Articolo 46 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
Articolo 45Articolo 47
Versione
25 giugno 1961
Art. 46. Norme finanziarie

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio, saranno portate in aumento delle disponibilita' degli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 25 giugno 1961