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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/05/2024, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 493/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Luciano Varotti Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 493/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. PAVANI CRISTINA
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. FERRI VALERIA e dell'avv. CIARDIELLO LAURA
( ) VIA TASSINI, 4 44123 FERRARA;
C.F._2
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
NEL MERITO
Previa risoluzione del contratto del 15/12/2017 condannare la soc. in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento (restituzione) in favore della signora Parte_1
pagina 1 di 10 della somma di € 3.296,23, portata dalle fatture n. 37 del 20.03.2018 e n. 97 del 29.06.2018, oltre alla somma di € 742,64 quale somma pagata dalla signora a titolo di spese, compensi ed accessori Parte_1 liquidati dal Giudice in monitorio, oltre alla somma di € 5.630,00 per spese occorrenti per l'eliminazione dei difetti e/o vizi di cui in narrativa o nella diversa somma di € 7.800,00 nell'ipotesi in cui tale eliminazione non sia possibile. Il tutto maggiorato della rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme annualmente rivalutate e più precisamente sulla somma di € 2.000,00 e di € 1.296,23 rispettivamente dalla data di pagamento delle fatture n. 37/18 e n. 97/18. Sulla somma di € 742,64 dalla data del suo pagamento e sulla somma di € 5.630,00 o 7.800,00 dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Vittoria delle spese e compensi di procedura oltre al rimborso forfettario delle spese generali L.F., IVA e
CPA come per legge
E conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e istanze sollevate dall'appellata dinanzi al
Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto
- Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfetario per spese generali oltre Iva e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede ammettersi i mezzi istruttori, prove testimoniali e interrogatorio formale, non ammessi in primo grado, che qui si intendono integralmente trascritte, per le ragioni esposte nell'atto di appello.
- Si chiede, inoltre, la rinnovazione della CTU con un nuovo con consulente tecnico d'ufficio ex art. 196
c.p.c.
- Si chiede l'autorizzazione a depositare ex art. 345 cp.c. documentazione fotografica e video inerenti all'infiltrazioni d'acqua piovana dai serramenti essendo fatti accaduti dopo le preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita eietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare
Accertare e dichiarare inammissibile l'appello ex art.348 bis c.p.c per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, non essendoci una ragionevole probabilità che lo stesso sia accolto;
In via principale
Rigettare nel merito e in via istruttoria il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
In via istruttoria
Nel caso non creduto di rinnovazione della fase istruttoria, si chiede di essere ammessi alle prove per testi pagina 2 di 10 richieste in primo grado e non ammesse che qui si danno per ritrascritte.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario del 15%, oltre accessori di Legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Parte_1
di Pace di Ferrara al fine di ottenere la revoca del provvedimento monitorio, formulando domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento della e condanna alla restituzione degli Controparte_1
importi pagati (per € 3.296,23) e al risarcimento del danno quantificato in € 5.630,00.
2. Costituitasi la convenuta chiedeva il rigetto delle domande formulate, negando l'esistenza di profili di negligenza nella esecuzione dell'opera; il giudizio davanti al Giudice di Pace veniva sospeso e riassunto davanti al Tribunale di Ferrara, per la disamina delle domande riconvenzionali eccedenti la competenza del Giudice della opposizione a decreto ingiuntivo.
3. La causa veniva istruita con una consulenza tecnica d'ufficio di natura percipiente, mentre non venivano ammesse le prove orali dedotte, e veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale respingeva la domanda di risoluzione formulata da
[...]
condannava la al pagamento a favore di Pt_1 Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 480,00, oltre interessi legali Pt_1
dalla data della sentenza al saldo, respingendo le ulteriori domande risarcitorie;
condannava al pagamento del 90% delle spese di lite sostenute dalla e Parte_1 CP_1
ponendo definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico Controparte_1
di Parte_1
4. A fondamento della decisione il Tribunale, in primo luogo, osservava come i capitoli di prova formulati dalla parte attrice erano inammissibili in quanto chiaramente valutativi demandando un giudizio al teste, e che la consulenza tecnica d'ufficio aveva sostanzialmente escluso l'esistenza di vizi e difetti nella esecuzione della prestazione, riconoscendo come dovuto il modesto importo di € 480,00, ritenuto necessario per incaricare due operai specializzati in una giornata lavorativa di regolare e registrare le ferramenta di alcuni scuri, evidenziando in particolare che:
a) le parti avevano riconosciuto come il portoncino di ingresso della abitazione non pagina 3 di 10 presentasse difetti;
b) tra la data di consegna dell'opera e la data di sopraluogo del ctu erano passati tre anni
(senza che la parte avesse richiesto un accertamento tecnico preventivo);
c) la esposizione agli agenti atmosferici (soprattutto alla luce del posizionamento della abitazione nei pressi del litorale marino) aveva determinato l'ammaloramento del telaio vetrato esterno (dandosi atto coerentemente come tale effetto non si fosse prodotto per quello interno);
d) l'assenza di manutenzione periodica programmata, in relazione alla ubicazione geografica dell'edificio e soprattutto all'assenza di una protezione fisica dell'infisso, aveva provocato un rapido deterioramento del telaio della finestra.
5. Dunque alla luce degli esiti istruttori il Tribunale accoglieva solo la domanda di risarcimento del danno per l'importo di € 480,00, danno che, come appare evidente dalle ampie deduzioni del CTU, non può essere considerato conseguenza di un grave inadempimento e comporta il rigetto della domanda di risoluzione e restituzione degli importi versati in virtù del contratto intercorso tra le parti.
6. Quanto alle spese di lite, posto che la formulazione della domanda riconvenzionale nei termini riconosciuti dal CTU non avrebbe determinato la necessità della introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale e che la domanda era stata accolta in misura inferiore di dieci volte quanto richiesto, respingendosi le ulteriori domande, il giudice di primo grado riteneva opportuno compensare le spese nella misura del 10% condannando l'opponente al pagamento del residuo oltre alle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma;
si è Parte_1
costituito in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2023, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 10 8. L'appellante lamenta il difetto di motivazione della sentenza, deducendo che il Giudice di prime cure si sarebbe limitato a fare proprie le risultanze della CTU senza puntualmente motivare la sua decisione a fronte delle critiche precise e circostanziate mosse da parte attrice all'elaborato peritale. Il generico rinvio effettuato dal giudicante alle argomentazioni del CTU ed il ricorso a mere clausole di stile per esprimere la condivisione delle conclusioni peritali non sarebbe compatibile con l'obbligo di motivazione incombente sul giudice in presenza di puntuali e specifiche censure che nel caso di specie sarebbero state mosse dal legale dell'appellante in comparsa conclusionale. 9. Deduce inoltre l'appellante che lo stesso consulente tecnico nel rispondere alle contestazioni sollevate dal consulente di parte attrice non le avrebbe puntualmente contestate, ma si sarebbe limitato a ribadire le proprie conclusioni, e che la relazione peritale sarebbe stata redatta con superficialità, così come il verbale delle operazioni peritali dove non viene dato atto del tentativo di conciliazione, che, invece, il CTU riporterebbe solo nella relazione peritale, facendo così sorgere il legittimo dubbio che il tentativo non sia stato effettivamente esperito perlomeno alla presenza delle parti e dei rispettivi legali, come sarebbe stato necessario. Contrariamente poi a quanto asserito dal CTU nella relazione (pag. 4) la signora non avrebbe sottoscritto il Pt_1
verbale delle operazioni peritali.
10. Inoltre, si deduce che la CTU conterrebbe affermazioni contraddittorie allorquando da una parte sostiene che i lievi intagli nella bisellatura delle doghe degli infissi dipendono dalla manualità della lavorazione, affermando implicitamente che il lavoro non è stato fatto a regola d'arte, per poi contraddirsi sostenendo che non “possono annoverarsi tra gli errori di esecuzione”; il perito, poi, nel replicare alle osservazione del CTP di parte attrice avrebbe affermato fatti del tutto inveritieri, ad esempio nell'attestare che gli scuri sono già stati
“riverniciati da un'altra ditta”, dando atto di una circostanza non risultante dagli atti di causa senza indicare la fonte di tale convincimento.
Si lamenta, inoltre, che in più punti della relazione peritale il CTU richiamerebbe lo stato di manutenzione dei serramenti precedente all'intervento della facendo Org_1
riferimento a delle fotografie depositate dalla società appellata delle quali non sarebbe certa pagina 5 di 10 la genuinità e la data in cui sono state scattate. Pertanto il CTU avrebbe posto alla base del suo convincimento fatti non provati.
