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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3268 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, proposta con ricorso ex art. 281-decies iscritto a ruolo in data 30.10.24, riservata in decisione in data 20.03.25, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso lo Parte_1
studio degli Avv.ti Luigi Marsico e Marco Colorito, che la rapp.tano e difendono giusta mandato in calce all'atto introduttivo
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso lo studio Controparte_1
dell'Avv. Maurizio Miculan, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
Oggetto: Azione di risoluzione e responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.03.2025 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
1 La società ricorreva in giudizio contro la resistente sulla scia di un Parte_1 procedimento di consulenza tecnica preventiva in cui era stato richiesto l'accertamento della responsabilità contrattuale della sulla base della mancata Controparte_1
sostituzione e/o riparazione delle turbine a coclea fornite alla prima società sulla base di rapporto contrattuale successivamente regolato da una scrittura privata del 02.03.17, di cui si chiedeva la risoluzione;
per l'effetto si chiedeva il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante nella misura di circa € 2.000.000,00 o nella somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria, in ogni caso con risarcimento di tutti i danni subiti e subendi oltre interessi, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente contestava ampiamente sia Controparte_1 la perizia alla base della consulenza tecnica preventiva, chiedendone l'integrazione, la rinnovazione ed, in ogni caso, l'ammissione di prova testimoniale volta a contestare le conclusioni;
eccepiva la decadenza e la prescrizione dall'azione ai sensi degli artt. 1667
e 1669 c.c.; eccepiva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e l'infondatezza di tutte le avverse deduzioni, contestando ogni responsabilità, eccependo l'art. 1227 c.c. in relazione al lucro cessante e chiedendo, nel caso di mancato rigetto dell'avversa domanda, in via riconvenzionale l'eventuale restituzione degli importi già corrisposti sulla base della scrittura privata intervenuta tra le parti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
A seguito della fissazione della prima udienza e della rituale notificazione del decreto e del ricorso introduttivo, instaurato il contraddittorio, la causa veniva discussa in data
19.02.25 e rinviata immediatamente per la decisione al 20 marzo 2025, in ragione della natura eminentemente documentale dell'istruttoria. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 281-duodecies c.p.c. richiesti, all'udienza del 20 marzo 2025 la causa veniva riservata in decisione.
Nel corso del processo, è stata richiesta l'emissione di un provvedimento cautelare ex art. 671 c.p.c.; l'ordinanza del 31.12.2024 ha effettivamente autorizzato il sequestro conservativo per l'importo di € 1.700.000,00 nei confronti dell'odierna resistente: è attualmente pendente la fase di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 È opportuno, anche prima di voler replicare alle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali, al solo fine di rendere maggiormente chiara la motivazione di questa pronunzia, ripercorrere brevemente alcuni elementi della causa petendi che sono non contestati da ambo le parti processuali:
- Nel 2015 l'odierna ricorrente appaltava i lavori per la creazione di una centrale mini-idroelettrica sul territorio del comune di Chianche (AV) alla ditta
GO RL di Treia (MC) (di seguito anche “NB”), con un contratto chiavi in mano in quanto quest'ultima assumeva l'impegno a realizzare l'intera centrale, inclusiva della fornitura degli impianti e dei due gruppi di generazione con turbine a coclee idrauliche;
- In corso d'opera, la NB prospettava ad la possibilità di affidare la Pt_1
costruzione e la fornitura delle turbine a coclea alla e che, Controparte_1
effettivamente, la veniva coinvolta nel progetto;
CP_1
- A seguito di diverse problematiche sorte sin dai primi mesi della fornitura da parte della , le Parti sceglievano quindi di regolamentare i propri rapporti CP_1
con accordo finalizzato tra e del 02 marzo 2017 inteso a Pt_1 CP_1 disciplinare modalità di intervento per eseguire l'asporto ed il ricollocamento delle coclee (ma non le scelte tecniche per ovviare alle problematiche insorte), il risarcimento dei danni patiti sino a quel momento in ragione del fermo produttivo, ed un indennizzo per gli ulteriori giorni di fermo conseguenti agli interventi di riparazione, con che avrebbe provveduto allo smontaggio delle CP_1
coclee ed alla riparazione;
- Anche a seguito di tale accordo e degli interventi programmati, le coclee si sono rotte svariate altre volte, sino alla completa inattività della centrale idroelettrica.
