TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1843/2024 R.G. vertente
fra
C.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. Antonio Vito Parte_1 C.F._1
Vertone ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Potenza p.le Rizzo 11, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina CP_1
Savastano e dall'avv. Vito Dinoia giusta procura ad lites, per notaio di Roma, come in atti;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 19.6.2024 e ritualmente notificato, Cossidente adiva il giudice del Pt_1
lavoro e, premesso di aver richiesto e ottenuto l'indennità di disoccupazione NASPI n. 947174/2022 con decorrenza 3.12.2022, rilevava di aver ricevuto la comunicazione di accertamento in data
8.2.2024 con la quale l' contestava l'indebita percezione dell'indennità NASPI per il periodo CP_1
25.1.2023/31.1.2024 per mancanza dei requisiti di legge (…è stata corrisposta indennità di disoccupazione AS parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge..”e quindi con richiesta di restituzione di euro 4166,15 per indebito. Evidenziava l'infondatezza dell'accertamento dell' perché erroneamente ritenuto dall' in quanto, per due mesi, il CP_1 CP_2
ricorrente aveva svolto il ,periodo di apprendistato professionalizzante terminato anzitempoper mancato superamento del periodo di prova , fatto del quale aveva notiziato che in ogni caso CP_3
erogava la prestazione regolarmente, quindi con buona fede del percipiente. Il relativo ricorso amministrativo veniva rigettato per cui si vedeva costretto a ricorrere al Tribunale per l'annullamento dell'atto e la condanna dell' a corrispondere in restituzione al ricorrente l'indennità di CP_1
disoccupazione NASPI eventualmente trattenuta e vittoria di spese e onorari di causa da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e contestava i motivi di ricorso CP_1
ribadendo la legittimità dell'accertamento e. pertanto chiedeva rigettarsi il ricorso con vittoria di spese e competenze.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente con il presente giudizio domanda di accertare il diritto al trattamento NaSPI richiesto, concesso e poi revocato dall' con la motivazione della non sussistenza dei requisiti necessari CP_1
per la percezione della domandata NASPI (indennità di disoccupazione).
Le doglianze non sono fondate:
La questione va innanzitutto affrontata in punto di diritto, in base alla circolare 23 novembre CP_1
2017, n. 174, nei casi di soggetti beneficiari di indennità PI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - pur assimilate ai fini fiscali, le somme percepite ai redditi da lavoro dipendente - non si ravvisa lo svolgimento di un'attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione.
Risulta documentato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa in apprendistato per circa due mesi (vds comunicazione ) e pertanto avrebbe dovuto comunicare all' il nuovo CP_4 CP_1
impiego entro 30 giorni dalla data di assunzione (25.01.2023) ed il presunto reddito;
tuttavia, la comunicazione di reimpiego risulta effettuata il 6 giugno 2023, dunque sei mesi dopo l'inizio del contratto e senza indicazioni sul reddito presunto.
L' , in base al ritardo di comunicazione, ritiene che vi sia stata rioccupazione con contratto di CP_1 lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi e che essendo mancata la comunicazione all' , CP_1 la prestazione è decaduta e l'indennità di NA va restituita all' . CP_1
In base alla circolare 94 del 2015, in caso di rioccupazione del lavoratore in AS ,con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, la prestazione decade e se il nuovo rapporto di lavoro cessa anticipatamente (ad esempio, per mancato superamento del periodo di prova), è necessario presentare nuova domanda di PI non potendo usufruire del pagamento della precedente prestazione perché decaduta. Pertanto, il recupero dell'indennità da parte dell'
[...]
è legittimo e il ricorso va rigettato per infondatezza. CP_5
4. Le spese di lite, in considerazione dei diversi orientamenti in materia, vanno compensate tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 19.6.2024, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Potenza lì 25 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla