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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2024, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
UDIENZA DEL 6 FEBBRAIO 2024
PROC. N. 1540/23 R.G.L..
SENTENZA CONSEGUENTE A SCIOGLIMENTO DI RISERVATA ASSUNTA EX ART. 1, COMMA 60, DELLA L. N. 92/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
a scioglimento della riserva assunta, ai sensi dell'art. 1, comma 60, della l. n. 92/2012, all'udienza del 6 febbraio 2024; sul reclamo depositato da avverso la sent. n. 2586 del 7 giugno 2023 del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro;
nella controversia
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Aversa, via S. D'Acquisito n. 200
RECLAMANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dagli avv.ti Enzo Morrico e Cristina Fazzari, elettivamente domicilia, in Napoli, presso lo studio dell'avv. Pietro Pace, via Duomo n. 152
RECLAMATA
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
, dipendente dell'odierna appellata sin dal 13 marzo 1997, da ultimo presso lo scalo Parte_1
di Aversa, con mansioni di operatore specializzato manutenzione territoriale di Napoli, livello D1
CCNL mobilità/area contrattuale fs, in data 9 settembre 2021 veniva licenziato per giusta causa, per aver l'azienda datoriale appreso dell'instaurazione del procedimento penale a suo carico, nell'ambito del quale veniva attinto anche dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'accusa di aver formato o comunque partecipato a un'associazione a delinquere finalizzata a perpetrare delitti contro il patrimonio ai danni dell'azienda, nonché di essersi impossessato, in data 30.11.2019, scardinandone i tubi dal muro, di un condizionatore marca installato presso i locali di un deposito dello Org_1
scalo, nonché di aver sottratto, in data 9 dicembre 2019, insieme a , e Parte_2 Parte_2
un ingente quantitativo di rame in un deposito aziendale, indossando Controparte_2 nell'occasione una pettorina catarifrangente simile a quelle utilizzate dal personale aziendale.
Il Tribunale, ammessa ed espletata la prova orale, a definizione della fase sommaria, rigettava l'impugnativa e analogo esito presentava, in seguito all'opposizione proposta, la sent,. n. 2586 del 7 giugno 2023 , che con il presente ricorso, depositato in data 30 giugno 2023, veniva tempestivamente reclamato.
Il D'AL ha censurato detta pronuncia, lamentando che le contestazioni erano del tutto sfornite di prova, perché meramente collegate al procedimento penale e tale profilo rendeva lacunosa la stessa contestazione, senza l'indicazione specifica dei fatti e delle modalità concrete con le quali avrebbe compiuto le sue azioni illecite.
La parte datoriale, pertanto, benché onerata, alcunché aveva provato sui fatti posti a base del recesso per giusta causa, agganciandosi semplicemente al procedimento penale. In ogni caso veniva negata qualsivoglia responsabilità nei fatti contestati. Anche dalla scarna istruttoria orale che si era svolta nel presente procedimento non era emerso alcun suo coinvolgimento.
Concludeva, pertanto, affinchè, in riforma della sentenza reclamata, venisse accolta l'impugnativa di licenziamento proposta con il ricorso di primo grado, con l'applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18 della l. n. 300 del 1970 e con il pagamento di un'indennità pari a tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegra.
Si costituiva, anche nel presente grado, la , ritenendo la correttezza del Controparte_1 ragionamento probatorio e dell'impostazione del primo Giudice, così concludendo per il rigetto del reclamo.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Collegio ha riservato la decisione
Il reclamo è fondato, nei termini che seguono.
2 Va premesso che la contestazione è effettivamente ripresa dagli atti del procedimento penale, ove peraltro a tutt'oggi, per quanto documentato dalla difesa attorea, non è intervenuto il rinvio a giudizio.
Ciò non toglie che le contestazioni siano sufficientemente determinate (il diritto penale, peraltro, implica un livello di tassatività ancor superiore a quello esigibile nel nostro ambito) e, d'altronde, le circostanze di tempo e di luogo, quantomeno dei due fatti specifici di cui si è detto, risultano sufficientemente determinate, da consentire un'adeguata difesa.
