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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 2010/21 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13.09.23, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Parte_1
ed Alessandro Ferrari appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dall'avv. Paolo Maione CP_1
appellata nonché
, in persona del suo legale rappresentante rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. Massimo Gimigliano appellato
e
, in persona del presidente, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Dianora De Nobili appellata nonchè
, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Talarico appellata e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex Controparte_5
lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con l'avv. Luca Matarese appellata
Conclusioni:
Per l'appellante “riconosciuta la responsabilità dell'evento dannoso per cui è causa Parte_1
a carico dell' della e/o dell' – con CP_1 Controparte_3 Controparte_4
statuizione da estendere subordinatamente anche al (già Controparte_2
) ed all' , se anch'essi riconosciuti Controparte_6 Controparte_5
responsabili – voglia condannare solidalmente e comunque secondo le rispettive responsabilità e tenutezze i suddetti Enti, per le ragioni tutte esposte nella narrativa che precede, al risarcimento del danno subìto dalla , in misura di € 68.970,00, o in quell'altra maggiore o minore Parte_1
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata annualmente. Il tutto con vittoria di spese e competenze nei confronti degli Enti riconosciuti responsabili, e con compensazione delle stesse nei confronti di quelli che dovessero essere mandati assolti da ogni responsabilità, in quanto chiamati a titolo meramente tuzioristico a seguito delle eccezioni sollevate ex adverso per come chiarito nella suestesa narrativa”
Per l'appellata : “in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto per CP_7 tardività, nonché ex artt. 348 bis e/o 342 c.p.c.; in via principale e nel merito, rigettare l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente, integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, CAP e 15% spese generali”.
Per il : “si chiede il rigetto dell'appello spiegato contro il Controparte_2
, con provvedimento conseguenziale in ordine alle spese e competenze Controparte_2 del giudizio”.
Per la : “rigettare l'appello proposto dalla società per tutte le Controparte_3 Parte_1 ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n.1537/2021 del Tribunale di
Catanzaro e, di conseguenza, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall' alla predetta società. Con vittoria di spese e competenze di lite di Controparte_8 entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'Amministrazione : “dichiarare inammissibile l'appello proposto ex Controparte_4 art. 348 bis e 342 cpc;
nel merito, rigettare l'appello proposto dalla confermando Parte_1
l'impugnata sentenza”. Per l' : “estromettere dal giudizio l' e, in subordine, Controparte_5 Controparte_5 rigettare l'appello perché inammissibile ed infondato nei suoi confronti;
condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite”.
Svolgimento del processo
Con ricorso, ex art. 696 c.p.c., la adiva il Tribunale di Catanzaro esponendo Parte_2
di essere proprietaria di un fondo ulivetato in Squillace (CZ); che il 19.07.08, detto fondo era stato parzialmente danneggiato da un grosso incendio;
che la responsabilità dell'occorso era da ascriversi all' ed alla;
chiedeva, pertanto, che il Tribunale di Catanzaro disponesse CP_1 Controparte_3
accertamento tecnico preventivo al fine di accertare lo stato dei luoghi e degli impianti (arboreo e di irrigazione), le cause e l'ammontare dei danni subiti.
Detto ricorso veniva notificato anche all' che costituendosi Controparte_9
aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva attribuendola al
[...]
(oggi ) ed all' Controparte_6 Controparte_2 [...]
; pertanto, la ricorrente integrava il contraddittorio nei confronti di detti Enti. Controparte_4
Veniva depositata la relazione tecnica che accertava le cause e i danni quantificati in complessivi €. 68.970,00.
Successivamente, con atto di scissione notarile, il suddetto fondo ed i relativi diritti venivano trasferiti alla che conveniva in giudizio i predetti enti in epigrafe indicati (e che Parte_1
avevano partecipato alla precedente fase cautelare) e chiedeva, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, la condanna degli stessi, al risarcimento dei danni subiti nella misura già accertata di €.68.970,00 o in quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre accessori.
Si costituivano in giudizio tutti i predetti Enti che, impugnavano e contestavano la richiesta attrice sotto vari profili;
in particolare, la e l' Controparte_3 Controparte_4
(quest'ultima sia pure indirettamente) eccepivano preliminarmente il loro difetto di le-
[...]
gittimazione passiva.
Il giudizio, istruito con prova testi e c.t.u. - ove l'ausiliario depositava due relazioni aventi ad oggetto l'accertamento della natura demaniale o meno del fosso NA e la quantificazione del danno - veniva trattenuto in decisone.
