Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 14/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 180/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 180/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. dott. PICCOLI GIUSEPPE, con studio in Bolzano, Corso della Libertà n. 58, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTORE contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. P.IVA_1
LEITER ANDREAS, con studio in 39031 Brunico, Via Bastioni 11, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA in punto: azione ex art. 2932 c.c., trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024 in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: “precisa le proprie conclusioni come segue (con richiamo a quelle di cui alla propria memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. dd. 02.07.2021): in principalità: e dato atto che il convenuto ora non si oppone all'intavolazione delle servitù come chieste, previo accertamento dell'avvenuta costituzione, per destinazione del padre di famiglia, della servitù in narrativa, ovvero previa pronunzia di sentenza che produca a mente dell'art. 2932 c.c. gli effetti del contratto non concluso, come previsto nella Vereinbarung in atti quale doc. 5 attoreo, nonché, quanto alla servitù per l'accesso al fondo p.ed. 277, previa eventuale costituzione in via coattiva, essendo esso intercluso, dichiarare la costituzione di: - servitù di parcheggio di autoveicoli a favore della p.ed. >--< 277 in PT 311/II C.C. , di proprietà di Pt_1 Controparte_1
, nato a [...] (D) il 22.08.1963 (cod. fisc. ) ed a carico
[...] CodiceFiscale_2
pagina 1 di 10
(part. Iva ), come identificate nella planimetria a firma del Geom. P.IVA_1 Persona_1
di La VI (BZ) dd. 12.10.2007 in atti quale nostro doc. 7 sub lett. A, contorno A-B-C-D-E-F-G-
A, e lett. B, contorno H-I-J-K-H, ovvero come da planimetria dd.
2.11.2024 a firma del Geom. prodotta quale doc. 25 attoreo;
- servitù di passo a piedi e con veicoli a fini di Persona_1
parcheggio da e verso le predette aree A e B a favore della p.ed. >--< 277 in PT 311/II C.C.
di proprietà di , nato a [...] (D) il 22.08.1963 (cod. Pt_1 Controparte_1 fisc. ) ed a carico dell' area della p.ed. 186 in PT 107/II C.C. CodiceFiscale_2 Pt_1
di proprietà di (part. Iva ), come identificata nella Controparte_3 P.IVA_1
planimetria a firma del Geom. di La VI (BZ) dd. 12.10.2007 in atti quale Persona_1
nostro doc. 7 sub lett. C, contorno , ovvero come da planimetria dd. Controparte_4
2.11.2024 a firma del Geom. prodotta quale doc. 25 attoreo;
il tanto, se del caso, Persona_1
previa formazione di un tipo di frazionamento o variazione di piano di divisione in porzioni materiali o altro strumento tecnico, ove necessario, al fine di individuare le aree oggetto del diritto, e poi ordinandosi al competente Ufficio Tavolare tutte le operazioni occorrenti all'intavolazione dei diritti di cui sopra al passaggio in giudicato della sentenza;
in via di subordine, e salvo gravame voglia il Tribunale, previ gli accertamenti di rito, ovvero che la con allegato schizzo prodotti sub docc. 5 e 6 e planimetria di cui al nostro doc. 7 CP_5
costituisce contratto preliminare di costituzione di un diritto reale di uso esclusivo e perpetuo di aree di parcheggio e di transito per il parcheggio, voglia pronunziare sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, come previsto nella con allegato in atti, CP_5
eppertanto dichiari la costituzione di: - diritto reale esclusivo e perpetuo di parcheggio di autoveicoli a favore dei proprietari pro tempore della p.ed. >--< 277 in PT 311/II C.C. , Pt_1
attualmente di proprietà di , nato a [...] (D) il 22.08.1963 Controparte_1
(cod. fisc. ), ed a carico delle aree della p.ed. 186 in PT 107/II C.C. CodiceFiscale_2
, di proprietà di (part. Iva , come identificate Pt_1 Controparte_3 P.IVA_1
nella planimetria a firma del Geom. di La VI (BZ) dd. 12.10.2007 in atti quale Persona_1
nostro doc. 7 sub lett. A, contorno A-B-C-D-E-F-G-A, e lett. B, contorno H-I-J-K-H, ovvero come da planimetria dd.
2.11.2024 a firma del Geom. prodotta quale doc. 25 attoreo;
- Persona_1
diritto reale esclusivo e perpetuo di transito a piedi e con veicoli a fini di parcheggio da e verso le predette aree A e B a favore dei proprietari pro tempore della p.ed. >--< 277 in PT 311/II
pagina 2 di 10 C.C. attualmente di proprietà di , nato a [...] (D) il Pt_1 Controparte_1
22.08.1963 (cod. fisc. ) ed a carico dell' area della p.ed. 186 in PT CodiceFiscale_2
107/II C.C. di proprietà di (part. Iva ), come Pt_1 Controparte_3 P.IVA_1
identificata nella planimetria a firma del Geom. di La VI (BZ) dd. 12.10.2007 Persona_1
in atti quale nostro doc. 7 sub lett. C, contorno , ovvero come da Controparte_4
planimetria dd.
2.11.2024 a firma del Geom. prodotta quale doc. 25 attoreo;
il Persona_1
tanto, se del caso, previa formazione di un tipo di frazionamento o variazione di piano di divisione in porzioni materiali o altro strumento tecnico, ove necessario, al fine di individuare le aree oggetto del diritto, e poi ordinandosi al competente Ufficio Tavolare tutte le operazioni occorrenti all'intavolazione dei diritti di cui sopra al passaggio in giudicato della sentenza;
in via di ulteriore subordine, e salvo gravame: previ gli accertamenti di legge, ovvero che la in atti costituisce contratto preliminare di costituzione di diritto reale di uso a fini CP_5 di parcheggio e di passo, a mente dell'art. 2932 c.c. pronunziare sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, come previsto nella con allegato schizzo in atti sub CP_5
docc. 5 e 6 e precisazione di cui alla planimetria doc. 7, eppertanto dichiari - la costituzione di un diritto reale di uso di parcheggio a favore di , nato a [...]_1
(D) il 22.08.1963 (cod. fisc. ), e futuri aventi causa ed a carico delle CodiceFiscale_2
aree della p.ed. 186 in PT 107/II C.C. , di proprietà di (part. Pt_1 Controparte_3
Iva ), come identificate nella planimetria a firma del Geom. di La P.IVA_1 Persona_1
VI (BZ) dd. 12.10.2007 in atti quale nostro doc. 7 sub lett. A, contorno A-B-C-D-E-F-G-A, e lett. B, contorno H-I-J-K-H, ovvero come da planimetria dd.
2.11.2024 a firma del Geom. prodotta quale doc. 25 attoreo;
- la costituzione di un diritto reale di uso Persona_1
mediante passo a piedi e con veicoli a fini di parcheggio da e verso le predette aree A e B a favore di , nato a [...] (D) il 22.08.1963 (cod. fisc. Controparte_1 [...]
) a futuri aventi causa ed a carico dell'area della p.ed. 186 in PT 107/II C.C. C.F._2
di proprietà di (part. Iva ), come identificata Pt_1 Controparte_3 P.IVA_1
nella planimetria a firma del Geom. di La VI (BZ) dd. 12.10.2007 in atti quale Persona_1
nostro doc. 7 sub lett. C, contorno , ovvero come da planimetria dd. Controparte_4
2.11.2024 a firma del Geom. prodotta quale doc. 25 attoreo;
il tanto, se del caso, Persona_1
previa formazione di un tipo di frazionamento o variazione di piano di divisione in porzioni materiali o altro strumento tecnico, ove necessario, al fine di individuare le aree oggetto del pagina 3 di 10 diritto, e poi ordinandosi al competente Ufficio Tavolare tutte le operazioni occorrenti all'intavolazione dei diritti di cui sopra al passaggio in giudicato della sentenza;
in via di estremo subordine, e sempre salvo gravame, voglia il Tribunale accertare che con la prodotta quale nostro doc. 5 con relativo schizzo allegato doc. 6 e precisazione di CP_5
cui alla planimetria del geom. prodotta quale nostro doc. 7 le parti hanno inteso Per_1
costituire un diritto personale di godimento, sub specie di parcheggio e di passo a fini di parcheggio sulla p.ed. 186 in PT 107/II C.C. , sulle aree indicate e specificate nel doc. 7 Pt_1
rispettivamente sub lett. A, B e C, come sopra ovvero come da planimetria dd.
2.11.2024 a firma del Geom. prodotta quale doc. 25 attoreo, a favore di Persona_1 Controparte_1
, nato a [...] (D) il 22.08.1963 (cod. fisc. ). In ogni caso,
[...] CodiceFiscale_2
parte attrice: - chiede la reiezione della domanda riconvenzionale di parte convenuta relativa all'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria dei luoghi d'esercizio della servitù in quanto già così prevede l'art. 1069 c.c. senza bisogno di alcuna domanda al riguardo;
- chiede, in esito ad apposita consulenza d'ufficio descrittiva dei fabbricati p. ed. 186 e p. ed. 277 oggetto di causa, che individui anche con precisione quali parti di detti fabbricati (tetto, terrazza ed eventuali altri) siano comuni ad entrambi e che stabilisca anche il piano millesimale di riparto sia per le parti comuni sia per altre parti di uso promiscuo, determinarsi il piano millesimale di riparto sia per le parti comuni sia per altre parti di uso promiscuo;
- chiede la reiezione della domanda riconvenzionale della convenuta relativa al pagamento di € 19.772,00, atteso che l'assunto credito è prescritto e comunque per infondatezza della pretesa in fatto ed in diritto, riguardando le irregolarità contestate dal e gli importi da questo chiesti dal CP_6 CP_6 per la sanatoria esclusivamente il e non la p.ed. 277 dell'attore; - in subordine, Controparte_3
in via di reconventio reconventionis, eccepisce la compensazione tra quanto fosse dovuto dall'attore alla convenuta e la somma di € 15.000,00 dovuta dalla convenuta all'attore per i danni e spese cagionati con l'illecito taglio delle tubazioni di cui alle deduzioni di udienza del
29.04.2021; In via istruttoria: OMISSIS Sempre in ogni caso, con vittoria di spese (ivi comprese quelle di eventuali consulenze di ufficio e di parte) e competenze di lite, spese generali, CPA ed
IVA sulle voci gravate.” di parte convenuta, la quale ha rinunciato in sede di udienza del 12.12.2024 alla redazione della sentenza in tedesco: „Die möge contrariis reiectis, • feststellen und erklären, dass ein Parte_2
Vergleich vorliegt, und zwar gemäß Bestimmungen, wie diese aus dem kombinierten Protokoll
pagina 4 di 10 vom 30.03.2023 und vom 25.03.2023 hervorgehen, mit Ausmaß der Dienstbarkeit gemäß Skizze
Dok. 7 des Gegners;
• in untergeordneter Form besteht man auf die Annahme der
, wie diese im Einlassungsschriftsatz vom 06.04.2021 und im 1. nach Persona_2 CP_7
Art nach Art. 183, Abs. 6 ZPO vom 12.07.2021 enthalten sind, mit Anerkennung der
Dienstbarkeiten gemäß Skizze Dok. 7 des Klägers, sowie auf die der Schriftsätze Persona_3
vom 10.09.2021 und 04.10.2021 und beantragt die Abweisung der gegnerischen Schlussanträge, wo im Kontrast zu den eigenen Anträgen. • anordnen, dass die angemerkte Streitanmerkung unter T.Zl. 242/2021 zu Lasten der Bp. 186 KG Kolfuschg gelöscht werden möge. • mit den
Kosten zu Lasten der klagenden Partei.”, qui tradotte come segue: “La giudice, contrariis reiectis, voglia accertare e dichiarare che è stato raggiunto un accordo, secondo le condizioni di cui al combinato disposto dei verbali d'udienza del 30.03.2023 e del 25.03.2023, con una estensione della servitù come da schizzo di cui al doc. 7 della controparte;
in via subordinata si insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta d.d.
06.04.2021 e della prima memoria ex art. 183, comma 6 cpc del 12.07.2021, con riconoscimento delle servitù come da schizzo sub doc. 7 dell'attore, nonché nelle istanze istruttorie di cui alle memorie d.d. 10.09.2021 e 04.10.2021 e si chiede il rigetto delle conclusioni avversarie laddove in contrasto con le proprie domande;
ordinare la cancellazione dell'annotazione di lite sub GN.
242/2021 a carico della p.ed. 186 , con costi a carico della parte attrice.” CP_8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Con atto di citazione del 15.1.2021 l'attore espone che – padre dell'attore Controparte_9
e del socio accomandatario della società convenuta— sarebbe stato, fino al 1990, proprietario dell'intero compendio costituito dall'albergo (p.ed. 186 in PT 107/II C.C. ) e CP_3 Pt_1
che lo stesso, con atto di donazione del 23.1.1990, avrebbe ceduto a sua moglie il diritto di superficie su una parte del fondo p.ed. 186, parte identificata con la neo - formata p.ed. 277 in PT
311/II C.C. , sulla quale sarebbe poi stata costruita una casa;
con tale atto, Pt_1 CP_9
avrebbe costituito anche il diritto reale di transito (parcheggio) e di passaggio a favore
[...]
della p.ed. 277 a carico di un'ulteriore parte del fondo p.ed.186, individuata in una planimetria allegata all'atto di donazione (cfr. doc. n. 1 dell'attore), ma tale diritto reale a favore della p.ed.
277 non sarebbe stato intavolato, a dire del notaio, a causa del fatto che la casa sulla p.ed. 277 non sarebbe ancora stata costruita;
in pratica il diritto sarebbe però stato esercitato.
pagina 5 di 10 A seguito del decesso dei genitori dell'attore, nel 2004, i tre figli si sarebbero accordati di suddividere l'asse ereditario e l'attore avrebbe ottenuto la casa sulla p.ed.277, con l'annessa servitù di parcheggio transito e passaggio a carico del fondo p.ed. 186, mentre il fratello, odierno legale rappresentante della società convenuta, avrebbe ottenuto le quote della società commerciale proprietaria dell'albergo (cfr. doc. n. 3 dell'attore).
A tale accordo gli eredi avrebbero dato parziale esecuzione con l'atto di donazione rep. 99155 dd.
16.12.2004 (v. doc. n. 4 dell'attore); per quanto attiene la servitù a carico del fondo p.ed.186 e a favore della casa in p.ed.277, le parti avrebbero in tale occasione sottoscritto concomitante
” (v. doc. n. 5 dell'attore), alla quale sarebbe stata allegato uno schizzo, che CP_5
sarebbe stato anch'esso sottoscritto dalle parti (come indicato nella ), anche se CP_5
l'attore avrebbe purtroppo perduto il suo originale firmato (v. doc. n. 6 dell'attore).
Per la successiva esecuzione di tale vi sarebbero stati problemi, in quanto CP_5 [...]
non avrebbe prestato la necessaria collaborazione. CP_2
L'attore dichiara quindi di vedersi costretto ad agire in giudizio nei confronti della soc.
[...]
al fine di ottenere la costituzione dei diritti di servitù (parcheggio e transito) attraverso CP_3 la via dell'art. 2932 c.c. facendo valere la quale contratto preliminare e chiedendo CP_5
quindi che la sentenza emananda produca gli effetti del contratto notarile non concluso o, in alternativa, attraverso la via dell'accertamento dell'avvenuta costituzione del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia.
1.2. La convenuta società, costituendosi, non si è opposta in via di principio al riconoscimento della servitù, come richiesta dall'attore, ma ha formulato delle domande riconvenzionali, a) di condanna dell'attore ovvero del proprietario della p.f. 277 a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria sulle aree gravate o gravande delle servitù di passo e parcheggio e b) di condanna dell'attore a rifondere alla convenuta la somma di € 19.722,00, oltre accessori, pagata al Comune per sanare irregolarità urbanistiche del fabbricato costruito nella particella superficiaria, ora di proprietà dell'attore.
1.3. L'attore, oltre a richiedere il rigetto delle domande riconvenzionali, in via di reconventio reconventionis ha chiesto la compensazione tra quanto fosse dovuto dall'attore alla convenuta e la somma di € 15.000,00 dovuta dalla convenuta all'attore, secondo quest'ultimo, per i danni e spese cagionati con l'asserito illecito taglio delle tubazioni di cui alle deduzioni di udienza del
29.04.2021.
pagina 6 di 10 1.4. A seguito di ampie trattative e formulazione di una proposta conciliativa da parte della
Giudice, in sede di udienza del 30.3.2025, nell'udienza del 26.9.2023 è stato verbalizzato come segue: “Le parti, dopo ampia discussione, in sostanza si mettono d'accordo sulle seguenti condizioni per un accordo:
1. Servitù di parcheggio e di passo nell'area A-B-C-D-E-F-G-A e nell'area H.I.J.K.H e servitù di passo a piedi e con veicoli nell'area Controparte_4 come rappresentate nella planimetria geom. dd. 12.10.2007 doc. n. 7 dell'attore. Persona_1
2. Formazione di un disegno delle servitù ai fini dell'intavolazione da parte dello stesso Geom.
e, se per qualsiasi ragione fosse impossibilitato, da parte di un geometra Persona_1
nominato di comune accordo dalle parti.
