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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 562/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
in qualità di socio illimitatamente responsabile della Parte_1
in persona dei curatori fallimentari, rappre- Parte_2 Parte_3 sentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Francesca Marchini, presso il cui studio in Massa, V Ghirlanda 14, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- Controparte_1 sentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Annalisa Nicolai, elettivamente domiciliata in Genova, V. IV Novembre 6/6, presso lo studio dell'avv. Alberto Po- netti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente gravame e in riforma dell'impugnata ordinanza del Tribunale di
Massa, Giudice Dott. Ottobrino, n. Rep. 484/2022, pronunciata il 7 maggio 2022
e pubblicata il 9 maggio 2022, all'esito del giudizio iscritto al n. rg. 2193/2020, contrariis reiectis, - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali allegate (in particolare sub 2) alla comparsa di costituzione di
[...]
depositata il 19 settembre 2022, in quanto tardive, così come già CP_1 richiesto nella comparsa ex art. 302 c.p.c. in data 20 febbraio 2023, al punto 3.,
1 pag. 14; accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96, comma II, c.p.c. o, in alternativa, ex art. 2043 c.c., della , già Controparte_1 Controparte_2
per i fatti descritti in ricorso;
- conseguentemente, condannare la
[...] convenuta al risarcimento del danno a favore del del Sig. Parte_1
, dichiarato in estensione, ex art. 147 l. Parte_1 C.F._1 fall., quale socio illimitatamente responsabile di “ Parte_2 Parte_3
, con sede in Massa (MS), Via Ronchi, nb. 33, c.f. e p. iva
[...] P.IVA_1
n. RF 23/2022 del Tribunale di Massa, in persona dei Curatori fallimentari,
Dott.ssa e Avv. MATTEO NERBI, per la somma di euro Parte_4
200.344,72 o per la maggiore o minore somma che sarà accertata all'esito dell'i- struttoria o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data della re- voca del decreto ingiuntivo (17/01/2020) e rivalutazione monetaria, se dovuta;
- con vittoria di spese, compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori come per legge".
Per la parte Appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, - In primis: Respongere dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Parte_5 per violazione del dettato dell'art. 342 c.p.c.; - confermare la sentenza impugnata;
- o, comunque, rigettare integralmente le pretese e domande ex adverso formula- te, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e non provate. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, da liquidarsi, tenendo conto anche della temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ex ad- verso intentata e “coltivata” .
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE quale erede di proponeva ricorso ex art. 702 bis Parte_1 Persona_1
c.p.c. contro chiedendone la condanna ex art. 96 c.p.c. per i danni CP_1 arrecati in un precedente giudizio alla “de cuius”.
A tal fine esponeva che l'istituto bancario, sulla scorta di un presunto credito di €
37.503,12 derivante dall'inadempimento della rateizzazione delle poste debitorie discendenti da un'apertura di credito in conto corrente, aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo contro esso e la di lui madre in qua- Pt_1 Persona_1 lità di fideiussore e, nelle more del giudizio di opposizione nel corso del quale era stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto, aveva intrapreso l'esecuzione forzata nei confronti della pignorando l'unica proprietà immo- Per_1 biliare della stessa.
Nell'ambito della procedura per espropriazione immobiliare il perito aveva accer- tato la presenza di iscrizioni ipotecarie a favore di altri istituti bancari (per crediti
2 superiori al valore dell'immobile), relative, tuttavia, a prestazioni che erano sem- pre state onorate da Pt_1
L'immobile, stimato in € 347.980,00, era stato venduto all'asta per € 196.000,00
e la anziana e malata, era stata costretta a rilasciare l'appartamento do- Per_1 ve viveva da sempre.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, rigettata dal Tribunale, era poi stata accolta dalla Corte d'Appello, che aveva revocato il decreto ingiuntivo. allegava che il comportamento di banca integrasse gli estremi di Pt_1 CP_1 cui all'art. 96 II comma c.p.c o in alternativa dell'art. 2043 c.c., avendo la Banca agito sulla base di un titolo non definitivo e a dispetto della presenza di iscrizioni ipotecarie per importi superiori al valore dell'immobile, consapevole del fatto che dalla vendita avrebbe ottenuto soltanto il rimborso delle spese legali.
