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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1052/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GN GI, Presidente
OR TO, LA
GENTILE MARIA TERESA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3966/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89040 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500001217000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha proposto ricorso, nei confronti di ADER, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in epigrafe, chiedendone l'annullamento, tra l'altro, per la prescrizione dei crediti e l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposti
Si è opposta ADER.
Con ordinanza n. 2441/2025 emessa in esito all'udienza del 12.12.2025, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio, nel termine perentorio di 10 gironi dalla ricezione dell'ordinanza, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, dell'Agenzia delle Entrate II di Roma e del
Comune di Roma, quali enti impositori che hanno emesso atti presupposti dei quali è eccepita l'omessa notifica.
Parte ricorrente non ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio.
Ha, però, depositato istanza di rimessione in termini sostenendo che l'ordinanza era stata irritualmente notificata all'indirizzo pec Email_1, riportato nel ricorso per mero errore materiale, nonostante l'elezione di domicilio presso l'indirizzo Email_3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, l'istanza di remissione in termine è infondata.
Invero, il ricorso contiene l'elezione di domicilio presso “la sede dello studio legale MS & PARTNERS STP RL” senza menzionare l'indirizzo mail Email_3, anzi con espressa richiesta di eseguire tutte le comunicazioni, ai sensi degli artt. 176 cpc e 16 sexies d.l. 179/2012, “presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Difensore_1: Email_1, e presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Nominativo_1: Email_4”.
Non vi è, pertanto, alcun elemento che consenta di riconoscere un errore materiale nell'indicazione della pec per le comunicazioni.
La segreteria ha, quindi, correttamente notificato l'ordinanza n. 2441/2025 all'indirizzo pec dell'Avv. Difensore_1: Email_1.
La mancata notifica del ricorso agli enti impositori è, pertanto, del tutto ingiustificata.
Ne deriva che il processo si è estinto, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 546/1992, per mancata osservanza dell'ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per inattività delle parti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GN GI, Presidente
OR TO, LA
GENTILE MARIA TERESA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3966/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89040 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500001217000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha proposto ricorso, nei confronti di ADER, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in epigrafe, chiedendone l'annullamento, tra l'altro, per la prescrizione dei crediti e l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposti
Si è opposta ADER.
Con ordinanza n. 2441/2025 emessa in esito all'udienza del 12.12.2025, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio, nel termine perentorio di 10 gironi dalla ricezione dell'ordinanza, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, dell'Agenzia delle Entrate II di Roma e del
Comune di Roma, quali enti impositori che hanno emesso atti presupposti dei quali è eccepita l'omessa notifica.
Parte ricorrente non ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio.
Ha, però, depositato istanza di rimessione in termini sostenendo che l'ordinanza era stata irritualmente notificata all'indirizzo pec Email_1, riportato nel ricorso per mero errore materiale, nonostante l'elezione di domicilio presso l'indirizzo Email_3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, l'istanza di remissione in termine è infondata.
Invero, il ricorso contiene l'elezione di domicilio presso “la sede dello studio legale MS & PARTNERS STP RL” senza menzionare l'indirizzo mail Email_3, anzi con espressa richiesta di eseguire tutte le comunicazioni, ai sensi degli artt. 176 cpc e 16 sexies d.l. 179/2012, “presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Difensore_1: Email_1, e presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Nominativo_1: Email_4”.
Non vi è, pertanto, alcun elemento che consenta di riconoscere un errore materiale nell'indicazione della pec per le comunicazioni.
La segreteria ha, quindi, correttamente notificato l'ordinanza n. 2441/2025 all'indirizzo pec dell'Avv. Difensore_1: Email_1.
La mancata notifica del ricorso agli enti impositori è, pertanto, del tutto ingiustificata.
Ne deriva che il processo si è estinto, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 546/1992, per mancata osservanza dell'ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per inattività delle parti.