Con sentenza n. 1537/21, pubblicata il 19.10.21, il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda e condannava la società attrice al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Avverso la suddetta pronuncia, la società interponeva gravame affidandolo ai Parte_1
motivi che di seguito saranno esposti. Concludeva, come in epigrafe. Si costituivano in giudizio tutte le parti appellate chiedendo la conferma della sentenza appellata;
l' e l' eccepivano l'inammissibilità Controparte_4 CP_7 dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c.
Con ordinanza del 27.04.22, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.09.23.
Indi, alla predetta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 19.09.23.
e provvedevano al deposito della comparsa Parte_1 CP_7 Controparte_3 conclusionale e della memoria di replica;
l' , il Controparte_4 [...]
e l' provvedevano al deposito della sola comparsa conclusionale. CP_2 Controparte_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare, deve essere delibata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dall' CP_7
Ebbene, l'eccezione è infondata in quanto il gravame è stato notificato, a mezzo pec, come risulta documentalmente (ricevute di avvenuta accettazione e consegna della notifica), in data
10.12.21 nel rispetto dei termini.
2.- Non va delibata in questa sede l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art 348 c.p.c., essendo ormai superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza di trattazione ex art 350
c.p.c.).
3.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata.
Ebbene, il gravame risponde ai requisiti di cui alla predetta disposizione, alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite con sentenza n. 27199/17.
L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi, spesa dal Tribunale, quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
4- Nel merito, con un primo motivo, chiede la rivisitazione della sentenza Parte_1
laddove il Tribunale - dopo avere correttamente rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la manutenzione delle banchine delle strade, in quanto pertinenze di esse, rientra nell'obbligo di custodia previsto a carico della P.A. - fonda la decisione di rigetto della domanda sull'erronea affermazione che dall'istruttoria sarebbe emerso che l'incendio, propagatosi dall'opposto lato della S.S. 106, non avrebbe interessato la banchina, bensì il “ciglio erboso” oltre la stessa;
che, pertanto, poiché il ciglio stradale non può considerarsi pertinenza della strada, verrebbe meno il suddetto obbligo di manutenzione a carico della P.A.
Ebbene, il primo giudice, secondo l'appellante avrebbe travisato i fatti di causa e le risultanze istruttorie;
infatti, il verbale dei Vigili del fuoco - peraltro estremamente generico - si riferiva al luogo dell'originario sorgere dell'incendio e, comunque, senz'altra specificazione, al “ciglio stradale”, e quindi non al “ciglio erboso”, oltre la banchina, come avrebbe inteso il Tribunale.
La banchina, quindi, sarebbe il “ciglio” immediatamente contiguo e parallelo alla carreggiata stradale, e cioè, usando la stessa definizione della Suprema Corte, quella zona non asfaltata sussistente ai limiti della sede stradale, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della medesima
(“banchine”) che fa parte della struttura della strada medesima.
Sotto altro profilo, il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione depositata in sede di atp avrebbe chiarito che il fondo danneggiato confina ad ovest con la S.S. 106 Ionica e quindi - come rilevasi dalla planimetria allegata alla relazione - direttamente con la struttura della strada in questione.
Inoltre, tra le cause dell'incendio venivano considerate espressamente le pessime condizioni di manutenzione della “banchina” in quanto non sottoposta a quella costante manutenzione consistente nell'eliminazione di vegetazione e materiali che hanno elevata propensione ad incendiarsi.
L'originaria parte attrice, aveva chiesto un accertamento tecnico preventivo Parte_3
nei confronti dell e della sul presupposto che la prima fosse tenuta alla CP_7 Controparte_3
manutenzione della S.S. 106; la seconda, in quanto obbligata alla manutenzione degli alvei e delle relative sponde dei corsi d'acqua per effetto del trasferimento statale delle competenze in materia idraulica.
Ebbene, sarebbe emerso, pacificamente, dall'istruttoria che l'incendio in questione dalla banchina e dall'alveo ed argini del fosso NA (di natura demaniale, per come accertato dal c.t.u.) - l'una e gli altri, non adeguatamente mantenuti perché ingombri di vegetazione infestante - si estendeva all'uliveto.
Infatti, l'ausiliare, nella relazione depositata nella fase cautelare e richiamata nel successivo elaborato, in sede di merito, rilevava che la causa dei danni era da ravvisarsi in “un incendio sviluppatosi lungo il fosso naturale NA (delimitante a nord il fondo stesso), le cui sponde ospitano una folta vegetazione spontanea – erbacea, arbustiva ed arborea – che si estende fino alla strada statale 106 Ionica” e che “le fiamme sono passate dalle parti aeree degli alberi posti lungo la riva destra del fosso NA (arsi insieme alla vegetazione erbacea ed arbustiva cresciuta lungo lo stesso argine) alle chiome degli ulivi più vicini al confine per contatto diretto e per particelle in-candescenti trasportate dal vento;
con le stesse modalità le fiamme si sono diffuse agli ulivi ubicati all'interno del fondo, fino ad una distanza dal fosso NA di circa 200 metri e lungo un fronte compreso tra la statale 106 Ionica e la ferrovia Reggio Calabria-Taranto”.