11. In merito, invece, ai difetti riscontrati nella finestra al piano sottotetto il CTU avrebbe erroneamente affermato che il rapido deperimento del telaio della finestra è dovuto al fatto che il serramento è esposto costantemente agli agenti atmosferici ed è privo di protezione, non considerando invece che la presenza dei difetti era stata denunciata dall'appellante già nell'agosto nel 2018, e quindi nell'immediatezza dei lavori.
Inoltre sarebbe del tutto erroneo imputare agli eventi atmosferici non solo le screpolature ma anche le scheggiature del legno.
Per quel che riguarda, invece, la finestra della camera doppia, i difetti relativi a fessurazioni e spazi tra le ante e il muro provocherebbero infiltrazioni di acqua di cui l'appellante si sarebbe accorta solo dopo lo svolgimento della CTU e chiede in questa sede l'autorizzazione a produrre la documentazione fotografica e video comprovante tale fatto.
L'appellante lamenta inoltre che il CTU si sarebbe soffermato su infissi che non presentavano problematiche e per i quali l'appellante non aveva denunciato difetti, mentre non avrebbe preso nella giusta considerazione le effettive doglianze della sig.ra Pt_1
12. In diritto l'appellante lamenta una violazione dell'art. 156 c.p.c., in quanto le proroghe richieste dal CTU e concesse dal giudice non erano giustificate da reali esigenze e chiede pertanto la rinnovazione della CTU con un diverso consulente tecnico ai sensi dell'art. 196
c.p.c., oltre all'ammissione delle prove orali non ammesse.
13. L'appello è infondato.
In ordine al dedotto difetto di motivazione della sentenza deve osservarsi che la Suprema
Corte in argomento ha affermato che: “il vizio di motivazione, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, o quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).
Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione pagina 6 di 10 delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perchè incompatibili con le argomentazioni accolte (Cass. 10747/2019)”.
14. Nel caso di specie, invero, la CTU è tutt'altro che generica e superficiale, in quanto ha esaminato tutti gli infissi oggetto di intervento da parte della replicando Org_1
puntualmente a tutti i rilievi del CT di parte attrice per giungere alla conclusione che non vi
è stata negligenza o imperizia nell'attività posta in essere dall'appellata, rilevando come il degrado del legno e i difetti riscontrati erano già tali prima che la si Controparte_2
occupasse della verniciatura degli infissi: “La levigatura delle ante è solo atta a ricalibrare le superfici da riverniciare ma non è in grado di rendere perfettamente omogeneo ed uniforme, pari al nuovo, un materiale già degradato” (CTU pag. 10).
Osservando le foto degli infissi prima dell'intervento, prodotte agli atti dall'appellata e mai oggetto di contestazione, nemmeno in sede peritale, si rilevano le pessime condizioni in cui gli stessi versavano, carenti delle periodiche manutenzioni come rilevato dal CTU.
15. Per quanto riguarda poi la circostanza che nel verbale delle operazioni peritali non è stato dato atto del tentativo di conciliazione, la circostanza appare del tutto coerente con quanto riferito dal consulente in perizia, dove lo stesso dichiara testualmente: “Concluso il sopralluogo il ctu ha richiesto ai ctp se ritenessero possibile un accordo stragiudiziale ed eventualmente di comunicarlo nel proseguo della consulenza;
soluzione parsa remota fin dall'inizio, viste le posizioni diametralmente opposte di attrice e convenuta rispetto alla vicenda di cui trattasi”.
Peraltro la conciliazione sarebbe stata possibile anche nel proseguo della consulenza, se le parti lo avessero voluto.
Sul punto deve rilevarsi che gli art. 195 e 199 c.p.c. non prevedono per il consulente un tentativo obbligatorio di conciliazione alla presenza delle parti e dei loro legali e pertanto nessuna violazione di legge si è verificata nel corso delle operazioni.