Tale breve excursus consente di comprendere che i rapporti tra le parti in causa si sono innestati su rapporti antecedenti di diversa natura ma che, proprio l'accordo raggiunto nel marzo 2017, rende ammissibile l'azione proposta dalla ricorrente. Infatti, avendo riguardo all'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva da parte della
, la stessa è priva di fondamento sia per quanto attiene l'azione di risoluzione che Pt_1
per quella di risarcimento del danno. La locazione finanziaria dell'immobile con il concedente prevede espressamente che l'azione di Parte_2 risoluzione del contratto rimanga in capo alla concedente, all'art. 11; nondimeno,
l'azione di risoluzione oggetto del processo attiene all'accordo privato intervenuto tra
3 e in data 02 marzo 2017, per il quale non vi è alcuna preclusione Pt_1 CP_1
derivante dal rapporto di leasing. Nondimeno, circa il risarcimento del danno, con sentenza n. 19785-15 le SS.UU. della Suprema Corte hanno stabilito il seguente principio: “In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all'uso, occorre distinguere l'ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall'utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perchè nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. Il primo caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che il concedente, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire verso quest'ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo. Nel secondo caso, l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per
l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni ipotesi, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.” Di conseguenza, in nessun caso vi è la carenza di legittimazione attiva del ricorrente in relazione alle domande formulate.
Altresì, avendo riguardo alla natura giuridica del contratto del 02 marzo 2017, vi sono pochi dubbi sul fatto che lo stesso possa ritenersi a tutti gli effetti un contratto misto. Per la giurisprudenza, “in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente.” (Cass. 17450/2020) Orbene, se è certo che nel contratto oggetto del processo vi sono elementi transattivi, nondimeno il nucleo dello stesso dell'accordo attiene proprio alle modalità di intervento per eseguire l'asporto ed il ricollocamento delle coclee, che costituiscono pattuizioni tipiche del contratto di appalto ed a tale disciplina fanno riferimento. Tutte le eccezioni afferenti alla decadenza dalla garanzia ed all'intervenuta prescrizione dell'azione sono superate dal contenuto prettamente novativo di tale accordo contrattuale con il quale, peraltro,
4 veniva dato atto dell'esistenza di rotture che, dunque, potevano anche essere conseguenza di vizi delle turbine stesse. Il fatto stesso che la resistente si sia impegnata non solo a prevedere la risoluzione delle problematiche, ma anche il risarcimento dei danni medio tempore provocati costituisce un'inequivocabile volontà di risolvere dei vizi che erano presenti, anche se la causa degli stessi non era ancora accertata e ciò collima col principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4908-15. Peraltro, l'intero comportamento stragiudiziale delle parti, che comincia ancora prima e vede una serie continua di scambi, risposte, interventi e tentativi di soluzione delle sempre più gravi problematiche che hanno interessato gli impianti, depone inevitabilmente per l'assoluta infondatezza delle eccezioni limitative od impeditive dei diritti della ricorrente.
Neppure appaiono in alcun modo corroborate le critiche volte alla consulenza tecnica di ufficio svolta nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c.: invero, i diversi motivi posti a sostegno dalla resistente per contestare la consulenza erano non solo già stati superati dall'Ing.