Anche i testi escussi riferivano, concordemente, sulla presenza della vegetazione nel fosso
NA da cui l'incendio si era propagato nella proprietà , il cui suolo era Parte_1
perfettamente pulito.
Più in particolare, il teste aggiungeva di avere visto nell'estate dell'anno successivo Tes_1 all'occorso un'impresa effettuare alcuni lavori per il deflusso delle acque nel fosso NA e di avere appreso, in tale occasione, che detti lavori erano stati eseguiti per conto della Provincia di
Catanzaro.
Nel corso del giudizio, peraltro, si assisteva ad un rimbalzo di responsabilità tra la CP_3
e l' , poiché, la prima sosteneva la responsabilità della seconda
[...] Controparte_4
in virtù della delega di cui alla L.R. n. 34/02, e la seconda, quella della prima, per effetto della legge n. 56/14 che prevede la riassunzione da parte della delle funzioni da essa delegate. CP_3
Il primo giudice - nonostante la richiesta di valutare e statuire sul riparto delle responsabilità tra i predetti enti, anche agli effetti del regolamento delle spese di causa, non motivava al riguardo.
Nella sentenza impugnata, peraltro, si legge che parte attrice non avrebbe fornito la prova dell'ammontare del danno subito “…non è stata prodotta in atti un solo documento fiscale o contabile relativo, ad esempio, al reimpianto dell'uliveto”.
Ritiene l'appellante che era suo onere fornire la prova del danno e del suo ammontare, non di aver provveduto al ripristino o ad un inizio di ripristino del fondo in questione, prova ampiamente fornita in corso di causa.
A ciò consegue l'obbligo dei danneggianti di reintegrare il patrimonio della danneggiata mediante l'attribuzione di una somma di denaro pari all'entità del danno emergente e del Parte_1
lucro cessante.
5.- con un secondo motivo, l'appellante contesta il capo relativo alla condanna alle spese di lite - attesa l'obiettiva difficoltà, in presenza del farraginoso sistema legislativo vigente, di individuare i responsabili - rilevando che, solo a seguito delle eccezioni formulate in punto di legittimazione passiva dall' , con rimbalzo della responsabilità dell'occorso ad altri Enti, è Controparte_5 stata chiesta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell' Controparte_4
e del .
[...] Controparte_2
L'appello è infondato. Occorre premettere che correttamente il Tribunale di Catanzaro ha inquadrato la fattispecie nell'alveo della responsabilità per cose in custodia, ex art. 2051 c.c., con la conseguenza che la avrebbe dovuto provare che l'incendio in questione si fosse sviluppato da un elemento Parte_1
pertinenziale alla sede stradale, cui si estendesse l'obbligo di manutenzione a carico di uno degli enti convenuti.
Si legge, infatti, nella pronuncia impugnata che “dagli elementi emersi dall'istruttoria in atti non può dirsi raggiunto e soddisfatto l'onere della prova del nesso causale incombente sull'istante”.
Invero, dalla relazione dei VV.FF., intervenuti nell'immediatezza, è emerso che: “l'incendio si era sviluppato dal ciglio stradale e si era esteso su tutta la zona boschiva sovrastante”, e che: “ a seguito delle indagini non sono emerse responsabilità a carico di alcuno”; infine, che: “tenuto conto che l'incendio si è sviluppato dal ciglio stradale, si presume che lo stesso possa essere stato determinato da cause accidentali”.
Dunque, come giustamente rilevato dal giudicante: “sul punto alcun altro elemento utile può trarsi dalla relazione dei Vigili del Fuoco che, accorsi per lo spegnimento dell'incendio, hanno dichiarato che sul posto non si rilevano elementi per stabilire le cause, né in alcun modo fanno menzione dell'esatto punto di origine.