3. Intavolazione di tali servitù in base alla transazione giudiziale e al disegno di cui sopra.
4. Le spese per la formazione dello strumento tecnico
(disegno ed eventuali altre tavole) necessarie per l'intavolazione, nonché le ulteriori spese per l'intavolazione delle suddette servitù di parcheggio e di passaggio sono sopportate da CP_1
5. Il signor paga a a tacitazione di ogni
[...] Controparte_1 Controparte_2 pretesa correlata alla vicenda oggetto di causa, la somma di € 7.500,00. 6. La manutenzione ordinaria della servitù di parcheggio e di collegato passo (pulizia degli spazi oggetto della servitù di parcheggio, ripristino di fughe, riparazioni ordinarie) è a carico del titolare della servitù ( . La manutenzione straordinaria in ordine alla stessa servitù di Controparte_1
parcheggio limitatamente alle spese strettamente attinenti all'esercizio della servitù ovvero la sostituzione di piastrelle e ripristino di pavimentazione sono a carico sempre del titolare della servitù ( .. Non sono a carico di costui le spese attinenti alla manutenzione del Controparte_1
sottofondo, della isolazione e della coibentazione del garage sottostante che restano ad esclusivo carico del proprietario del garage sottostante.
7. La pulizia degli spazi oggetto di servitù di solo passaggio è a carico delle parti per metà ciascuna, visto che il passaggio è usato anche dal
La manutenzione ordinaria e straordinaria del passaggio è a carico delle Controparte_2
parti per metà ciascuna, limitatamente alle spese relative alla sostituzione di piastrelle e ripristino di pavimentazione, restando ad esclusivo carico del proprietario del garage sottostante le spese attinenti alla manutenzione del sottofondo, della isolazione e della coibentazione del garage.
8. Per gli spazi oggetto delle servitù di cui al presente accordo, la pulizia della neve verrà fatta dal titolare della servitù ( ), quanto alla servitù di parcheggio, Controparte_1
mentre per la servitù di passaggio la pulizia della neve verrà divisa per metà ciascuna tra le parti. L'asporto della neve (ovvero il trasporto dei cumuli di neve in discarica) verrà suddiviso pagina 7 di 10 tra le parti in ragione della superficie di ciascuna delle parti delle aree esposte all'aperto davanti alle pp.ed. 186 e 277 e quindi il signor pagherà le spese di asporto Controparte_1
dei cumuli e trasporto degli stessi in ragione del 12,5% del totale riferito a tutta la neve asportata (con emissione di fattura separata alla società Alidor S.a.s.).
9. Ad avvenuta intavolazione delle servitù convenute con la presente transazione e pagamento della somma indicata sub 5, le parti dichiarano di null'altro aver a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo per fatti comunque correlati a quanto è stato qui oggetto di causa. 10. Le spese legali sono compensate tra le parti. Le spese di registrazione, se dovuto, della transazione/conciliazione sono suddivise in parti uguali. 11. chiederà al Giudice la cancellazione Controparte_1 dell'annotazione della lite al momento del raggiungimento dell'accordo formale definitivo/della conciliazione. I procuratori delle parti, raggiunto questo accordo di massima, chiedono un rinvio, per poter predisporre i documenti tecnici necessari e per la formalizzazione dell'accordo oggi raggiunto, di ca. 2- 3 mesi.”
1.5. Ciononostante, a seguito di vari rinvii richiesti dalle parti, all'udienza del 30.5.2024 i procuratori delle parti hanno insistito nelle proprie domande anche istruttorie.
1.6. A seguito di concessione di ulteriori termini, con ordinanza d.d. 25.10.2024 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 12.12.2024, rilevato e ritenuto “-che, in sintesi, dalle deduzioni di entrambe le parti pare emergere che le stesse ritengono valido ed efficace (ed anche attuabile) l'accordo in sostanza già raggiunto in data 26.9.2023” e che “anche in base alle ulteriori deduzioni delle parti resta difficile comprendere esattamente le ragioni/divergenze per le quali sin d'ora, in esecuzione dell'accordo già raggiunto, non siano arrivati a concludere un verbale di conciliazione intavolabile, ma che tale accordo non appare comunque oggetto del presente giudizio, se non ai fini dell'eventuale dichiarazione di cessazione della (originaria) materia del contendere”.
1.7. In corso di causa si è svolto sub- procedimento cautelare, su istanza della parte convenuta, conclusosi con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in data 20.2.2025, riservata la decisione sulle relative spese al merito.
2. In diritto.
2.1. Va premesso che sulla base dell'art. 112 cpc non possono formare oggetto della presente decisione conclusioni tardive formulate oltre i termini per la definizione del thema decidendum.
2.2. Oggetto del presente giudizio sono quindi le sole originarie domande delle parti, a pagina 8 di 10 transazione delle quali risulta peraltro stato raggiunto un accordo in corso di causa, all'udienza del 26.9.2023, all'esito della quale la causa è stata rinviata meramente per permettere la formalizzazione dell'accordo, necessaria ai fini dell'intavolazione.
2.3. Dalle deduzioni di entrambe le parti, successive al raggiungimento di tale accordo, emerge che le stesse ritengono di per sé valido e attuabile l'accordo raggiunto, anche se non appaiono essersi messi d'accordo sui dettagli meramente esecutivi che ne permetterebbero la formalizzazione e l'intavolabilità; come dà atto anche l'attore in sede di comparsa conclusionale, entrambe le parti hanno depositato disegni tecnici, in particolare un piano di servitù del geom.
ancora a seguito dell'udienza del 12.12.2024, ma nessuna delle parti ha richiesto di Per_1 rimettere la causa in istruttoria per poter eventualmente formalizzare l'accordo già raggiunto.
2.4. Per quel che interesse in questa sede, con il raggiungimento dell'accordo, entrambe le parti hanno comunque posto in essere un comportamento incompatibile con il persistere delle originarie domande da esse formulate nel giudizio, per cui deve ritenersi che sia cessata l'unica materia del contendere oggetto di causa.
2.5. In questa sede non si può e deve pertanto recepire l'accordo raggiunto tra le parti, che ha natura negoziale, ma semplicemente prendere atto della cessazione della materia del contendere del presente giudizio.
2.6. Su domanda della parte convenuta va disposta la cancellazione dell'annotazione di lite ex art. 71 bis l.t.
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto dell'accordo a riguardo raggiunto tra le parti in corso di causa, in ordine al quale non hanno dedotto ragioni di invalidità, sussistono sufficienti gravi motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti (art. 92 cpc.).
3.2. Sussistono sufficienti gravi motivi per la compensazione integrale anche delle spese di lite del giudizio possessorio, svoltosi in corso di causa, su ricorso cautelare della parte convenuta, a seguito di posizionamento di bidoni di immondizia da parte dell'attore su delle aree di parcheggio utilizzati dalla parte convenuta;
ciò, in quanto, per quanto riguarda la probabilità di accoglimento della originaria pretesa, non può ritenersi necessariamente fondata l'originaria azione possessoria, in quanto il solo possesso dedotto dalla parte ricorrente non appare potersi ritenere leso in modo rilevante dal posizionamento di (piccoli) bidoni, mobili, e quindi: amovibili, anche ai fini di continuare l'esercizio del possesso che l'istante assume essere stato leso;
peraltro, i gravi motivi pagina 9 di 10 ex art. 92 cpc stanno nella circostanza che lo stesso attore resistente ha ammesso di aver agito per meri fini vendicativi (“se la controparte intende occupare la piazzola riservata all'attore con un proprio bidone, allora tanto vale che l'attore la occupi con i propri”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti, incluse le spese del sub-procedimento cautelare in corso di causa, ordina al competente conservatore tavolare la cancellazione dell'annotazione di lite sub G.N.
242/2021, a carico della p.ed. 186 C.C. Colfosco.
Bolzano, 13 marzo 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 10 di 10