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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15930/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 15930/2023 promossa da (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GAETA MATTEO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro, e (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Presidente del consiglio dei ministri in carica pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (C.F. ), P.IVA_3 presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Brescia, via Santa Caterina n.
resistenti
(c.f./p. i.v.a. ), Controparte_3 P.IVA_4 resistente contumace
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2043 c.c., e art 43 D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n.79, che ha istituito presso il il fondo per il ristoro dei danni Controparte_1 subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
1 Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 20.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in data 24.12.2023, , nella Parte_1 qualità di figlia ed erede di , ha agito nei confronti della Persona_1
Repubblica e della Repubblica Italiana, rappresentata dalla Controparte_3
e/o dal Controparte_2 Controparte_1 premettendo che il padre, arruolato alle armi il 03.07.1942 con la
[...]
Matricola n. 3317 (doc. n. 5 all. al ricorso), in data 09.09.1943 venne catturato dai tedeschi ed internato in un capo di detenzione in sino al giorno CP_3
8.06.1945 allorché fu liberato e potè fece rientro a casa.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della Repubblica Federale di Germania ex artt. 2043 e 2049 c.c. per
“crimini contro l'umanità”, consistiti nella illegittima detenzione, deportazione, assoggettamento in stato di schiavitù ed ai lavori forzati” del padre con conseguente condanna, al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro149.981,52 o, in subordine nella misura somma di euro100.000,00 o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Nella contumacia della , si sono costituiti la Controparte_3
in persona del Controparte_4
Presidente del Consiglio di Ministri pro tempore, e il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, preliminarmente eccependo la
[...] decadenza dall'azione proposta dalla ricorrente e la prescrizione del diritto risarcitorio, nonché l'erronea individuazione del soggetto passivo nella
[...]
; nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea, per Controparte_3 mancanza di prova che il padre della ricorrente sia stato vittima delle condotte detentive denunciate e del danno rivendicato.
Sulle conclusioni rassegnare dalle parti per l'udienza del 20.03.2025 fissata ex
2 art. 281 sexies c.p.c., la scrivente Giudice ha assunto la causa in decisione.
La contumacia della . Controparte_3
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Repubblica Federale tedesca la quale non si è costituita, benché ritualmente notiziata del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
Sulla decadenza dall'azione.
L'eccezione sollevata dai convenuti di decadenza dall'azione per scadenza del termine entro cui doveva essere introdotta la presente causa, va disattesa.
Ed invero, è in atti documentato che la ricorrente ha depositato il ricorso il
24.12.2023, dunque entro il termine previsto dall'articolo 43 del decreto-legge
36/2022, poi prorogato (al 31.12.2023) da successive disposizioni (da ultimo, dall'art.
5-bis, comma 1, D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170).
Sulla individuazione del titolare passivo del diritto fatto valere in giudizio.
Il ha assunto di essere divenuto ex lege, Controparte_1 in virtù dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, convertito, con modificazione, nella legge
29 giugno 2022, n° 79, “il titolare del debito che costituisce l'oggetto del presente giudizio”, quale rappresentante dell'Amministrazione statale italiana deputato alla gestione del Fondo istituito per il ristoro dei danni arrecati dalle forze del Terzo
Reich, e, per l'effetto, rileva “il difetto di legittimazione passiva” sia della
. Controparte_3
Tale prospettazione non merita accoglimento.
Occorre brevemente premettere che all'indomani della sentenza sopra citata n°
238/2014, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 5 del 2013, a seguito delle conseguenti pronunce di condanna nei confronti dello Stato tedesco al risarcimento dei danni
3 causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo Reich, la Repubblica federale di
Germania ha nuovamente adito la Corte internazionale di giustizia, per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano, alla precedente decisione emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2012, nonché, di conseguenza, la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera, e per richiedere l'adozione di misure cautelari.
Il Governo Italiano è intervenuto con l'art. 43 del decreto legge n° 36/22 (rubricato
“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”), per definire l'annoso contenzioso con lo Stato tedesco, nella dichiarata finalità di
“assicurare continuità” all'Accordo di Bonn concluso il 2 giugno 1961 (con cui lo
Stato italiano si era impegnato a tenere indenne la Repubblica Federale tedesca da ogni eventuale pretesa legale all'epoca pendente e intrapresa da parte di persone fisiche o giuridiche italiane, a fronte del versamento pecuniario effettuato dallo Stato tedesco).