16. In ordine poi alle lamentate incongruenze della CTU, deve rilevarsi che non vi è alcuna contraddizione nel sostenere che “lo scuro della porta-finestra della camera matrimoniale presenta leggeri intagli nella bisellatura delle doghe (fotografia n.10, dovuti verosimilmente alla rimozione della vecchia vernice”, e che i “solchi” nel legno, lamentati dall'attrice sono dovuti al degrado pagina 7 di 10 naturale del materiale, perché il perito, evidentemente, ha voluto soltanto mettere in evidenza che i segni più lievi sono dovuti alla manualità della lavorazione, mentre quelli più profondi sono da attribuirsi alla vetustà dell'infisso ammalorato dagli eventi atmosferici.
17. In riferimento, inoltre, ai fatti non provati che il CTU avrebbe posto a base del proprio convincimento, deve rilevarsi che le fotografie degli infissi risalenti a prima delle lavorazioni sono state allegate agli atti di causa dalla società fin dalla propria costituzione, CP_1
non sono mai state oggetto di contestazione da parte dell'appellante, e le stesse sono state poi visionate dai periti al momento del sopralluogo senza alcuna eccezione da parte di alcuno. La circostanza che gli infissi erano stati realizzati nel 1999 e che erano già stati riverniciati è stata riferita al CTU dalla stessa appellante in sede di sopralluogo, come riportato a pag. 7 della perizia, e tale affermazione non risulta mai smentita o contestata dopo il deposito della relazione.
18. Per quanto riguarda la finestra al piano sottotetto, la circostanza che l'attrice avrebbe denunciato i difetti subito dopo i lavori, nell'agosto 2018, dopo aver ricevuto la fattura di pagamento, non comporta certo che gli stessi debbano ritenersi effettivamente esistenti e soprattutto riconducibili all'opera di restauro della soprattutto se si consideri CP_1
che non risulta prodotta in atti nemmeno una fotografia descrittiva dello stato degli infissi subito dopo la verniciatura.
In altri termini, le denunce unilaterali provenienti dall'appellata, al pari della perizia di parte prodotta agli atti dalla datata 14.03.2019 e non corredata da alcuna fotografia, non Pt_1
possono fornire la prova dei difetti e della loro riconducibilità all'opera di restauro della in mancanza di un sopralluogo in contraddittorio tra le parti come più volte CP_1
richiesto dall'appellata tramite i propri legali.
19. Del tutto inammissibile risulta poi la richiesta di parte attrice di allargare l'oggetto di indagine a difetti mai rilevati e denunciati prima del giudizio di appello a distanza di circa 4 anni dall'esecuzione dei lavori e infine, quanto alla proroga del termine per il deposito della perizia, è principio pacifico che trattasi di termine ordinatorio prorogabile dal Giudice
d'ufficio o su istanza del CTU, e che se la parte ritiene che la proroga sia ingiustificata può
pagina 8 di 10 presentare al giudice istanza motivata affinché revochi l'ordinanza che ha disposto la proroga.
In ogni caso, osserva la Corte che se anche fosse revocata l'ordinanza che ha concesso la proroga del termine per il deposito della perizia, e la perizia risultasse quindi depositata dopo la scadenza del termine originariamente concesso (essendo venuta meno la proroga), gli effetti sarebbero irrilevanti perché: “l'inosservanza dei termini stabiliti per il compimento di atti del giudice e dei suoi ausiliari (fra i quali rientra il consulente tecnico ai sensi degli articoli 61 e seguenti del Codice di procedura civile) non produce alcun effetto sugli atti stessi che conservano la loro validità ed efficacia e non possono essere considerati nulli” (Cass. n. 2790/2002 e n. 853/1979).
Nel caso di specie, dunque, non si è verificata alcuna violazione di legge con riferimento al termine di deposito della perizia e comunque nessun rilievo è stato mosso dall'odierna appellante avverso l'ordinanza che ha concesso la proroga.
20. Infine, anche sulle istanze istruttorie la Corte ritiene di condividere l'ordinanza che ne ha disposto il rigetto in quanto le prove orali richieste dall'appellante vertono su circostanze valutative che dovevano essere invece provate attraverso una consulenza redatta nell'immediatezza dei lavori nel contraddittorio delle parti.
21. In conclusione l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza. Le spese del grado, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri forensi ad esclusione della fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
pagina 9 di 10 - condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore dell'appellata che si liquidano in € 3.966,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 27.03.2024.