Il danno era pari alla differenza tra il valore di stima e quello di vendita all'asta dell'immobile (€ 151.980,00) e ai canoni di locazione che aveva dovuto Per_1 corrispondere (€ 600,00 x 23 mensilità), nonché al danno morale quantificato in
€ 15.000,00.
Rimasta contumace , con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 7 CP_1 maggio 2022 resa nel procedimento RG n. 2193/2020 il Tribunale di Massa così statuiva:
“definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così prov- vede:
1. Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta da
[...]
, in qualità di erede di , nei confronti di Pt_1 Persona_1 [...]
; Controparte_3
2. Compensa le spese di lite tra le parti.”.
Avverso tale decisione interponeva appello con atto di citazione ritual- Pt_1 mente notificato in data 6 giugno 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quan- to in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio , con comparsa depositata in data 19 CP_1 settembre 2022, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., chiedendone, nel merito, la reiezione e chiedendo altresì la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 21 febbraio 2023 si costituiva in giudizio il
. Controparte_4
3 Con ordinanza 22 settembre 2023 la Corte rinviava la controversia per precisa- zione delle conclusioni al 28 febbraio 2024, incombente poi posticipato al 25 set- tembre 2024, stante la necessità di assegnazione a nuovo relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e, con ordinanza 2 ottobre 2024, il Collegio tratteneva la controver-
sia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
E' infondata e deve essere respinta, atteso che l'atto di impugnazione consen- te di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere chiaramente il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva.
Occorre in proposito osservare che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argo- mentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazio- ni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacra- mentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisio- ne da contrapporre a quella di primo grado” (cfr., per tutte, Cass. SSUU Senten- za n. 27199/2017).
2. Sui motivi di appello
Deve essere esaminato nel merito il gravame, che ffida a due motivi. Pt_1
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 96 comma II c.p.c.”, si duole che il Giudice di prime cure abbia Pt_1 fondato la propria decisione sulla pronuncia del Supremo Collegio a SSUU n.
25478/2021, intervenuta dopo l'introduzione del procedimento, secondo cui: “L' istanza con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, se- condo comma, cod. proc. civ., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forza- ta senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudi- ziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire defini- tivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano pre- clusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest'ultima ipotesi, la do- manda andrà posta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; e, solamente
4 quando sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne con- sentita la proposizione in un giudizio autonomo”.
Ad avviso del Tribunale, non vi erano ragioni ostative alla proposizione della do- manda nel giudizio di cognizione, in cui la sentenza è intervenuta nel 2020, posto che l'udienza di precisazione delle conclusioni (nel corso della quale l'appellante avrebbe potuto formulare la domanda risarcitoria, di natura accessoria) si era te- nuta in data 3 ottobre 2019, mentre la procedura esecutiva si era esaurita nel
2017.
L'appellante deduce:
- che tale motivazione non tiene tuttavia conto del fatto che la Per_1 anziana e malata, decedette il 3 maggio 2019, ovverosia prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
- che egli non aveva ancora deciso se accettare l'eredità e aveva soltan- to la qualifica di chiamato all'eredità medesima per cui vi era un impedimento di fatto (la morte dell'appellante) a che la domanda risarcitoria venisse formulata in quella sede;
- che sussisteva nel caso in esame una preclusione di carattere proces- suale alla proposizione della domanda ex art. 96 c.p.c. nel corso del medesimo giudizio,atteso il decesso della parte, essendo consentito in tal caso la proposi- zione della domanda in un successivo giudizio autonomo ( Cass. SSU n.
25478/2021).
Il Collegio ritiene il motivo infondato.