ma, inoltre, ineriscono a misurazioni e/o a specificazioni che non Persona_1
inficiano in alcun modo il giudizio finale sulla perizia, né lo possono modificare. L'esatta misurazione del grado di disallineamento e di assialità o l'assenza di calcoli strutturali idonei non inficia l'attività valutativa rimessa al CTU che ha potuto constatare, senza ombra di dubbio, che i danni alle turbine a coclea sono derivati dalla mancata sopportazione delle variazioni del livello dell'acqua; il CTU ha avuto modo di conoscere i calcoli strutturali ed idrodinamici forniti e ne ha sviluppato comunque un ragionamento logico preciso e coerente che non consente a questo Giudicante di ritenere idonee le contestazioni della resistente, già contenute nelle osservazioni alla CTU. D'altronde, per gli stessi criteri di logicità e chiarezza ai quali si ispira la consulenza in atti, non si può non tenere in conto il fatto che, se i problemi alle turbine fossero derivati esclusivamente o principalmente da un'inadeguata manutenzione, non avrebbe operato tanti CP_1
e diversi interventi posti a risolvere difetti che non erano di sua responsabilità, ed anzi avrebbe immediatamente sollevato un'eccezione di inadempimento di segno contrario, precipuamente dopo aver pure parzialmente risarcito la . Parimenti, i diversi Pt_1
elementi che, per la resistente, sarebbero stati inseriti dal CTU nella perizia in violazione per esubero del mandato conferito sono rimessi alla mera valutazione del Giudicante in quanto espongono ulteriori valutazioni del tecnico senza, tuttavia, che intralcino il resto del suo lavoro: non sono stati utilizzati dal CTU strumenti e/o documenti che rendono nulla la consulenza, ma unicamente fatte valutazioni ulteriori a corredo dei quesiti
5 formulati, peraltro di natura molto aperta e per i quali era pienamente lecita ed ammissibile tale tipologia di condotta. Non vi sono dubbi, dunque, né sull'esistenza dei molteplici danni alle turbine a coclea fornite dalla resistente alla ricorrente, né sull'inadempimento conseguito alla mancata risoluzione delle problematiche emerse nel corso degli anni ed al mancato rispetto dell'accordo sottoscritto;
neppure, alla luce dei documenti in atti, vi sono dubbi sull'esclusiva responsabilità in capo a Controparte_1 dell'inadempienza alle obbligazioni alle quali era tenuta.
Talché, dell'analisi condotta dal CTU, di cui non vi è modo di dubitare, questo
Giudicante condivide pure la quantificazione operata del danno sia per il profilo analitico che secondo il modus operandi; d'altronde, l'intera perizia, alla luce della stretta aderenza agli atti di causa prodotti ed alla completezza dell'analisi e della logica deduttiva ivi applicata, appare chiara e condivisibile in ogni sua conclusione. In riferimento alle voci di danno relative ai costi di ripristino della centrale calcolati dal
CTU questo Giudicante non ha rilevato particolari e specifiche contestazioni, arrivando di conseguenza a quantificare la voce di danno emergente in € 954.210,80, allineandosi a quanto argomentato nell'elaborato del Consulente d'Ufficio che ha calcolato l'esborso complessivo che l'attrice dovrà affrontare per l'acquisto e l'istallazione delle nuove coclee. Sempre con riferimento al danno emergente, in esso andrà anche considerato il danno derivante dalla perdita di valore della centrale, correttamente quantificato in €
512.500,00. Il danno emergente complessivamente inteso è, quindi, pari ad €
1.466.710,80.
Dal punto di vista del lucro cessante, inoltre, questo Giudice condivide il calcolo della perdita di produzione della centrale e, conseguentemente, ritiene quantificabile il danno nel complessivo importo fino alla data del deposito dell'elaborato peritale in € 56.703,31, per la perdita di produzione conseguente al mancato funzionamento della coclea n. 2 dal
29.03.2023 al 03.02.2014, ed in € 171.214,00 per la perdita di produzione conseguente all'arresto di entrambe le coclee dal 03.02.2024 fino al deposito dell'elaborato peritale ad opera del CTU avvenuto il 4 settembre 2024. Sulla stessa falsariga andrà riconosciuta la perdita di produzione riferibile ai mesi da settembre a dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, applicando le stime di produzione mensile elaborati dal perito d'ufficio che ammontano a: € 7.320,00 per il mese di settembre 2024, € 6.710,00 per il mese di ottobre 2024, € 15.860 per il mese di novembre 2024, € 39.040 per il mese di dicembre
2024, € 42.700 per il mese di gennaio 2025 e € 34.160 per il mese di febbraio 2025, per
6 un totale di danno riferibile alla mancata produzione successiva al deposito della CTU di € 145.790,00. Il danno da lucro cessante, alla data del presente provvedimento, è quindi pari ad € 373.707,31.
Il danno considerato è all'attualità, per cui alcuna rivalutazione andrà riconosciuta, unicamente gli interessi di legge dalla domanda al soddisfo. L'IVA viene considerata nell'ambito della valutazione degli importi in quanto il CTU l'ha considerata nei lavori sostitutivi che quantificano il danno emergente, che normalmente non prevede l'applicazione dell'IVA, mentre è previsto che l'IVA vada considerata nel risarcimento del lucro cessante quando quest'ultimo è inteso in funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente come nel caso de quo, in ossequio al principio stabilito nell'ordinanza n. 25622-21 della Suprema Corte.
