Articolo 12 della Legge 10 luglio 1930, n. 1078
Articolo 11Articolo 13
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2 settembre 1930
Art. 12.

Gli Istituti di credito agrario indicati nell' art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , porranno a disposizione dei commissari regionali, mediante apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti per le spese delle operazioni che i comuni siano nell'impossibilita' di anticipare, quando siano riusciti inefficaci i provvedimenti previsti dall' art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 .

Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti di credito agrario e degli interessi in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto sara' effettuato in non piu' di cinque rate annuali e sara' garantito con rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale.

Le somme di cui al comma precedente saranno poste a carico degli interessati con provvedimento del commissario ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 .
Entrata in vigore il 2 settembre 1930
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