Versione
2 settembre 1930
2 settembre 1930
Art. 12.
Gli Istituti di credito agrario indicati nell' art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , porranno a disposizione dei commissari regionali, mediante apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti per le spese delle operazioni che i comuni siano nell'impossibilita' di anticipare, quando siano riusciti inefficaci i provvedimenti previsti dall' art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 .
Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti di credito agrario e degli interessi in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto sara' effettuato in non piu' di cinque rate annuali e sara' garantito con rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale.
Le somme di cui al comma precedente saranno poste a carico degli interessati con provvedimento del commissario ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 .
Gli Istituti di credito agrario indicati nell' art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , porranno a disposizione dei commissari regionali, mediante apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti per le spese delle operazioni che i comuni siano nell'impossibilita' di anticipare, quando siano riusciti inefficaci i provvedimenti previsti dall' art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 .
Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti di credito agrario e degli interessi in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto sara' effettuato in non piu' di cinque rate annuali e sara' garantito con rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale.
Le somme di cui al comma precedente saranno poste a carico degli interessati con provvedimento del commissario ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/02/2025, n. 1420Provvedimento: Pubblicato il 20/02/2025 N. 01420/2025REG.PROV.COLL. N. 10463/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10463 del 2021, proposto da Vitale Sud s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Carnovale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Caruso in Roma, via Vincenzo Bellini, n. 10; contro Comune di Girifalco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e …Leggi di più...
- contraddittorio procedimentale·
- violazione di legge·
- art. 10-bis l. n. 241/90·
- preavviso di rigetto·
- annullamento atto amministrativo·
- silenzio assenso·
- assorbimento logico-necessario·
- nulla osta paesaggistico·
- partecipazione procedimentale·
- eccesso di potere