Avendo, infine, riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, l'art. 1458 c.c. impone che la risoluzione del contratto non abbia effetto nei confronti delle obbligazioni già eseguite: invero, le somme di cui si richiede la restituzione sono state fornite a fronte di mancata produzione o costi sostenuti che esulano dalle domande risarcitorie della ricorrente e per le quali la resistente ha già sanato la relativa responsabilità, riferendosi alle sole annualità 2017 e 2018. Peraltro, l'azione risolutiva della ricorrente intesa nel tenore generale delle difese contenute negli atti depositati, è da intendersi estesa unicamente alle pattuizioni che comportavano l'obbligo della resistente di risolvere i problemi ancora esistenti, non tanto le pattuizioni che coinvolgevano la statuizioni volte a definire i rapporti passati tra le parti e le reciproche soddisfazioni, atteggiandosi quasi ad azione risolutoria parziale piuttosto che totale;
la resistente, d'altronde, ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione delle somme solo in caso di accettazione della risoluzione della controparte non formulando, a sua volta, un'autonoma azione di risoluzione dell'accordo che giustificasse tale indebito pagamento. Di conseguenza, per ambo le ragioni ivi indicate, la domanda riconvenzionale è da ritenersi infondata. Devono ritenersi assorbite tutte le ulteriori doglianze della resistente, come anche quella ex art. 1227 c.c., in considerazione del comportamento tenuto nel corso degli anni che ha ingenerato un'aspettativa nella ricorrente nella risoluzione delle problematiche, pur in assenza di ingenti guadagni, ed in considerazione anche dell'elevato costo di sostituzione delle turbine.
Le spese di lite seguono la relativa soccombenza, avendo riguardo sia alla fase di consulenza tecnica preventiva che a quella cautelare in corso di causa che si è tenuta
7 medio tempore, comprese quelle afferenti alla CTU svolta. La liquidazione delle spese della fase cautelare attiene, naturalmente, alla sola prima fase e non a quella di reclamo, che è attualmente pendente e per la quale sussiste la completa autonomia decisionale del
Collegio investito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza eccezione e Parte_1 Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione contrattuale della scrittura privata del 02.03.2017 per quanto in parte motiva e, per l'effetto, condanna a pagare Controparte_1 alla ricorrente a somma di € 1.466.710,80 a titolo di Parte_1 risarcimento danno emergente nonché la somma di € 373.707,31 a titolo di risarcimento del lucro cessante fino alla data del presente provvedimento, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) Rigetta tutte le altre domande spiegate nel presente giudizio;
3) Condanna la resistente l pagamento delle spese di lite per Controparte_1
la fase di consulenza tecnica preventiva n.r.g. 3034-23 del Tribunale di
Benevento in favore di in coerenza con i tariffari Parte_1
medi delle tabelle professionali vigenti ex D.M. 147-22 per il valore del contenzioso contenuto tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00, liquidando a tal fine l'importo di € 9.998,00, oltre I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, ed oltre spese non imponibili per € 830,00; pone definitivamente a carico della resistente soccombente le spese di CTU già separatamente liquidate con decreto in detto procedimento;
4) Condanna la resistente l pagamento delle spese di lite per Controparte_1
la fase di sequestro conservativo in corso di causa concluso con ordinanza del
31.12.24 in favore di in coerenza con i tariffari medi Parte_1
delle tabelle professionali vigenti ex D.M. 147-22 per il valore del contenzioso contenuto tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00 defalcata la non svolta fase istruttoria, liquidando a tal fine l'importo di € 13.178,00, oltre I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, ed oltre spese non imponibili per € 830,00;
5) Condanna la resistente l pagamento delle spese di lite per Controparte_1
8 il presente giudizio di merito in favore di in coerenza Parte_1
con i tariffari medi delle tabelle professionali vigenti ex D.M. 147-22 per il valore del contenzioso contenuto tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00, liquidando a tal fine l'importo di € 37.951,00, oltre I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, ed oltre spese non imponibili per € 1.713,00.
Benevento, lì 27 marzo 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
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