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Luciano Varotti Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 493/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. PAVANI CRISTINA
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. FERRI VALERIA e dell'avv. CIARDIELLO LAURA
( ) VIA TASSINI, 4 44123 FERRARA;
C.F._2
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
NEL MERITO
Previa risoluzione del contratto del 15/12/2017 condannare la soc. in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento (restituzione) in favore della signora Parte_1
pagina 1 di 10 della somma di € 3.296,23, portata dalle fatture n. 37 del 20.03.2018 e n. 97 del 29.06.2018, oltre alla somma di € 742,64 quale somma pagata dalla signora a titolo di spese, compensi ed accessori Parte_1 liquidati dal Giudice in monitorio, oltre alla somma di € 5.630,00 per spese occorrenti per l'eliminazione dei difetti e/o vizi di cui in narrativa o nella diversa somma di € 7.800,00 nell'ipotesi in cui tale eliminazione non sia possibile. Il tutto maggiorato della rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme annualmente rivalutate e più precisamente sulla somma di € 2.000,00 e di € 1.296,23 rispettivamente dalla data di pagamento delle fatture n. 37/18 e n. 97/18. Sulla somma di € 742,64 dalla data del suo pagamento e sulla somma di € 5.630,00 o 7.800,00 dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Vittoria delle spese e compensi di procedura oltre al rimborso forfettario delle spese generali L.F., IVA e
CPA come per legge
E conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e istanze sollevate dall'appellata dinanzi al
Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto
- Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfetario per spese generali oltre Iva e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede ammettersi i mezzi istruttori, prove testimoniali e interrogatorio formale, non ammessi in primo grado, che qui si intendono integralmente trascritte, per le ragioni esposte nell'atto di appello.
- Si chiede, inoltre, la rinnovazione della CTU con un nuovo con consulente tecnico d'ufficio ex art. 196
c.p.c.
- Si chiede l'autorizzazione a depositare ex art. 345 cp.c. documentazione fotografica e video inerenti all'infiltrazioni d'acqua piovana dai serramenti essendo fatti accaduti dopo le preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita eietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare
Accertare e dichiarare inammissibile l'appello ex art.348 bis c.p.c per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, non essendoci una ragionevole probabilità che lo stesso sia accolto;
In via principale
Rigettare nel merito e in via istruttoria il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
In via istruttoria
Nel caso non creduto di rinnovazione della fase istruttoria, si chiede di essere ammessi alle prove per testi pagina 2 di 10 richieste in primo grado e non ammesse che qui si danno per ritrascritte.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario del 15%, oltre accessori di Legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Parte_1
di Pace di Ferrara al fine di ottenere la revoca del provvedimento monitorio, formulando domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento della e condanna alla restituzione degli Controparte_1
importi pagati (per € 3.296,23) e al risarcimento del danno quantificato in € 5.630,00.
2. Costituitasi la convenuta chiedeva il rigetto delle domande formulate, negando l'esistenza di profili di negligenza nella esecuzione dell'opera; il giudizio davanti al Giudice di Pace veniva sospeso e riassunto davanti al Tribunale di Ferrara, per la disamina delle domande riconvenzionali eccedenti la competenza del Giudice della opposizione a decreto ingiuntivo.
3. La causa veniva istruita con una consulenza tecnica d'ufficio di natura percipiente, mentre non venivano ammesse le prove orali dedotte, e veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale respingeva la domanda di risoluzione formulata da
[...]