Quanto all'accertamento tecnico preventivo, l'ausiliare - dopo aver accertato che il fondo in questione, è delimitato dal “Fosso NA” a nord, dalla SS 106 Ionica ad ovest, dal rilevato ferroviario Reggio Calabria-Taranto ad est e dalla strada vicinale Principe a sud - quanto al quesito sulle cause dell'evento dannoso, ha così risposto: “relativamente alle cause che hanno provocato
l'incendio della vegetazione posta lungo il fosso e all'angolo con la sede stradale della SS 106 (per poi passare nell'uliveto) si può ipotizzare, sulla scorta delle tracce riscontrate in loco e di un verbale dei VV.FF., intervenuti in data 19.07.08, in località Fiasco-Baldaia di Squillace che il fuoco si sia sviluppato lungo un fronte collinare, separato dall'uliveto di proprietà della società ricorrente, dalla
SS 106 Jonica (v. all. n.3) e che sotto l'azione di forti venti si sia propagato prima alla vegetazione spontanea posta all'angolo tra i confini ovest-nord dell'uliveto (angolo statale-fosso) e poi a quella lungo il fosso naturale…...si può affermare che le fiamme siano passate dalle parti aeree degli alberi posti lungo la riva destra del fosso NA (arsi insieme alla vegetazione erbacea ed arbustiva cresciuta lungo lo stesso argine) alle chiome degli ulivi più vicini al confine, per contatto diretto e per particelle incandescenti trasportate dal vento;
con le stesse modalità l'incendio si è propagato di chioma in chioma all'interno del fondo fino ad una distanza dal fosso NA di circa 200 metri e lungo un fronte compreso tra la Statale 106 Ionica e la Ferrovia Reggio Calabria-Taranto
(cfr. pag. 11 atp)”. Dunque, sulla base di quanto accertato dal c.t.u. l'incendio si sarebbe sviluppato sul fronte collinare (e dunque su un terreno di terzi), vicino alla SS 106, e che a causa del forte vento si sarebbe poi propagato ai margini della strada statale ed alla vegetazione presente nel fosso naturale
NA per poi interessare il fondo in questione.
Peraltro, la non immediata vicinanza fra la sede di origine delle fiamme e il fondo dell'appellante dimostra, non solo la violenza e l'estensione dell'incendio e la forza dei venti, ma anche il fatto che il fuoco si sarebbe comunque propagato a prescindere dallo stato dei luoghi.
Dunque, non è stato provato - come rilevato dal giudice di prime cure - che l'incendio si sia sviluppato a causa della mancata manutenzione della banchina o, comunque, di altre pertinenze stradali, né è stato possibile accertare lo stato dei luoghi antecedente l'occorso.
Rileva, peraltro, la Corte, che il primo sopralluogo tecnico è stato espletato in data 03.04.09,
a distanza di ben nove mesi dall'incendio, avvenuto il 19.07.08, con tutte le conseguenziali difficoltà nell'individuazione della causa dello stesso, se non in termini meramente presuntivi;
tant'è vero che lo stesso ausiliare afferma che: “a distanza di quasi un anno dall'evento dannoso e dopo un autunno ed un inverno estremamente piovosi (che sicuramente hanno reso difficoltosa l'indagine dello stato dei luoghi) non è comunque possibile stabilire con certezza l'esatta dinamica (partenza, direzione e diffusione dell'incendio)”.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha concluso che: “non può dirsi provato allo stato delle risultanze istruttorie che sia stato disatteso un obbligo manutentivo dell'ente proprietario e gestore della strada e che tale omissione sia stata causa dello sviluppo del fuoco” poiché: “se è certo che esso si propagò dal “ciglio erboso” o comunque dalla zona confinante con la sede stradale il cui obbligo manutentivo incombe sui proprietari dei terreni, alcuna responsabilità dell'accaduto può Per_ essere addossata agli enti convenuti. Né diversamente risulta dalla c.t.u., ove il dott. non ha compiuto alcuna valutazione dell'eziologia del sinistro, riferibili alla situazione dei luoghi antecedente all'incendio”.
Dunque, rettamente è stata rigettata la domanda per difetto di prova dell'an, senza considerare che la non ha dimostrato nemmeno l'ammontare dei danni subiti, non essendo stato Parte_1
prodotto alcun documento fiscale o contabile, al riguardo.
Corretta, infine, appare la regolamentazione delle spese di lite, operata dal primo giudice, che secondo il principio della soccombenza, ha condannato l'attrice a rifondere le spese processuali alle parti convenute.
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, (scaglione compreso tra €. 52.001 ad €. 260.000) in favore delle parti appellate, esclusa la fase istruttoria non tenuta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_7 Controparte_2
, , e ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
avverso la sentenza n. 1537/21, pubblicata il 19.10.21, emessa dal Tribunale di Catanzaro, così provvede:
a. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b. condanna al pagamento delle spese del grado, in favore delle parti appellate Parte_1 che liquida, per ciascuna, in complessivi €. 4.997,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa,
c. Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11.12.24
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)