E' stato così istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito
Fondo per il ristoro dei danni in questione (comma 1), inoltre, è stata impedita l'esecuzione forzata di sentenze di condanna pronunciate nei confronti dello Stato tedesco (comma 3), e fissato un termine decadenziale di 180 giorni (da ultimo prorogato sino al 28 giugno 2023 dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14) per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora iniziate (comma 6), stimando, infine, l'ammontare pluriennale degli oneri derivanti dall'istituzione del
Fondo (comma 7).
Con l'intervento in questione, lo Stato italiano è subentrato a quello tedesco nella fase della soddisfazione delle pretese pecuniarie delle vittime dei delicta imperii commessi dal Terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con ciò sollevando la Germania da ogni suo obbligo risarcitorio.
4 Ciò tuttavia, non ha comportato il venir meno della legittimazione della
Repubblica Federale di Germania nella nel giudizio di cognizione diretto all'accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich.
Ed invero, l'art. 43 non ha espressamente previsto che il preteso danneggiato abbia come suo unico contraddittore il Controparte_1 non apparendo ciò inequivocabilmente desumibile dal solo 6° co., nella parte in cui dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni “sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile” e che “se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
Tale disposizione se, da un lato, induce a ritenere che l'amministrazione statale destinataria della notificazione, da individuarsi ragionevolmente (non già nella a cui non viene fatto alcun riferimento nella Controparte_2 norma in esame, di talché nei suoi confronti appare effettivamente ravvisabile l'eccepito difetto di legittimazione passiva) nel solo Controparte_1
quale gestore del Fondo ristori istituito presso di esso, è parte
[...] necessaria, visto che l'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice per la notificazione dell'atto introduttivo (se non effettuata ab initio) dovrebbe comportare l'estinzione del giudizio in ragione del disposto dell'art. 307 c.p.c.
(diversamente opinando, non avrebbe alcuna ragion d'essere la prevista natura perentoria del termine in questione), il che sta a significare che il procedimento non può essere celebrato in assenza del detto (e ciò plausibilmente CP_1 perché esso è tenuto, tramite il Fondo, a far fronte al debito risarcitorio, una volta definitivamente accertato); dall'altro, non consente però di individuare in termini sufficientemente chiari e univoci in quest'ultimo l'unico soggetto da chiamare in causa.
Ne discende che correttamente la ricorrente ha evocato in giudizio gli odierni convenuti.
5 Sulla normativa applicabile.
La domanda risarcitoria formulata in ricorso va esaminata in base alla legge italiana ai sensi dell'art. 62, L.n. 218/1995, il cui 1° co. recita “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento.
Tuttavia, il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”.
Nel caso portato all'attenzione del Tribunale il fatto produttivo del danno, senz'altro costituito delle catture dei militari, si è verificato in territorio italiano, sul quale pertanto si radica la competenza a giudicare, non rilevando dunque la circostanza che la condotta illecita si sia protratta nel territorio di altro Stato.
Sul merito della domanda
Nel merito la domanda va accolta essendo in atti documentato che: la ricorrente è figlia di , come tale, stante il disposto dell'art. 565 Persona_1
c.c., chiamata all'eredità che ha implicitamente accettato per il solo fatto di aver agito come erede;
da militare il 09.09.1943 venne catturato dalle autorità tedesche Persona_1
e deportato in un campo di detenzione in CP_3 la sua prigionia durò dal 09.09.1943 all'08.06.1945.
Si richiamano a riprova delle suddette circostanze di fatto il foglio matricolare di
(sub doc 5 della produzione attorea), in cui si dà atto del Persona_1 conferimento della croce al merito in virtù del R.D. 14/12/1942 n. 1729 per:
“internamento in dopo l'08.09.1943 come da determinazione del CP_3
Comandante di BS n. 2717 del 20/6/66” e l'evenienza che sia stato insignito dal Presidente Persona_1 della Repubblica italiana della Medaglia d'Onore per essere stato vittima di deportazione e internamento nel secondo conflitto mondiale (doc 7 della produzione attorea).
Costituisce fatto storicamente acquisito e notorio, come tale valorizzabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., che, immediatamente dopo l'armistizio
6 dell'8.9.1943 i militari italiani, in quanto considerati traditori, vennero privati dello status di prigionieri di guerra (e, di conseguenza, della protezione assicurata dalle convenzioni internazionali), sostituito da quello di “internati”, e impiegati come forza lavoro in condizioni umilianti nei lager del Terzo Reich (in tal senso v. la pagina del sito internet del Ministero della Difesa, ove si legge che all'indomani dell'8 settembre 1943 “circa 800mila italiani, militari e civili, vennero trasferiti coattivamente nel territorio del Terzo Reich, per essere impiegati come forza lavoro nell'economia bellica tedesca” e che i soldati italiani che si rifiutarono di collaborare con i tedeschi e con la Repubblica di Salò trascorsero “venti mesi di internamento in condizioni disumane nei lager del Terzo reich, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto”).
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto che le presunzioni possono assurgere a unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass., sez. un., n° 26972/08; Cass., sez. un., n° 6572/06) e che hanno l'effetto di trasferire sulla controparte l'onere della prova contraria (v. Cass., n° 4241/2016), si può ragionevolmente presumere che il detto trattamento sia stato riservato anche ai congiunti degli attori, in difetto di elementi di segno contrario.
Ne discende la prova del fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa risarcitoria che ci occupa.
Sia la deportazione che la sottoposizione ai lavori forzati sono annoverate tra i crimini di guerra e contro l'umanità in virtù di una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale (v. le citate Cass., n° 5044/2004, Cass., n° 14202/2008, Cass., n°
20442/2020), il che consente di ricondurre le condotte subite dai militari congiunti degli odierni attori nell'ambito applicativo dell'art. 2043 c.c., in quanto le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali e che configurano come crimini internazionali i comportamenti più gravemente lesivi di quei valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e, quindi, costituiscono paramento dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o
7 colposo altrui (v. Trib. Torino 19.5.2010).
Sulla quantificazione del danno.
Venendo alla quantificazione del danno, può senz'altro presumersi secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni
-notoriamente- umilianti, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto, rappresentino fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
In definitiva ricorrono le condizioni per l'ammissione della ricorrente all'indennizzo di cui al D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Vertendosi nell'ambito di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa.
Ebbene, questo Giudice stima congruo come base di calcolo, l'importo giornaliero di euro 55,25 indicato nelle più recenti Tabelle in uso al Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea assoluta (per le lesioni di lieve entità).
Rapportato l'indennizzo ai giorni effettivi in cui è stato privato Persona_1 della propria libertà (dal 09.09.1943 all'08.06.1945 per un totale di 636 giorni),
l'importo da indennizzare va liquidato in euro 35.139,00.
Trattandosi di debito di valore, sul predetto importo, devalutato alla data della cattura (9.09.1943), andranno calcolati gli interessi sulle somme di anno in anno rivalutate sino alla data della presente sentenza nonché gli interessi nella misura legali dalla decisione al soddisfo.
La compensatio lucri cum damno.
8 Non vi è prova che il padre della ricorrente abbia fruito di pensioni, sussidi o indennizzi in relazione alla detenzione in territorio tedesco.
Va respinta, pertanto, la domanda (peraltro genericamente) formulata in via subordinata dai convenuti costituiti di detrazione dall'indennizzo dovuto alla ricorrente delle “somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980,
n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”.
Le spese di lite.
Le spese di lite, liquidate (di ufficio in difetto di nota), come da dispositivo, gravano sui convenuti in soldio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la a pagare, ex art. 43 comma 1 D.L. Controparte_3
36/2022, in favore di , l'importo di euro 35.139,00 oltre interessi Parte_1 sull'importo devalutato al 9.09.1943 e di anno in anno rivalutato sino alla data della presente sentenza, nonché gli interessi nella misura legali dalla decisione al soddisfo;
condanna la di il Controparte_3 CP_3 Controparte_1
e la a rifondere agli attori le spese di
[...] Controparte_2 lite nella misura di euro 7500,00 oltre spese, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Brescia, lì 2.04.2025 febbraio 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 15930/2023 promossa da (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GAETA MATTEO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro, e (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Presidente del consiglio dei ministri in carica pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (C.F. ), P.IVA_3 presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Brescia, via Santa Caterina n.
