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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1066/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1066/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/02/1978, con il patrocinio dell'avv. MARIANI LINDA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. DI TORO MAMMARELLA CRISTIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la signora e il Parte_1 signor in Solaro (MI) il 08.07.2008, e iscritto nei registri di stato civile del Parte_2 medesimo Comune (n. 9, parte I, anno 1992), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
l'annotazione nel registro dell'emananda sentenza, alle seguenti CONDIZIONI
- la signora stante il suo stato di disoccupazione e l'assenza di reddito, Parte_1 verserà al signor , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_2 Per_1
(maggiorenne ma non ancora autosufficiente), la somma di € 50,00 al mese fino all'indipendenza economica dello stesso, entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note alla signora e, di contro, il signor si impegna a Parte_1 Parte_2 comunicare tempestivamente alla signora il raggiungimento Parte_1 dell'indipendenza economica del figlio;
- le parti stabiliscono la tacitazione di qualsivoglia pretesa creditoria in merito alle somme dovute a titolo di contributo economico per i figli a far data dall'anno 2018 e fino alla sottoscrizione del presente accordo;
- il signor si impegna a rinunciare alla costituzione di parte civile nel Parte_2 procedimento penale di appello instaurato innanzi alla Corte d'Appello di Milano avverso la Sentenza del Tribunale di Monza n. 802/2024 del 15.03.2024, rinunciando altresì sin d'ora all'azione civile per il risarcimento del danno derivante da reato;
- le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente ed in grado di provvedere a sé stessi, nulla pretendendo l'uno dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
- le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
- le spese di lite del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale dapprima con sentenza non definitiva in punto status pronunciata dal Tribunale di Monza in data
30.01.2020 (sent. n. 244/20 – pubbl. in data 04.02.2020) e poi con sentenza definitiva del 13.04.2023 (sent. n. 970/23 – pubbl. in data 21.04.2023).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (14.01.2003) e (14.08.2006) e, Per_2 Per_1 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 17/02/2025, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Solaro in data 08/07/2008 (atto n. 9, Parte I, del registro degli atti Parte_2 di matrimonio del Comune di Solaro (MI) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Solaro (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1066/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/02/1978, con il patrocinio dell'avv. MARIANI LINDA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. DI TORO MAMMARELLA CRISTIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la signora e il Parte_1 signor in Solaro (MI) il 08.07.2008, e iscritto nei registri di stato civile del Parte_2 medesimo Comune (n. 9, parte I, anno 1992), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
l'annotazione nel registro dell'emananda sentenza, alle seguenti CONDIZIONI
- la signora stante il suo stato di disoccupazione e l'assenza di reddito, Parte_1 verserà al signor , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_2 Per_1
(maggiorenne ma non ancora autosufficiente), la somma di € 50,00 al mese fino all'indipendenza economica dello stesso, entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note alla signora e, di contro, il signor si impegna a Parte_1 Parte_2 comunicare tempestivamente alla signora il raggiungimento Parte_1 dell'indipendenza economica del figlio;
- le parti stabiliscono la tacitazione di qualsivoglia pretesa creditoria in merito alle somme dovute a titolo di contributo economico per i figli a far data dall'anno 2018 e fino alla sottoscrizione del presente accordo;
- il signor si impegna a rinunciare alla costituzione di parte civile nel Parte_2 procedimento penale di appello instaurato innanzi alla Corte d'Appello di Milano avverso la Sentenza del Tribunale di Monza n. 802/2024 del 15.03.2024, rinunciando altresì sin d'ora all'azione civile per il risarcimento del danno derivante da reato;
- le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente ed in grado di provvedere a sé stessi, nulla pretendendo l'uno dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
- le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
- le spese di lite del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale dapprima con sentenza non definitiva in punto status pronunciata dal Tribunale di Monza in data
30.01.2020 (sent. n. 244/20 – pubbl. in data 04.02.2020) e poi con sentenza definitiva del 13.04.2023 (sent. n. 970/23 – pubbl. in data 21.04.2023).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (14.01.2003) e (14.08.2006) e, Per_2 Per_1 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 17/02/2025, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Solaro in data 08/07/2008 (atto n. 9, Parte I, del registro degli atti Parte_2 di matrimonio del Comune di Solaro (MI) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Solaro (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona