato risultato auspicato.
6. Proseguendo nell'analisi delle contestazioni formulate dall'attrice, con riferimento al giudizio di appello, occorre considerare che da un attento esame delle reciproche contestazioni e della
11 documentazione in atti emerge come il gravame sia stato rigettato dalla Corte d'Appello di Lecce in ragione della tardività della sua proposizione. Al riguardo, sebbene risulti che l'Avv. CP_1 sia stato notiziato dal proprio domiciliatario Avv. Luigi Carriero della notifica della sentenza di primo grado munita di formula esecutiva, perfezionatasi il 5.12.2014, solo con comunicazione del
15.1.2015, e quindi oltre il termine breve di impugnazione, giova d'altro canto evidenziare come l'Avvocato sia responsabile, nei confronti del cliente, non solo per i propri errori professionali, ma anche per quelli compiuti da tutti i soggetti di cui egli si avvale, ivi compreso l'eventuale domiciliatario, non avendo quest'ultimo ricevuto alcun mandato dal cliente. D'altro canto, però, si deve rilevare come sulla base delle considerazioni precedentemente esposte con riferimento all'istruttoria del giudizio di primo grado, il giudizio prognostico in ordine all'esito dell'impugnazione, ove la stessa fosse stata proposta tempestivamente, non possa che essere negativo, considerando, in particolare, che, come già evidenziato, la documentazione ritenuta inammissibile in primo grado non avrebbe potuto introdurre elementi decisivi ai fini della decisione della causa, così come una eventuale consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla dinamica del sinistro.
Conseguentemente, si deve ritenere che l'Avv. -destinatario in via esclusiva del CP_1 mandato per proporre l'impugnazione- con riferimento al giudizio di appello non abbia espletato in modo diligente il proprio mandato avendo, peraltro, proposto tardivamente il mezzo di impugnazione, rigettato dalla Corte d'Appello proprio per tale ragione.
7. Alla luce di queste considerazioni, dunque, la quantificazione del danno subito dall'attrice per l'esito del procedimento di secondo grado va quantificata soltanto nella misura delle spese processuali che la stessa è stata condannata a corrispondere all'appellata in Controparte_6 ragione del rigetto, e pertanto il solo Avv. va condannato al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 5.632,98, comprensiva di oneri ed accessori come per legge, Parte_1 nonché del versamento della somma pari al contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
115/2002, oltre interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (nota PEC del 16.11.2020).
8. A tale proposito occorre rilevare come non sia individuabile alcuna responsabilità dell'allora
Avv. atteso che, come già evidenziato, quest'ultima è stata investita della difesa nel CP_2 giudizio di primo grado, mentre solo l'Avv. , peraltro investito di una nuova specifica CP_1 procura alle liti, ha predisposto l'atto di appello e patrocinato l'impugnazione.
9. Per quanto concerne, infine, il giudizio promosso dinanzi alla Corte di Cassazione, da un'attenta analisi della documentazione in atti risulta come la domanda risarcitoria debba altresì essere accolta.
Al riguardo, infatti, occorre osservare che, sebbene l'Avv. si sia impegnato a CP_1
12 proporre il gravame gratuitamente e, con note esplicative del 20.11.2018 e del 27.11.2018, abbia rappresentato il rischio derivante da un'eventuale soccombenza con conseguente obbligo di pagamento delle spese legali della controparte, d'altro canto, però, proprio con le medesime note esplicative del 20.11.2018 e del 27.11.2018 l'odierno convenuto ha esposto le ragioni dell'eventuale ricorso da proporre, rimettendo alla sua cliente una scelta basata su argomentazioni molto tecniche e manifestando la sua convinzione della loro fondatezza, così di fatto invogliando la alla Pt_1 proposizione di un ricorso che, invece, la Corte di Cassazione ha rigettato con ordinanza richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, di cui però il difensore non risulta che abbia fatto menzione alla cliente.
Conseguentemente, si deve ritenere che l'Avv. con riferimento al giudizio di CP_1
Cassazione non abbia espletato in modo diligente il proprio mandato.
10. Alla luce di queste considerazioni, dunque, la quantificazione del danno subito dall'attrice per l'esito del procedimento di Cassazione va quantificata nella misura delle spese processuali che la stessa è stata condannata a corrispondere alla , e pertanto l'Avv. va Controparte_6 CP_1 condannato al pagamento in favore di della somma di € 13.426,96, comprensiva Parte_1 di oneri ed accessori come per legge, nonché del versamento della somma pari al contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, oltre interessi legali con decorrenza dalla messa in mora
(nota PEC del 16.11.2020).
11. Va parimenti accolta, sotto altro profilo, la domanda di ripetizione delle somme corrisposte da nei confronti dell'Avv. a titolo di compenso per il grado di Parte_1 CP_1 appello, in ragione dell'inadempimento rispetto ai doveri di diligenza professionale. Da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione in atti emerge come l'Avv. abbia riconosciuto di aver ricevuto la complessiva somma di € 1.000,00 per il CP_1 giudizio di appello e, dunque, lo stesso va condannato alla ripetizione di tale importo nei confronti dell'attrice, oltre interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (nota PEC del 16.11.2020).
12. Passando, infine, alla domanda di manleva formulata dall'Avv. nei confronti CP_1 della propria compagnia assicurativa occorre evidenziare Controparte_7 come la stessa sia fondata. Risulta infatti documentalmente provata, da un lato, la circostanza che il professionista convenuto abbia stipulato con la stessa una polizza claims made (c.d. pura) con effetto dal 7.7.2020 al 7.7.2021 (avente n. GT0C054206P – LB), e, dall'altro, che la stessa
[...]
a seguito della richiesta di risarcimento formulata in via Controparte_7 stragiudiziale nei confronti dell'Avv. il 16.11.2020, abbia ricevuto formalmente la CP_1
13 segnalazione del sinistro dal proprio assicurato con nota del giorno 11.12.2020, durante il periodo di vigenza della polizza.
Sotto altro profilo, invece, non è stata adeguatamente provata la contestazione sollevata dalla compagnia assicurativa, alla cui stregua l'Avv. avrebbe omesso di riferire, in sede di CP_1 stipula, l'imminente prospettazione di una domanda risarcitoria nei suoi riguardi. Il sospetto di cui riferisce la compagnia assicurativa circa il fatto che le contestazioni mosse nei confronti dell'Avv. sarebbero state prospettate ancora prima della formale denuncia datata CP_1
11.12.2020, cioè quando tramite il suo coniuge, in data 12.6.2020 ha ritirato i Parte_1 documenti relativi alla controversia dallo studio dell'Avv. , sei mesi dopo il deposito CP_1 dell'ordinanza della Corte di Cassazione, non sono risultate, infatti, supportate da alcun riscontro probatorio, anche considerando che l'Avvocato, per dovere deontologico, è tenuto alla restituzione della documentazione richiesta dal proprio assistito ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del Codice
Deontologico Forense, sicché non può ricavarsi dal mero adempimento di un obbligo deontologico, la violazione del canone di buona fede che si ritiene essere stata perpetrata dall'Avv. CP_1 nel momento in cui, all'atto della sottoscrizione della polizza con effetto dal 7.7.2020 al 7.7.2021, ha risposto negativamente alla domanda afferente alla sinistrosità pregressa, presente nel questionario assicurativo.
13. Alla luce di queste considerazioni, dunque, va accertata l'operatività della polizza n. GT0C054206P e, conseguentemente, la va CP_8 Controparte_7 condannata a tenere indenne l'Avv. dalle conseguenze pregiudizievoli accertate nel CP_1 presente giudizio, per responsabilità dell'assicurato nella causazione del danno cagionato a
[...]
come descritto nella parte motiva, ferma restando l'operatività della franchigia Parte_1 contrattualmente prevista nella misura di € 1.000,00 a carico dello stesso Avv. . CP_1
Pertanto, in virtù della espressa richiesta formulata ex art. 1917, co 2 c.c., la compagnia assicurativa va condannata al pagamento diretto in favore dell'attrice, per conto del professionista, della complessiva somma di € 18.059,94, oltre interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (nota
PEC del giorno 11.12.2020).
14. A fronte dell'accoglimento anche se parziale della domanda attorea, si ritiene che le spese di lite sostenute dall'attrice debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico dell'Avv. , nell'importo liquidato in dispositivo, e, in considerazione CP_1 dell'accoglimento della domanda di garanzia, in virtù della espressa richiesta formulata ex art. 1917, co 2 c.c., la va condannata al pagamento diretto delle Controparte_7 stesse in favore dell'attrice, per conto del professionista.
14 15. A fronte dell'accoglimento della domanda di garanzia si ritiene, inoltre, che le spese di lite sostenute dall'Avv. debbano altresì seguire il criterio della soccombenza e pertanto CP_1 vadano poste a carico della nell'importo liquidato in Controparte_7 dispositivo.
16. In ragione, infine, del rigetto delle domande proposte nei confronti di Controparte_2 dall'Avv. si ritiene che, altresì secondo il criterio della soccombenza le stesse vadano CP_1 poste a carico di quest'ultimo, nell'importo liquidato in dispositivo, e, in considerazione dell'accoglimento della domanda di garanzia, in virtù della espressa richiesta formulata ex art. 1917, co 2 c.c., la va condannata al pagamento diretto delle Controparte_7
stesse in favore della terza chiamata, per conto del professionista.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta la responsabilità dell'Avv. per non aver espletato in modo diligente il mandato CO
professionale in relazione al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce iscritto al
R.G.N. 115/2015 e in relazione al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione iscritto al R.G.N. 2138/2019;
2) per l'effetto, in accoglimento della domanda di garanzia, condanna la Controparte_7
l pagamento, per conto dell'Avv. in favore di
[...] CO
a titolo di risarcimento, della somma di € 18.059,94, oltre interessi legali con Parte_1 decorrenza dal 16.11.2020;
3) per l'effetto, condanna l'Avv. al pagamento, in favore di CP_1 CO
a titolo di risarcimento, della somma residua corrispondente alla franchigia Parte_1
assicurativa, di € 1.000,00, oltre interessi legali con decorrenza dal 16.11.2020;
4) condanna l'Avv. al pagamento in favore di CO [...]
, a titolo di ripetizione di indebito, della somma di € 1.000,00, oltre interessi legali con Parte_1
decorrenza dal 16.11.2020;
5) rigetta le ulteriori domande attoree;
6) rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_2
7) in accoglimento della domanda di garanzia, condanna la Controparte_7 al pagamento, per conto dell'Avv. in favore di
[...] CO Pt_1
15 delle spese di lite che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 6.500,00 per compenso di Parte_1
avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
8) condanna la al pagamento in favore Controparte_7 dell'Avv. delle spese di lite che si liquidano in € 6.500,00, oltre CO
rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
9) in accoglimento della domanda di garanzia, condanna la Controparte_7 al pagamento, per conto dell'Avv. in favore di
[...] CO [...] delle spese di lite che si liquidano in € 4.500,00 per compenso di avvocato, oltre CP_2
rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Dott. Pierandrea Fulgenzi Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce
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