resistenti
(c.f./p. i.v.a. ), Controparte_3 P.IVA_4 resistente contumace
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2043 c.c., e art 43 D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n.79, che ha istituito presso il il fondo per il ristoro dei danni Controparte_1 subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
1 Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 20.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in data 24.12.2023, , nella Parte_1 qualità di figlia ed erede di , ha agito nei confronti della Persona_1
Repubblica e della Repubblica Italiana, rappresentata dalla Controparte_3
e/o dal Controparte_2 Controparte_1 premettendo che il padre, arruolato alle armi il 03.07.1942 con la
[...]
Matricola n. 3317 (doc. n. 5 all. al ricorso), in data 09.09.1943 venne catturato dai tedeschi ed internato in un capo di detenzione in sino al giorno CP_3
8.06.1945 allorché fu liberato e potè fece rientro a casa.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della Repubblica Federale di Germania ex artt. 2043 e 2049 c.c. per
“crimini contro l'umanità”, consistiti nella illegittima detenzione, deportazione, assoggettamento in stato di schiavitù ed ai lavori forzati” del padre con conseguente condanna, al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro149.981,52 o, in subordine nella misura somma di euro100.000,00 o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Nella contumacia della , si sono costituiti la Controparte_3
in persona del Controparte_4
Presidente del Consiglio di Ministri pro tempore, e il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, preliminarmente eccependo la
[...] decadenza dall'azione proposta dalla ricorrente e la prescrizione del diritto risarcitorio, nonché l'erronea individuazione del soggetto passivo nella
[...]
; nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea, per Controparte_3 mancanza di prova che il padre della ricorrente sia stato vittima delle condotte detentive denunciate e del danno rivendicato.
Sulle conclusioni rassegnare dalle parti per l'udienza del 20.03.2025 fissata ex
2 art. 281 sexies c.p.c., la scrivente Giudice ha assunto la causa in decisione.
La contumacia della . Controparte_3
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Repubblica Federale tedesca la quale non si è costituita, benché ritualmente notiziata del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
Sulla decadenza dall'azione.
L'eccezione sollevata dai convenuti di decadenza dall'azione per scadenza del termine entro cui doveva essere introdotta la presente causa, va disattesa.
Ed invero, è in atti documentato che la ricorrente ha depositato il ricorso il
24.12.2023, dunque entro il termine previsto dall'articolo 43 del decreto-legge
36/2022, poi prorogato (al 31.12.2023) da successive disposizioni (da ultimo, dall'art.
5-bis, comma 1, D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170).
Sulla individuazione del titolare passivo del diritto fatto valere in giudizio.
Il ha assunto di essere divenuto ex lege, Controparte_1 in virtù dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, convertito, con modificazione, nella legge
29 giugno 2022, n° 79, “il titolare del debito che costituisce l'oggetto del presente giudizio”, quale rappresentante dell'Amministrazione statale italiana deputato alla gestione del Fondo istituito per il ristoro dei danni arrecati dalle forze del Terzo
Reich, e, per l'effetto, rileva “il difetto di legittimazione passiva” sia della
. Controparte_3
Tale prospettazione non merita accoglimento.
Occorre brevemente premettere che all'indomani della sentenza sopra citata n°
238/2014, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 5 del 2013, a seguito delle conseguenti pronunce di condanna nei confronti dello Stato tedesco al risarcimento dei danni
3 causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo Reich, la Repubblica federale di
Germania ha nuovamente adito la Corte internazionale di giustizia, per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano, alla precedente decisione emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2012, nonché, di conseguenza, la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera, e per richiedere l'adozione di misure cautelari.
Il Governo Italiano è intervenuto con l'art. 43 del decreto legge n° 36/22 (rubricato
“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”), per definire l'annoso contenzioso con lo Stato tedesco, nella dichiarata finalità di
“assicurare continuità” all'Accordo di Bonn concluso il 2 giugno 1961 (con cui lo
Stato italiano si era impegnato a tenere indenne la Repubblica Federale tedesca da ogni eventuale pretesa legale all'epoca pendente e intrapresa da parte di persone fisiche o giuridiche italiane, a fronte del versamento pecuniario effettuato dallo Stato tedesco).
