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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/12/2024, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2302/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2302/2024 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. MASTRANGELO DANIELLE MARGUERITE
e nata a [...] il [...], assistito e difeso CP_1 dall'avv. RAMONDETTI ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 28/12/2011 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in CAPESTRANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 05.12.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05.12.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) i coniugi vivranno in domicili separati ciascuno per proprio conto, nel mutuo rispetto, liberi di eleggere o modificare la propria residenza, domicilio o dimora, con l'obbligo reciproco di comunicarsi per iscritto il relativo indirizzo e le eventuali variazioni;
b) la sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione coniugale dove si è svolta Parte_1
la convivenza familiare, situata in Pescara alla via Leonardo da Vinci 11, condotta in locazione da entrambi i ricorrenti;
ella avrà cura di procedere con la voltura del contratto e delle utenze a suo nome subito dopo la sottoscrizione del presente ricorso.
c) Il sig. destinatario di decreto di allontanamento dalla casa familiare con CP_1
divieto di avvicinamento alla moglie (reso in data 26.08.2024 nell'ambito del citato procedimento penale – all. 5 al ricorso), si trova al momento ricoverato presso la struttura riabilitativa CEISS Le Ali di Sant'Egidio in Val Vibrata, al fine di seguire un percorso di disintossicazione che lo affranchi dall'uso di sostanze stupefacenti;
egli provvederà contestualmente alla firma del presente ricorso al cambio della propria residenza anagrafica;
d) i figlioli minori e che manterranno domicilio privilegiato presso la Per_1 Per_2
madre, nel contesto domestico dove sono finora vissuti, in ragione delle motivazioni esposte nel punto 4. del ricorso e nel precedente punto b), verranno affidati alla madre in regime di affidamento super esclusivo in modo che quest'ultima possa assumere in via esclusiva tutte le decisioni per i figli minori, comprese quelle di maggior interesse.
e) In relazione alle frequentazioni padre-figlioli minori, che prenderanno avvio al termine del percorso di riabilitazione e recupero intrapreso dal marito, purché conclusosi con esito positivo, e previa cessazione del divieto di avvicinamento reso nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, queste si articoleranno secondo pagina 3 di 6 le seguenti modalità protette: il padre potrà frequentare i figlioli minori, alla presenza dei nonni paterni e della zia paterna, 2 pomeriggi alla settimana dalle ore 15:00 alle ore 20:30 e una domenica alternata, per un totale di due domeniche al mese, dalle ore
10:00 alle ore 18:00, previa esibizione, al momento della prima frequentazione della documentazione relativa all'esame tossicologico sul capello resa dal SSN per poi proseguire, per le visite successive, con l'esibizione delle risultanze delle analisi del sangue.
f) All'esito del certificato recupero del sig. che dovrà essere dimostrato CP_1
attraverso la certificazione rilasciata dal SSN (in primis analisi tossicologiche sul capello effettuate presso strutture pubbliche da esibire al momento della prima occasione di frequentazione, per poi proseguire, nelle frequentazioni successive, con l'esibizione delle risultanze delle analisi del sangue), si potranno rivalutare le modalità di frequentazione padre-figli minori, ampliandole;
tale revisione potrà avvenire trascorsi due anni dalla sottoscrizione del presente ricorso purché l'esito favorevole del recupero sia stato costante, condizione indispensabile per una prognosi favorevole. In ogni caso, non appena sarà cessato il divieto di comunicazione disposto nell'ambito del procedimento penale nr. 3537/2024 RGnr
Procura di Pescara, sarà consentito al sig. di comunicare con i propri figli CP_1 mediante chiamate da effettuare sull'utenza telefonica materna (e non videochiamate) finché il sig. non avrà raggiunto il totale recupero, nella fascia CP_1
oraria dalle 20:30 alle 21:30 nelle giornate del martedì, giovedì e sabato, che potranno essere modificate in base alle esigenze e agli impegni dei minori e della madre.
Tale modalità rimarrà in vigore finché non verrà certificato il recupero del sig.
e quindi la possibilità di revisionare le condizioni di visita come stabilito nel CP_1
precedente punto f).
Le parti ribadiscono il proprio impegno:
pagina 4 di 6 - ad utilizzare sempre ogni delicatezza, attenzione e gradualità nell'esercitare i rispettivi diritti/doveri nei confronti delle minori;
- a fare in modo che i periodi di collocamento siano effettivamente dedicati alla cura, alla educazione e alla crescita morale e materiale de figlioli, valorizzando e mai sminuendo la figura e il ruolo formativo ed educativo dell'altro genitore;
- a darsi reciproco tempestivo avviso in caso di imprevista indisponibilità idonea ad incidere sulle frequentazioni con i bambini, onde concordare e riprogrammare giorni di recupero.
g) Il sig. corrisponderà alla coniuge, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figlioli minori, la somma mensile di €. 400,00 (€. 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie necessarie per la crescita serena ed equilibrata delle minori, da ripartire al 50% tra i genitori, previamente concordate e successivamente documentate, secondo il protocollo vigente dinanzi al Tribunale di Pescara;
tale onere avrà decorrenza a partire da un anno dal termine del percorso di riabilitazione e non oltre due anni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
h) I ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico per i figli verrà percepito dalla sig.ra nella misura del 100%. Parte_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPESTRANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05.12.2024).