condannava la al pagamento a favore di Pt_1 Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 480,00, oltre interessi legali Pt_1
dalla data della sentenza al saldo, respingendo le ulteriori domande risarcitorie;
condannava al pagamento del 90% delle spese di lite sostenute dalla e Parte_1 CP_1
ponendo definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico Controparte_1
di Parte_1
4. A fondamento della decisione il Tribunale, in primo luogo, osservava come i capitoli di prova formulati dalla parte attrice erano inammissibili in quanto chiaramente valutativi demandando un giudizio al teste, e che la consulenza tecnica d'ufficio aveva sostanzialmente escluso l'esistenza di vizi e difetti nella esecuzione della prestazione, riconoscendo come dovuto il modesto importo di € 480,00, ritenuto necessario per incaricare due operai specializzati in una giornata lavorativa di regolare e registrare le ferramenta di alcuni scuri, evidenziando in particolare che:
a) le parti avevano riconosciuto come il portoncino di ingresso della abitazione non pagina 3 di 10 presentasse difetti;
b) tra la data di consegna dell'opera e la data di sopraluogo del ctu erano passati tre anni
(senza che la parte avesse richiesto un accertamento tecnico preventivo);
c) la esposizione agli agenti atmosferici (soprattutto alla luce del posizionamento della abitazione nei pressi del litorale marino) aveva determinato l'ammaloramento del telaio vetrato esterno (dandosi atto coerentemente come tale effetto non si fosse prodotto per quello interno);
d) l'assenza di manutenzione periodica programmata, in relazione alla ubicazione geografica dell'edificio e soprattutto all'assenza di una protezione fisica dell'infisso, aveva provocato un rapido deterioramento del telaio della finestra.
5. Dunque alla luce degli esiti istruttori il Tribunale accoglieva solo la domanda di risarcimento del danno per l'importo di € 480,00, danno che, come appare evidente dalle ampie deduzioni del CTU, non può essere considerato conseguenza di un grave inadempimento e comporta il rigetto della domanda di risoluzione e restituzione degli importi versati in virtù del contratto intercorso tra le parti.
6. Quanto alle spese di lite, posto che la formulazione della domanda riconvenzionale nei termini riconosciuti dal CTU non avrebbe determinato la necessità della introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale e che la domanda era stata accolta in misura inferiore di dieci volte quanto richiesto, respingendosi le ulteriori domande, il giudice di primo grado riteneva opportuno compensare le spese nella misura del 10% condannando l'opponente al pagamento del residuo oltre alle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma;
si è Parte_1
costituito in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2023, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 10 8. L'appellante lamenta il difetto di motivazione della sentenza, deducendo che il Giudice di prime cure si sarebbe limitato a fare proprie le risultanze della CTU senza puntualmente motivare la sua decisione a fronte delle critiche precise e circostanziate mosse da parte attrice all'elaborato peritale. Il generico rinvio effettuato dal giudicante alle argomentazioni del CTU ed il ricorso a mere clausole di stile per esprimere la condivisione delle conclusioni peritali non sarebbe compatibile con l'obbligo di motivazione incombente sul giudice in presenza di puntuali e specifiche censure che nel caso di specie sarebbero state mosse dal legale dell'appellante in comparsa conclusionale. 9. Deduce inoltre l'appellante che lo stesso consulente tecnico nel rispondere alle contestazioni sollevate dal consulente di parte attrice non le avrebbe puntualmente contestate, ma si sarebbe limitato a ribadire le proprie conclusioni, e che la relazione peritale sarebbe stata redatta con superficialità, così come il verbale delle operazioni peritali dove non viene dato atto del tentativo di conciliazione, che, invece, il CTU riporterebbe solo nella relazione peritale, facendo così sorgere il legittimo dubbio che il tentativo non sia stato effettivamente esperito perlomeno alla presenza delle parti e dei rispettivi legali, come sarebbe stato necessario. Contrariamente poi a quanto asserito dal CTU nella relazione (pag. 4) la signora non avrebbe sottoscritto il Pt_1
verbale delle operazioni peritali.
10. Inoltre, si deduce che la CTU conterrebbe affermazioni contraddittorie allorquando da una parte sostiene che i lievi intagli nella bisellatura delle doghe degli infissi dipendono dalla manualità della lavorazione, affermando implicitamente che il lavoro non è stato fatto a regola d'arte, per poi contraddirsi sostenendo che non “possono annoverarsi tra gli errori di esecuzione”; il perito, poi, nel replicare alle osservazione del CTP di parte attrice avrebbe affermato fatti del tutto inveritieri, ad esempio nell'attestare che gli scuri sono già stati
“riverniciati da un'altra ditta”, dando atto di una circostanza non risultante dagli atti di causa senza indicare la fonte di tale convincimento.
Si lamenta, inoltre, che in più punti della relazione peritale il CTU richiamerebbe lo stato di manutenzione dei serramenti precedente all'intervento della facendo Org_1
riferimento a delle fotografie depositate dalla società appellata delle quali non sarebbe certa pagina 5 di 10 la genuinità e la data in cui sono state scattate. Pertanto il CTU avrebbe posto alla base del suo convincimento fatti non provati.
11. In merito, invece, ai difetti riscontrati nella finestra al piano sottotetto il CTU avrebbe erroneamente affermato che il rapido deperimento del telaio della finestra è dovuto al fatto che il serramento è esposto costantemente agli agenti atmosferici ed è privo di protezione, non considerando invece che la presenza dei difetti era stata denunciata dall'appellante già nell'agosto nel 2018, e quindi nell'immediatezza dei lavori.
Inoltre sarebbe del tutto erroneo imputare agli eventi atmosferici non solo le screpolature ma anche le scheggiature del legno.
Per quel che riguarda, invece, la finestra della camera doppia, i difetti relativi a fessurazioni e spazi tra le ante e il muro provocherebbero infiltrazioni di acqua di cui l'appellante si sarebbe accorta solo dopo lo svolgimento della CTU e chiede in questa sede l'autorizzazione a produrre la documentazione fotografica e video comprovante tale fatto.
L'appellante lamenta inoltre che il CTU si sarebbe soffermato su infissi che non presentavano problematiche e per i quali l'appellante non aveva denunciato difetti, mentre non avrebbe preso nella giusta considerazione le effettive doglianze della sig.ra Pt_1
12. In diritto l'appellante lamenta una violazione dell'art. 156 c.p.c., in quanto le proroghe richieste dal CTU e concesse dal giudice non erano giustificate da reali esigenze e chiede pertanto la rinnovazione della CTU con un diverso consulente tecnico ai sensi dell'art. 196
c.p.c., oltre all'ammissione delle prove orali non ammesse.
13. L'appello è infondato.
In ordine al dedotto difetto di motivazione della sentenza deve osservarsi che la Suprema
Corte in argomento ha affermato che: “il vizio di motivazione, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, o quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).
Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione pagina 6 di 10 delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perchè incompatibili con le argomentazioni accolte (Cass. 10747/2019)”.
14. Nel caso di specie, invero, la CTU è tutt'altro che generica e superficiale, in quanto ha esaminato tutti gli infissi oggetto di intervento da parte della replicando Org_1
puntualmente a tutti i rilievi del CT di parte attrice per giungere alla conclusione che non vi
è stata negligenza o imperizia nell'attività posta in essere dall'appellata, rilevando come il degrado del legno e i difetti riscontrati erano già tali prima che la si Controparte_2
occupasse della verniciatura degli infissi: “La levigatura delle ante è solo atta a ricalibrare le superfici da riverniciare ma non è in grado di rendere perfettamente omogeneo ed uniforme, pari al nuovo, un materiale già degradato” (CTU pag. 10).
Osservando le foto degli infissi prima dell'intervento, prodotte agli atti dall'appellata e mai oggetto di contestazione, nemmeno in sede peritale, si rilevano le pessime condizioni in cui gli stessi versavano, carenti delle periodiche manutenzioni come rilevato dal CTU.
15. Per quanto riguarda poi la circostanza che nel verbale delle operazioni peritali non è stato dato atto del tentativo di conciliazione, la circostanza appare del tutto coerente con quanto riferito dal consulente in perizia, dove lo stesso dichiara testualmente: “Concluso il sopralluogo il ctu ha richiesto ai ctp se ritenessero possibile un accordo stragiudiziale ed eventualmente di comunicarlo nel proseguo della consulenza;
soluzione parsa remota fin dall'inizio, viste le posizioni diametralmente opposte di attrice e convenuta rispetto alla vicenda di cui trattasi”.
Peraltro la conciliazione sarebbe stata possibile anche nel proseguo della consulenza, se le parti lo avessero voluto.
Sul punto deve rilevarsi che gli art. 195 e 199 c.p.c. non prevedono per il consulente un tentativo obbligatorio di conciliazione alla presenza delle parti e dei loro legali e pertanto nessuna violazione di legge si è verificata nel corso delle operazioni.