E' stato così istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito
Fondo per il ristoro dei danni in questione (comma 1), inoltre, è stata impedita l'esecuzione forzata di sentenze di condanna pronunciate nei confronti dello Stato tedesco (comma 3), e fissato un termine decadenziale di 180 giorni (da ultimo prorogato sino al 28 giugno 2023 dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14) per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora iniziate (comma 6), stimando, infine, l'ammontare pluriennale degli oneri derivanti dall'istituzione del
Fondo (comma 7).
Con l'intervento in questione, lo Stato italiano è subentrato a quello tedesco nella fase della soddisfazione delle pretese pecuniarie delle vittime dei delicta imperii commessi dal Terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con ciò sollevando la Germania da ogni suo obbligo risarcitorio.
4 Ciò tuttavia, non ha comportato il venir meno della legittimazione della
Repubblica Federale di Germania nella nel giudizio di cognizione diretto all'accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich.
Ed invero, l'art. 43 non ha espressamente previsto che il preteso danneggiato abbia come suo unico contraddittore il Controparte_1 non apparendo ciò inequivocabilmente desumibile dal solo 6° co., nella parte in cui dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni “sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile” e che “se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
Tale disposizione se, da un lato, induce a ritenere che l'amministrazione statale destinataria della notificazione, da individuarsi ragionevolmente (non già nella a cui non viene fatto alcun riferimento nella Controparte_2 norma in esame, di talché nei suoi confronti appare effettivamente ravvisabile l'eccepito difetto di legittimazione passiva) nel solo Controparte_1
quale gestore del Fondo ristori istituito presso di esso, è parte
[...] necessaria, visto che l'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice per la notificazione dell'atto introduttivo (se non effettuata ab initio) dovrebbe comportare l'estinzione del giudizio in ragione del disposto dell'art. 307 c.p.c.
(diversamente opinando, non avrebbe alcuna ragion d'essere la prevista natura perentoria del termine in questione), il che sta a significare che il procedimento non può essere celebrato in assenza del detto (e ciò plausibilmente CP_1 perché esso è tenuto, tramite il Fondo, a far fronte al debito risarcitorio, una volta definitivamente accertato); dall'altro, non consente però di individuare in termini sufficientemente chiari e univoci in quest'ultimo l'unico soggetto da chiamare in causa.
Ne discende che correttamente la ricorrente ha evocato in giudizio gli odierni convenuti.
5 Sulla normativa applicabile.
La domanda risarcitoria formulata in ricorso va esaminata in base alla legge italiana ai sensi dell'art. 62, L.n. 218/1995, il cui 1° co. recita “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento.
Tuttavia, il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”.
Nel caso portato all'attenzione del Tribunale il fatto produttivo del danno, senz'altro costituito delle catture dei militari, si è verificato in territorio italiano, sul quale pertanto si radica la competenza a giudicare, non rilevando dunque la circostanza che la condotta illecita si sia protratta nel territorio di altro Stato.
Sul merito della domanda
Nel merito la domanda va accolta essendo in atti documentato che: la ricorrente è figlia di , come tale, stante il disposto dell'art. 565 Persona_1
c.c., chiamata all'eredità che ha implicitamente accettato per il solo fatto di aver agito come erede;
da militare il 09.09.1943 venne catturato dalle autorità tedesche Persona_1
e deportato in un campo di detenzione in CP_3 la sua prigionia durò dal 09.09.1943 all'08.06.1945.
Si richiamano a riprova delle suddette circostanze di fatto il foglio matricolare di
(sub doc 5 della produzione attorea), in cui si dà atto del Persona_1 conferimento della croce al merito in virtù del R.D. 14/12/1942 n. 1729 per:
“internamento in dopo l'08.09.1943 come da determinazione del CP_3
Comandante di BS n. 2717 del 20/6/66” e l'evenienza che sia stato insignito dal Presidente Persona_1 della Repubblica italiana della Medaglia d'Onore per essere stato vittima di deportazione e internamento nel secondo conflitto mondiale (doc 7 della produzione attorea).