Spese compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Pescara il 11.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2302/2024 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. MASTRANGELO DANIELLE MARGUERITE
e nata a [...] il [...], assistito e difeso CP_1 dall'avv. RAMONDETTI ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 28/12/2011 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in CAPESTRANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 05.12.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05.12.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) i coniugi vivranno in domicili separati ciascuno per proprio conto, nel mutuo rispetto, liberi di eleggere o modificare la propria residenza, domicilio o dimora, con l'obbligo reciproco di comunicarsi per iscritto il relativo indirizzo e le eventuali variazioni;
b) la sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione coniugale dove si è svolta Parte_1
la convivenza familiare, situata in Pescara alla via Leonardo da Vinci 11, condotta in locazione da entrambi i ricorrenti;
ella avrà cura di procedere con la voltura del contratto e delle utenze a suo nome subito dopo la sottoscrizione del presente ricorso.
c) Il sig. destinatario di decreto di allontanamento dalla casa familiare con CP_1
divieto di avvicinamento alla moglie (reso in data 26.08.2024 nell'ambito del citato procedimento penale – all. 5 al ricorso), si trova al momento ricoverato presso la struttura riabilitativa CEISS Le Ali di Sant'Egidio in Val Vibrata, al fine di seguire un percorso di disintossicazione che lo affranchi dall'uso di sostanze stupefacenti;
egli provvederà contestualmente alla firma del presente ricorso al cambio della propria residenza anagrafica;
d) i figlioli minori e che manterranno domicilio privilegiato presso la Per_1 Per_2
madre, nel contesto domestico dove sono finora vissuti, in ragione delle motivazioni esposte nel punto 4. del ricorso e nel precedente punto b), verranno affidati alla madre in regime di affidamento super esclusivo in modo che quest'ultima possa assumere in via esclusiva tutte le decisioni per i figli minori, comprese quelle di maggior interesse.
e) In relazione alle frequentazioni padre-figlioli minori, che prenderanno avvio al termine del percorso di riabilitazione e recupero intrapreso dal marito, purché conclusosi con esito positivo, e previa cessazione del divieto di avvicinamento reso nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, queste si articoleranno secondo pagina 3 di 6 le seguenti modalità protette: il padre potrà frequentare i figlioli minori, alla presenza dei nonni paterni e della zia paterna, 2 pomeriggi alla settimana dalle ore 15:00 alle ore 20:30 e una domenica alternata, per un totale di due domeniche al mese, dalle ore
10:00 alle ore 18:00, previa esibizione, al momento della prima frequentazione della documentazione relativa all'esame tossicologico sul capello resa dal SSN per poi proseguire, per le visite successive, con l'esibizione delle risultanze delle analisi del sangue.
f) All'esito del certificato recupero del sig. che dovrà essere dimostrato CP_1
attraverso la certificazione rilasciata dal SSN (in primis analisi tossicologiche sul capello effettuate presso strutture pubbliche da esibire al momento della prima occasione di frequentazione, per poi proseguire, nelle frequentazioni successive, con l'esibizione delle risultanze delle analisi del sangue), si potranno rivalutare le modalità di frequentazione padre-figli minori, ampliandole;
tale revisione potrà avvenire trascorsi due anni dalla sottoscrizione del presente ricorso purché l'esito favorevole del recupero sia stato costante, condizione indispensabile per una prognosi favorevole. In ogni caso, non appena sarà cessato il divieto di comunicazione disposto nell'ambito del procedimento penale nr. 3537/2024 RGnr
Procura di Pescara, sarà consentito al sig. di comunicare con i propri figli CP_1 mediante chiamate da effettuare sull'utenza telefonica materna (e non videochiamate) finché il sig. non avrà raggiunto il totale recupero, nella fascia CP_1
oraria dalle 20:30 alle 21:30 nelle giornate del martedì, giovedì e sabato, che potranno essere modificate in base alle esigenze e agli impegni dei minori e della madre.
Tale modalità rimarrà in vigore finché non verrà certificato il recupero del sig.
e quindi la possibilità di revisionare le condizioni di visita come stabilito nel CP_1
precedente punto f).
Le parti ribadiscono il proprio impegno:
pagina 4 di 6 - ad utilizzare sempre ogni delicatezza, attenzione e gradualità nell'esercitare i rispettivi diritti/doveri nei confronti delle minori;
- a fare in modo che i periodi di collocamento siano effettivamente dedicati alla cura, alla educazione e alla crescita morale e materiale de figlioli, valorizzando e mai sminuendo la figura e il ruolo formativo ed educativo dell'altro genitore;
- a darsi reciproco tempestivo avviso in caso di imprevista indisponibilità idonea ad incidere sulle frequentazioni con i bambini, onde concordare e riprogrammare giorni di recupero.
g) Il sig. corrisponderà alla coniuge, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figlioli minori, la somma mensile di €. 400,00 (€. 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie necessarie per la crescita serena ed equilibrata delle minori, da ripartire al 50% tra i genitori, previamente concordate e successivamente documentate, secondo il protocollo vigente dinanzi al Tribunale di Pescara;
tale onere avrà decorrenza a partire da un anno dal termine del percorso di riabilitazione e non oltre due anni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
h) I ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico per i figli verrà percepito dalla sig.ra nella misura del 100%. Parte_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPESTRANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05.12.2024).
Spese compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Pescara il 11.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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