16. In ordine poi alle lamentate incongruenze della CTU, deve rilevarsi che non vi è alcuna contraddizione nel sostenere che “lo scuro della porta-finestra della camera matrimoniale presenta leggeri intagli nella bisellatura delle doghe (fotografia n.10, dovuti verosimilmente alla rimozione della vecchia vernice”, e che i “solchi” nel legno, lamentati dall'attrice sono dovuti al degrado pagina 7 di 10 naturale del materiale, perché il perito, evidentemente, ha voluto soltanto mettere in evidenza che i segni più lievi sono dovuti alla manualità della lavorazione, mentre quelli più profondi sono da attribuirsi alla vetustà dell'infisso ammalorato dagli eventi atmosferici.
17. In riferimento, inoltre, ai fatti non provati che il CTU avrebbe posto a base del proprio convincimento, deve rilevarsi che le fotografie degli infissi risalenti a prima delle lavorazioni sono state allegate agli atti di causa dalla società fin dalla propria costituzione, CP_1
non sono mai state oggetto di contestazione da parte dell'appellante, e le stesse sono state poi visionate dai periti al momento del sopralluogo senza alcuna eccezione da parte di alcuno. La circostanza che gli infissi erano stati realizzati nel 1999 e che erano già stati riverniciati è stata riferita al CTU dalla stessa appellante in sede di sopralluogo, come riportato a pag. 7 della perizia, e tale affermazione non risulta mai smentita o contestata dopo il deposito della relazione.
18. Per quanto riguarda la finestra al piano sottotetto, la circostanza che l'attrice avrebbe denunciato i difetti subito dopo i lavori, nell'agosto 2018, dopo aver ricevuto la fattura di pagamento, non comporta certo che gli stessi debbano ritenersi effettivamente esistenti e soprattutto riconducibili all'opera di restauro della soprattutto se si consideri CP_1
che non risulta prodotta in atti nemmeno una fotografia descrittiva dello stato degli infissi subito dopo la verniciatura.
In altri termini, le denunce unilaterali provenienti dall'appellata, al pari della perizia di parte prodotta agli atti dalla datata 14.03.2019 e non corredata da alcuna fotografia, non Pt_1
possono fornire la prova dei difetti e della loro riconducibilità all'opera di restauro della in mancanza di un sopralluogo in contraddittorio tra le parti come più volte CP_1
richiesto dall'appellata tramite i propri legali.
19. Del tutto inammissibile risulta poi la richiesta di parte attrice di allargare l'oggetto di indagine a difetti mai rilevati e denunciati prima del giudizio di appello a distanza di circa 4 anni dall'esecuzione dei lavori e infine, quanto alla proroga del termine per il deposito della perizia, è principio pacifico che trattasi di termine ordinatorio prorogabile dal Giudice
d'ufficio o su istanza del CTU, e che se la parte ritiene che la proroga sia ingiustificata può
pagina 8 di 10 presentare al giudice istanza motivata affinché revochi l'ordinanza che ha disposto la proroga.
In ogni caso, osserva la Corte che se anche fosse revocata l'ordinanza che ha concesso la proroga del termine per il deposito della perizia, e la perizia risultasse quindi depositata dopo la scadenza del termine originariamente concesso (essendo venuta meno la proroga), gli effetti sarebbero irrilevanti perché: “l'inosservanza dei termini stabiliti per il compimento di atti del giudice e dei suoi ausiliari (fra i quali rientra il consulente tecnico ai sensi degli articoli 61 e seguenti del Codice di procedura civile) non produce alcun effetto sugli atti stessi che conservano la loro validità ed efficacia e non possono essere considerati nulli” (Cass. n. 2790/2002 e n. 853/1979).
Nel caso di specie, dunque, non si è verificata alcuna violazione di legge con riferimento al termine di deposito della perizia e comunque nessun rilievo è stato mosso dall'odierna appellante avverso l'ordinanza che ha concesso la proroga.
20. Infine, anche sulle istanze istruttorie la Corte ritiene di condividere l'ordinanza che ne ha disposto il rigetto in quanto le prove orali richieste dall'appellante vertono su circostanze valutative che dovevano essere invece provate attraverso una consulenza redatta nell'immediatezza dei lavori nel contraddittorio delle parti.
21. In conclusione l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza. Le spese del grado, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri forensi ad esclusione della fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
pagina 9 di 10 - condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore dell'appellata che si liquidano in € 3.966,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 27.03.2024.
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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