Costituisce fatto storicamente acquisito e notorio, come tale valorizzabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., che, immediatamente dopo l'armistizio
6 dell'8.9.1943 i militari italiani, in quanto considerati traditori, vennero privati dello status di prigionieri di guerra (e, di conseguenza, della protezione assicurata dalle convenzioni internazionali), sostituito da quello di “internati”, e impiegati come forza lavoro in condizioni umilianti nei lager del Terzo Reich (in tal senso v. la pagina del sito internet del Ministero della Difesa, ove si legge che all'indomani dell'8 settembre 1943 “circa 800mila italiani, militari e civili, vennero trasferiti coattivamente nel territorio del Terzo Reich, per essere impiegati come forza lavoro nell'economia bellica tedesca” e che i soldati italiani che si rifiutarono di collaborare con i tedeschi e con la Repubblica di Salò trascorsero “venti mesi di internamento in condizioni disumane nei lager del Terzo reich, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto”).
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto che le presunzioni possono assurgere a unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass., sez. un., n° 26972/08; Cass., sez. un., n° 6572/06) e che hanno l'effetto di trasferire sulla controparte l'onere della prova contraria (v. Cass., n° 4241/2016), si può ragionevolmente presumere che il detto trattamento sia stato riservato anche ai congiunti degli attori, in difetto di elementi di segno contrario.
Ne discende la prova del fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa risarcitoria che ci occupa.
Sia la deportazione che la sottoposizione ai lavori forzati sono annoverate tra i crimini di guerra e contro l'umanità in virtù di una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale (v. le citate Cass., n° 5044/2004, Cass., n° 14202/2008, Cass., n°
20442/2020), il che consente di ricondurre le condotte subite dai militari congiunti degli odierni attori nell'ambito applicativo dell'art. 2043 c.c., in quanto le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali e che configurano come crimini internazionali i comportamenti più gravemente lesivi di quei valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e, quindi, costituiscono paramento dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o
7 colposo altrui (v. Trib. Torino 19.5.2010).
Sulla quantificazione del danno.
Venendo alla quantificazione del danno, può senz'altro presumersi secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni
-notoriamente- umilianti, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto, rappresentino fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
In definitiva ricorrono le condizioni per l'ammissione della ricorrente all'indennizzo di cui al D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Vertendosi nell'ambito di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa.
Ebbene, questo Giudice stima congruo come base di calcolo, l'importo giornaliero di euro 55,25 indicato nelle più recenti Tabelle in uso al Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea assoluta (per le lesioni di lieve entità).
Rapportato l'indennizzo ai giorni effettivi in cui è stato privato Persona_1 della propria libertà (dal 09.09.1943 all'08.06.1945 per un totale di 636 giorni),
l'importo da indennizzare va liquidato in euro 35.139,00.
Trattandosi di debito di valore, sul predetto importo, devalutato alla data della cattura (9.09.1943), andranno calcolati gli interessi sulle somme di anno in anno rivalutate sino alla data della presente sentenza nonché gli interessi nella misura legali dalla decisione al soddisfo.
La compensatio lucri cum damno.
8 Non vi è prova che il padre della ricorrente abbia fruito di pensioni, sussidi o indennizzi in relazione alla detenzione in territorio tedesco.
Va respinta, pertanto, la domanda (peraltro genericamente) formulata in via subordinata dai convenuti costituiti di detrazione dall'indennizzo dovuto alla ricorrente delle “somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980,
n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”.
Le spese di lite.
Le spese di lite, liquidate (di ufficio in difetto di nota), come da dispositivo, gravano sui convenuti in soldio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la a pagare, ex art. 43 comma 1 D.L. Controparte_3
36/2022, in favore di , l'importo di euro 35.139,00 oltre interessi Parte_1 sull'importo devalutato al 9.09.1943 e di anno in anno rivalutato sino alla data della presente sentenza, nonché gli interessi nella misura legali dalla decisione al soddisfo;
condanna la di il Controparte_3 CP_3 Controparte_1
e la a rifondere agli attori le spese di
[...] Controparte_2 lite nella misura di euro 7500,00 oltre spese, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Brescia, lì 2.04.2025 febbraio 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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