Il primo Giudice ha fatto corretta applicazione dei principi statuiti dal Supremo
Collegio nell'arresto a SS.UU. n. 25478/2021, posto che il preteso danno si è per certo verificato prima dell'introduzione del giudizio di appello nel corso del quale
è stata dichiarata l'insussistenza delle pretese creditorie azionate monitoriamente da . CP_1
La vendita dell'immobile staggito ebbe infatti luogo in data 19 maggio 2017(cfr. doc. 10 fascicolo I grado , ed è a tale data che si è prodotto il danno oggi Pt_1 lamentato dall'appellante, posto che detto immobile, il cui valore era stato stima- to, nell'ambito della procedura esecutiva, in € 347.980,00, è stato aggiudicato al minor prezzo di € 196.000,00.
Sin dalla proposizione dell'appello (19 luglio 2017 – cfr. doc. C fascicolo II grado la parte pretesamente danneggiata, ovverosia avrebbe Pt_1 Persona_1 potuto introdurre la domanda risarcitoria.
5 Il primo Giudice ha, correttamente, individuato il termine ultimo per la proposizio- ne di detta domanda nell'udienza di precisazione delle conclusioni in grado d'appello, ovverosia il 3 ottobre 2019 e a nulla rileva che a quella data la Per_1 fosse deceduta da qualche mese (più precisamente, in data 5 maggio 2019 – cfr. doc. 9 fascicolo primo grado appellante) perché dall'evento che aveva provocato il presunto danno (la vendita all'asta del 19 maggio 2017) a quello del decesso della danneggiata è trascorso un lasso di tempo (poco meno di due anni) am- piamente sufficiente a consentirle la formulazione delle proprie istanze risarcitorie nella sede a ciò deputata.
Neppure è condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui il decesso della rappresenterebbe un impedimento di fatto alla formulazione della doman- Per_1 da risarcitoria nel giudizio di cognizione all'epoca pendente, dal momento che egli, quale avente causa, non aveva ancora accettato l'eredità e si trovava sol- tanto nella posizione di chiamato, in quanto egli non avrebbe, comunque, potuto formulare alcuna domanda in luogo della “de cuius”, rilevandosi che egli agisce quale erede, cui non sono riconosciuti ulteriori diritti, anche processuali, rispetto a quella.
Secondo il principio statuito dal Supremo Collegio a SSU (principio poi costante- mente applicato dalla giurisprudenza di legittimità – cfr. tra le molte - Sez. III, Or- dinanza n. 13244 del 15 maggio 2023; Sez. III, Ordinanza n. 36593 del 30 di- cembre 2023; sez. VI - 3, Ordinanza n. 42119 del 321 dicembre 2021)
l'impugnata decisione, che ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria ex art. 96 II comma c.p.c. nei confronti di per essere stata introdotta con un CP_1 giudizio autonomo, deve pertanto essere confermata e tale conferma assorbe il secondo motivo d'appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art.
2697 cc ed errata valutazione delle prove”, con cui si duole che il Tribuna- Pt_1 le abbia ritenuto, in ogni caso, non provato il difetto di normale prudenza da par- te della CP_1
3. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. della parte appellata
Alla luce delle complessive risultanze di causa non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata.
La temerarietà presuppone infatti la consapevolezza (o l'ingiustificabile ignoran- za) della totale infondatezza delle proprie prospettazioni e del conseguente carat- tere distorsivo o dilatorio delle difese articolate in giudizio, mentre le argomenta- zioni svolte dall'appellante, sebbene non condivise da questo Collegio, non ap- paiono capziose e si traducono in una legittima posizione difensiva.
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4. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente grado, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore (indeterminato) e della natura della controversia:
1. fase di studio € 2.058,00
2. fase introduttiva € 1.418,00
3. fase di trattazione € 3.045,00
4. fase decisionale € 3.470,00
Totale complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa o reietta:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellante a rifondere a parte appel- lata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 per com- pensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA ove dovuta;
3) Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello
è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, allì 14 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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