La S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 6.12.2017 n. 29240) che in tema di sanzioni disciplinari a carico del lavoratore subordinato, il canone della specificità, nella contestazione dell'addebito, non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione per relationem, quando fatti e comportamenti richiamati, con riferimento alle accuse formulate in sede penale, siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio.
E' sempre la poi, a consentire al Giudice del lavoro l'utilizzabilità delle prove del Parte_3 procedimento penale, anche delle intercettazioni.
Proprio di recente, ad esempio, la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.1.2024 n.109) ha ribadito che in tema di licenziamento per motivi disciplinari, le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 300 del
1970, purché legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, né è di ostacolo il fatto che i verbali di tali intercettazioni siano stati realizzati nella forma del cd. "brogliaccio", senza trascrizione delle stesse, la cui assenza non le priva di ogni efficacia probatoria, giacché la prova è costituita dalle bobine e dai verbali, mentre la trascrizione si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico.
La S.C. (cfr. Cass., Sez. lav., 29.12.2015 n. 41892) ha altresì puntualizzato che non è necessario attendere l'esito del processo penale né è impedito al datore di lavoro, prima, ed al Giudice, che tuttavia dovranno essere oggetto di un'autonoma valutazione quanto alla rilevanza ed alla concludenza ai fini disciplinari.
Nela fattispecie al vaglio, tuttavia, mancano del tutto gli atti del procedimento penale, l'unica produzione effettuata, perché unico documento in realtà richiesto e ottenuto dalla Procura da parte dell'odierna reclamata, parte offesa e oggi parte civile nel procedimento penale, è data dall'ordinanza che ha disposto, a carico del D'AL, la misura degli arresti domiciliari, che è un atto del procedimento che prende in esame, talvolta parzialmente riportandoli, gli altri atti, che però questo
3 Giudice dovrebbe avere per operare una valutazione autonoma e non aderire acriticamente a quella del Giudice penale.
Peraltro, risultano nella stessa ordinanza alquanto fumose, basate anche su intercettazioni criptiche e parziali, che andrebbero dal Giudice del lavoro esaminate nel loro insieme, le ricostruzioni in ordine all'apporto dato dall'odierno reclamante all'ipotizzata associazione a delinquere, così come dubbi sorgono in relazione ai due episodi specifici, il secondo dei quali basato su un filmato, non prodotto e che nella stessa prospettazione dell'ordinanza restrittiva (questo Collegio non ha avuto modo di visionarlo) della libertà è ritenuto di pessima qualità, non riconoscendosi con certezza gli autori del fatto delittuoso, mentre la sussistenza del primo episodio (la sottrazione del condizionatore) è smentita dalla stesse risultanze in atti.
Al riguardo va precisato che il Giudice di primo grado ha svolto una prova orale, ascoltando due testimoni, dai quali, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non si ricava alcun sostegno all'editto accusatorio.
Il teste ha dichiarato: “…. Sono stato contattato da un collega di che stava Tes_1 CP_3 facendo delle verifiche a Santa Maria congiuntamente alla in qualità di responsabile per CP_4 visionare dei locali e ho riscontrato che nell'ex spogliatoio della stazione di Santa Maria Capua
Vetere mancava un condizionatore. Feci una denuncia contro ignoti. Mai ho saputo chi aveva rubato il condizionatore. Feci una denuncia di ritrovamento del condizionatore circa 15 giorni dopo, avendo reperito in altro magazzino di nostra pertinenza il condizionatore sotto uno scatolo…”.
Dunque, non solo il teste non ha saputo dire chi avesse sottratto il dispositivo, ma ne ha evidenziato il ritrovamento in azienda (quindi, senza alcun impossessamento da parte del ).Il fatto è Pt_1
d'altronde conforme alle giustificazioni offerte dall'odierno reclamante in sede di procedimento disciplinare, laddove aveva spiegato che il collega era venuto a conoscenza di Testimone_2 un imminente abbattimento dello spogliatoio in cui il condizionatore era collocato, così chiedendogli di dargli una mano a smontarlo, per poi ricollocarlo in un nuovo spogliatoio. Sarà stata forse una mossa impropria, non disposta dal soggetto legittimato a impartire un tale ordine, ma certo va escluso, dato il ritrovamento, l'impossessamento personale.
Sul secondo episodio, invece, il teste ha riferito : “…Da diversi anni nel deposito Testimone_3 della stazione di Aversa in una stanza chiusa vi era una bobina di rame che serviva per il pronto intervento, era lì da diversi anni ribadisco…Alla fine della lavorazione l'operatore indica la quantità di rame utilizzata in metri in un rapporto TED che viene consegnato al responsabile di unità, la indicazione di quantità di rame è un po' approssimativa perché la misuriamo con metro ma non è mai Co così preciso, la società appaltatrice usa il rame…Per i lavori di manutenzione da fare con il rame anche manutenzione ordinaria abbiamo sempre attinto dalla bobina nel deposito di Aversa
4 posizionata sul carro svolgimento…Per l'utilizzo del rame eravamo autorizzati dal responsabile di impianto con una richiesta verbale e un ordine verbale..”
Anche in tal caso non si ricava alcuna prova della responsabilità individuale del , semmai Pt_1 emergendo un certo lassismo, o quantomeno l'assenza di una particolare formalizzazione, per il prelievo, da parte dei dipendenti, del rame dai depositi aziendali.
Andavano, allora, analizzati gli atti del procedimento penale e non solo la selezionata valutazione di essi operato dal Gip, indirettamente riportati nella misura cautelare. L'acquisizione di detti atti è stata ripetutamente richiesta al Giudice dall'odierna reclamata, che tuttavia in autonomia avrebbe potuto produrli, quantomeno nel presente grado, considerando che è in corso l'udienza preliminare, iniziata il 26 gennaio 2024 e rinviata al prossimo 5 aprile (come da documentazione prodotta dalla difesa del reclamante), ove l'odierna reclamata si è anche costituita parte civile, quindi con ampia facoltà di vedere tutti gli atti del procedimento e di farne copia.
Va ricordato che cardine del processo è l'assolvimento da parte di chi è gravato dell'onere della prova, non potendo la parte utilizzare scorciatoie o più comode vie esplorative per la definizione dei fatti rilevanti (arg. ex Cass. VI,22.1.2014 n.1299). E' quindi possibile sollecitare al Giudice l'acquisizione di un documento solo se si dimostri l'impossibilità di un'autonoma produzione (arg. ex Cass., I,
13.9.2021 n. 24641).
In conclusione, parte datoriale non ha assolto l'onere su essa gravante di dimostrare i fatti costituitivi dell'illecito, all'uopo non potendosi limitare alle, peraltro insoddisfacenti, indicazioni contenute nell'ordinanza applicativa della misura restrittiva, in presenza di un'istruttoria orale nel presente procedimento che non ha offerto alcun supporto alla contestazione e, semmai, l'ha smentita.
Ciò determina, in accoglimento dell'impugnativa di licenziamento e in riforma della sentenza reclamata, l'applicazione della tutela invocata, da sussumere nel comma 4 dell'art.18 della l. n. 300 del 1970, nella vigente formulazione.
Va richiamata l'autorevole impostazione della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 10.2.2020 n. 3076), per la quale la tutela reintegratoria attenuata per l'"insussistenza del fatto contestato" non è di per sé conseguenziale al rilievo del difetto degli elementi essenziali della giusta causa o del giustificato motivo (cd. “fatto giuridico"), in quanto, nel sistema della l. n. 92 del 2012, il Giudice deve in primo luogo accertare se sussistano o meno la giusta causa o il giustificato motivo di recesso e, nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, deve poi interrogarsi sulla tutela applicabile, non indefettibilmente di tipo reintegratorio, tuttavia da accordarsi nelle ipotesi di assenza ontologica del fatto e in quella di fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità.
In tale contesto va anche considerata la recente giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass., Sez. lac.
21.4.2022 n. 12745), condivisa da questo Collegio, per la quale in tema di licenziamento disciplinare,
5 al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18 in discorso, è consentita al
Giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.
In tale ambito, l'unica cosa che può ritenersi provata, perché ammessa in sede disciplinare dal
, è la mera forse frettolosa e non formalmente autorizzata estirpazione, per ritenuto Pt_1 rinnovamento dei locali, di un condizionatore, fatto che, ove avesse un rilevo disciplinare, potrebbe certamente essere sanzionato con una delle sanzioni conservative contrattualmente previste.
Ne consegue la sicura tutela reintegratoria invocata, ove l'indennità è riconoscibile nella misura di dodici mensilità (considerando che il licenziamento è del 9 settembre 2021), e non a tutte le mensilità maturate dal licenziamento sino alla reintegra, come richiesto in via principale, per il chiaro tenore della norma e alla luce della condivisibile impostazione della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 13.9.2019 n.
22929), per la quale l'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 deve essere interpretato nel senso che il limite delle dodici mensilità, anche per l'assenza di previsione di una "forbice" tra un minimo ed un massimo, e al di là di una formulazione che, con il richiamo ad una misura che "non può essere superiore", potrebbe suggerire l'ipotesi di un potere discrezionale nella sua liquidazione del giudice di merito, opera a tutela del datore di lavoro, nel caso in cui, come nella fattispecie dedotta in giudizio, la durata del periodo intercorrente tra il licenziamento e la data dell'ordine giudiziale di reintegrazione, in relazione al quale competono al lavoratore le retribuzioni, venga ad essere superiore all'anno. In sostanza, il fatto di non poter essere (la misura dell'indennità) superiore a dodici mensilità ha il suo, necessario e unico, termine di confronto nella (eventualmente) maggiore estensione del periodo considerato, svolgendo una funzione contenitiva di effetti economici destinati a incidere anche in misura molto rilevante sul debitore in ragione di sviluppi ed eventi allo stesso non addebitabili e comunque non rientranti nella accertata illegittimità della sua condotta.
Va anche puntualizzato, in relazione all'indennità di disoccupazione eventualmente percepita dal
, che la S.C. ha ripetutamente chiarito (cfr., ex plurimis, Cass., Sez,. Lav., 15.5.2018 n.11835) Pt_1 che le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di disoccupazione non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al dipendente per effetto del licenziamento dando luogo, la sua eventuale non spettanza, ad un indebito previdenziale ripetibile nei limiti di legge.
6 Ove il datore di lavoro, invece, abbia corrisposto il tfr, opererà se del caso una compensazione impropria con le somme da corrispondere.
Non è risultato, d'altronde, nel periodo di estromissione dal lavoro, lo svolgimento di altre attività lavorative, né vi sono elementi per affermare, in considerazione dell'età dell'appellante, delle condizioni economiche della zona e del quadro economico-occupazionale generale che il predetto sia stato negligente ricerca di una nuova occupazione.
A quanto esposto consegue che, in accoglimento del reclamo, va annullato il licenziamento impugnato, con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie di cui al novellato art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come esplicitato nel dispositivo che segue.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, per ciascun grado nella misura, reputata congrua, ricompresa nello scaglione della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, per causa di valore indeterminabile, euro 26.000,00 (cfr. Cass, VI, 25.6.2018 n. 16671), esclusa la fase istruttoria nel grado presente.
P.T.M.
La Corte, così provvede:
accoglie il reclamo di e, per l'effetto, in riforma della sentenza reclamata, annulla Parte_1
l'impugnato licenziamento e condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., a reintegrare il predetto nel suo posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto per dodici mensilità, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del licenziamento all'effettivo soddisfo, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
condanna la , in persona del legale rappresentante p.t.,a corrispondere a Controparte_1
, con distrazione all'avv. Raffaele Ferrara, le spese di lite del doppio grado, liquidate, Parte_1 per compenso, in euro 5.000,00 per il primo grado e in euro 2.5000,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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